Novità dalla riforma Cartabia nel processo esecutivo

Novità dalla riforma Cartabia nel processo esecutivo

Il 17 ottobre 2022, con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del d.lgs. 149/2022, è stata data attuazione alla c.d. “Riforma Cartabia” del Processo di Esecuzione contenuta nella Legge delega 26 novembre 2021, n. 206. Tra le numerose novità introdotte si segnalano l’abrogazione dell’obbligo dell’apposizione della formula esecutiva sugli atti utilizzati per intraprendere il recupero forzoso del credito, la generale razionalizzazione della disciplina in materia di custodia e liberazione del compendio pignorato, una ridefinizione “più allargata” delle attività del professionista delegato alla vendita e l’introduzione dell’innovativo istituto della “vendita diretta” da promuoversi su iniziativa dello stesso debitore esecutato.

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La prima novità diretta a semplificare e accelerare il processo di esecuzione è stata sintetizzata come “tramonto della formula esecutiva”. La lett. a) del comma 12 dell’art. 1 della Legge 206/2021 incaricava il legislatore delegato di abrogare la “formula esecutiva” e di disporre che per l’inizio dell’esecuzione forzata fosse sufficiente la copia conforme all’originale del titolo esecutivo. L’attuazione della delega ha imposto la riscrittura dell’art. 475 c.p.c. sia nella rubrica, diventata “Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale”, sia nel testo, che ora si esprime chiaramente così: per valere come titolo per l’esecuzione forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria come gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale debbono essere formati in copia attestata conforme all’originale. Sparisce in tal modo ogni riferimento alla formula sacramentale e all’intera disciplina della spedizione in forma esecutiva (NOTA 1). Il cambiamento di prospettiva ha richiesto il mutamento di non poche norme del c.p.c. e di varie disposizioni di attuazione, ma esso fa prevedere un impatto applicativo non indifferente. In definitiva appare non priva di fondamento la speranza che l’abolizione della formula esecutiva rappresenti un importante snellimento degli adempimenti che la parte creditrice deve compiere per attuare l’esecuzione, a tutto vantaggio di una accelerazione dell’intero processo.
Un’altra importante novità introdotta dal decreto attuativo della c.d. “Riforma Cartabia” riguarda la custodia dei beni pignorati. La normativa principale di riferimento rimane negli artt. 559 e 560 c.p.c., che hanno ricevuto però una pressoché completa riscrittura. L’art. 559, 1° comma, ribadisce che con il pignoramento il debitore è costituito (ex lege, dunque) custode del compendio pignorato. È invece evidente il cambiamento avvenuto con il 2° comma: in precedenza era previsto che la sostituzione del custode al debitore avvenisse solamente su istanza del creditore pignorante o di creditore intervenuto, quando l’immobile non fosse occupato dal debitore o il debitore custode non osservasse gli obblighi su di lui incombenti. L’attuale stesura prevede che la nomina del custode avvenga sempre, nel termine di quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, contestualmente alla nomina dell’esperto stimatore e a prescindere dalla presentazione di istanza da parte del creditore (NOTA 2). Inoltre è prescritto che le funzioni di custode siano affidate esclusivamente ad un soggetto iscritto nell’elenco dei professionisti delegati, ovvero all’IVG.
Non meno significativo è il nuovo 3° comma dell’art. 559 che incarica il custode di collaborare con lo stimatore, contestualmente nominato, nel controllo della documentazione ipocatastale, accompagnato dalla redazione di apposita relazione informativa. L’intenzione del riformatore è non solo annunciata nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, che ricorda l’apprezzamento e la valorizzazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura della “buona prassi” della nomina immediata e contestuale del custode giudiziale e dell’esperto stimatore, ma anche evidente: si manifesta in sostanza la sollecitazione a una collaborazione tra quelle che tendono a presentarsi come posizioni complementari e possibilmente sinergiche, dal momento che uniscono competenze legali o più genericamente giuridiche (quelle del custode) con gli apporti (da parte dello stimatore) di conoscenze specialistiche in ordine agli aspetti catastali, planimetrici, urbanistico-edilizi e di estimo. Proprio la necessità che il custode sia iscritto nell’elenco dei professionisti delegati ovvero sia l’IVG, pone l’accento sul possesso, da parte del custode, di capacità tecniche adeguate.
Il nuovo testo dell’art. 560 allarga, poi, i compiti del custode in ordine alla “liberazione degli immobili assegnati”. Ormai la liberazione degli immobili nell’interesse dell’aggiudicatario compete esclusivamente al custode, il quale dovrà attuarla, al più tardi, al momento dell’autorizzazione alla vendita o della delega delle operazioni di vendita. Viene meno anche la necessità, da parte sua, di osservare le regole dell’esecuzione in forma specifica per il rilascio di immobile contenute negli artt. 605 ss. del c.p.c.. In definitiva rimane la distinzione tra due situazioni: a) nella prima, l’immobile è utilizzato dal debitore, ma a fini diversi dall’abitazione, oppure è occupato da un terzo privo di titolo opponibile; b) nella seconda l’immobile è occupato dal debitore e dai suoi familiari. Nel caso sub a) la liberazione dell’immobile non può andare oltre la pronuncia dell’ordinanza con cui è autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni. Nel caso sub b) il debitore non perde la detenzione dell’immobile stesso fino al decreto di trasferimento. Naturalmente sono posti a carico del debitore precisi doveri, estesi ai familiari conviventi, per una collaborazione che garantisca il buon esito della vicenda espropriativa ed eviti attività ostruzionistiche e non collaborative con il custode o con il delegato alla vendita. La disciplina così congegnata mette a confronto due interessi importanti, cercando un difficile equilibrio: da un lato c’è l’evidente esigenza economica di vendere un immobile libero; dall’altro lato non può essere trascurata la necessità che non sia dimenticata la tutela dell’interesse “sociale” segnato dalla possibilità per il debitore e la sua famiglia di continuare ad abitare l’immobile pignorato per il maggior tempo possibile (NOTA 3).
Se la disciplina del custode ha visto una complessiva razionalizzazione, l’attività del professionista delegato alla vendita, invece, con la Riforma è stata ampiamente ridefinita ed estesa. In primo luogo, il d.lgs. 149/2022 ha definitivamente indicato in un anno il termine per la delega delle operazioni di vendita e ha contestualmente disposto che entro tale termine il delegato debba compiere almeno tre esperimenti di vendita a pena di sostituzione dall’incarico ad opera del Giudice. Se si considera che prima della Riforma il termine, prorogabile, per la delega delle operazioni di vendita era deciso dal Giudice dell’esecuzione il quale non imponeva un numero di esperimenti minimo da esperire nell’arco di durata della delega, si comprende come la modifica normativa miri evidentemente a incidere, ancora una volta, sul “fattore tempo” connesso al Processo esecutivo al fine di velocizzarlo.
In secondo luogo, il d.lgs. 149/2022 affida in via esclusiva al professionista delegato la predisposizione del progetto di distribuzione e tutte le attività connesse e conseguenti, togliendole, quindi, alla competenza del Giudice al quale rimarrà demandato esclusivamente un compito generale di controllo (NOTA 4). In sostanza, adesso, il professionista delegato predisporrà il progetto di distribuzione secondo le direttive impartite dal Giudice, lo depositerà in cancelleria e convocherà le parti innanzi a sé per la verifica e l’approvazione, la quale, pertanto, avverrà a seguito di audizione e non più a seguito di udienza. Se le parti non compaiono o se comunque non vi sono contestazioni, il delegato si occuperà di rendere esecutivo il progetto e procederà con i pagamenti previsti nello stesso. Solo nell’ipotesi in cui sorgano controversie distributive ex art. 512 c.p.c., la soluzione verrà rimessa dal delegato al Giudice.
L’art. 11, comma 12, lett. n della Legge 206/2021 conteneva una novità a prima vista eclatante in materia esecutiva, la c.d. “vendita diretta”, suscitata dall’offerta del debitore. L’ispirazione dichiarata era al modello francese della vente priveé, ma l’articolata presentazione richiamava alla mente un sistema ricalcante la vendita senza incanto praticata in numerosi uffici giudiziari prima della riforma entrata in vigore nel 2006. Chiaro era, nella legge delega, l’intento di favorire “una liquidazione virtuosa e rapida attraverso la collaborazione del debitore”. Altrettanto evidente era la preoccupazione di non “allungare infruttuosamente i tempi processuali” e di evitare “frodi in danno ai creditori”. La delega conteneva una serie stringente e ricca di previsioni di fronte alle quali il legislatore delegato trovava maglie troppo strette da superare, ma conteneva criticità tali che gli artt. 568 bis 569 bis c.p.c., in cui il decreto n. 149 ha inserito le norme attuative, hanno dovuto discostarsi sotto più di un profilo. Questi sono gli esempi più importanti. La prima incongruenza da superare conseguiva alla necessità di mantenere l’irrinunciabile rapporto tra la “nuova vendita immobiliare” e l’udienza per la comparizione delle parti e dei creditori iscritti non intervenuti disciplinata dall’art. 569 c.p.c.: la proposizione dell’istanza non può far venire meno questa udienza. Oltre a tutto, nella legge delega era presente la dichiarazione che l’offerta, nella vendita c.d. diretta, non poteva essere inferiore al prezzo base. Ma il prezzo base è determinato solo successivamente al momento dell’offerta da parte del debitore, e cioè all’udienza di cui all’art. 569, da parte del Giudice dell’esecuzione. La seconda “ingenuità” del delegante è ben individuata dal legislatore delegato nella Relazione illustrativa: “la previsione della liberazione dell’immobile, anche se abitato dal debitore con la sua famiglia, in termini di tempo molto stretti, a pena di decadenza dell’istanza, renderebbe praticamente irrealizzabile l’istituto della “vendita diretta”.
Chiarito ciò, le linee generali del procedimento delineato nei nuovi artt. 568 bis e 569 bis c.p.c. sono così riassumibili: il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima dell’udienza fissata per la pronuncia dell’ordinanza di vendita, può chiedere al Giudice dell’esecuzione di disporre la vendita diretta dell’immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati. La richiesta deve essere fatta non già “per un prezzo non inferiore al prezzo base” ma per un prezzo “non inferiore al valore indicato nella relazione di stima”. Ho già ricordato che il prezzo base sarà fissato solo in un momento successivo dal Giudice (o dal professionista delegato). Se il prezzo base è maggiore del prezzo offerto, il giudice fissa un termine di dieci giorni per integrare l’offerta. All’istanza di vendita il debitore deve allegare un’offerta di acquisto fornita di una cauzione per un importo non inferiore ad un decimo del prezzo offerto. Alla “vendita diretta” possono opporsi i creditori. L’eventuale opposizione, che deve essere effettuata entro l’udienza di cui all’art. 569 c.p.c., dà vita ad un vero e proprio “subprocedimento liquidatorio” nell’ambito del quale l’offerta di acquisto cauzionata portata dal debitore definisce la base per la vendita competitiva. Al termine della gara e versato il saldo da parte dell’aggiudicatario, il Giudice dell’esecuzione potrà emettere il decreto di trasferimento.
Altre novità apportate dalla Riforma al Processo di Esecuzione hanno riguardato la sospensione del termine di efficacia del precetto nel caso in cui venga disposta la ricerca dei beni del debitore in modalità telematica, l’anticipazione del termine dato al creditore procedente per il deposito delle certificazioni ipocatastali, l’introduzione di schemi standardizzati per la redazione della relazione di stima e degli avvisi di vendita, l’introduzione del termine di venti giorni per proporre reclamo al giudice dell’esecuzione avverso gli atti del professionista e l’estensione delle norme in tema di antiriciclaggio anche alle operazioni di vendita nell’ambito di procedure esecutive individuali e concorsuali.
Concludendo, in queste brevissime note ho preferito porre esclusivo accento descrittivo sugli aspetti giudicati più rilevanti dai primissimi osservatori. Credo che emerga chiaramente la direzione indicata dal Legislatore delegato: l’obiettivo è l’accelerazione dei tempi della esecuzione collegata all’apporto di una normativa di dettaglio capace di “razionalizzare” una situazione segnata in passato da molte incongruenze. Il Legislatore delegato, seguendo l’impronta del delegante, dichiara di recepire prassi vigenti in molti uffici giudiziari e già suggerite dalle linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura. Il buon successo dell’operazione di “aggiustamento” dipende da come essa si svolgerà in concreto. I giuristi (NOTA 5) hanno colto l’esistenza di problemi non facili da superare soprattutto in queste constatazioni: in primo luogo la materia è composta da una miriade di norme succedutesi nel tempo e non sempre tra loro coordinate. Anche quelli che sembrano ritocchi (si pensi alla “abrogazione” della formula esecutiva) richiedono interventi di modifica di numerose norme del c.p.c. e impongono non facili raccordi. In secondo luogo, il Legislatore delegante ha utilizzato una pessima tecnica fornitrice di scarsi spazi di attuazione al legislatore delegato costretto a riprodurre le numerosissime indicazioni precise fornite dal delegante, salva la necessità di correggere, nell’attuazione, alcune “distrazioni”. In terzo luogo, la traduzione in norme giuridiche delle prassi vigenti negli uffici giudiziari è di estrema difficoltà. Infine, il nuovo istituto della “vendita diretta” sembra veramente provvisto di un incerto destino. Chi scrive queste righe condivide quest’ultimo dubbio. Confida, però, che alcune novità – come l’abolizione della formula esecutiva, l’impostazione di un procedimento facente leva sulla collaborazione sinergica tra custode ed esperto stimatore, l’ampliamento dei compiti assegnati al professionista delegato, la possibilità di sottrarre il Giudice a vari compiti destinati ad affaticare lo svolgimento della sua funzione e a rallentare l’iter esecutivo – non siano segnali da poco per far sperare in un prossimo futuro caratterizzato, rispetto al passato, da una maggiore celerità e da una più limpida semplicità del processo di esecuzione forzata.
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NOTA 1: Una sorta di ricordo della ormai superata formula esecutiva rimane nell’aggiunta di un 4° comma all’art. 474 c.p.c., secondo il quale “il titolo è messo in esecuzione da tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e da chiunque spetti, con l’assistenza del pubblico ministero e il concorso di tutti gli ufficiali della forza pubblica, quando ne siano legalmente richiesti”.
NOTA 2: C’è una sola possibilità di evitare la nomina tempestiva del custode: quando sia rilevata la “mancanza di utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene ovvero per la vendita”.
NOTA 3: Significativa la dichiarazione contenuta nella Relazione illustrativa al d.lgs. 149/2022, dove “l’interesse sociale” assume la veste di “diritto fondamentale”: “In tale configurazione l’ordine di liberazione non assume natura o veste sanzionatoria di qualsivoglia condotta non gradita del debitore, ma mira a garantire un corretto equilibrio tra gli interessi in gioco: (…) l’interesse a liberare l’immobile per realizzare la maggiore soddisfazione dei crediti azionati e, quindi, in ultima analisi, tutelare il credito; (…) l’interesse del debitore all’abitazione, avente natura di vero e proprio diritto fondamentale, come tale idoneo a comprimere, seppur in via temporanea, il pieno esercizio della tutela esecutiva””.
NOTA 4: Peraltro, al fine di garantire il funzionamento dell’esercizio della supervisione da parte del Giudice, con una modifica all’ultimo comma dell’art. 591-bis c.p.c, vengono posti a carico del professionista delegato nuovi obblighi di rendicontazione nei confronti dell’autorità giudiziaria.
NOTA 5: tra gli altri, A.M. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del d.lgs. n. 149/2022 e R. D’Alonzo, Riforma dell’esecuzione forzata: novità per creditori, debitori e mercato.