Sulla spinta delle pressioni proveniente dai settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso che sono stati interessati dalla chiusura per legge delle proprie attività economiche, il Governo ha stanziato degli aiuti sotto forma di indennizzo a favore delle piccole imprese, inclusi lavoratori autonomi titolari di partita Iva o di reddito agrario, danneggiati dall’emergenza Covid 19. Il confronto tra fatturato dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 è il parametro per individuare la spettanza e la misura del contributo.
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Fra le misure più attese in materia di sostegno all’economia e alle imprese, introdotte dal decreto-legge n. 34 del 19 maggio (in GU n. 128 del 19.05.2020) vi è sicuramente quella di cui all’art. 25 del Decreto rubricato «Contributo a fondo perduto».
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti con la circolare n. 15 del 13.6.2020 ha definito le modalità e i termini di presentazione dell’istanza con il provv. 10.6.2020 n. 230439.
I soggetti interessati sono di tre tipologie: imprese commerciali, agricole e lavoratori autonomi, a condizione che siano titolari di partita Iva. Si tratta, in particolare dei soggetti:
- esercenti attività di impresa con ricavi (art 85 comma 1 lettere a) e b) TUIR) fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
- attività di lavoro autonomo con compensi (art 54 TUIR comma 1) fino a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
- titolari di reddito agrario (art 32 TUIR).
Sono comunque esclusi i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza per l’accesso alla agevolazione (vedi oltre), gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti, gli iscritti alle casse professionisti, i titolari delle indennità introdotte dal Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18) artt. 27 e 38, ossia, rispettivamente, i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23 febbraio 2020 e lavoratori co.co.co. iscritti alla Gestione separata INPS, lavoratori dello spettacolo.
Si precisa, tuttavia, che i soggetti che potenzialmente avrebbero diritto alle indennità previste dagli articoli 28 e 38, ma ne sono stati esclusi perché non rispettano i requisiti richiesti dalle norme, dovrebbero poter accedere al contributo a fondo perduto. Pensiamo a un professionista privo di cassa di previdenza, che sia titolare di un trattamento pensionistico, oppure a un professionista con cassa di previdenza autonoma, che però abbia avuto nel 2018 un reddito superiore a 50mila euro: in entrambi i casi, a fronte della riduzione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020, il contributo dovrebbe spettare.
La norma non cita tra i soggetti esclusi i percettori dell’indennità di cui all’art. 28 del DL 18/2020; pertanto artigiani e commercianti che hanno beneficiato dell’indennità di 600 euro nel mese di marzo in virtù dell’art. 28 del decreto Cura Italia e che continueranno a beneficiarne nel mese di aprile, potranno accedere anche al contributo in questione.
In sintesi, per le imprese individuali che svolgono attività artigianali o commerciali con regolare iscrizione previdenziale Inps (Assicurazione generale obbligatoria), la percezione dell’indennità prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non ostacola la anche quella del contributo a fondo perduto. Purché naturalmente ricorrano le condizioni di flessione del fatturato tra aprile 2019 e aprile 2019.
Per contro, per quanto riguarda i professionisti, hanno diritto al contributo a condizione che non abbiano percepito alcuna delle indennità previste da decreto “cura Italia” (Dl 18/2020); in tale caso potranno ottenere il contributo a fondo perduto, sempre applicando il calcolo sulla riduzione di fatturato tra il mese di aprile 2019 e quello di aprile 2020.
Il contributo spetta a condizione che l’attività sia cominciata prima del 1 maggio 2020 e che l’ammontare di fatturato e corrispettivi del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi dell’ammontare di fatturato e corrispettivi di aprile 2019 (Nota 1).
Anche in assenza di questi requisiti, il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 01 gennaio 2019 e a quelli con domicilio fiscale o sede operativa nei comuni colpiti dalla calamità fin dal suo insorgere, a condizione che lo stato di emergenza fosse ancora in atto al 31 gennaio 2020.
Per quanto riguarda il computo del contributo, alla differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi 2019 si applicano le seguenti percentuali:
- 20% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente non superiore ad € 400.000;
- 15% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 400.000 ed € 1.000.000;
- 10% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 1.000.000 ed € 5.000.000.
Ad esempio, un’impresa con ricavi del 2019 pari a 4.800.000 euro, con un fatturato nel mese di aprile 2019 pari a 400.000 euro ed un fatturato di aprile 2020 pari a 150.000 euro, avrà diritto ad un contributo di 25.000 euro, pari al 10% della differenza tra il fatturato di aprile del 2019 e quello di aprile del 2020, ovvero 10% * (400.000 – 150.000)
E’ riconosciuto comunque un contributo minimo pari ad € 1.000 per le persone fisiche ed € 2.000 per gli altri soggetti, anche se il calcolo dovesse portare ad un valore inferiore, se lo stesso non fosse effettuabile per mancanza di fatturato di confronto (ad esempio attività iniziata successivamente al mese di aprile 2019), se la differenza fosse positiva o pari a zero (Nota 2).
Per ottenere il contributo è necessario presentare un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, che autocertifichi i requisiti sopra visti. L’istanza contiene anche l’autocertificazione di regolarità antimafia, per i soggetti richiedenti e per tutti i soggetti da sottoporre a verifica (art. 85 del D.lgs. 159/2011, quindi il titolare, il direttore tecnico, gli amministratori, i legali rappresentanti, i componenti del Cda, i soci di SNC e SS, i soci accomandatari, ecc.).
La domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020 sono stati definiti il contenuto informativo, le modalità e dei termini di presentazione dell’istanza. L’invio, tramite canali telematici o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia, potrà essere effettuato dal 15 giugno al 13 agosto 2020.
Il contributo è erogato dalla Agenzia delle Entrate mediante accredito in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
Sono previste sanzioni per i casi di frode. Il comma 12 dell’articolo 25 del Dl 34/2020, infatti, evidenzia che, qualora l’agenzia delle Entrate verifichi che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, la stessa procede a recuperare l’importo indebito, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del Dlgs 471/1997 oltre agli interessi. La norma richiamata dispone l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del beneficio indebito, per la quale in nessun caso si applica la definizione agevolata.
Si applica inoltre l’articolo 316-ter del codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) (Nota 3).
In caso di cessazione dell’attività successiva all’erogazione del contributo, i documenti giustificativi del contributo dovranno essere conservati dal firmatario dell’istanza ed esibiti a richiesta dell’Ufficio. Se, a seguito di controlli, il contributo non risulterà spettante, l’atto di recupero sarà emesso nei confronti del firmatario.
Da ultimo, qualche osservazione sotto il profilo contabile e fiscale.
Secondo corretti principi contabili, il contributo va classificato tra quelli in conto esercizio e va allocato alla voce A5 del conto economico, rispettando il principio di competenza; il principio contabile Oic 12 cita espressamente i contributi spettanti in relazione a fatti eccezionali, quali calamità eccetera.
Dal punto di vista fiscale, i contributi si considerano ricavi ex articolo 85, comma 1, lettera h), del Tuir, che tuttavia non partecipano alla formazione dell’imponibile reddituale, né del valore della produzione, come stabilisce l’articolo 28, comma 7, del decreto Rilancio. Ciò comporta, per le società di capitali, che essi saranno esclusi dal calcolo del Rol (Nota 4).
Alla pagina https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-10-giugno-2020 è possibile scaricare il Provvedimento del 10 giugno 2020, il modello di istanza con relative istruzioni, le Specifiche tecniche per la predisposizione e l’invio delle istanza.
Nota 1: Per la determinazione del fatturato si prende in considerazione la data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e prestazioni di servizi, si dovrà quindi fare attenzione alle fatture differite.
Sul punto valgono le precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2020, in materia di rinvio dei versamenti, per cui il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va effettuato prendendo a riferimento le operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA; la data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Nota 2: quest’ultima precisazione si legge nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020.
Nota 3: La pena prevista è la reclusione da 3 mesi a 6 anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Nota 4: Il contributo non viene considerato ai fini del rapporto di cui all’articolo 61 del TUIR, relativo alla deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef, né ai fini del rapporto di cui all’art. 109 comma 5 del TUIR, relativo alla deducibilità dei componenti negativi di reddito in correlazione ai componenti positivi.