Agevolazioni ad ampio raggio con il nuovo credito d’imposta per Industria 4.0

Agevolazioni ad ampio raggio con il nuovo credito d’imposta per Industria 4.0

Il legislatore ha ridefinito dal 2020 la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano “Industria 4.0” prevedendo un credito d’imposta in sostituzione dei “super” e “iper-ammortamenti”. Il nuovo meccanismo di fruizione dell’agevolazione amplia l’ambito di applicazione del beneficio e produce un effetto migliorativo sugli indicatori di bilancio (EBITDA).

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La Legge di Stabilità 2020 (Nota 1), ha modificato alcune misure agevolative introdotte a supporto del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui al “Piano Industria 4.0” attraverso un credito d’imposta sostitutivo dei super e iper ammortamento (Nota 2).

Il beneficio spetta alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (Nota 3). Il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione “orizzontale” su un periodo di cinque anni per i beni materiali e tre anni per i beni immateriali indipendentemente dal piano di ammortamento del bene. L’ambito è quello degli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Continueranno a beneficiare del super e iper-ammortamenti gli investimenti realizzati nel 2020 ma “prenotati” entro il 31 dicembre 2019 e per i quali quindi entro tale data risulti accettato l’ordine e versato l’acconto del 20% ma a condizione che l’effettuazione degli investimenti avvenga entro il 30 giugno 2020 per i super ed entro il 31 dicembre 2020 per gli iper (Nota 4).

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Il nuovo credito d’imposta è quantificato in misura diversa a seconda della tipologia di beni agevolabili.

  • per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali strumentali nuovi, diversi da quelli “4.0” che erano oggetto di superammortamento, il credito d’imposta (riconosciuto non solo alle imprese, ma anche agli esercenti arti e professioni) è fissato nella misura del 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro (Nota 5);
  • per gli investimenti relativi a beni che erano oggetto di iper-ammortamenti (compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016), il credito d’imposta è invece riconosciuto, solo alle imprese, nella misura del 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e nella misura del 20% tra i 2,5 milioni di euro e i 10 milioni di euro (Nota 6);
  • per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, che potevano beneficiare della maggiorazione correlata agli iper ammortamenti, il credito d’imposta sarebbe riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro (Nota 7).

Restano sostanzialmente invariati gli investimenti agevolabili e il vincolo dell’ubicazione territoriale ora si applica indistintamente non solo agli investimenti generici ma anche a quelli “Industria 4.0”.

Cambia la misura dell’agevolazione, non solo con riferimento alle percentuali ma anche con riguardo al diverso limite degli investimenti ammissibili, pari a 2 milioni di euro per il nuovo credito d’imposta del 6% e a 2,5 milioni per i beni in passato soggetti a super-ammortamento.

Ma la principale novità dell’agevolazione come modificata dalla finanziaria 2020 riguarda le modalità di fruizione del beneficio: il passaggio dalla maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi (super e iperammortamenti) al credito d’imposta, novità che comporta dei cambiamenti sostanziali nell’agevolazione.

Se con la disciplina precedente il beneficio aveva un impatto solo ai fini delle imposte sui redditi, attraverso la deduzione di ammortamenti maggiorati, dal 2020 il nuovo credito d’imposta, che va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” con altri tributi, quali Iva ed Irap, ritenute alla fonte e contributi previdenziali versati mediante il modello F24 (Nota 8).

Il credito d’imposta può infatti essere fruito a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni ovvero dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione per i beni 4.0.; poiché la fruizione non è collegata al periodo di ammortamento del bene (Nota 9) in molti casi l’agevolazione risulterà anticipata nel tempo.

Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti in beni materiali strumentali ex L. 160/2019, analogamente agli altri crediti da indicare nel quadro RU, non è soggetto all’obbligo, con riguardo ai crediti superiori a 5.000 euro, di preventiva presentazione del modello REDDITI almeno dieci giorni prima del loro utilizzo; si applica invece l’obbligo di presentazione del modello F24 esclusivamente in via telematica (Entratel o fisconline).

Il nuovo credito d’imposto è assimilabile ad un contributo in conto impianti (documento OIC 16, § 86), da iscrivere nella voce A.5 del Conto economico, con imputazione della quota annuale di contributo per competenza (Nota 10) con effetto di migliorare gli indicatori di bilancio tra cui l’EBITDA. Naturalmente il relativo “ricavo” non è tassato  né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini IRAP.

Si può osservare che, in linea generale, il nuovo credito d’imposta determina, in termini numerici, un vantaggio di poco inferiore ai super e iper ammortamenti . Tale aspetto risulta, tuttavia, nella maggior parte dei casi compensato da un beneficio sul piano finanziario, in particolare, per quei beni caratterizzati da un periodo di ammortamento medio o lungo; diversamente, non vi sarà un miglioramento, per esempio, con riferimento agli investimenti in beni di costo inferiore a 516,46 euro, per i quali il nuovo credito d’imposta dovrà essere comunque ripartito sempre in 5 quote annuali (il super-ammortamento invece poteva essere dedotto integralmente nell’esercizio di sostenimento).

Altra sostanziale differenza riguarda il minor impatto dell’aliquota d’imposta del soggetto che effettua l’investimento; il nuovo credito d’imposta prescinde totalmente da questo parametro, a differenza del super-ammortamento che risultava invece tanto efficace quanto più elevata era l’aliquota, come nel caso di imprenditori individuali o società di persone con tassazione Irpef per trasparenza in capo al socio (Nota 11).

Per contro, il nuovo credito d’imposta avvantaggia i soggetti che beneficiano di regimi forfetari di determinazione del reddito, come ad esempio quello disciplinato dalla L. 190/2014: tali soggetti che in passato non potevano fruire del super e dell’iper ammortamento (Nota 12), possono ora beneficiare del nuovo credito indicandolo nel quadro RU della loro dichiarazione e utilizzandolo in compensazione orizzontale nel modello F24 a riduzione di altri tributi e contributi.

Si segnala, inoltre, che il nuovo credito d’imposta è immediatamente spendibile anche per le imprese in perdita fiscale, a differenza del super-ammortamento che non faceva che incrementare la perdita rinviando quindi il beneficio agli esercizi successivi.

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Sotto il profilo soggettivo il passaggio da super/iper ammortamento al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali comporta una modifica dell’estensione dell’ambito applicativo dell’agevolazione, sebbene siano stati anche introdotti requisiti formali più stringenti.

Come anticipato, la nuova misura si applica anche ai soggetti forfettari e in generale a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato incluse stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, in fallimento, o soggette ad altre procedure come liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale; sono inoltre escluse, per espressa previsione, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive per accertata responsabilità amministrativa ai sensi dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 231/2001 (Nota 13).

In merito alla nuove condizioni previste si segnala che i contribuenti devono risultare in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e aver correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Nota 14)

La nuova disciplina inoltre pone nuovi oneri documentali e informativi a carico dei soggetti che si avvalgono del credito d’imposta: anzitutto questi sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili;  in più le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

Tal ultimo adempimento impone al contribuente di conoscere “a priori” i beni che possano rientrare nel perimetro dell’agevolazione e non è chiaro se l’indicazione del riferimento vada estesa anche a tutte le fatture relative ad eventuali oneri/attrezzature accessori o sia limitata al solo acquisto del bene principale. In assenza di chiarimenti ministeriali si suggerisce, per intanto, di richiedere al fornitore l’indicazione di tali estremi normativi su tutti i documenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi.

In relazione agli investimenti nei beni di cui all’Allegato A e B della L. 232/2016, di valore superiore a 300 mila euro (e non più 500 mila) le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica (non più giurata) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato. Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo economico “al solo fine di consentire al Ministero (…) di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative”, le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo decreto.

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Da ultimo si segnalano alcuni chiarimenti che l’Agenzia ha fornito nel corso di Telefisco 2020 in relazione al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali come modificato dalla legge di bilancio 2020, con particolare riferimento al meccanismo cosiddetto di recapture e agli investimenti sostitutivi.

Il recapture consiste, come noto nella revoca del beneficio nei casi di disinvestimento o delocalizzazione dei beni agevolati nei due anni successivi all’acquisto (Nota 15).

Al riguardo è stato chiarito che il meccanismo di “recapture” si applica a tutti i beni agevolabili e non solo a quelli materiali di cui all’Allegato A alla L. 232/2016 e che nel caso in cui l’entrata in funzione dei beni o la loro interconnessione si verifichi in un anno successivo a quello in cui si considera effettuato l’investimento in base all’art. 109 del TUIR, il termine finale del “periodo di sorveglianza” previsto dalla disciplina va individuato, rispettivamente, nel 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’entrata in funzione o, se successivo, a quello dell’avvenuta interconnessione.

Altro aspetto oggetto di chiarimento riguarda il coordinamento delle regole sul recapture con le disposizioni dettate per gli investimenti sostituitivi (Nota 16) che permettono all’impresa non solo di impedire la cessazione del beneficio, ma anche di evitare anche che scatti il recapture delle deduzioni dal reddito già fruite. L’Agenzia precisa che, anche nell’ambito della nuova disciplina agevolativa, le disposizioni concernenti gli investimenti sostitutivi si rendono applicabili esclusivamente per i beni materiali Industria 4.0 (di cui allegato A delle legge di Bilancio 2017), sia durante il “periodo di osservazione”, in funzione di neutralizzazione della disciplina sul ricalcolo e sul recapture del credito d’imposta; sia durante il successivo triennio di fruizione del beneficio, in funzione di mantenimento del diritto alle residue quote del beneficio.

 

Nota 1) Art. 1 commi 184-197 della Legge n. 160 del 27.12.2019 in GU n. 304 del 30-12-2019 – Suppl. Ord. n. 45

Nota 2) La disciplina del super ed iper-ammortamento era stata a suo tempo introdotta con Legge di stabilità 2016, mediante il riconoscimento, ai soli fini dell’ammortamento fiscale e per le sole imposte sui redditi, di un costo maggiorato dei beni rispetto a quello effettivamente sostenuto ed iscritto in bilancio. La disciplina è stata più volte modificata nel corso degli anni.

In particolare, per gli acquisti relativi ai beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, la versione 1.0 del super-ammortamento prevedeva, per imprenditori e lavoratori autonomi la possibilità di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il super ammortamento è stato successivamente prorogato dalla legge di bilancio 2017 e, poi, dalla legge di bilancio 2018 con riduzione della maggiorazione al 30%. L’incentivo non prorogato dalla legge di bilancio 2019, è stato reintrodotto dal decreto Crescita (Dl 34 del 30.04.2019 conv in legge 58/2019) per gli investimenti effettuati dall’1 aprile 2019 fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 (a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione); in tale occasione è stato inserito un tetto massimo agli investimenti agevolabili pari a 2,5 milioni di euro.

La legge di bilancio 2017 aveva altresì introdotto il cosiddetto “iper-ammortamento”, incentivo riservato ai soli titolari di reddito di impresa, che consente di maggiorare in misura rafforzata il costo di acquisizione di determinati beni strumentali ad alto valore tecnologico. Nella sua originaria versione, l’iper-ammortamento, prevedeva una maggiorazione del costo di acquisto del 150% su investimenti in beni materiali strumentali nuovi “Industria 4.0” (elencati nell’Allegato A della stessa legge di bilancio 2017), rispondenti a determinati requisiti tecnici, tra cui quello di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Inoltre, per i soli titolari di reddito d’impresa che già beneficiavano dell’iper-ammortamento era stata prevista un’ulteriore agevolazione che consentiva la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di determinati beni immateriali Industria 4.0 elencati nell’Allegato B della legge di bilancio 2017 (quali software, sistemi, system integration, piattaforme ecc). Era disposto che i requisiti tecnici “Industria 4.0” (tra cui l’interconnessione) dovessero essere attestati da una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa; ovvero per i beni dal costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, da una perizia tecnica giurata, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che risultino iscritti nei rispettivi albi professionali, o da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato

Tali agevolazioni “Industria 4.0” sono state poi prorogate dalla legge di bilancio 2018 e successivamente dalla legge di bilancio 2019.

Nella versione dell’”iperammortamento” previgente alle modifiche introdotte da ultimo con Legge di bilancio 2020 la misura dell’incremento del costo di acquisto era determinata non più nella percentuale fissa del 150%, ma a scaglioni in misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 50% per gli investimenti da 10 fino a 20 milioni di euro.

Nota 3) Sono oggetto dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, con esclusione di: veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 del TUIR; beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; fabbricati e costruzioni; beni di cui all’Allegato 3 alla L. 208/2015; beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti (quest’ultima esclusione rappresenta una novità rispetto all’attuale disciplina). Il credito d’imposta sostituisce gli iper-ammortamenti per gli investimenti relativi a beni compresi nell’Allegato A e B alla L. 232/2016.

Nota 4) In occasione di Telefisco 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in particolare che si applica la vecchia disciplina agevolativa prevista dalla L. 145/2018 (con maggiorazione, quindi, a scaglioni) in caso di bene “prenotato entro il 2018 (con accettazione dell’ordine e versamento dell’acconto del 20% nel dicembre 2018 ed effettuazione dell’investimento nel 2020); in tale caso infatti non si applica la versione dell’iper-ammortamento di cui alla L. 205/2017 a causa della mancata effettuazione dell’investimento entro la data del 31.12.2019 (termine ultimo previsto appunto dall’art. 1 comma 30 della L. 205/2017).

Nota 5) In sostituzione del previgente “super-ammortamento”, come reintrodotto dall’art. 1 DL 30.04.2019 n. 34 per gli investimenti effettuati dal 1.04.2019 al 31.12.2019 (esclusi, quindi quelli effettuati nel primo trimestre 2019 e inclusi quelli “prenotati entro il 2019 seppure effettuati entro il primo semestre 2020) che prevedeva una maggiorazione del 30%, con tetto massimo agli investimenti pari a 2,5 milioni di euro.

Nota 6) In sostituzione dell’“iper-ammortamento” che prevede il riconoscimento di una maggiorazione del costo su cui calcolare l’ammortamento fiscale con diversi scaglioni (170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro; 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro), ma con un tetto massimo agli investimenti pari a 20 milioni di euro.

Nota 7) Tale misura sostituisce la maggiorazione del 40% per i beni immateriali – attualmente riconosciuta soltanto ai soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento – che, nella versione in vigore, non prevede alcun tetto massimo agli investimenti. Per i beni “Industria 4.0”, rimangono agevolabili gli asset indicati nell’ “Allegato A” (beni materiali) e “Allegato B” (beni immateriali) della legge di bilancio 2017; per tali beni non è più necessaria una perizia tecnica giurata, ma è richiesta una perizia tecnica semplice. Si segnala che, a differenza della previgente disciplina, il credito d’imposta per l’acquisto di beni immateriali non è più subordinato all’acquisto di un bene materiale “Industria 4.0”.

Nota 8) La compensazione del credito d’imposta non soggiace al limite di 250.000 euro di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007, al limite generale di compensabilità di crediti di imposta pari a 700.000 euro di cui all’articolo 34 L. 388/2000, né al divieto di compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all’articolo 31 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.

Le nuove disposizioni vietano invece la cessione e il trasferimento del credito d’imposta anche all’interno del consolidato fiscale; ciò che potrebbe creare una restrizione alla recuperabilità del beneficio rispetto al passato (con il super/iper-ammortamento tale maggior perdita avrebbe potuto essere trasferita all’interno della fiscal unit), qualora l’impresa sia in perdita fiscale e faccia parte di un consolidato.

Nota 9) Con riferimento al momento di fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia delle Entrate, in sede di Telefisco 2020, ha chiarito che la decorrenza del diritto alla fruizione del credito d’imposta è in ogni caso stabilita in funzione dell’anno solare. Pertanto, anche in presenza di periodi d’imposta a cavallo dell’anno solare si deve fare riferimento, rispettivamente, all’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni e all’anno successivo a quello di avvenuta interconnessione.

Ed inoltre, l’Agenzia si è pronunciata anche sul requisito della interconnessione successiva all’entrata in funzione del bene: posto che l’art. 1 comma 191 della L. 160/2019 dispone che se l’interconnessione dei beni avviene “in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta del 6% per i beni generici nell’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene, per poi fruire del credito d’imposta relativo ai beni “Industria 4.0” (40% fino a 2,5 milioni; 20% tra 2,5 e 10 milioni), al netto della quota di credito già fruita in precedenza, dall’anno successivo all’interconnessione con decorrenza di un nuovo quinquennio. Quella sopra indicata è una facoltà per il contribuente che può, in alternativa sempre scegliere di beneficiare del solo incentivo Industria 4.0.

Nota 10) I contributi in conto impianti devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento dei contributi sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati; in sostanza, i contributi sono iscritti in bilancio quando sono acquisiti sostanzialmente in via definitiva (OIC 16, § 87). Con riferimento al credito d’imposta in esame, trattandosi di un’agevolazione automatica, il diritto al beneficio dovrebbe sorgere nell’esercizio in cui viene effettuato l’investimento agevolabile.
Nota 11) Ad esempio per un investimento di 500.000 euro in un bene strumentale da ammortizzare in 5 anni, in capo ad un’impresa individuale o a una società di persone il cui titolare, o socio, assoggetti a tassazione il reddito prodotto con l’aliquota marginale massima del 43% il super-ammortamento (500.000 × 30% = 150.000 euro, ripartito per quote di 30.000 euro annui) avrebbe portato un risparmio d’imposta complessivo di 64.500 (150.000 × 43%), pari a 12.900 euro annui; di contro, il nuovo credito d’imposta porta un beneficio di 30.000 euro (: 500.000 × 6%), ripartito per quote di 6.000 euro annui.  In tali situazioni il beneficio sel superammortamento risulterebbe anche più elevato considerando che questo riduceva anche la base imponibile previdenziale dichiarata nel quadro RR.

Nota 12) Ciò in quanto super e iper ammortamento passando dalla compilazione del quadro analitico di determinazione del reddito (quadro RG o RF) erano preclusi a tali soggetti che determinano il proprio reddito in misura forfettaria con compilazione del quadro LM.

Nota 13) Si fa riferimento alle seguenti sanzioni: l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Poiché la norma sugli investimenti fa riferimento alle sanzioni interdittive ex D Lgs 231 nella loro totalità, qualsiasi tipo di sanzione dovrebbe comportare l’esclusione dall’agevolazione, indipendente al fatto che la violazione sia riferita a fatti avvenuti sia prima, sia durante, o anche dopo il periodo agevolato, e indipendentemente dalla sua durata.

Nota 14) La verifica del rispetto di tali condizioni pone qualche dubbio interpretativo: non è chiaro se tale verifica debba riguardare esclusivamente l’anno in cui l’investimento è effettuato, oppure tutti gli anni di fruizione del beneficio; si auspica sul punto un chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Nota 15) Ai sensi dell’art. 1 co. 193 della L. 160/2019, “se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi”.

Nota 16) Ai soli effetti della disciplina dell’iperammortamento, in caso di recapture non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: a) sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe oppure superiori a quelle previste dall’allegato A della legge di Bilancio 2017; b) attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione secondo le regole previste dall’articolo 1, comma 11, della Legge di Bilancio 2017. Ed inoltre “nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo di cui al comma 35 sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito e sempre che ricorrano le altre condizioni previste alle lettere a) e b) del comma 35, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento”.