Agevolazioni start-up e imprese innovative: normativa italiana all’avanguardia

Agevolazioni start-up e imprese innovative: normativa italiana all’avanguardia

Gli investimenti in start up e PMI innovative sono cresciuti costantemente negli ultimi anni anche grazie anche ai consistenti incentivi fiscali previsti per i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che investono nel capitale di tali enti. La normativa italiana risulta una delle più convenienti a livello europeo anche grazie all’incremento delle agevolazioni previste dalla recente legge di bilancio 2019.

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Ammontano a circa 400 milioni di euro gli investimenti in startup italiane effettuati nei primi 6 mesi del 2019 e sono aumentati anche gli investimenti del crowdfunding a favore delle imprese innovative che in questa prima parte del 2019 hanno fatto segnare un ottimo posizionamento con oltre 24 milioni raccolti, +178% sull’anno precedente (fonti Startupitalia e CrowdfundingBuzz).

Un forte incentivo a tali investimenti è dato dalle agevolazioni fiscali previste per chi investe nelle start up e nelle PMI innovative soprattutto alla luce delle ultime novità legislative.

Si ricorda che la disciplina di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico o startup innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico ad opera del Decreto Crescita 2.0 (DL n. 179/2012, convertito Legge 221/2012), ed è stata poi oggetto di successivi interventi di potenziamento ad opera del Decreto Lavoro (DL n. 76/2013), del cosiddetto Decreto Investment Compact (DL n. 3/2015) e, da ultimo, della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016) (Nota 1).

Per una disamina della disciplina delle Start up innovative e delle PMI innovative (Nota 2), si rinvia a quanto esposto nel nostro articolo “La speciale disciplina agevolativa delle Start up innovative” pubblicato nel dicembre 2017.

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Nel 2012 il cosiddetto “Decreto Crescita 2.0.” ha introdotto le prime agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nel capitale delle start up innovative (Nota 3) Tali agevolazioni, estese nel 2015 anche agli investimenti nelle PMI innovative, sono poi state rese ancora più appetibili a seguito delle modifiche introdotte dapprima dalla legge di Bilancio 2017 (Nota 4), e poi dall’ultima legge di Bilancio 2019, che ha incrementato le percentuali di detrazione/deduzione portandole sino alle attuali soglie del 40%-50%. (Nota 5).

Pertanto, ad oggi, le agevolazioni per chi investe nelle start up e nelle PMI innovative sono le seguenti:

con riferimento agli investimenti effettuati nel 2018:

– le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.000.000 di euro annui (Nota 6);

– le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.800.000 euro annui.

con riferimento agli investimenti effettuati nel 2019:

– le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1 milione di euro l’anno;

– le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1,8 milioni di euro annui. La deduzione IRES sale nel 2019 al 50% per i soggetti, diversi da start up innovative, che acquisiscono l’intero capitale sociale della start up innovativa, a condizione che lo mantengano per almeno 3 anni.

L’efficacia delle nuove misure agevolative previste per l’esercizio 2019, tuttavia, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda i soggetti Irpef, nel caso in cui la detrazione spettante risulti di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.  Similmente, per i soggetti passivi Ires se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Infine, le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna società. Ai fini del calcolo di tale ammontare massimo, rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo.

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Da poco è stato anche emanato il Decreto con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha regolamentato le modalità di attuazione degli incentivi fiscali per gli investimenti in startup e Pmi innovative, con riferimento ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 (DL del 07.05.2019 pubblicato sulla G.U. n. 156 del 05.07.2019).

Tale decreto ha chiarito l’ambito di applicazione delle agevolazioni in esame, sia con riferimento alle tipologie di investimento agevolabili che con riguardo ai soggetti che ne possono usufruire.

Il provvedimento ha recepito le indicazioni di cui all’autorizzazione della Commissione europea del 17.12.2018, ponendo dei limiti alle “Pmi innovative ammissibili” ai fini delle agevolazioni; nessuna limitazione specifica è stata invece prevista per le start up innovative, per cui gli investimenti in tali società restano sempre agevolabili.

I benefici fiscali vengono quindi ora limitati agli investimenti effettuati nelle seguenti tre tipologie di Pmi innovative:

a) società che ricevono l’investimento iniziale agevolabile anteriormente alla prima vendita commerciale sul mercato o entro 7 anni dalla prima vendita commerciale;

b) società le cui attività commerciali sono iniziate da oltre 7 anni ma da meno di 10 anni, che attestano, mediante un audit indipendente eseguito da un esperto esterno, di non avere ancora dimostrato in misura sufficiente il loro potenziale di generare rendimenti

c) società che, a prescindere dall’anzianità commerciale, aumentano il capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.

Si segnala che vengono esclusi dall’ambito applicativo sul piano soggettivo, e quindi non possono essere soggetti aventi diritti all’agevolazione, quelle tipologie di impresa innovativa che la disciplina contempla come destinatarie degli investimenti agevolati. Il sistema delle esclusioni risulta ben più articolato e precisato dal Decreto (Nota 7).

Con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione delle agevolazioni, il decreto ha chiarito quali caratteristiche deve avere l’investimento: sono agevolabili i conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle Pmi innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili (Nota 8).

Di contro, non sono ammissibili i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo.

I benefici spettano anche per i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione e dalla compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale; non sono ammesse le compensazioni di determinate tipologie di crediti derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi come lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi.

Sono altresì agevolabili gli investimenti indiretti nelle società innovative, come quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, nei limiti dei conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.

Il Decreto ha quindi fornito utili precisazioni e chiarimenti sull’esercizio fiscale in cui il conferimento si considera effettuato, che coincide, normalmente, con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES.

In particolare è disposto che i conferimenti sono rilevanti nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, da parte della società innovativa, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito, ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ..

Da ultimo, sono stati precisati gli obblighi documentali ai fini della fruizione degli incentivi, con un’elencazione dettagliata della documentazione che occorre acquisire e conservare per attestare l’esistenza dei requisiti di legge.

In primis, il contribuente che intenda usufruire della deduzione o detrazione deve acquisire una certificazione della società innovativa nella quale ha investito che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni di euro (ammontare complessivo dei conferimenti) ovvero, se tale limite risulta superato, che indichi l’importo per il quale spetta il beneficio; è poi richiesta copia del piano di investimento della stessa società contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Da ultimo il Decreto 7 maggio 2019 ha disposto che condizione essenziale per usufruire delle agevolazioni è il mantenimento del conferimento agevolato per almeno un triennio. A tal fine sono individuate le seguenti causa di decadenza dalle agevolazioni:

  • la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; non rilevano i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa o conseguenti a operazioni straordinarie;
  • la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con la riserva sovrapprezzo alimentata da conferimenti agevolati;
  • il recesso o l’esclusione degli investitori beneficiari delle detrazioni o deduzioni fiscali;
  • la perdita dei requisiti di legge in capo alla start up o PMI innovativa.

 

Nota 1) Ai sensi dell’art. 25, c. 2 del DL 179/2012, è definita startup innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, avente quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che presenti specifici requisiti di legge:

  • essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni (e comunque non prima del18.12.2012);
    • essere residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
    • dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non deve superare 5 milioni di euro;
    • non distribuire o aver distribuito utili; non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
    • presentare almeno uno dei seguenti requisiti: 1) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 2) forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3) essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.

Nota 2) Si ricorda che sono definite Pmi innovative le società di capitali con meno di 250 addetti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, così come stabilito della definizione europea, che rispettano almeno due dei seguenti requisiti: a) hanno sostenuto spese in ricerca e sviluppo per una quota pari ad almeno il 3% del maggiore valore tra costo e valore della produzione; b) la forza lavoro è costituita per almeno 1/3 da titolari di laurea magistrale o per almeno 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori; c) sono titolari di una privativa industriale o di un software registrato. Con DL 3/2015 (convertito in Legge n. 33/2015) alle PMI sono state estese le agevolazioni Irpef Ires inizialmente previste solo con riferimento alle Start up.

Nota 3) In particolare, l’art. 29 del D.L. n. 179/2012 aveva introdotto i seguenti incentivi fiscali sulle somme investite nelle sole start up innovative: una detrazione IRPEF del 19% (25% per le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 500.000,00 euro; una deduzione IRES del 20% (27% per le start up a vocazione sociale o operanti in ambito energetico) dei conferimenti rilevanti effettuati in una o più start up innovative, con un ammontare massimo di investimento consentito in ciascun periodo pari a 1.800.000,00 euro.

Nota 4) La Legge di Bilancio 2017 (art. 1 commi 66-68 della L. 232/2016) ha infatti previsto: per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro (rispetto al 19% previsto come visto fino al 2016, salvo maggiorazione al 25% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico) e per le persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (in luogo di quella in essere fino al 2016 del 20%, salvo maggiorazione al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico).

Nota 5) L’art. 1 commi 2018-220 Legge n. 145 del 30.12.2018 (in GU n. 302 del 31-12-2018) ha previsto che dal 2019, le aliquote di cui all’art. 29 DL 179/2012 sono incrementate dal 30% al 40%. La nuova aliquota del 40% si applica indipendentemente dalla tipologia di start up innovativa beneficiaria, riguardando anche le start up innovative a vocazione sociale e quelle che commercializzano esclusivamente prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico. Le nuove misure dell’agevolazione previste dalla legge di bilancio 2019 sono subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

Nota 6) Fra i beneficiari IRPEF, secondo quanto chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 16/E/2014), sono compresi anche: le società semplici; le società equiparate a quelle di persone (società di armamento, società di fatto, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni) e le imprese familiari. Secondo quanto previsto dal decreto 7 maggio 2019, sono ammessi anche i soci di società in nome collettivo e in accomandita semplice, per i quali l’importo per cui spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.

Nota 7) L’art. 2 comma 3 del Decreto prevede infatti che le agevolazioni non si applicano alle seguenti tipologie di investimenti:

a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e societa’, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;

b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come: 1) imprese in difficolta’ di cui alla  definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di  imprese non finanziarie in difficolta’» (2014/C 249/01); 2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati; 3) imprese del settore della costruzione navale e  dei  settori del carbone e dell’acciaio;

c) alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonche’ alle altre societa’ di capitali che investono prevalentemente in start-up  innovative  o  PMI  innovative ammissibili;

d) nel caso di investimento diretto, o indiretto per tramite delle altre societa’ di capitali che investono  prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni  non siano  quotate  su  un  mercato regolamentato o  su  un  sistema multilaterale di negoziazione, ai   soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up  innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto  dell’investimento,  ad  eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle  condizioni  previste dal paragrafo 6 dell’art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014”.

Nota 8) Quanto agli investimenti in favore di start up/PMI innovative non residenti che esercitano nel territorio dello Stato un’attività di impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni fiscali sono riconosciute in rapporto alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di dotazione delle stesse stabili organizzazioni.

Si ringrazia ROBOTECH Srl www.robotechsrl.com per la gentile concessione della foto del robot spazzino del progetto “Dustbot”