S.R.L. : verso l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo

S.R.L. : verso l’estensione dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo

La Legge n. 155 del 19 ottobre 2017, recante la “delega al Governo per la riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”, prevede l’estensione dei casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, da parte delle società a responsabilità limitata. Per cogliere il senso pieno della estensione della obbligatorietà della nomina del collegio sindacale o del revisore unico, è necessario, dunque, porre in collegamento la novità stessa con le rilevanti funzioni attribuite all’organo di controllo nell’ambito della innovativa disciplina della crisi di impresa.


L’art. 14, della Legge 155/2017 intitolato “modifiche al codice civile”, prevede alle lettere g), h) e i) l’estensione dei casi in cui sarà obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, da parte delle società a responsabilità limitata.
Attualmente l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (collegio sindacale o organo monocratico) per le società a responsabilità limitata sussiste esclusivamente nei casi di cui all’art. 2477 c.c., comma 3, ovverosia quando la società versi in una delle seguenti situazioni:
– sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti
– per due esercizi consecutivi abbia superato due dei limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis c.c. (totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4.400.000 euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8.800.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità).
Le previsioni della delega in merito alla nomina dell’organo di controllo lasciano invariate le ipotesi di nomina in caso di società S.r.l. che redige il bilancio consolidato o che controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti, riducendo invece in modo consistente i limiti quantitativi richiamati nell’art. 2435-bis c.c.
Nello specifico la nomina dell’organo di controllo da parte della S.r.l. diventerà obbligatorio quando la società per due esercizi consecutivi avrà superato solo uno dei seguenti limiti (non più due, come nella normativa attuale):
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 2.000.000 euro (e non più 4.400.000)
– ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2.000.000 euro (e non più 8.800.000)
– dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 10 unità (e non più 50)
L’obbligo di nomina cesserà, invece, quando per tre esercizi consecutivi non verrà superato alcuno dei suddetti limiti.
Nella delega è altresì previsto che qualora la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l’organo di controllo entro il termine previsto dall’art. 2477 c.c., quinto comma , il Tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

L’importanza dell’innovazione ora riassunta può essere colta solo ricordando due capisaldi della Legge delega finalizzati a rendere rilevante l’anticipazione del momento di emersione della crisi di impresa:
1)rendere operativi ed efficaci gli sforzi tesi a un risanamento aziendale prima che la situazione degeneri in insolvenza;
2)rendere centrale una “procedura di allerta”, stragiudiziale e confidenziale, capace di “sfociare in un servizio di composizione assistita attraverso organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata” (cfr. , per tutti, Il fallimentarista, “Crisi d’impresa: approvata la Legge delega per la riforma”, 12 ottobre 2017).
Da notare, in questa visuale, il collegamento della previsione con quanto programmato nella lett. d), art. 2 Legge delega: nell’adozione di un unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore è prevista “la legittimazione ad agire dei soggetti con funzione di controllo e di vigilanza sull’impresa”.

La procedura di allerta potrà essere promossa in primo luogo dal debitore ma, in caso di sua inerzia, anche dall’organo di controllo della società oltre che da creditori pubblici qualificati come l’Agenzia delle Entrate o gli Enti previdenziali. Nello specifico, al verificarsi di determinati indici di natura finanziaria, la cui puntuale identificazione viene demandata dalla Legge delega ai decreti legislativi di successiva emanazione, il debitore dovrà fare istanza all’Organismo deputato alla gestione dell’allerta – che sarà istituito presso ciascuna Camera di Commercio – il quale provvederà alla nomina di un collegio composto da almeno tre esperti (uno designato dal Presidente del Tribunale, uno designato dalla Camera di Commercio e l’ultimo designato da associazioni di categoria) incaricati di individuare le misure in concreto idonee al raggiungimento di una soluzione concordata della crisi tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine (prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi) o, in caso di verificata impossibilità di raggiungere una soluzione concordata, di informare il pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini dell’accertamento dell’insolvenza medesima.

In conclusione si offrono qui alcune considerazioni:
1) La Legge delega è orientata a prospettare il valore primario da assegnare alla tempestività nella conoscenza dei segnali di crisi. La tempestività stessa diventa essenziale per sollecitare risposte ai meccanismi di allerta capaci di avviare un percorso di ristrutturazione che solo dalla solerzia riceve una delle principali, se non la principale, garanzia di efficacia: l’alternativa sembra il più delle volte condannata a registrare il fallimento degli sforzi tardivi.
2) All’organo di controllo societario è dato quello che può essere definito un penetrante compito di vigilanza specifico, volto ad avvisare tempestivamente l’organo amministrativo della società dell’esistenza di fondati indizi della crisi. In caso di omessa o inadeguata risposta, l’organo di controllo potrà informare sollecitamente della crisi l’organismo deputato alla gestione dell’allerta, di fatto sostituendosi al debitore nell’attivazione della procedura.
3) Il ruolo di vigilanza specifica attribuita all’organo di controllo è accompagnato da una sorta di garanzia che mette in rilievo come la futura procedura di allerta richieda efficienza operativa: la Legge delega prevede l’istituzione di un nuovo speciale regime di responsabilità; per scongiurarlo l’organo di controllo dovrà attivarsi tempestivamente con un intervento diretto ad avvisare dello stato di crisi gli amministratori e, poi, l’organismo di gestione dell’allerta.

É così spiegato il valore centrale che, al di là della prima apparenza, assume la consistente estensione delle ipotesi per le quali si renderà obbligatoria la nomina del collegio sindacale -o del revisore unico – nelle società a responsabilità limitata. In definitiva, il legislatore delegante propone uno scenario normativo coerente con l’attribuzione nella vicenda di un compito fondamentale – potrebbe dirsi decisivo – all’ organo di controllo.