Emergenza “Covid-19” Misure di sostegno alla liquidità nel Decreto Cura Italia

Emergenza “Covid-19” Misure di sostegno alla liquidità nel Decreto Cura Italia

L’epidemia da Covid 19 è stata formalmente riconosciuta, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia”, ciò che consente agli Stati membri una maggiore libertà nella erogazione di aiuti di stato al sistema economico; in tale contesto, con il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) prima, e il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) poi, il governo ha previsto misure a sostegno della liquidità di lavoratori autonomi e imprese, comprese speciali garanzie dello Stato per favorire l’accesso al credito da parte di imprese e professionisti in questa fase di emergenza.

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Gli effetti del Coronavirus hanno messo in seria difficoltà imprese e professionisti per ciò che concerne gli impegni finanziari, a seguito dei cali di produzione, con conseguente riduzione dei ricavi/compensi e impatto negativo sul cash flow disponibile. A ciò si aggiungono anche le difficoltà sugli incassi da clienti, che affrontano anch’essi i medesimi problemi. Da qui l’esigenza di misure straordinarie a sostegno della liquidità delle imprese e dei lavoratori autonomi in questa fare di crisi economica e finanziaria.
Sin da subito, il 7 marzo scorso, l’ABI e le Associazioni di categoria, hanno siglato un Addendum all’accordo per il credito 2019 che ha previsto la possibilità, per le banche e gli intermediari finanziari, di concedere alle imprese: a) la sospensione fino a un anno del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti; b) l’allungamento della scadenza dei finanziamenti (cosiddetta Misura “Imprese in Ripresa 2.0”).
Da parte sua, il Governo è intervenuto con il Decreto “Cura Italia” DL n. 18 del 17.3.2020 (in GU il 17.03.2020), a introdurre speciali misure di sostegno alla liquidità di professionisti e imprese prevedendo: A) la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa B) la sospensione delle rate di mutui e dei prestiti bancari delle imprese e il potenziamento del fondo centrale di garanzia a favore delle PMI; relativamente alle imprese, la sospensione del pagamento delle rate di mutui e dei prestiti bancari o il prolungamento della durata dei finanziamenti, si va ad aggiungere alla moratoria bancaria ABI di cui sopra.
Più recentemente, con il Decreto “Liquidità” DL n. 23 del 8.4.2020 (in GU del 8.04.2020) è stato varato un ulteriore pacchetto di interventi a sostegno di tutte le imprese, attraverso la concessione da parte dello Stato, di garanzie che arrivano fino al 100% dei prestiti, volte a favorire l’accesso al credito bancario, talvolta anche mediante procedure semplificate. In particolare, il provvedimento prevede un significativo potenziamento del Fondo centrale di garanzia PMI rivolto a lavoratori autonomi, professionisti e imprese fino a 499 dipendenti per favorire l’erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo, e l’introduzione della nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista sia per le imprese di grande dimensione, sia per i soggetti che abbiano esaurito il proprio plafond presso il Fondo centrale di garanzia PMI.
Le misure previste dai due Decreti “Cura Italia” e “Liquidità” hanno ottenuto da parte della Commissione Europea l’autorizzazione ex art. 108 TFUE, per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi, necessaria a garantirne la piena operatività. Si precisa, tuttavia, che i testi attualmente in vigore potranno essere modificati in sede di approvazione delle leggi di conversione, ancora in corso di discussione.

Di seguito ci occuperemo in particolare di approfondire gli strumenti già operativi di cui alla moratoria Abi e alle misure introdotte con il Decreto Cura Italia, rinviando ad un prossimo articolo la disamina delle misure previste dal Decreto Liquidità per le quali, tra l’altro, sono in corso di definizione le procedure attuative.

Moratoria ABI
In forza dell’Addendum all’accordo per il credito 2019, siglato tra ABI e Associazioni di categoria il 7 marzo scorso, le imprese danneggiate dall’emergenza Coronavirus hanno la possibilità di chiedere la sospensione o l’allungamento dei mutui secondo le regole stabilite nell’”Accordo per il Credito 2019” (sottoscritto il 15 novembre 2018), per tutti i finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. In particolare, le imprese possono fruire della sospensione del pagamento:
• della quota capitale delle rate fino a un anno, per i finanziamenti a medio lungo termine (mutui, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie);
• della quota capitale implicita dei canoni di leasing, per le operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare.

E’ poi previsto l’allungamento della durata dei prestiti, applicabile a:
– finanziamenti a medio lungo termine (mutui), anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie; il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell’ammortamento.
– credito a breve termine e credito agrario di conduzione, per cui il periodo massimo di allungamento delle scadenze è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Tra le operazioni di allungamento delle scadenze a breve termine rientrano gli anticipi o lo smobilizzo in conto corrente di ricevute o effetti SBF, gli anticipi su fatture Italia e gli anticipi all’esportazione, mentre non sono compresi anticipi su contratti e su importazioni. L’allungamento della scadenza non comporta un’estensione dell’affidamento; quindi, nel caso di anticipi fatture o Ri.Ba., rimane “utilizzato” la spazio nel castelletto.

Il tasso di interesse può essere aumentato dalla banca rispetto a quello originario in relazione agli eventuali maggiori oneri sostenuti da quest’ultima per la realizzazione dell’operazione. Per le sospensioni, l’eventuale incremento del tasso di interesse non potrà comunque superare i 60 punti base. Nell’accordo è anche previsto che, ove possibile, le banche possono applicare misure di maggior favore per le imprese rispetto a quelle previste nell’Accordo stesso.

Le misure riguardano le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della comunità europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro.
L’impresa, al momento della presentazione della domanda, deve essere in bonis, vale a dire che non deve avere posizioni debitorie classificate dalla banca finanziatrice come esposizioni non performing ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.
In particolare: i) non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; ii) non deve aver già ottenuto la sospensione o l’allungamento dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.
Ed inoltre, la moratoria nel 2020 si applica alle piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19”; il presupposto è, infatti, la presenza di una difficoltà che l’impresa dichiara di avere, seppur temporaneamente. A tal fine la domanda di adesione alla moratoria va corredata con autocertificazione di carenza di liquidità temporanea conseguenza diretta dell’emergenza Covid 19.

La richiesta è soggetta ad apprezzamento da parte della banca finanziatrice e alla richiesta di documentazione (in genere business plan) atta a dimostrare prospettive di sviluppo e di continuità aziendale tali da supportare la richiesta di sospensione o allungamento del contratto. Qualora il soggetto finanziatore dovesse ritenere che la moratoria possa rappresentare solo uno strumento per ritardare ulteriormente l’emersione di una crisi irreversibile potrebbe decidere di non concederla; si segnala al riguardo che integra il reato di ricorso abusivo del credito di cui all’art. 218 L. F, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, il comportamento di amministratori, direttori generali, liquidatori e in genere di imprenditori esercenti un’attività commerciale, che ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato d’insolvenza.

L’accesso alla moratoria ABI (di seguito “Moratoria”) è subordinato alla presentazione di apposita istanza (utilizzando apposito Modulo) alla banca finanziatrice con riferimento esclusivamente a finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020. L’elenco delle banche aderenti all’Accordo pubblicato sul sito dell’Associazione Bancaria Italiana www.abi.it.
La banca è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa di eventuali ulteriori informazioni richieste, dopo aver valutato la concessione della misura in relazione alle singole domande e senza alcuna forma di automatismo, attenendosi al principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.
L’Accordo prevede che la banca non effettui alcuna segnalazione in centrale dei rischi circa la rimodulazione concessa.
La moratoria ABI risulta conveniente non solo per l’azienda, che evita, appunto la segnalazione in Centrale Rischi e la conseguente revoca degli affidamenti, ma può essere di interesse anche per la banca, che può evitare di dover qualificare il credito come deteriorato, con il conseguente obbligo degli accantonamenti a riserva di capitale.
Per tali motivi, la crisi in corso può rappresentare per quelle imprese che intendano rinegoziare o ristrutturare il proprio debito, l’opportunità di pattuire accordi più sostenibili con le banche.

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Con il Decreto Legge “Cura Italia” n. 18 del 17.3.2020, in GU il 17.03.2020, (di seguito “Decreto”), il Governo ha previsto le seguenti ulteriori misure di sostegno finanziario alle famiglie e alle PMI
A) Sospensione rate mutui prima casa per lavoratori autonomi e professionisti
B) “Moratoria ex lege” dei finanziamenti bancari e leasing finanziari per le PMI e professionisti

A) Sospensione rate mutui prima casa per lavoratori autonomi e professionisti (art. 54 Decreto Cura Italia)
L’art. 54 del Decreto 18/2020, tenendo conto della chiusura di numerose attività produttive per motivi di sanità pubblica legati all’emergenza Covid 19, ha esteso anche a lavoratori autonomi e professionisti l’accesso al Fondo di solidarietà, istituito con la legge 244/2007 “Fondo Gasparrini” (Nota 1); tali soggetti, che certifichino di aver subìto perdite rilevanti a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, possono optare sino al termine massimo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, per la sospensione del pagamento delle rate dei mutui contratti per l’acquisto della prima casa.
Già con il DL 9/2020 (art. 26) recante “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” era stata prevista la possibilità di richiedere la sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo “prima casa” da parte dei lavoratori dipendenti che si erano visti sospendere o ridurre l’orario di lavoro.
La nuova misura, contenuta nell’articolo 54 del Decreto Cura Italia, estende tale possibilità a lavoratori autonomi e liberi professionisti titolari di partita Iva (Nota 2) che attestino di aver subito la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019, come conseguenza diretta “della chiusura o della restrizione della propria attività in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus”.
L’ art.12 del Decreto “Liquidità” ha precisato che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”, rientrano anche le ditte individuali e gli artigiani.

Con D.M. 25 marzo 2020 (GU 28.03.2020), il Ministero dell’Economia e delle finanze ha emanato le regole attuative per l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà.
Il provvedimento dispone che ciò che deve essere autocertificato dal lavoratore autonomo o professionista è “di aver registrato nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus” (Nota 3).

Il MEF ha quindi reso disponibile il nuovo modello, aggiornato e semplificato, per richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
Anche i lavoratori autonomi e i professionisti, ammessi in via transitoria al Fondo di solidarietà, possono ora fare domanda di sospensione, compilando online il modello e inviandolo alla banca che ha erogato il finanziamento.
Il nuovo modello contiene anche l’attestazione ex artt. 46 e 47del DPR 445/2000 circa il presupposto del calo di fatturato. Fino al 17 dicembre 2020, non sarà più necessario allegare il modello dell’indicatore della situazione economica equivalente ISEE e ciò anche per i lavoratori subordinati, parasubordinati, rappresentanti e agenti (Nota 4).
Restano invece fermi gli altri requisiti per l’accesso ai benefici del Fondo di solidarietà da verificarsi alla data di presentazione della domanda: i) mutuo “prima casa” di importo non superiore a 250.000 euro (che dovrebbe essere modificato in 400 mila euro), ii) in ammortamento da almeno un anno alla data della presentazione della domanda di sospensione iii) relativo all’acquisto di immobile diverso da quelli di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 iv) che costituisce l’abitazione principale del richiedente.
In caso di mutuo cointestato, i requisiti richiesti per fruire della sospensione devono essere posseduti da almeno uno dei cointestatari; cointestatari, così come terzi garanti e terzi datori di ipoteca sono chiamati ad esprimere il proprio consenso, con la sottoscrizione del modello. In via eccezione, per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l’evento epidemiologico da Covid-19, è ammesso che sia il richiedente a dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono, sottoscrivendo la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto.

L’Articolo 12 del Decreto “Liquidità” ha precisato che, per un periodo di nove mesi dall’entrata in vigore di tale decreto, in deroga alla disciplina vigente, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini e’ ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

Il DM 25 marzo 2020 ha anche previsto che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi (Nota 5).
In ogni caso ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi del periodo di sospensione, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui a condizione che l’ammortamento sia ripreso e pagato regolarmente negli ultimi tre mesi.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive
L’istanza con la quale si chiede la sospensione fino ad un massimo di 18 mesi, se accettata dall’istituto di credito, può essere revocata dall’interessato che ne ha fatto richiesta in qualunque momento e riprendere, in tal modo, il pagamento ordinario della rata del finanziamento sospeso

L’art. 54 del DL 18 ha anche previsto, a fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, sono rimborsati dal Fondo alle banche gli interessi compensativi. In altri termini, il soggetto mutuatario può richiedere che siano a carico del Fondo di solidarietà gli “interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione»; di conseguenza, per tutto il periodo di sospensione, il Fondo pagherà alla banca, al posto del mutuatario, il 50% della quota dei mancati interessi maturati sulle rate non versate, calcolati sulla base del tasso di interesse contrattuale vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo, Irs o Euribor presi come riferimento per il calcolo del piano di ammortamento.
Finita la sospensione il mutuatario riprenderà a pagare le rate, applicando i tassi che ci saranno in quel momento, partendo dalla quota capitale residua lasciata al momento della domanda e il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione.
Con tale misura, quindi, l’intero importo a titolo di capitale resta “congelato” durante il periodo di sospensione, mentre la quota a titolo di interesse è posta a carico del Fondo di solidarietà nella misura massima del 50%.
Si tratta quindi di una semplice sospensione del mutuo, che non fa venir meno l’obbligo di restituzione delle somme alla banca mutuante, relative alla quota capitale e alla metà degli interessi, spostando semplicemente nel tempo il termine per provvedere al pagamento. Per il 50% importo degli interessi invece il beneficio è sostanziale.

Ai fini di valutare la convenienza e l’opportunità di avvalersi della sospensione, si segnala come in passato alcuni istituti di credito abbiano negato la surroga a mutuatari che anni prima avevano fatto ricorso al Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate.
Sebbene le norme non prevedano espressamente che chi ha congelato le rate venga escluso dalla possibilità di richiedere la surroga per il mutuo, considerato che la banca è tuttavia libera se accogliere o meno la richiesta di surroga, tenuto conto dell’accesso al Fondo di solidarietà, ciò presumibilmente indurrà molta cautela nei debitori nel valutare di scegliere di accedere al fondo solo in caso di stretta necessità.

B) Moratoria “ex lege” dei finanziamenti bancari e dei leasing finanziari per le PMI (art. 56 Decreto Cura Italia)

L’art. 56 del Dl Cura Italia prevede per le imprese colpite dall’epidemia di COVID-19, una moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari ed in particolare:
– impossibilità di revoca per le aperture di credito e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto;
– proroga, fino al 30 settembre 2020 e alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente alla suddetta data;
– sospensione fino al 30 settembre 2020 dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, compresi i leasing, con facoltà dell’impresa di richiedere la sospensione dei soli rimborsi in conto capitale.

Lo strumento introdotto dall’art. 56 rappresenta una moratoria “ex lege”. A differenza della Moratoria Abi, tale misura è fruibile automaticamente dalle imprese, con una procedura semplificata: è sufficiente una mera comunicazione all’ente finanziatore il quale non potrà che accogliere la richiesta senza particolari formalità di valutazione, salvo la sussistenza dei requisiti di legge, e senza che abbiano alcun rilievo altri elementi come ad esempio la situazione economico-finanziaria del debitore.
Ciò fa sì che, nella situazione di emergenza in corso, potrà risultare più immediato ed efficace attivare questo nuovo strumento che, per come strutturato, consente tempi di risposta più brevi rispetto alla Moratoria Abi.

Di seguito approfondiamo le nuove misure per le imprese previste dal DL 18/2020, raffrontandole con la Moratoria ABI (vd anche tabella di raffronto allegata), tenendo conto dei chiarimenti contenuti nella Nota del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) del 22 marzo 2020 e nella circolare ABI del 24 marzo scorso.
In particolare sotto il profilo soggettivo, l’articolo 56 del Decreto Cura Italia si rivolge alle imprese, definite al comma 5 quali microimprese e piccole e medie imprese (Pmi) in base alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/Ce del 6 maggio 2003. Si tratta, di tutte le imprese aventi sede in Italia che occupano fino a 250 lavoratori e, inoltre, che hanno un totale di Stato patrimoniale inferiore a 50 milioni di euro e/o un fatturato inferiore a 43 milioni di euro (Nota 6) che attestino di aver subito una riduzione parziale o totale dell’attività quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il Mef nella nota del 22 marzo, dissipando i dubbi emersi dalla lettura della norma, ha chiarito che la misura di cui all’art. 56 del Decreto è valida anche per i professionisti e le ditte individuali (Nota 7). Ciò differenzia la misura dalla Moratoria ABi applicabile alle sole PMI.

Il soggetto richiedente deve essere in bonis al momento della richiesta. Così come avviene nella Moratoria ABi, l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate (sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate) e, in particolare, rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni. Per contro, come precisato dal MEF nella nota del 22 marzo, può ricorrere all’agevolazione anche l’impresa, che abbia già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti, causa invece di esclusione dalla Moratoria Abi.

Le misure di sostegno spaziano dal breve al medio lungo termine e riguardano in particolare le seguenti agevolazioni:
i) la non revocabilità, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020, delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, alla data del 17 marzo, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
ii) la proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità;
iii) la sospensione sino al 30 settembre 2020 per mutui e altri finanziamenti (inclusi i leasing) a rimborso rateale (anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie) del pagamento delle rate o dei canoni in scadenza prima del 30 settembre 2020 (Nota 8); contestuale dilazione del piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Relativamente alla misura iii) è facoltà delle imprese chiedere la sospensione solo per la quota capitale delle rate e non anche per quella interessi. Nella nota del 22 marzo, il Ministero dell’Economia ha chiarito che anche la rata in scadenza al 30 settembre è inclusa nella sospensione.
La sospensione vede essere accordata dalla banca unitamente ad un allungamento del piano di ammortamento, tale che, al termine del periodo di moratoria, la rata da onorare periodicamente non subisca un aumento.
La misura degli interessi applicati al finanziamento oggetto di sospensione non può essere aumentata dalla banca, in ragione della previsione in base alla quale la sospensione deve essere concessa “secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.

A fronte di tali limitazioni, le banche, a compensazione dell’eventuale aumento del rischio di credito, godono di particolari garanzie dello Stato a valere sul Fondo di Garanzia per le PMI (Nota 9). In tal senso, l’articolo 56, comma 6 del Decreto permette alla banca di richiedere telematicamente al Fondo una garanzia del 33%, che è concessa automaticamente e gratuitamente.

Per beneficiare di tali misure, che risultano operative dal 17 marzo scorso, le imprese possono presentare la richiesta via pec alla banca, corredandola con un’autocertificazione relativa al fatto di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19” (Nota 10).
La banca è tenuta a comunicare al debitore e agli eventuali garanti dell’esposizione debitoria interessata l’avvenuta proroga e/o sospensione degli affidamenti, confermando quindi che la garanzia rilasciata dal fideiussore, terzo datore di pegno o di ipoteca, ecc resta valida fino all’estinzione delle obbligazioni garantite.

In merito agli effetti della richiesta, la Relazione illustrativa al DL 18/2020 afferma che la misura di cui all’art. 56 Decreto “non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria” e che, nel periodo di moratoria, “gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento” (Nota 11).
Quanto sopra risulta confermato dall’Autorità Bancaria Europea (E.B.A.), nel documento del 25 marzo 2020 e dal MEF nella nota del 22 marzo 2020 per cui dette misure di concessione “non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti”; in altri termini, l’impresa che beneficia della moratoria per i danni subiti dall’emergenza COVID-19, non viene sottoposta al periodo di monitoraggio bancario di 24 mesi “probation period”, decorrente dal perfezionamento della misura di concessione, durante il quale deve essere regolare nei pagamenti per poter uscire dalle posizioni “forborne” , esposizioni rispetto alle quali la banca è tenuta ad effettuare un maggiore accantonamento a copertura delle perdite attese, in base al principio contabile IFRS 9.

Infine, Banca d’Italia, nella Comunicazione del 23 marzo 2020 ha chiarito che le misure in esame non hanno alcun rilievo ai fini delle segnalazioni nella Centrale dei Rischi. Pertanto, con l’accoglimento della richiesta delle misure di cui all’art. 56 Decreto, le banche non devono ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi; ed inoltre, per l’intera durata del periodo di sospensione, devono interrompere il conteggio dei giorni di inadempimento ai fini della valorizzazione dello “stato del rapporto”.

Nonostante quanto sopra, posto che, per beneficiare delle misure, le imprese sono tenute comunque ad autocertificare di essere in un periodo temporaneo di carenza di liquidità, tale informativa sarà acquisita dalla banca che, seppure non risulti tenuta a modificare per tale motivo la classificazione del credito, ne potrà comunque tener conto nelle successive valutazioni del merito creditizio dell’impresa.

Da ultimo si ricorda che l’art. 56 del DL 18/2020 esclude dalla sospensione le esposizioni debitorie “già” deteriorate Non-Performing Loans (Nota 12), e le rate di mutui, leasing e prestiti già scaduti alla data di entrata in vigore del provvedimento.
La norma mira infatti ad agevolare le sole esposizioni debitorie sane che potrebbero deteriorarsi per effetto della crisi economica derivante da quella sanitaria e non anche quelle che già deteriorate. Per le posizioni morose alla data di entrata in vigore del provvedimento così come per le posizioni autoliquidanti che a causa della crisi non dovessero essere saldate dai debitori alle scadenze pattuite, escluse dall’art. 56, le imprese potranno sempre avvalersi della Moratoria bancaria ABI che resta sempre operativa.

In conclusione, alla luce dell’analisi fatta, si può affermare che le misure di cui all’art. 56 DL 18/2020 rappresentano uno strumento di sostegno alle imprese più efficace della Moratoria ABI.
Sotto il profilo meramente tecnico, la semplicità di fruizione della “Moratoria D.L. Cura Italia” rappresenta quindi a strada più breve per le PMI a cui, eventualmente, far seguire, dopo il periodo massimo di 12 mesi di sospensiva la “moratoria ABI”.
Ogni soluzione dovrà, comunque essere valutata attentamente tenendo conto della specifica condizione dell’impresa e delle sue prospettive future, dopo aver avviato un preventivo confronto con gli istituti di credito coinvolti, per individuare la soluzione migliore nel caso specifico.
In senso critico, tuttavia si rileva che la misura di cui all’art.56 consente una sospensione, troppo breve però, dei termini per il rimborso delle rate dei mutui e finanziamenti e il blocco delle possibili revoche degli affidamenti bancari; l’onda montante delle insolvenze dei clienti/debitori, a loro volta in difficoltà, e la forte frenata degli incassi futuri (almeno per quest’anno) per la caduta delle vendite potrebbe travolgere la possibilità di recuperare, in un lasso temporale così ridotto, la liquidità indispensabile a riprendere il ciclo normale dell’attività aziendale ed a recuperare le capacità competitive sul mercato.

Da ultimo, si segnala, per completezza, che nell’ambito delle misure finanziarie a sostegno delle imprese, il Decreto Cura Italia ha anche potenziato il Fondo centrale di garanzia a sostegno delle PMI (Nota 13) con le disposizioni contenute nell’art. 49; tale intervento è tuttavia stato interamente rivisto ad opera del Decreto Liquidità che ha abrogato l’art. 49 DL n. 18/2020.

Nota 1) Il Fondo di solidarietà istituito con la legge finanziaria per il 2008, detto Fondo Gasparrini è un fondo rivolto alle famiglie e ai soggetti titolari di mutuo prima casa ai quali, qualora versino in difficoltà economiche transitorie per cui non siano in grado di rispettare le scadenze per la restituzione del mutuo, è data la possibilità di chiederne la sospensione per un periodo massimo di 18 mesi, da esercitare per un massimo di due volte.
I requisiti per accedere al Fondo Gasparrini erano, inizialmente, identificati nella perdita di un lavoro subordinato (sia a tempo determinato che indeterminato), nella cessazione di un contratto parasubordinato o di agente o rappresentante e il decesso o il riconoscimento di un handicap grave. Tra gli altri requisiti previsti, vi era quello che il mutuo avesse superato almeno 1 anno di ammortamento, che fosse stato acceso per un immobile fino a 250 mila euro di valore e che il richiedente avesse un Isee (l’indicatore che ritrae la situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie) inferiore a 30 mila euro.
L’emergenza coronavirus ha portato a rivedere questi parametri, dapprima con il DL 9/2020 del 2 marzo, includendo tra le casistiche che permettono l’accesso al Fondo Gasparrini la “sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni”.
Da ultimo, il Decreto 18/2020 ha esteso l’accesso al Fondo anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti che autodichiarino di avere patito, nel primo trimestre 2020, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, eliminando il limite di Isee.
Nota 2) Per lavoratore autonomo deve intendersi il soggetto la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1, legge n. 81/2017 ossia attività non imprenditoriali. Sono state, quindi, escluse dalla sospensione le imprese e le ditte individuali. Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli ordini professionali e quello aderente alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico (ai sensi della legge n. 4/2013e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013).
Nota 3) Tale formulazione non è del tutto conforme con il tenore letterale della norma di cui all’art. 54 Dl 18/2020 che fa riferimento a “un trimestre” successivo al 21 febbraio, invece che “al trimestre” successivo al 21 febbraio, ma che dovrebbe essere modificata in tale senso con l’emendamento modificativo dell’art. 54 già depositato dal Governo nell’ambito dell’iter di conversione in legge del DL 18/2020 .
In sede di emendamenti è altresì previsto che, per le richieste di sospensione presentate nei nove mesi che vanno fino al 17 dicembre 2020, possano essere ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro, in deroga all’attuale ordinario tetto massimo di 250.000 euro, ed anche i mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all’art. 1 comma 48 lett. c) della L. 147/2013.
Nota 4) Restano valide le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già precedentemente previste per l’accesso al Fondo e per fruire della sospensione: i) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione; ii) cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409, numero 3), c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione; iii) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione; vi) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo con attualità della riduzione di orario; v) morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, n. 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Nota 5) Quanto alla sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro, il nuovo decreto prevede che per l’accesso ai benefici del Fondo rilevano inoltre le seguenti situazioni: a) sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi; b) riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
La sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore a: 6 mesi, se la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi; 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi; 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.
La sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, entro i limiti della dotazione del Fondo.
Nota 6). Per il combinato disposto degli articoli 3 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE, detti parametri dimensionali devono tenere conto dei dati: i) delle imprese associate situate immediatamente a monte o a valle dell’impresa richiedente la facilitazione in commento (ovvero quelle rispetto alle quali un’impresa a monte detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto dell’impresa a valle), in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (se più elevata); ii) delle imprese direttamente o indirettamente collegate all’impresa in questione (cioè quelle fra le quali esiste una relazione in cui una impresa detiene il controllo di diritto, di fatto o contrattuale) nella misura del 100 %.
Nota 7) Da una prima interpretazione restrittiva della norma, con la locuzione di cui al comma 2 “imprese come definite al comma 5” sembrava esclusi i liberi professionisti; ciò è stato smentito dai chiarimenti forniti, nel proprio sito ufficiale, dal MEF il 22 marzo 2020, il quale fa rientrare tra i beneficiari delle misure ex articolo 56 anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva. Tale estensione si basa sul concetto ampio e inclusivo della definizione di impresa previsto dalla Raccomandazione europea del 6 maggio 2003 n. 361 che include “ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.
Nota 8) Secondo quanto chiarito nella nota del MEF pubblicata il 22 marzo 2020, la sospensione del pagamento delle rate da parte delle imprese si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini”. La sospensione è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del D.L. n. 69 del 2013 e dal successivo decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Non subisce invece modificazione, l’erogazione delle quote di contributo del Ministero, così come prevista dai singoli decreti di concessione.
Nota 9) In base al disposto dell’art. 56 comma 6 del Decreto Cura Italia per le suddette operazioni, verrà concessa automaticamente e gratuitamente da parte di una sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI (le cui disposizioni dovranno essere emanate entro il 16 aprile 2020) una garanzia del 33%: i) sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca, calcolati come differenza tra gli utilizzi al 30 settembre 2020 e quelli al 17 marzo 2020; ii) sui prestiti non rateali; iii) sulle singole rate e canoni sospesi.
Nota 10) Sul contenuto di tale dichiarazione la norma non offre alcun parametro, né di tipo qualitativo, né di tipo quantitativo, utile a individuare il requisito in esame; il riferimento all’ “aver subito”, porta a ritenere che al momento della presentazione dell’autocertificazione stessa, è necessario che si siano già verificati presupposti idonei a determinare “in via temporanea carenze di liquidità” e non sia sufficiente che il presupposto si configuri in via previsionale. In via interpretativa, il requisito in esame dovrebbe sussistere ad esempio: se vi è stata la sospensione dell’attività sia per obbligo di legge o per scelta di opportunità, oppure in caso di riscontrata significativa diminuzione dell’attività e del fatturato, ovvero a seguito dell’avvenuta comunicazione, da parte di clienti e debitori, della volontà di rinegoziare o comunque differire le tempistiche di pagamento delle proprie obbligazioni “in conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; ciò anche se la tensione finanziaria si manifesterà in concreto solo nelle settimane e mesi successivi
Nota 11) Ciò in deroga alla cosiddetta forbearance per cui, di regola, nel caso in cui la banca effettui una riduzione del tasso d’interesse o l’allungamento della durata del prestito, il credito viene segnalato come forborne ovvero come deteriorato. La Relazione illustrativa chiarisce opportunamente che nel caso di specie non avviene questa segnalazione, in quanto la moratoria è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito.
Nota 12) Per una corretta valutazione dei crediti che possono beneficiare dei benefici previsti dal D.L. n. 18/2020 va ricordato che i crediti deteriorati (Non-Performing Loans- NPLs) sono esposizioni verso soggetti che, a causa di un peggioramento della loro situazione economica e finanziaria, non sono in grado di adempiere in tutto o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali. La Banca d’Italia individua tre sottoinsiemi di crediti deteriorati ovvero: 1) sofferenze: esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; 2) inadempienze probabili: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze) per le quali la banca valuta improbabile, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, che il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni contrattuali; 3) esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate: esposizioni (diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili) che sono scadute o eccedono i limiti di affidamento da oltre 90 giorni e oltre una predefinita soglia di rilevanza.
Nota 13) L’art 49 DL 18/2020 (ora abrogato dal DL Liquidità) prevedeva che l’accesso al Fondo fosse gratuito su tutto il territorio nazionale, e che fossero prolungate le garanzie prestate con possibilità di aumentare le percentuali di garanzia in specifiche aree e filiere. In particolare, prevede che per le PMI con sede in Italia la garanzia del Fondo fosse concessa gratuitamente per 9 mesi che vanno dal 17 marzo al 17 dicembre 2020 alle seguenti condizioni:
– con un importo massimo garantito elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
– con una percentuale di copertura per la garanzia diretta dell’80% e per la riassicurazione del 90% dell’importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia;
– per ciascuna operazioni di finanziamento l’importo massimo garantito non superiore a 1,5 milioni di euro;
– ad esclusione delle startup con meno di 2 bilanci, la possibilità di accedere al Fondo determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario;
– sospensione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (a carico dei soggetti finanziatori richiedenti);
– in caso di sospensione del pagamento della quota capitale o dell’intera rata di finanziamenti garantiti dal Fondo, estensione automatica della garanzia;
– possibilità di beneficiare della garanzia anche per operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo di almeno il 10% dell’importo del debito residuo.

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