Uno sguardo alla così detta “mini voluntary” per il 2018

Uno sguardo alla così detta “mini voluntary” per il 2018

Tra le misure collegate alla Legge di bilancio 2018 particolare attenzione merita la riapertura dei termini per la sanatoria dei capitali all’estero che riguarda solo determinate categorie di soggetti per i quali, in relazione al loro particolare status, le violazioni in oggetto appaiono meno gravi.
La norma si richiama alle precedenti disposizioni in tema di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure o VD) ed è stata etichettata dalla stampa specializzata come “mini voluntary” in ragione del fatto che il suo ambito di applicazione risulta estremamente ridotto. Si osserva subito però che la disposizione in commento si distanzia dalle logiche dei provvedimenti di VD e, perlomeno con riferimento ai metodi di calcolo di quanto dovuto ai fini della sanatoria, presenta maggiori analogie con i vecchi provvedimenti di “scudo fiscale”.


Occorre subito chiarire che la norma di riferimento, di cui all’art. 5-septies D.L. n. 148 del 16.10.2017, convertito in Legge n. 172 del 04.11.2017, G.U. 284 del 05.12.2017, si richiama per la sua concreta attuazione ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che, a tutt’oggi, non è ancora stato emanato. La disponibilità di tale documento risulterà di fondamentale importanza al fine di dirimere i numerosi punti di domanda che il provvedimento ha suscitato dalla sua emanazione, stante anche la struttura del tutto peculiare della norma in oggetto.

Di seguito andiamo a evidenziare gli aspetti salienti dell’intervento normativo.
Anzitutto per accedere alla sanatoria occorrerà presentare un’istanza entro il 31 luglio 2018 e versare le somme dovute, nella misura pari al 3% calcolato sulle consistenze dei capitali posseduti al 31 dicembre 2016, entro la data del 30 settembre 2018, oppure in tre rate mensili consecutive di pari importo, a partire da tale data. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione si produce solo con il versamento integrale di quanto dovuto.
Tale prelievo, così leggero se paragonato ai precedenti provvedimenti di VD, trova la sua ratio, da un lato, nelle limitazioni soggettive del provvedimento e, dall’altro, in particolare, nelle limitate ipotesi in cui la norma è applicabile avuto riguardo sia alla natura che all’origine dei capitali oggetto di sanatoria.
Sul primo profilo, infatti, si osserva che lo stesso interessa solamente due specifiche categorie di soggetti:
– i soggetti residenti in Italia e precedentemente residenti all’estero con iscrizione all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE) Nota 1)
– i soggetti “frontalieri” (Nota 2) che hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in zone di frontiera o paesi limitrofi.
Il provvedimento è inoltre esteso agli eredi delle due sopra citate categorie di soggetti.

Sul secondo profilo le limitazioni sono inerenti sia la natura dei capitali che l’origine degli stessi. Circa la natura delle attività, risultano sanabili solo quelle finanziarie (conti correnti, libretti di risparmio, attività depositate presso istituti di crediti) e non altre attività quali, tipicamente, le partecipazioni in società o i beni immobili. In merito all’origine delle attività oggetto di sanatoria la norma fa riferimento espresso al fatto che deve trattarsi di denaro proveniente da attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo prodotti all’estero, con esclusione quindi dei redditi di impresa. Unica eccezione sono le attività derivanti dalla vendita di immobili, con la precisazione che deve tuttavia trattarsi di beni immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa (Nota 3).
Alla luce di quanto sopra il prelievo ridotto appare giustificato in ragione del fatto che risultano esclusi tutti quei soggetti che hanno aperto posizioni estere mossi dall’intento di “nascondimento” di beni e attività. Ad essere interessati, infatti, sono solo quei soggetti i quali, o perché lavoratori transfrontalieri o perché in precedenza residenti all’estero, hanno aperto posizioni oltre frontiera per autonome ragioni, estranee a specifiche finalità fiscali, oggettivamente connesse al loro specifico status. Inoltre, con riferimento alle limitazioni oggettive, si evidenzia l’esclusione delle fattispecie più gravi riconducibili a coloro che hanno prodotto i redditi in Italia e poi hanno trasferiti all’estero le relative sostanze in violazione delle norme sul monitoraggio.
Il carattere così marcato delle limitazioni oggettive comporterà, in molti casi, la necessità che l’istanza sia combinata con altri istituti deflattivi e, in particolare, con il ravvedimento operoso, come riformato ad opera della Legge di Stabilità del 2015, al fine di offrire una copertura adeguata delle violazioni commesse che, in applicazione di questa normativa, venissero appalesate.

In merito all’aspetto temporale si evidenza che è possibile regolarizzare le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all’estero alla data del 6 dicembre 2017 (giorno di entrata in vigore della L. 172/2017 che ha convertito il D.L. 148/2017). Di poi la norma non specifica quali sono le annualità sanabili tramite la regolarizzazione e pertanto si presume che siano tutte le annualità ancora accertabili alla data di emanazione del provvedimento, tenendo conto anche della disposizione, di cui all’art. 12, D.L. 78/2009, sul raddoppio dei termini in caso di detenzione di capitali in Paesi black list.

La norma inoltre fa espresso riferimento al fatto che la stessa non si applica alle attività e alle somme già oggetto della prima collaborazione volontaria prevista dalla L 186/2014 e poi prorogata dal DL 153/2015, e, quindi, non potrà mai dar luogo al rimborso delle somme già versate in occasione delle precedenti regolarizzazioni, in eccedenza rispetto a quanto dovuto in base al forfait del 3%.

Sempre nell’ambito del contenuto testuale della norma è specificato che, in deroga allo Statuto del contribuente, limitatamente alle somme e alle attività oggetto di regolarizzazione, i termini di accertamento e irrogazione delle sanzioni con scadenza ordinaria dal 1º gennaio 2018, sono prorogati al 30 giugno 2020.

Da ultimo si segnala l’assenza di disposizioni sugli effetti penali derivanti dall’adesione all’istanza in argomento, così che ad oggi non è possibile valutare pienamente l’effettiva copertura della nuova sanatoria: anche su tale particolare aspetto si rende quindi necessario un intervento del legislatore o dell’Agenzia, in sede interpretativa.

Nota 1) Con riferimento agli “ex Aire” la norma richiede una duplice condizione nel senso che la residenza fiscale all’estero deve essere verificata sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello formale; il soggetto interessato deve aver effettivamente trasferito all’estero il proprio domicilio oltre che essersi iscritto all’Aire, per poi rientrare in Italia a tutti gli effetti.

Nota 2) Per quanto riguarda invece gli “ex frontalieri” si fa riferimento a coloro che “hanno prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera o in Paesi limitrofi”; in particolare (circolare n. 1/E/2001, § 1.2.2 e circolare n. 2/E/2003, § 9) si considera “frontaliere” il lavoratore dipendente che ogni giorno oltrepassa la frontiera e si reca a lavorare dall’Italia all’estero, in zone di confine (come la Svizzera) e Paesi limitrofi (come il Principato di Monaco).

Nota 3) Manca invece ogni riferimento ai redditi fondiari relativi agli stessi immobili che pertanto risulterebbero esclusi dal provvedimento.