I recenti provvedimenti emanati a seguito dell’emergenza Covid 19 (Decreto Cura Italia e Decreto Liquidità) hanno introdotto alcune agevolazioni fiscali e contributi per le imprese e i professionisti. Le misure in commento sono: i) credito d’imposta e contributi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale; ii) credito d’imposta per le “botteghe e negozi” costretti alla chiusura dal DPCM dell’11 marzo 2020; iii) potenziamento del cd. “bonus pubblicità.
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L’esame delle misure agevolative previste nei Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” che viene svolto di seguito è effettuato sulla base dei testi di legge attualmente in vigore che, tuttavia, potranno essere modificati in sede di approvazione delle leggi di conversione.
Credito imposta e contributi per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale
L’articolo 64 del DL 18/2020 ha introdotto un apposito credito d’imposta al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro alla luce dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. L’agevolazione si ricollega al Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato il 14 marzo 2020 tra sindacati e imprese in accordo con il Governo, che prevede specifiche disposizioni sulla pulizia e sanificazione in azienda (NOTA 1). Il recente Decreto Liquidità, approvato dal Consiglio dei Ministri il 06.04.2020 (DL n. 23 in GU 8.04.2020), è intervenuto per ampliare l’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione in commento, al fine di contemperare la prospettiva di una graduale riapertura delle attività produttive con le esigenze di sicurezza sul luogo di lavoro.
Il Decreto “Cura Italia” ha introdotto, limitatamente all’anno 2020, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione (NOTA 2), un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese, sostenute e documentate, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario (NOTA 3). Per “sanificazione” si deve intendere l’insieme dei procedimenti e delle operazioni volti a rendere sani gli ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione, nonché attraverso il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore (NOTA 4).
Come già anticipato, il Decreto “Liquidità” ha ampliato le tipologie di spese ammissibili all’agevolazione, includendovi anche i dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza, atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano: i) mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3; ii) guanti; iii) visiere di protezione e occhiali protettivi; iv) tute di protezione e calzari; mentre, fra gli altri dispositivi di sicurezza rientrano: i) barriere protettive; ii) pannelli protettivi; iii) detergenti mani e disinfettanti.
L’art 30 comma 2 del DL “Liquidità” rinvia, per le modalità di accesso al contributo, al provvedimento attuativo da emanare ai sensi dell’art. 64 comma 2 del DL 18/2020. In tale provvedimento saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta in commento (NOTA 5). L’agevolazione potrebbe non essere di natura automatica, essendo necessario rispettare il limite complessivo di spesa di 50 milioni di euro per il 2020 (NOTA 6). Sarebbe auspicabile un intervento ufficiale che chiarisse che è possibile beneficiare dell’agevolazione anche per le spese sostenute prima dell’emanazione delle norme attuative.
Al momento non vi sono indicazioni in merito alla esclusione da tassazione del credito d’imposta in commento. Si ricorda che, qualora non vi fosse una precisazione espressa in tal senso, l’agevolazione sarebbe tassabile, con evidente riduzione del beneficio effettivo. Si auspica dunque che intervengano anche su questo punto chiarimenti ufficiali.
Sempre sul tema della sicurezza del lavoro, l’art. 43 del Decreto “Cura Italia” ha previsto un contributo, a favore delle sole imprese (NOTA 7), per la sicurezza ed il potenziamento dei presidi sanitari, finalizzato al sostegno della continuità, in sicurezza, dei processi produttivi. Il contributo in questione riguarda l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
Per la concessione dei contributi, che saranno erogati tramite Invitalia, è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro, che saranno messi a disposizione dall’Inail a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sul lavoro (di cui all’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008).
Considerato che, a seguito dell’intervento del Decreto “Liquidità”, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale potrebbe in astratto beneficiare sia dei contributi di cui all’art. 30 che del credito d’imposta di cui all’art 64 del “Cura Italia”, si attendono le disposizioni attuative delle due agevolazioni al fine di verificarne la cumulabilità.
Credito d’imposta sui canoni locazione
L’art 65 del DL 18/2020 ha introdotto, a favore degli esercizi commerciali colpiti dall’emergenza coronavirus, un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 per gli immobili di categoria catastale C/1.
L’agevolazione è collegata alla sospensione che il DPCM 11 marzo 2020 ha imposto, a decorrere dal 12 marzo, per le seguenti attività: i) attività commerciali al dettaglio; ii) attività dei servizi di ristorazione; iii) attività inerenti servizi alla persona quali parrucchieri, barbieri, estetisti. Il credito d’imposta non si applica, invece, alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia a quelle attività che sono state identificate come essenziali e pertanto non hanno subito periodi di chiusura forzata, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari e beni di prima necessità (NOTA 8).
Il Dl 18/2020, all’articolo 65, fa riferimento ai «soggetti esercenti attività d’impresa» e, nella risposta alle Faq pubblicate il 26 marzo, il Mef ha precisato che deve trattarsi di «attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico». E’ dunque evidente l’esclusione dall’agevolazione dei titolari di reddito di lavoro autonomo (NOTA 9).
Come chiarito dal Mef nelle risposte alle Faq pubblicate il 26 marzo e successivamente confermato con la Circolare 8/E/2020, il credito d’imposta riguarda i soli immobili rientranti nella categoria catastale C/1 e non immobili censiti in altre categorie catastali, seppure destinati allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un laboratorio accatastato in categoria C/3). Per il riconoscimento del bonus prevale quindi l’aspetto formale su quello sostanziale (NOTA 10). Sono inoltre escluse dal beneficio anche altre tipologie di fabbricati utilizzati da soggetti che sono stati comunque incisi dalle misure di contrasto al contagio, quali, ad esempio, le palestre (D/6), i cinema e i teatri (D/3), o anche i negozi dei centri commerciali ove classificati in D/8 in quanto anch’essi obbligati alla chiusura.
Sempre in risposta alle Faq, il Ministero ha chiarito inoltre che il beneficio opera per gli immobili detenuti in forza di un contratto di locazione, mentre sono esclusi quelli detenuti nell’ambito di un contratto di affitto d’azienda (NOTA 11). Non è stato invece chiarito in quale misura spetti il credito d’imposta nel caso in cui siano locati congiuntamente più immobili di diversa categoria senza indicazione separata del canone per ciascuna unità immobiliare (NOTA 12). In questa ipotesi si potrebbe immaginare di imputare il canone di locazione complessivo a ciascuna delle unità immobiliari proporzionalmente alla rendita catastale, calcolando di conseguenza il bonus spettante solo sulla quota imputabile al C/1.
L’ovvio presupposto per ottenere il credito d’imposta è la circostanza di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto. Non pare essenziale che la locazione sia stata in corso per tutto il mese. Nel caso di cessazione del contratto nel corso del mese di marzo il credito d’imposta spetterà in misura corrispondente alla quota di canone riferibile alla frazione del mese di marzo.
L’agevolazione fa riferimento testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”, senza specificare se il medesimo debba essere pagato. Sul punto è intervenuta la Circolare 8/E/2020 chiarendo definitivamente che il diritto all’utilizzo del credito d’imposta matura solo quando il canone di competenza del mese di marzo 2020 viene pagato. Tale interpretazione, che risulta conforme alla finalità della norma di trasferire a carico del bilancio dello Stato il costo della locazione, cercando di mitigare l’effetto dell’emergenza in capo al negoziante e tenendo indenne il locatore, introduce di fatto un requisito non previsto dal tenore letterale del decreto.
Per quanto riguarda le modalità di fruizione, il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. Con la risoluzione AdE 13/E pubblicata il 20 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il codice tributo 6914 da utilizzare per beneficiare del bonus. E’ da segnalare che, seppure il credito d’imposta sia stato di fatto spendibile già dallo scorso 25 marzo, i termini di versamento sono stati rinviati per la maggior parte dei beneficiari, si viene pertanto a determinare un temporaneo problema di natura finanziaria che costringe il contribuente ad anticipare la quota di competenza dello Stato.
Si precisa, infine, che la stessa risoluzione 13/E/2020 ha contemplato il caso di restituzione del credito fruito indebitamente, stabilendo che il codice tributo individuato può essere esposto anche nella colonna “importi a debito” nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione perché ne ha fruito senza aver pagato il canone di marzo. In tal caso, tenuto conto che l’Agenzia ha fornito i propri chiarimenti attraverso la circolare 8/E/2020, si reputa che sul credito riversato non si debbano applicare sanzioni per gli utilizzi indebiti effettuati sino alla data di pubblicazione dei chiarimenti (03.04.2020), stante l’incertezza normativa sul punto.
Infine, seppure manchi una espressa previsione in tal senso, si ritiene che il credito d’imposta sulle locazioni non sia soggetto ai seguenti limiti (NOTA 13):
– limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta (di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007);
– limite generale di compensabilità, pari a 700.000 euro, di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000.
Dal punto di vista fiscale il credito d’imposta in oggetto dovrebbe essere non tassabile e non concorrere, quindi, né al calcolo del reddito imponibile ai fini Irperf/Ires, né alla determinazione del valore della produzione ai fini Irap. La precisazione è stata introdotta con il maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto Cura Italia, approvato dal Senato in prima lettura il 9 aprile 2020. Ora il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 16 maggio, è all’esame della Camera. In mancanza di un’espressa previsione di non imponibilità, infatti, l’agevolazione sarebbe rilevante ai fini fiscali, con conseguente riduzione del beneficio reale per i fruitori.
Regime straordinario per il bonus pubblicità
L’art. 98 comma 1 del DL 18/2020 introduce per il 2020 un regime straordinario per il bonus investimenti pubblicitari disciplinato dall’art. 57-bis del DL 50/2017 (successivamente modificato dall’articolo 4 D.L. 148/2017 e dall’articolo 3-bis D.L. 59/2019), al fine di contrastare la significativa riduzione degli investimenti pubblicitari che sta penalizzando le realtà editoriali.
La novità riguarda sia la misura del credito d’imposta, che la base di calcolo (NOTA 14). Limitatamente all’anno 2020, infatti, il credito d’imposta viene attribuito in misura pari al 30% dell’intera spesa sostenuta per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (NOTA 15). Secondo la disciplina ordinaria, invece, il bonus spettava nella misura del 75%, calcolata però sul solo valore incrementale degli investimenti effettuati in un anno rispetto al precedente. Si deve peraltro precisare che si tratta comunque di un importo “teoricamente” ottenibile. Il credito d’imposta effettivamente liquidato, infatti, potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare delle domande superi l’ammontare delle risorse stanziate. In tale ipotesi, si ricorda, sarà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti gli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta (NOTA 16).
Dal punto di vista soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione, così come previsto a regime, imprese, professionisti ed enti non commerciali.
Dal punto di vista oggettivo, gli investimenti agevolabili (NOTA 17) riguardano l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati: i) nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della l. n. 249/1997; ii) su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale (NOTA 18) con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile; iii) siti web delle agenzie di stampa, a condizione che la testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile, ai sensi dell’articolo 5 della l. n. 47/1948, ovvero presso il Registro degli Operatori della Comunicazione tenuto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sia dotata della figura del direttore responsabile.
Un’altra novità introdotta con il Decreto Cura Italia riguarda la tempistica per l’invio della comunicazione telematica necessaria per prenotare il credito di imposta. Il legislatore ha infatti previsto un differimento di 6 mesi per la finestra temporale di 30 giorni per l’invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 01.09.2020 al 30.09.2020. In ogni caso, come espressamente previsto dal decreto Cura Italia, le comunicazioni presentate nella prima finestra temporale (dal 01.03.2020 al 31.03.2020) restano valide. Confermate per la seconda finestra le modalità di presentazione della comunicazione previste dalla disciplina ordinaria (NOTA 19), compresa la necessità per i beneficiari di dare successivamente conferma della “prenotazione” effettuata (NOTA 20).
Dal punto di vista fiscale, né l’art. 57-bis del DL 50/2017 istitutivo del credito, né il successivo provvedimento attuativo (DPCM 16 maggio 2018 n. 90) contengono alcuna disposizione in merito alla trattamento del credito d’imposta per investimenti pubblicitari. Pertanto, in assenza di chiarimenti precisi, si dovrebbe ritenere il credito d’imposta per investimenti pubblicitari straordinario per l’emergenza Covid 19, sia un contributo tassabile ai fini Irpef/Ires e Irap, al pari del bonus pubblicità ordinario. Sul punto, tuttavia, si auspicano chiarimenti ufficiali.
Per tutti gli altri aspetti non derogati, come espressamente previsto nel decreto Cura Italia, continua a trovare applicazione il DPCM 16 maggio 2018, n. 90 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).
Trattamento contabile delle agevolazioni
Dal punto di vista contabile, tutte le agevolazioni sopra descritte consistono in un credito verso l’Erario, pertanto, è necessario iscrivere tale credito nello Stato patrimoniale e, contemporaneamente, rilevare il connesso componente positivo di reddito nel Conto economico.
Per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali l’iscrizione del credito d’imposta avviene nella macro-classe C dell’attivo di Stato patrimoniale (NOTA 21). È invece meno immediata l’individuazione della corretta classificazione del connesso componente positivo di reddito nel Conto economico, considerato che i principi contabili Oic non ne indicano in modo esplicito la classificazione.
Al fine di identificare il corretto trattamento contabile, peraltro, è necessario distinguere tra: i) crediti d’imposta che si originano in relazione a determinati investimenti; ii) altri crediti d’imposta.
Nel primo caso, il credito d’imposta è assimilabile ad un contributo in conto impianti (NOTA 22), in quanto viene ottenuto in relazione all’effettuazione di specifici investimenti. In tale ipotesi si ritiene corretto annotare (NOTA 23) il componente positivo nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico e, in applicazione del principio di competenza, riscontarlo in relazione al periodo di vita utile degli investimenti ai quali si riferisce, indipendentemente dalle modalità di utilizzo previste dalla normativa fiscale (NOTA 24).
Nel secondo caso, invece, il credito d’imposta non trae origine dall’effettuazione di investimenti, ma viene erogato, in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con lo scopo di integrare i ricavi dell’impresa oppure ridurre i relativi costi ed oneri dell’attività caratteristica o delle attività accessorie. In tal caso, come previsto nell’OIC 12, si tratta di contributi in conto esercizio che devono essere classificati nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico ed indicati distintamente in apposita sottovoce (art. 2425 c.c.).
In considerazione di quanto sopra, il bonus locazioni deve essere sicuramente considerato un contributo in conto esercizio da contabilizzare nella voce A5 del Conto Economico, in quanto la ratio della norma è proprio trasferire in capo allo Stato parte di un costo di esercizio.
Stessa conclusione per quanto riguarda il bonus per la sanificazione e l’acquisto di beni destinati alla protezione individuale, in quanto il credito d’imposta vuole ristorare in parte i costi derivanti dall’emergenza sanitaria, sostenuti per l’acquisto di servizi di pulizia e igienizzazione e di materiale di consumo.
Infine, anche il credito d’imposta collegato al bonus pubblicità ha natura di contributo in conto esercizio. Poiché la spesa pubblicitaria viene rilevata come costo di periodo, allo stesso modo il credito d’imposta deve essere rilevato nel bilancio d’esercizio come contributo, seguendo la stessa modalità di rilevazione contabile per competenza adottata per la spesa a cui afferisce.
Nota 1) Il protocollo citato prevede che le aziende debbano assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare devono prevedere pulizie alla fine di ogni fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con adeguati detergenti, sia negli uffici, che nei reparti produttivi.
Laddove sia riscontrata la presenza di una persona contagiata da COVID-19 all’interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 n. 5443, nonché alla ventilazione dei locali.
Il protocollo raccomanda, per la decontaminazione, l’uso di ipo-clorito di sodio 0,1% o di etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutri; durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Viene inoltre disposto che siano pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente (quali muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari).
Nota 2) L’agevolazione, dunque, spetta alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato), ma anche ai professionisti (in forma individuale o associata).
Nota 3) Nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Nota 4) Il riferimento è all’art. 1 lettera e) del DM 7 luglio 1997 n. 274, relativo all’attività delle imprese di pulizia.
Nota 5) In merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione, presumibilmente, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Nota 6) Considerando le modalità di accesso previste in passato per le agevolazioni fiscali, il summenzionato decreto potrebbe, per ipotesi, prevedere la fissazione di un “click day” per accedere alle risorse, con una procedura quindi che consente di beneficiare dell’agevolazione in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, oppure disporre la preventiva presentazione di comunicazioni per la fruizione dell’agevolazione sulla base delle quali poi sarà determinata una percentuale di spettanza in relazione al complesso dei soggetti interessati.
Nota 7) Nella norma vengono indicati quali beneficiari dei contributi in oggetto solo le imprese, sarebbero dunque esclusi dall’agevolazione professionisti ed enti non commerciali.
Nota 8) Il credito d’imposta sembra spettare anche ai soggetti che hanno continuato a operare nei servizi di ristorazione con consegna a domicilio, probabilmente per ragioni di semplicità applicativa e in considerazione dell’inevitabile riduzione di ricavi subita anche da tali soggetti.
Nota 9) Peraltro, per quanto riguarda i lavoratori autonomi, seppure non siano stati obbligati sin da subito ad interrompere l’attività ex lege, sono stati comunque costretti a ridurre la propria attività in modo significativo.
Nota 10) La norma appare sul punto alquanto discutibile, in quanto non solo i negozi hanno subito gli effetti delle chiusure imposte dai decreti di marzo. Si auspica quindi che, in sede di conversione, il medesimo credito d’imposta possa essere riconosciuto anche a favore di immobili locati iscritti in categorie catastali diverse dalla C/1.
Nota 11) Secondo il Mef, infatti, sono esclusi «i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale».
Nota 12) Ad esempio nel caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2.
Nota 13) Secondo quanto precisato nella risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008, tali limiti non trovano applicazione nei confronti dei crediti d’imposta nascenti dall’applicazione di discipline agevolative sovvenzionali, consistenti nell’erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi (vd anche circolare 219/E del 18 settembre 1998 e risoluzione n. 86/E del 24 maggio 1999).
Nota 14) Per l’anno in corso, le nuove disposizioni sostituiscono il metodo di calcolo incrementale previsto dalla disciplina “ordinaria” con il metodo di calcolo volumetrico. Il credito d’imposta spettante deve essere, quindi, quantificato su tutto lo stock di investimenti pubblicitari effettuati.
Nota 15) Deve trattarsi cioè di soggetti nazionali o comunque censiti in Italia.
Nota 16) In presenza di investimenti su entrambi i media (stampa ed emittenti radio-televisive), il soggetto richiedente potrà vedersi riconosciuti due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.
Nota 17) Come precisato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate, il credito d’imposta non spetta a titolo esemplificativo per le seguenti tipologie di investimenti:
– grafica pubblicitaria su cartelloni fisici;
– volantini cartacei periodici;
– pubblicità su cartellonistica;
– pubblicità su vetture o apparecchiature;
– pubblicità mediante affissioni e display;
– pubblicità su schermi di sale cinematografiche;
– pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc..
Secondo il regolamento, inoltre, sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia e quelle per la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Nota 18) Per quanto riguarda i giornali on line, è stato precisato che, diversamente da quanto stabilito dal regolamento attuativo, non rilevano i requisiti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 70/2017, pertanto, non occorre che la testata online sulla quale si acquistano gli spazi pubblicitari abbia o meno determinate caratteristiche tecnologiche, né che abbia, in tutto o in parte, contenuti che possono essere usufruiti a pagamento.
Nota 19) In particolare, la domanda deve essere presentata telematicamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso un’apposita procedura nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “comunicare”, accessibile con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
Nota 20) A tal fine, dal 1° al 31 gennaio 2021 dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva con cui si dichiara che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta inviata, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato.
Nota 21) Per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, il credito deve essere iscritto nella voce CII – 4bis dello Stato Patrimoniale.
Nota 22) La definizione di contributo in conto impianti è indicata nell’OIC 16, ovvero “somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurati al costo delle medesime. Sono contributi per i quali la società beneficiaria può essere vincolata a mantenere in uso le immobilizzazioni materiali cui essi si riferiscono per un determinato tempo, stabilito dalle norme che li concedono.”
Nota 23) I contributi in conto impianti, sempre secondo l’OIC 16, devono essere rilevati contabilmente nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che i contributi saranno erogati e con un criterio sistematico lungo la vita utile dei cespiti. Pur considerando che il diritto al contributo dovrebbe ritenersi perfezionato nei confronti dell’erario solo con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, sembrerebbe corretto ammettere che ai diversi effetti della rilevazione in bilancio il contributo possa invece essere contabilizzato nello stesso esercizio in cui sono acquisiti i cespiti agevolati e a partire dal quale, peraltro, dovrebbe anche iniziare generalmente il processo di ammortamento in sede contabile; dato che al momento della redazione del relativo bilancio l’impresa è in grado di verificare con ragionevole certezza le condizioni sostanziali di spettanza del beneficio.
Nota 24) Per completezza si segnala che i metodi previsti dall’OIC 16 per l’imputazione dei contributi in conto impianti in conto economico in base alla vita utile dei cespiti a cui si riferiscono sono due:
- il metodo indiretto, di cui si è detto sopra, con il quale i contributi sono imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi” (come indicato anche nel par. 51 dell’OIC 12) e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di “risconti passivi”;
- il metodo diretto, con il quale i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali con conseguenti minori ammortamenti nei successivi esercizi di competenza. I due metodi producono gli stessi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto, mentre il costo dell’immobilizzazione viene ridotto solo in caso di utilizzo del metodo diretto.