Il “Decreto Cura Italia” ha introdotto incentivi fiscali di carattere straordinario per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate sia dai privati che dalle imprese in aiuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso.
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Con l’art. 66 del Decreto Legge n. 18/2020 sono state previste disposizioni agevolative rafforzate per le erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza Covid-19 (Nota 1). Si tratta in particolare di una detrazione in ambito Irpef ed Ires, spettante, rispettivamente, alle persone fisiche e agli enti non commerciali, mentre è prevista la deducibilità del costo nell’ambito del reddito d’impresa.
La disciplina ricalca in buona parte quella prevista dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017, che opera nell’ambito della riforma degli enti del Terzo settore (ETS), specie nella misura dell’agevolazione, mentre presenta specifiche peculiarità con riferimento all’ambito soggettivo.
Detrazione Irpef-Ires
Il primo comma dell’art. 66 stabilisce una detrazione ai fini dell’imposta sul reddito nella misura del 30%, per un importo non superiore a Euro 30.000,00 a fronte di erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore di Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, con la finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Sotto il profilo soggettivo, possono beneficiare della detrazione sia le persone fisiche (soggetti Irpef) che gli enti non commerciali, pubblici e privati (soggetti Ires, che determinano il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi secondo le regole Irpef, secondo quanto previsto dall’articolo 143 Tuir) (Nota 2), che effettuano l’erogazione liberale al di fuori dell’eventuale esercizio di un’attività d’impresa.
Per quanto riguarda i destinatari dell’erogazione liberale, sono compresi oltre allo Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali (quindi, Comuni, Province, Città metropolitane, ecc.), anche “enti o le istituzioni pubbliche” (vi rientrano dunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc.). Sono inoltre incluse le fondazioni e le associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, a condizione che siano in possesso dei seguenti requisiti: 1) devono avere la personalità giuridica; 2) non devono avere scopo di lucro; 3) devono svolgere o promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico (Nota 3).
Si precisa che, con la Circolare n. 8/E del 3/04/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra le donazioni agevolate dall’art. 66 del DL Cura Italia anche le donazioni eseguite da persone fisiche, enti non commerciali, soggetti titolari di reddito di impresa, direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza COVID-19, ancorché queste ultime non risulterebbero tra gli enti destinatari espressamente richiamati dalla norma.
Sul piano oggettivo, la norma si riferisce alle erogazioni liberali in denaro o in natura, aventi la “finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. Al fine di dimostrare il collegamento tra l’erogazione liberale e la finalità specifica è opportuno che l’ente beneficiario evidenzi adeguatamente che i fondi raccolti sono destinati all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Nota 4) e che il soggetto che provvede all’erogazione documenti quanto più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione nella causale del bonifico).
Per quanto riguarda infine l’importo dell’abbattimento dell’imposta lorda, come già detto, la norma fissa la detrazione nella misura del 30% dell’erogazione liberale effettuata, nei limiti dell’importo massimo di 30.000 euro (Nota 5).
Deduzioni per erogazioni liberali effettuate da imprese
Il secondo comma dell’art. 66 stabilisce che alle donazioni in denaro o in natura effettuate nel 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza coronavirus, si applica l’art. 27 della L. 133/1999 (contenente disposizioni per le erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari). Pertanto, le erogazioni in denaro sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa mentre le cessioni gratuite di beni non sono considerate operazioni estranee all’esercizio d’impresa e quindi non concorrono a formare i ricavi (art. 85 Tuir).
Si precisa che la disciplina di cui all’art. 27 della L. 133/1999, a cui rinvia il Decreto “Cura Italia”, consente di agevolare solo le erogazioni liberali che vengono effettuate per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati o enti.
La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’effettuazione di una erogazione liberale e prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato. Pertanto, come chiarito anche nella circolare 8/E/2020, l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata, e non è in alcun modo parametrata al reddito realizzato.
Ai fini Irap, le erogazioni liberali in commento sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate e non sono previsti limiti all’importo deducibile.
Erogazioni liberali in denaro
Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, le erogazioni liberali in denaro devono essere effettuate tramite versamento bancario o postale, nonché con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti.
Per quanto riguarda la documentazione attestante il sostenimento dell’onere, analogamente a quanto previsto per la generalità delle erogazioni liberali in denaro, anche ai fini delle agevolazioni fiscali previste dal decreto Cura Italia è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare: i) il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, ii) il carattere di liberalità del pagamento iii) che il versamento effettuato è finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 6 maggio 2020, n. 11/E, ha precisato in riferimento alle erogazioni liberali a favore della Protezione Civile che, ai fini della detrazione, è sufficiente che dalle ricevute del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta risulti che il versamento è stato effettuato su uno dei conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta e all’utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all’emergenza epidemiologica del virus Covid-19, appositamente aperti dal Dipartimento della protezione civile. Le stesse regole sono valide anche in caso di utilizzo di piattaforme di crowdfunding (Nota 6).
Valorizzazione delle erogazioni liberali in natura
Il terzo comma dell’articolo 66 individua i criteri per la valorizzazione delle erogazioni in natura, sia ai fini della detrazione Irpef, che della deduzione Ires, rinviando alle previsioni contenute negli articoli 3 e 4 del D.M. 28.11.2019, emanato in attuazione dell’articolo 83, comma 2, D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
In base a tali indicazioni (in particolare si fa riferimento all’articolo 3 del D.M. 28.11.2019), l’ammontare della deduzione spettante è determinata in base al valore normale del bene oggetto di donazione calcolato ai sensi dell’articolo 9 Tuir come segue: i) in caso di beni strumentali, si considera il valore fiscalmente riconosciuto del bene all’atto del trasferimento (costo storico al netto degli ammortamenti dedotti); ii) in caso di beni-merce, si deve tener conto del minore tra il valore normale di cui all’articolo 9 Tuir e quello assunto ai fini della valorizzazione delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir; se il valore del bene non può essere desunto da criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene e dovrà consegnarla al destinatario dell’erogazione.
Quanto alla documentazione probatoria della donazione, l’articolo 4 D.M. 28.11.2019 prevede che l’erogazione liberale in natura debba risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, l’indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell’erogazione contenente l’impegno ad utilizzare i beni medesimi direttamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (nel caso specifico, a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19).
Donazioni alimentari
Anche le donazioni alimentari effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa, volte a finanziarie gli interventi per la gestione dell’emergenza epidemiologica, rientrano nel campo applicativo della disciplina agevolativa di cui all’articolo 66 D.L. 18/2020, a condizione che: i) i beneficiari di tali donazioni siano uno dei soggetti indicati dal primo comma dell’articolo 66; ii) le donazioni avvengano per il tramite degli enti richiamati dall’articolo 27 L. 133/1999, ovvero direttamente in favore delle strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell’emergenza Covid-19.
Erogazioni liberali di farmaci ad “uso compassionevole”
L’art. 27 del DL n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità), infine, ha previsto agevolazioni fiscali allo scopo di incentivare la cessione gratuita da parte delle aziende farmaceutiche di farmaci nell’ambito di programmi ad “uso compassionevole”. In sostanza è stata equiparata la cessione dei farmaci alla loro distruzione, escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette (cfr. Relazione illustrativa al Decreto). Tali agevolazioni operano solo in ipotesi di cessioni gratuite di medicinali indicati nel DM della Salute 7/09/2017 (Nota 7) nel rispetto delle autorizzazioni da parte del competente Comitato Etico ed effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 3 del medesimo Decreto.
Trattamento delle erogazioni liberali ai fini delle imposte indirette
Sotto il profilo dell’imposizione indiretta, il comma 2 dell’art 66 DL 18/20, con riferimento alle erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, rinvia all’art. 27 del DL 133/99, che dispone espressamente (rif. comma 3) l’esenzione dall’imposta di donazione.
Al di là di tale rinvio normativo, si ritiene che siano applicabili alla fattispecie in commento le esenzioni soggettive previste dall’art. 3 del Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni. La norma citata esclude da tassazione le erogazioni a favore di: i) Stato, Regioni, Provincie e Comuni; ii) enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, finalizzate esclusivamente all’assistenza, allo studio, alla ricerca scientifica, all’educazione, all’istruzione o ad altre finalità di pubblica utilità; iii) enti pubblici e di fondazioni o associazioni legalmente riconosciute, diversi dai precedenti purchè effettuate per finalità di pubblica utilità (Nota 8).
Infine, nel caso di erogazioni liberali effettuate a favore di un ente del Terzo settore, l’esenzione dall’imposta sulle donazioni è prevista dall’art. 82 comma 2 del DLgs. 117/2017 (Nota 9).
Trattamento IVA delle erogazioni liberali in natura
In assenza di specifica previsione normativa contenuta nel DL “Cura Italia” in relazione al trattamento da riservare a fini Iva alle erogazioni liberali in natura, è necessario fare riferimento alle regole generali previste dal DPR 633/72, distinguendo in base alla riconducibilità del bene all’attività dell’impresa, alla tipologia dello stesso nonché al profilo del donatario.
Innanzitutto si deve distinguere a seconda che la produzione o commercializzazione del bene che viene donato costituisca o meno oggetto dell’attività imprenditoriale del donante.
Nel caso in cui i beni ceduti non siano oggetto dell’attività propria dell’impresa, la cessione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2 comma 2 n. 4 del DPR 633/72 e la detrazione dell’imposta assolta “a monte” è riconosciuta, solamente se il bene è di costo (o valore) unitario non superiore a 50 euro (Nota 10).
Con riferimento invece alle cessioni gratuite di prodotti che rientrano nell’attività di impresa, le stesse sono assoggettate ad imposizione a prescindere dal costo (o valore) unitario del bene oggetto della donazione, con la conseguente applicazione dell’iva all’operazione di cessione gratuita. In generale, tali operazioni devono essere documentate mediante emissione di fattura (con rivalsa dell’iva) ovvero mediante emissione di autofattura (senza rivalsa dell’iva).
In ipotesi di beni oggetto dell’attività d’impresa, poiché la cessione rileva ai fini dell’IVA, è da valutare l’applicabilità di eventuali regimi agevolativi.
A tal proposito si evidenzia che, in considerazione del soggetto destinatario dell’agevolazione, l’art. 10 comma 1 n. 12) del DPR 633/72 stabilisce l’esenzione da IVA per le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, eseguite nei confronti dei seguenti soggetti: i) enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; ii) popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi; lo stato di calamità naturale o catastrofe deve essere dichiarato ai sensi della L. 8/12/1970, n. 996 o della legge 24/02/1992, n. 225. In questi casi, il regime di esenzione della donazione comporta la conseguente necessità per l’impresa di provvedere alla rettifica della detrazione operata in sede di acquisto.
L’art. 6 co. 15 della L. 133/1999 (Nota 11), invece, prevede per taluni specifici beni (essenzialmente prodotti alimentari e farmaceutici) che siano ceduti gratuitamente nei confronti di associazioni riconosciute, fondazioni, nonché di enti pubblici o di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e che promuovono e realizzano attività di interesse generale, che l’operazione venga assimilata ad una distruzione di beni con la conseguenza che non sussistono obblighi iva derivanti dalla cessione gratuita. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 8/E del 3/04/2020, in relazione al trattamento IVA agevolato delle donazioni in natura di cui all’art. 6, co. 15, della Legge n. 133/1999, ha chiarito che il regime agevolato non è applicabile a tutte le donazioni previste dall’articolo 66 del DL Cura Italia, essendo l’ambito applicativo circoscritto sia in termini soggettivi che oggettivi.
Nota 1) Le agevolazioni ricalcano in buona parte la disciplina prevista dall’articolo 83 D.Lgs. 117/2017, che opera nell’ambito della riforma degli enti del Terzo settore.
Nota 2) Restano quindi escluse dalla predetta misura le persone giuridiche diverse dagli enti non commerciali e, quindi, sia le imprese, che gli enti commerciali.
Nota 3) Si veda la risoluzione 299/E/2007.
Nota 4) Per esempio potrebbe essere istituito un conto corrente bancario o postale su cui far transitare le donazioni.
Nota 5) Si tratta di una interpretazione già adottata dall’Agenzia delle Entrate sul calcolo della detrazione per altre tipologie di erogazioni liberali per le quali è stata utilizzata la medesima formulazione normativa del decreto “Cura Italia”; si vedano, ad esempio, i chiarimenti della circolare 13/E/2019.
Nota 6) Con riferimento alle erogazioni di denaro pervenute tramite collettori intermediari, piattaforme di crowdfunding, nonché per le erogazioni eseguite per il tramite degli enti richiamati dall’art. 27, legge n. 133/1999, l’Agenzia chiarisce che i contribuenti devono essere in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione effettuata su piattaforme messe a disposizione dai collettori intermediari o di crowdfunding nonché dell’attestazione rilasciata dal collettore, dal gestore della piattaforma di crowdfunding o dagli enti di cui al D.P.C.M. 20 giugno 2000, dalla quale emerga che la donazione è stata versata nei conti correnti bancari dedicati all’emergenza Covid-19. Qualora, invece, i versamenti siano effettuati su conti correnti diversi da quelli dedicati, ancorché finalizzati a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, o qualora dalle ricevute di versamento non sia possibile ricavare le informazioni sopra riportate (carattere di liberalità, destinatario dell’erogazione, finalità della stessa), ai fini della fruizione delle detrazioni e deduzioni, oltre alla ricevuta del versamento effettuato, sarà necessario il rilascio di una specifica ricevuta dalla quale risulti anche che le erogazioni sono finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nota 7) Si tratta di medicinali non autorizzati sottoposti a sperimentazione clinica o autorizzati per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate o non ancora disponibili sul territorio.
Nota 8) Sono dunque esenti, ad esempio, le erogazioni a favore delle Regioni, quelle alla Protezione civile (che costituisce un dipartimento del Governo) e quelle a favore di ospedali pubblici, in quanto enti pubblici che perseguono esclusive finalità di pubblica utilità.
Nota 9) Dal 1° gennaio 2018 applicabile alle ONLUS, alle OdV ed alle APS iscritte nei registri.
Nota 10) Si veda l’art. 19-bis1, lett. h) del DPR 633/72 e la C.M. 16/07/98 n. 188/E.
Nota 11) Si ricorda che il citato articolo 6 dispone che “i prodotti alimentari, anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè siano garantite l’integrità dell’imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonchè altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), del D.p.r. 633/1972, agli enti pubblici nonchè agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d’interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonchè attraverso forme di mutualità, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”.