Bonus edilizi: Sconto in fattura e cessione del credito quali possibili alternative

Bonus edilizi: Sconto in fattura e cessione del credito quali possibili alternative

Dallo scorso luglio è possibile monetizzare le detrazioni previste a fronte di interventi di risparmio energetico e antisismici, trasformando in uno sconto in fattura la detrazione per taluni interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico di cui agli articoli 14 e 16 del Dl 63/2013. Questa nuova opportunità si aggiunge a quella già esistente, consistente nella cessione ai fornitori e ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

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 Sconto in fattura

L’articolo 10, commi 1 e 2, D.L. 34/2019 ha introdotto la possibilità di optare per uno sconto sul corrispettivo dovuto, in alternativa all’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013 (cd ecobonus –  Nota 1) e per gli interventi antisismici, di cui all’articolo 16 D.L. 63/2013 (cd sismabonus), compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali.

La misura dello sconto è esattamente pari all’ammontare della detrazione fiscale e viene anticipato dal fornitore che effettua gli interventi. Il fornitore viene rimborsato mediante il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24  in cinque quote annuali di pari importo. In alternativa il credito può essere ceduto dal fornitore ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione di ulteriori cessioni da parte di quest’ultimi; resta comunque esclusa la possibilità di cedere il credito ad istituti di credito e intermediari finanziari.

Secondo la lettera della disposizione, ad oggi la scelta del contribuente di convertire la detrazioni in sconto, resta tuttavia condizionata al consenso del fornitore.

Il Provvedimento n. 660057 del 31.07.2019 ha introdotto le modalità attuative delle nuove disposizioni, stabilendo che:

  • lo sconto è pari alla detrazione dall’imposta lordaspettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento;
  • l’importo della detrazione viene calcolato tenendo conto dei costi complessivamente sostenuti nel periodo d’imposta, comprensivi dell’importo non pagato al fornitore per effetto dello sconto applicato;
  • nel caso in cui diversi fornitori partecipino al medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all’importo complessivo delle spese sostenutenel periodo d’imposta nei confronti di ciascuno di essi.

L’importo dello sconto praticato ovviamente non incide sull’imponibile ai fini Iva ed è espressamente indicato nella fattura emessa a quale “sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 D.L. 34/2019.

Dal punto di vista operativo, i contribuenti che hanno diritto alle detrazioni devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, l’esercizio dell’opzione entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Nota 2).

La comunicazione è effettuata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate e deve contenere, a pena d’inammissibilità gli elementi caratterizzanti l’operazione (Nota  3). In alternativa, la medesima comunicazione può essere resa mediante compilazione del modulo allegato al provvedimento (Nota 4) e trasmissione agli Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, anche a mezzo posta elettronica certificata.

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione deve essere effettuata dall’amministratore di condominio.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle spese, è necessario comunque provvedere con bonifico cd “parlante” (Nota 5), ovvero un bonifico recante gli elementi essenziali per la detrazione.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione con modello F24 in cinque quote annuali di pari importo (Nota 6). La compensazione in esame non concorre ai fini del calcolo del limite massimo di 700.000 euro per le compensazioni annuali (previsto dall’art. 34 L. 388/2000), né del limite di 500.000 euro dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU  (previsto dall’art. 1, comma 53, L. 244/2007 .

Il fornitore, per usufruire del credito d’imposta, deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del contribuente, dichiarando l’effettuazione dello sconto, sempre mediante le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (Nota 7).

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno, può essere utilizzata negli anni successivi ma non può essere richiesta a rimborso.

Come anticipato, in alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E’ stato tuttavia precisato che non è possibile la cessione del credito agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs 165/2001.

Il fornitore che non intende utilizzare il credito ma vuole cederlo deve comunicare tale cessione sempre mediante le funzionalità rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Successivamente, il cessionario del credito, una volta effettuata l’accettazione della cessione (Nota 8) può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, ma non può procedere a sua volta ad ulteriori cessioni.

Cessione della detrazione

Il citato provvedimento n. 660057 del 31.07.2019 ha dato attuazione anche alla possibilità di cedere il credito fiscale corrispondente alle detrazioni “Sisma Bonus” (Nota 9) e “Eco Bonus” (Nota 10).

In particolare, è stato stabilito che i) i  beneficiari delle detrazioni di cui al punto 1) possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di questi ultimi ma esclusione della possibilità di ulteriori cessioni, restando in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche; ii) i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti di cui al punto 2), possono cedere, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, sempre senza possibilità di ulteriori cessioni e escludendo la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche.

Tuttavia nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia un contribuente “incapiente”, è ammessa anche la cessione a favore di una banca, un intermediario finanziario o un “altro soggetto privato”, senza limitazioni, come un parente o un conoscente; di contro, come  chiarito dalla circolare 11/E/2018, se il beneficiario non è incapiente, la detrazione può essere ceduta solo al fornitore o ad un altro soggetto privato “correlato” al rapporto che ha generato il bonus (Nota 11).

La cessione dei crediti deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese (Nota 12), sempre tramite le funzioni disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate ovvero tramite la presentazione, anche via pec, agli Uffici competenti, del modello allegato al Provvedimento. Se l’intervento riguarda parti comuni condominiali la comunicazione della cessione del credito va effettuata dall’amministratore di condominio.

I crediti ceduti sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione su Modello F24 (Nota 13) in quote annuali di pari importo, rispettivamente cinque quote per i crediti di cui all’articolo 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013 e dieci quote per i crediti di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), Tuir.

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Analizzati gli aspetti salienti delle due possibilità offerte per monetizzare le detrazioni fiscali, merita evidenziare alcuni aspetti di carattere pratico.

Innanzitutto i soli lavori per i quali è possibile di fatto scegliere tra sconto e cessione sono i seguenti:

  • gli interventi sul risparmio energetico «qualificato» (ecobonus), su parti comuni e singole unità immobiliari, detraibili dall’Irpef o dall’Ires al 50-65-70-75%;
  • le misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, detraibili al 75% o 85%;
  • le misure antisismiche su parti comuni di edifici condominiali, con una riduzione di 1 o 2 classi di rischio, “combinate” con la riqualificazione energetica, detraibili all’80% o all’85%;
  • l’acquisto di unità immobiliari da imprese che le hanno demolite e ricostruite, con riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico, detraibili al 75% o 85 per cento.

In caso invece di interventi per la realizzazione di misure antisismiche su costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, detraibili Irpef o Ires al 50-70-80% è possibile lo sconto ma non la cessione del credito. In caso invece   di  interventi per il risparmio energetico «non qualificato» di cui alla lettera h dell’articolo 16-bis del Tuir (detraibili dall’Irpef al 50%) è possibile la cessione del credito, ma non lo sconto in fattura.

Volendo poi esprimersi in merito alla convenienza delle due possibilità, dal punto di vista teorico lo sconto è più vantaggioso della cessione in quanto obbligatoriamente commisurato all’importo della detrazione, mentre nel caso della cessione, il corrispettivo può essere anche di importo inferiore alla detrazione spettante in quanto la sua misura è rimessa alla contrattazione delle parti. Si deve tuttavia menzionare il comportamento di taluni fornitori così come riscontrato sul mercato ovvero l’aumento del prezzo dell’intervento se offerto proponendo lo sconto in fattura, di modo che la reale convenienza deve essere valutata a partire da un confronto concreto tra operatori e prezzi di mercato.

In concreto poi è possibile che lo sconto sia maggiormente sfruttato da utility o fornitori di dimensioni medio-grandi, che hanno maggiore capienza fiscale per sfruttare i crediti d’imposta acquisiti (NOTA 12), con il rischio però che l’intervento venga poi, magari ad insaputa del cliente, subappaltato ad installatori o imprese di minori dimensioni.

Nota 1) In pratica, lo sconto in fattura non risulta attualmente praticabile per i soli interventi di risparmio energetico non qualificato – cioè gli interventi indicati nella lettera h, articolo 16-bis, del Tuir (come, ad esempio, l’installazione di impianti fotovoltaici) – per i quali è tuttavia prevista la possibilità di optare per la cessione del credito, ex articolo 10, comma 3-ter, Dl 34/2019.

Nota  2) La comunicazione per gli interventi sostenuti nell’anno 2019 può essere effettuata a decorrere dal 16.10.2019.

Nota  3) Nella comunicazione devono essere riportati i seguenti dati: 1) i dati anagrafici del contribuente che beneficia della detrazione; 2) il tipo di intervento che è stato realizzato; 3) l’importo complessivo della spesa sostenuta; 4) l’anno di sostenimento; 5) l’importo  del contributo pari alla detrazione spettante; 6) i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; 7) la denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; 8) la data dell’esercizio dell’opzione; 9) l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo.

Nota 4) Il modulo compilato manualmente deve essere sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l’opzione.

Nota 5) Il pagamento deve essere effettuato a mezzo  bonifico bancario o postale dal quale risultino i seguenti elementi dell’operazione: 1) la causale del versamento, con riferimento alla norma agevolativa; 2) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; 3) il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Nota 6) E’ stato precisato che il modello F24 che contiene la compensazione può essere presentato solo a decorrere dal decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione, al fine di consentire al sistema di effettuare i necessari controlli preventivi automatici.

Nota 7) Il Modello F24 deve essere presentato dal fornitore solo dopo aver effettuato la conferma dell’opzione e sempre mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il suo scarto. Il modello F24 viene scartato dal sistema anche nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione sia superiore all’ammontare spettante, avendo tenuto conto anche dei precedenti utilizzi.

Nota 8) Anche l’accettazione, al pari della cessione, deve essere comunicata mediante le funzionalità presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Nota 9) Si tratta delle detrazioni sugli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile (ex art. 16, comma 1-septies, D.L. 63/2013);

Nota 10) Si tratta delle detrazioni sugli interventi per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (ex art. 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir).

Nota 11) Ad esempio un altro condòmino o un cointestatario della casa ristrutturata

Nota 12) E’ stato chiarito che la comunicazione della cessione del credito, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, doveva essere effettuata nel periodo dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019 e che il credito ceduto veniva reso disponibile al cessionario, per l’accettazione e l’utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.

Nota 13) Anche in questo caso, l’utilizzo in compensazione del credito in commento non rientra nel calcolo del limite annuo delle compensazioni di 700.000 euro, né nel limite di 500.000 euro dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU.

Nota 14) E’ stato verificato u mercato, sinora peraltro con riferimento alla sola cessione dei crediti, che non sempre è stato possibile trovare imprese, almeno di piccole dimensioni, disposte ad acquistare il credito d’imposta. Ciò evidentemente in quanto così facendo l’impresa si trova ad anticipare il pagamento dei costi per la realizzazione dell’intervento e a recuperare una parte dei ricavi solo in modo dilazionato nel tempo così da “soffrire “ in termini finanziari.