Emergenza “Covid-19”: la mappa dei primi interventi a carattere fiscale

A seguito dell’emergenza epidemiologica da “coronavirus” il Governo ha emanato una serie di provvedimenti in ambito fiscale. Tali misure, in un primo momento limitate ai Comuni della cosiddetta “zona Rossa” del lodigiano e del padovano, hanno successivamente interessato anche  il resto del territorio nazionale. Da ultimo l’atteso decreto “Cura Italia” pubblicato in GU il 17 marzo ’20 ha disposto una serie di misure a valere su tutto il territorio nazionale.

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I provvedimenti in campo fiscale adottati dal Governo per fronteggiare l’emergenza e le implicazioni negative per l’economia, sono i seguenti:

Decreto MEF del 24 febbraio 2020: è intervenuto sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone lombarde e venete in cui si è sviluppato il primo focolaio dell’epidemia (Nota 1). In particolare è prevista la sospensione dei versamenti delle imposte, delle ritenute e gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso fra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020, per tutti i contribuenti privati e imprese residenti o che operano negli undici comuni. La sospensione riguarda, in particolare:

  • i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché l’attività di riscossione effettuata con avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.
  • il versamento delle ritenute alla fonte che i sostituti d’imposta aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio della “zona rossa”, nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

Decreto legge del 2 marzo 2020 n. 9: ha emanato ulteriori misure valide per la “zona rossa” e alcuni provvedimenti estesi a tutto il territorio nazionale. I provvedimenti per la zona rossa hanno disposto:

  • La sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
  • La sospensione (fino al 30 aprile 2020) dei termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio.
  • La sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero.
  • La sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:

cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;

avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi (Nota 2);

atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;

“rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” (Nota 3).

Questi versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2020.

Lo stesso Decreto n. 9/2020, come ricordato pocanzi, ha emanato provvedimenti a valere su tutto il territorio nazionale. Sono quindi stati differiti:

  • i termini relativi alle Certificazioni Uniche, alla dichiarazione precompilata e ai modelli 730 (in particolare, il provvedimento ha previsto una generale anticipazione al 2020 delle nuove scadenze relative alle certificazioni del sostituto d’imposta, alle dichiarazioni precompilate e ai modelli 730, previste dall’art. 16-bis del DL 26.10.2019 n. 124 – c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020” – convertito nella L. 19.12.2019 n. 157, che si sarebbero dovute applicare solo dal 2021)
  • dal 7 al 31 marzo 2020 il termine entro cui i sostituti di imposta devono trasmettere la Certificazione Unica (Nota 4);
  • dal 28 febbraio al 31 marzo il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (Nota 5); resta invariato il termine per l’invio dei dati delle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria, già previsto al 31 gennaio 2020
  • dal 15 aprile al 5 maggio 2020, il giorno in cui sarà disponibile per i contribuenti la dichiarazione precompilata sul portale dell’Agenzia (Nota 6)
  • dal 23 luglio al 30 settembre 2020 il temine per l’invio del 730 precompilato (Nota 7).

L’Agenzia delle Entrate, mediante il comunicato stampa n. 17 del 12.3.2020, ha annunciato la sospensione delle attività di “liquidazione, controllo, accertamento, accessi, ispezioni e verifiche, riscossione e contenzioso tributario”, salvo che siano in imminente scadenza.

La comunicazione fa seguito alla circolare della Guardia di Finanza n. 73943 del 11.3.2020 che ha disposto la sospensione di: verifiche, controlli fiscali e in materia di lavoro, d’intesa con i contribuenti interessati, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza; dei controlli strumentali e delle attività ispettive antiriciclaggio; è altresì previsto che le altre attività di polizia saranno prioritariamente orientate al contrasto delle condotte più marcatamente illegali e fraudolente e dei fenomeni illeciti correlati con l’emergenza sanitaria in atto (ad esempio, le attività di monitoraggio delle misure di cui al DPCM 8.3.2020).

Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020 “Cura Italia” (GU n. 70 del 17.03.20) “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”: ha valenza per tutto il territorio nazionale e rivede il calendario fiscale prevedendo la sospensione/differimento dei pagamenti ordinari di Iva e contributi, delle cartelle esattoriali, e degli altri adempimenti fiscali in scadenza nei prossimi mesi.

Il provvedimento, emanato all’ultimo momento dal Governo anche dietro pressante richiesta avanzata congiuntamente da Consiglio nazionale dei Commercialisti, Confindustria e Rete Imprese (Nota 8), contiene in particolare le seguenti misure fiscali:

A) Proroga dei versamenti tributari e contributivi

B) Proroga adempimenti tributari diversi dai versamenti

C) Altre misure a sostegno di professionisti e imprese.

 

A) Proroga dei versamenti tributari e contributivi

Il Governo ha disposto il differimento dei versamenti di prossima scadenza con una gradualità che tiene conto delle maggiori difficoltà degli operatori appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi, della dimensione dei soggetti. In tale senso sono state disposte le seguenti misure

i) Proroga dei versamenti tributari e contributivi in scadenza il 16 marzo al 20 marzo per soggetti con fatturato maggiore di 2 milioni di euro e non appartenenti ai settori più colpiti;

ii) Proroga al 31 maggio dei termini di versamento tributari e contributivi con scadenza nei mesi di marzo e aprile per imprese, professionisti e partite IVA di minori dimensioni e per quelli appartenenti ai settori maggiormente colpiti.

iii) Blocco versamenti cartelle esattoriali e accertamenti

i) Chi non opera in uno dei settori ritenuti più colpiti dall’emergenza e nel precedente periodo di imposta ha conseguito ricavi o compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di altra sospensione dei versamenti se non il differimento di 4 giorni della scadenza del 16 marzo per il versamento dell’iva sia annuale che mensile e delle ritenute fiscali e previdenziali; tale scadenza è quindi spostata per tali soggetti al 20 marzo (art. 60 DL 18/2020).

ii) Per i soggetti appartenenti ai settori economici “maggiormente esposti” espressamente elencati nel decreto (Nota 9), dal turismo alla ristorazione, dallo sport alla cultura, incluso il trasporto merci, è prevista la sospensione dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, in scadenza fino al 30 aprile (art. 61 DL 18/2020). Chi gestisce una delle predette attività i termini di versamento in scadenza a marzo e aprile sono spostati senza sanzioni e interessi al 31 di maggio.

Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione al di fuori dei settori ritenuti maggiormente a rischio, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta (2019) è prevista invece la sospensione sino al 31 maggio dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo e dei versamenti per ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati, per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, ma limitatamente ai versamenti in scadenza tra l’8 marzo e il 31 marzo (art. 62, comma 2, DL 18/2020);

Come anticipato, per le due categorie (dei settori più colpiti e soggetti minori) indicate al punto b), i versamenti “sospesi” dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da maggio sino a settembre.

Per i compensi e le provvigioni che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, il lavoratore autonomo e l’agente, con compensi o ricavi non superiori a 400 mila euro nell’anno precedente, possono chiedere al sostituto di imposta la non applicazione della ritenuta IRPEF di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In questo caso, comunque, il percipiente dovrebbe poi provvedere entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili da maggio in poi) al versamento in prima persona della ritenuta “sospesa per coronavirus”.

Laddove operi, la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali può riguardare non solo quelli versati con riguardo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma anche quelli eventualmente in scadenza nel medesimo periodo con riguardo alla posizione del soggetto imprenditore (es. artigiani e commercianti).

iii) Blocco versamenti cartelle esattoriali e accertamenti

L’art. 68 del Decreto blocca anche tutti i termini dei versamenti in scadenza dall’8 marzo al 31 maggio 2020 relativi a cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi di Entrate, Dogane e Monopoli, nonché degli avvisi di addebito degli enti previdenziali. In particolare: dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020 i seguenti versamenti:

  • versamento di somme da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi ( 29 del DL 78/2010, Iva, imposte sui redditi e Irap, L. 160/2019, tributi locali) e avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010), atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e ingiunzioni e atti esecutivi emessi dagli enti locali dall’8.3.2020 al 31.5.2020

Slittano invece al 31.5.2020:

  • i termini di pagamento della rata da rottamazione dei ruoli scaduta il 28.2.2020
  • i termini di pagamento della rata da saldo e stralcio in scadenza al 31.3.2020;

La sospensione al 30 giugno non è prevista per i pagamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti dalle comunicazioni inviate dalle Entrate per la liquidazione automatica, secondo quanto previsto dall’art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72, o derivanti dal controllo formale (ex art. 36-ter del DPR 600/73). Quindi nessuna sospensione per gli avvisi bonari.

Non è chiaro che possano ritenersi sospese le rate da dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73 dato che la norma non le menziona espressamente.

A fronte della sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per i sopra indicati versamenti, il Fisco beneficia di una proroga biennale dei termini di decadenza per l’attività di accertamento in scadenza al 31.12.2020, visto il rinvio all’art. 12 del DLgs. 159/2015 (Nota 10), ed in particolare al comma 2; la proroga opera quindi con riferimento ai modelli Redditi, IVA e IRAP 2016 (redditi 2015) relativamente ai termini per accertamenti e controllo formale, e ai modelli Redditi e IVA 2017 (redditi 2016) per la liquidazione automatica.

Ad oggi non è previsto alcun differimento o rideterminazione dei versamenti collegati ai redditi 2019; in relazione a tale profilo, è verosimile aspettarsi che molti contribuenti, non solo le società, ma anche i lavoratori autonomi, opteranno, quest’anno, per la determinazione degli acconti 2020 delle imposte dirette con il metodo previsionale, così da tenere conto del fermo dell’attività e della riduzione del fatturato legati all’epidemia.

Per chi avesse già provveduto ad alcuno dei versamenti oggetto di proroga non si farà luogo al rimborso di quanto già versato; tuttavia il decreto ha disposto una speciale menzione sul sito del Mef per chi rinunci alla sospensione dei pagamenti di tasse e contributi, per sostenere l’emergenza.

L’art. 67 del DL n. 18/2020 prevede inoltre una sospensione generalizzata dei termini relativi all’attività di controllo degli uffici degli enti impositori.

In particolare, sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli Uffici degli enti impositori nonché i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (Nota 11). Tale sospensione che opera, però, esclusivamente pro domo Fisco (Nota 12).

Il decreto dispone altresì un periodo di sospensione (più ristretto rispetto al precedente) dei termini per la notifica dei ricorsi tributari, che va dall’8 marzo e 15 aprile 2020 (art. 83 del DL n. 18/2020).

Sono rinviate d’ufficio tutte le udienze dal 9 al 15 aprile 2020 dei procedimenti civili e penali, compresi quelli presso le Commissioni tributarie, pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, salvo specifiche eccezioni previste dalla stessa norma; per lo stesso periodo, dal 9 al 15 aprile, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto nell’ambito degli stessi procedimenti.

B) Proroga adempimenti tributari diversi dai versamenti in scadenza sino al 31 maggio

Per tutti i contribuenti senza distinzione territoriale, di settore economico e di fatturato, è inoltre prevista la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e dell’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio, come ad esempio la dichiarazione annuale Iva, gli intrastat ecc. (art. 62, comma 1, DL n. 18/2020)

Tali adempimenti potranno essere effettuati, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Le sole comunicazioni da inviare entro fine marzo saranno quelle legate alla dichiarazione precompilata da parte dei soggetti che devono comunicare i dati degli oneri detraibili.

Si allega Tabella A) che riepiloga le principali proroghe di versamenti e adempimenti.

C) Altre misure a sostegno di professionisti e imprese.

Pur essendo le principali misure del Decreto “Cura Italia” di tipo sostanzialmente finanziario, consistenti, come visto, nello slittamento di pagamenti e adempimenti fiscali, il provvedimento contiene tuttavia alcune misure “economiche” a favore dei contribuenti:

C.1  Indennità una tantum di 600,00 euro per liberi professionisti titolari di partita IVA attiva al 23.2.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione Separata INPS, nonché lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (Nota 13); per ottenere l’indennità dovrà essere presentata istanza all’INPS, ente pubblico individuato come competente per l’erogazione della stessa; è previsto che questa indennità sarà esclusa dalla formazione del reddito (art. 27 e ss Dl n. 18/2020).

C.2 Contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per gli interventi di aumento della sicurezza sul lavoro e il potenziamento dei presidi sanitari; per ottenere il contributo dovrà essere presentata apposita istanza all’INAIL (art. 43 Dl n. 18/2020).

C.3 Trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (Nota 14), consentendo una “spendibilità” finanziaria immediata di tali attività, in luogo del recupero differito ai periodi d’imposta in cui si evidenzieranno imponibili tali da consentirne l’utilizzo; per questo tipo di agevolazione sono già disponibili le specifiche per la relativa fruizione (art. 55 DL n. 18/2020).

C.4 Disapplicazione da parte del sostituto d’imposta delle ritenute d’acconto relative a ricavi e compensi percepiti dall’entrata in vigore del decreto e, quindi al 17 marzo fino al 31 marzo, per società e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 400mila euro a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Le ritenute d’acconto non operate dai sostituti, a fronte della presentazione di apposita dichiarazione da parte del percettore, dovranno essere versate direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (art. 62, comma 7, Dl n. 18/2020).

C.5 “Premio” di 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro non in smart working; il bonus, non tassabile, spetta ai soli lavoratori che hanno un reddito complessivo di importo non superiore ai 40mila euro e sarà corrisposto dai sostituti d’imposta in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta ad aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (art. 63 Dl n. 18/2020).

C.6 Credito d’imposta a favore di tutti gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro; le disposizioni attuative che dovranno individuare le modalità per la fruizione del credito sono rimesse ad un successivo decreto ministeriale (art. 64 Dl n. 18/2020).

C.7 Credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi) a favore dei titolari di reddito d’impresa; occorrerà attendere le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per conoscere le modalità di fruizione del credito (art. 65 Dl n. 18/2020);

C.8 Agevolazioni IRPEF/IRES per le erogazioni liberali a sostegno dell’emergenza Codiv-19. In particolare, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applicano le disposizioni previste per le erogazioni in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari di cui all’art. 27, L. n. 133/1999; di conseguenza, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio. dell’impresa. Ai fini IRAP, le erogazioni liberali di sopra sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.

Tali agevolazioni saranno fruibili a partire dalla dichiarazione redditi 2020 (art. 66 Dl n. 18/2020).

C.9 Menzione per la rinuncia alle sospensioni. Con decreto saranno previste forme di menzione per i contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal DL n. 18/2020 effettuino alcuno dei versamenti sospesi e ne diano comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze (art. 71 Dl n. 18/2020).

 

Nota 1) Si tratta dei Comuni individuati con Decreto della Presidenza del Consiglio del 23 febbraio: in Lombardia, provincia di Lodi i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia e Terranova dei Passerini e in VENETO, provincia in Padova il comune di Vo’.

Nota 2) L’INAIL, con la circ. 11.3.2020 n. 7, ha fornito precisazioni riguardanti la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi, in scadenza nel periodo dal 23.2.2020 al 30.4.2020. La ripresa dei versamenti dovrà avvenire a partire dall’1.5.2020, anche richiedendo una rateizzazione per un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Invece, per le imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio, turismo e tour operator, la sospensione opera dal 2.3.2020 al 30.4.2020 e i pagamenti dovranno riprendere senza rateizzazione entro il 31.5.2020. Per gli adempimenti relativi agli obblighi di presentazione delle denunce retributive, la sospensione si applica solto al termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali delle retribuzioni in scadenza al 2.3.2020; la sospensione è applicabile solo alle aziende titolari di una posizione assicurativa nei comuni indicati nel DPCM del 1.3.2020 e alle imprese turistiche; sono sospesi anche i termini per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione, nonché la notificazione degli illeciti amministrativi e i termini di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta, che riprendono a decorrere dall’1.4.2020.

Nota 3) Inclusi tra i soggetti maggiormente in difficoltà quanti hanno aderito alle diverse versioni della pace fiscale, dalla rottamazione-ter al saldo e stralcio delle cartelle esattoriali, in considerazione anche del fatto che chi salta una rata, decade da tutto il piano di abbattimento sanzionatorio. Si ricordano le seguenti prossime scadenze: il 31 marzo scade la seconda rata del saldo e stralcio; il 1° giugno la quarta rata della rottamazione-ter e altri versamenti legati alla pace fiscale: la chiusura agevolata delle liti con il Fisco, la definizione dei Pvc e le rate per i ripescati delle vecchie rottamazioni.

Nota 4) Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine del 31.3.2020, rispetto alla precedente scadenza del 9.3.2020 (considerato che il termine ordinario del 7 marzo cade di sabato); oppure del 2.11.2020 (termine di presentazione del modello 770/2020, considerato che il 31.10.2020 cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti). Rimane invece applicabile dal 2021 la disposizione in base alla quale l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito Internet (art. 4 co. 6-sexies del DPR 322/98, inserito dall’art. 16-bis del DL 124/2019). Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), viene confermata la scadenza del 31.3.2020.

Nota 5) Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti:

  • gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
  • i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
  • i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori;
  • i contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d’imposta;
  • i contributi sanitari a Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e a Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta;
  • le spese sanitarie rimborsate per ef­fet­to dei contributi ver­sati ad Enti e Cas­se aven­ti esclusivamente fine as­sisten­zia­le e a Fondi integrativi del Servizio sani­tario nazionale;
  • le rette per la frequenza di asili nido e per servizi infantili, e relativi rimborsi;
  • le spese universitarie, i relativi rimborsi e contributi;
  • le spese funebri;
  • i dati relativi ai bonifici di pagamento delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici;
  • le erogazioni liberali in denaro ricevute da ONLUS, APS, fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono attività nell’ambito dei beni culturali e paesaggistici o della ricerca scientifica, effettuate da persone fisiche (la comunicazione in esame è però facoltativa).

Rientrano nella proroga al 31.3.2020 anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, antisismici e di sistemazione a verde, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali; e per quelle relative all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La proroga al 31.3.2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera sanitaria, delle spese sanitarie sostenute nel 2019, mentre secondo quanto indicato nel comunicato stampa Agenzia delle Entrate 3.3.2020 n. 14, la proroga si applica alle trasmissioni dei dati delle spese veterinarie al Sistema tessera sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto per esse la scadenza è ordinariamente fissata al 28 febbraio.

Nota 6) Per effetto delle suddette proroghe relative all’invio dei dati delle Certificazioni Uniche e degli oneri deducibili e detraibili, viene conseguentemente differito dal 15.4.2020 al 5.5.2020 il termine per la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020).

Nota 7) Per effetto dell’art. 1 del DL 2.3.2020 n. 9, viene anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019 (conv. L. 157/2019).

I modelli 730/2020, relativi all’anno 2019, potranno quindi essere presentati entro il 30.9.2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o un professionista abilitato).Vengono quindi meno le precedenti scadenze del: 7.7.2020, in caso di presentazione al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; o del 23.7.2020, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente o mediante un CAF-dipendenti o un professionista abilitato.

I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, dovranno quindi trasmettere i modelli 730/2020 all’Agenzia delle Entrate entro il:

  • 6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
  • 6.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
  • 7.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
  • 9.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
  • 9.2020, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 set­tembre.

Entro gli stessi termini dovranno essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli. Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730/2020, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).

Nota 8) Confindustria e Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno varato 20 proposte condivise per far fronte all’emergenza da Coronavirus, con la richiesta dei seguenti interventi.

  1. Sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, contributivi e assistenziali e relativi all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, compresi quelli relativi alle ritenute e ai tributi locali, e, alla scadenza, previsione di un periodo congruo di rateazione dei pagamenti sospesi.
  2. Sospensione dei termini di versamento, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento e ruoli degli agenti della riscossione;
  3. Sospensione della riscossione coattiva e delle relative azioni cautelari ed esecutive, nonché della riscossione in pendenza di giudizio, anche in relazione ai carichi già oggetto di impugnazione.
  4. Ulteriore congrua dilazione della rateazione dei pagamenti delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (avvisi bonari) e ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale e acquiescenza).
  5. Sospensione della riscossione dei pagamenti relativi alle definizioni agevolate di cui al D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (conv. dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136) e all’articolo 1, commi 184 e ss, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (es.: rottamazione carichi affidati all’agente della riscossione, saldo e stralcio, ecc.), nonché eventuale riapertura delle suddette definizioni agevolate.
  6. Riconoscimento della sussistenza della “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, indipendentemente dalla verifica delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1-quinquies, del D.P.R. n. 602 del 1973, ai fini dell’estensione a 10 anni del periodo di dilazione del pagamento delle somme affidate agli agenti della riscossione.
  7. Sospensione di tutti i termini processuali tributari e di quelli di impugnazione di atti e sentenze.
  8. Rinvio di ufficio delle udienze già fissate nonché moratoria nella fissazione di nuove udienze per i processi tributari.
  9. Sospensione del termine di 90 giorni entro cui svolgere i contraddittori presso gli Uffici territoriali dell’Agenzia delle entrate nell’ambito dei procedimenti di accertamento con adesione e conseguente sospensione del termine per proporre ricorso.
  10. Riduzione della base imponibile su cui commisurare la ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF per i lavoratori autonomi che dichiarano ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, in analogia a quanto previsto dall’articolo 25-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 per le ritenute sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
  11. Incremento del limite annuo per la compensazione dei crediti tributari ad almeno 1 milione di euro, dal 2020.
  12. Destinazione di maggiori risorse per la gestione e lavorazione delle pratiche di rimborso dei crediti di imposta, al fine di ridurne i tempi.
  13. Sterilizzazione dell’articolo 17, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (come modificato dall’articolo 3, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157) limitatamente alla compensazione dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, che attualmente è subordinata alla previa presentazione della dichiarazione annuale da cui emerge il credito;
  14. Sterilizzazione dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, e dei conseguenti adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati.
  15. Previsione della facoltà, per tutti gli operatori economici, di considerare il periodo d’imposta 2020 quale “periodo di non normale svolgimento dell’attività” ai fini degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) e della disciplina in materia di società di comodo di cui all’articolo 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 e di società in perdita sistematica di cui ai commi 36-decies e 36-undecies dell’articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (conv. dalla L. 14 settembre 2011, n. 148).
  16. Riduzione del 50%, per il periodo d’imposta 2020, delle percentuali previste dall’art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 ai fini della determinazione dei ricavi minimi e del reddito minimo delle società di comodo e in perdita sistematica.
  17. Riduzione al 50% della base imponibile Imu per i fabbricati utilizzati dalle imprese che svolgono le attività interdette dai provvedimenti dell’autorità pubblica (ad es., imprese culturali, concessionari dei servizi museali e organizzatori di mostre, settore cinematografico e audiovisivo, settore dei giochi e dell’intrattenimento, servizi ricreativi, bar e ristoranti).
  18. Sospensione, per il periodo d’imposta 2020 (e 2019, per la maggiorazione Ires), di plastic tax, sugar tax e della maggiorazione Ires sui concessionari autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviari.
  19. Previsione della possibilità per tutte le società di rinviare l’approvazione del bilancio entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (ovvero entro un termine più ampio), anche in assenza di una specifica previsione statutaria in tal senso e senza necessità di motivare il ricorrere delle particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società previste dall’articolo 2364, secondo comma, del codice civile; conseguente rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore prevista dall’articolo 2477 del codice civile.
  20. Sospensione dell’obbligo di ricostituzione del capitale sociale e rimozione della causa di scioglimento delle società per perdite, estendendo a tutte le società la disciplina prevista per le start-up.
  21. Proroga del termine per l’approvazione del bilancio consuntivo degli enti pubblici, quali, ad esempio, quelli degli enti territoriali e degli Ordini professionali.
  22. Sospensione di tutti i termini connessi alle procedure concorsuali ed esecutive in corso.

Nota 9) L’elenco comprende:

  1. a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
  2. b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
  3. c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
  4. d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
  5. e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
  6. f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
  7. g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
  8. h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
  9. i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
  10. l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
  11. m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
  12. n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
  13. o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
  14. p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
  15. q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
  16. r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117

Nota 10) L’art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 – che contiene una norma di carattere generale (già in vigore in passato) in materia di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali – dispone (comma 2) che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.

Salvo una diversa (e si spera più favorevole) interpretazione, ci sarà una proroga, generalizzata, dei termini di accertamento di due anni, posto che l’“evento eccezionale” riguarda l’intero territorio dello Stato.

Nota 11) La sospensione riguarda anche i seguenti termini:

– per la risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa (in particolare, è sospeso il termine di 30 giorni per l’integrazione delle istanze ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 156/2015).

– per le risposte delle Entrate alle richieste di adesione, da parte del contribuente, al regime di adempimento collaborativo (art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015);

– per l’adesione alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata (art. 1-bis, D.L. n. 50/2017);

– per il ruling internazionale (articoli 31-ter e 31-quater, D.P.R. n. 600/1973).

– per la procedura di ruling nel patent box (art. 1, commi da 37 a 43, legge n. 190/2014).

I termini per la risposta alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione e, quindi, dal 1° giugno 2020.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle istanze di interpello e di consulenza giuridica va fatta esclusivamente per via telematica, mediante PEC, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l’invio alla casella di posta elettronica ordinaria all’indirizzo: div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Ulteriore sospensione si applica alle attività, non aventi carattere di indifferibilità e urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate in sede giudiziale (articoli 492-bis c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione), di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.

Nota 12) Si dubita, quindi che detta sospensione possa valere per tutti quei termini, non squisitamente processuali, che afferiscono ad attività difensive dei contribuenti come, ad esempio, le osservazioni contro i PVC o le deduzioni difensive ex art. 16 comma 4 del DLgs. 472/1997. così come non è chiaro se nel novero delle attività degli uffici i cui termini verrebbero sospesi possano essere ricomprese le procedure di accertamento con adesione, dato che sul punto, manca una chiara indicazione.

Nota 13) La stessa indennità va ai dipendenti stagionali del turismo, degli stabilimenti termali che hanno perso il lavoro tra gennaio 2019 e l’entrata in vigore del Dl, agli operai agricoli, e ai lavoratori iscritti al fondo pensioni dello spettacolo con reddito entro i 50mila euro. Secondo una prima analisi della disposizione risultano essere esclusi dall’indennità in esame i professionisti iscritti alle Casse di previdenza private (Commercialisti, Ragionieri, Consulenti del lavoro, Avvocati, ecc.), ma è stato istituito un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini.

Per gli autonomi c’è anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Per tutti i liberi professionisti si sta dando la possibilità alle casse di previdenza di poter prevedere delle misure di sostegno al reddito e di welfare. Prevista inoltre la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per le partite Iva che come conseguenza della crisi autocertifichino di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019. La misura, che sarà in vigore per 9 mesi come estensione di quanto gia prevede il Fondo Gasparrini, non prevede obbligo di presentare l’Isee e sarà finanziata con 500 milioni.

Nota 14) L’art. 54 del DL 18/2020 prevede una misura ad hoc per le società con un plafond significativo di crediti deteriorati, con modifica delle disposizioni di cui all’art. 44-bis del DL 34/2019.

E’ attribuito un credito d’imposta calcolato sulle perdite fiscali e sulle eccedenze ACE nella disponibilità delle società con crediti deteriorati. Per accedere al beneficio è necessario aver ceduto, a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari, sia di natura commerciale che finanziaria, vantati verso debitori inadempienti (sono tali qualora il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni).

Rispetto al passato, vi sono meno limitazioni sotto il profilo soggettivo: il beneficio non è più limitato alle sole regioni del Mezzogiorno e non è più richiesto che la trasformazione avvenga a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale; il beneficio resta invece precluso alle società per le quali è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di insolvenza, e non opera in caso di cessione di crediti infragruppo.

Le Perdite ed eccedenze ACE sono computate, secondo la norma, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti, tenendo oltretutto conto che i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro (limite, quest’ultimo, che nei gruppi societari va calcolato a livello aggregato, e non per singola società); non sono invece contemplate le eccedenze di interessi passivi, da ritenersi quindi escluse dal calcolo.

Ad esempio, in caso di cessione di un credito deteriorato al valore nominale di un miliardo di euro, la base di calcolo del credito è pari a 200 milioni (il 20% del valore nominale stesso) e il credito è pari a 48 milioni, tenendo conto dell’aliquota IRES ordinaria al 24%; laddove la società sia soggetta a maggiorazioni IRES (es. intermediari finanziari, società concessionarie del settore dei trasporti), il credito si incrementa del 3,5%.

La trasformazione delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti, e dalla stessa data le attività in questione non possono più essere utilizzati a riduzione del reddito.

La nuova norma richiama in modo espresso le modalità di esercizio dell’opzione previste nell’art. 11 del DL 59/2016 e, quindi restano validi i chiarimenti già forniti dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 32/2016).

Si possono trasformare in crediti anche le attività per imposte anticipate che non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per la non sussistenza dei presupposti previsti dai principi contabili come la ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi imponibili sufficienti al relativo riassorbimento.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, è utilizzabile in compensazione, senza limiti di importo, nel modello F24, può essere richiesto a rimborso o ceduto a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73 (procedura, semplificata, mediante compilazione del quadro RK della dichiarazione).

 

 

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