Emergenza “Covid-19”: Misure eccezionali di accesso al credito

Emergenza “Covid-19”: Misure eccezionali di accesso al credito

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha completato il quadro di misure a sostegno della liquidità delle imprese introdotte con il Cura Italia (ora Legge 24 aprile 2020 n. 27) a seguito dell’emergenza epidemiologica. L’obiettivo è quello di agevolare l’accesso al credito attraverso strumenti compatibili con le stringenti regole europee. Il provvedimento in commento, passibile di modifiche in sede di conversione, risponde solo in parte alle necessità del sistema economico: questi interviene sul piano meramente finanziario risultando utile solo se accompagnato, per le situazioni più gravi, da forme di indennizzo economico, le sole in grado di effettuare efficaci “riparazioni” ai danni prodotti dal lock down delle attività.

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Il Decreto “Liquidità” (in GU del 8.04.2020) ha introdotto una serie di misure eccezionali e transitorie a sostegno delle liquidità di imprese e professionisti. Lo strumento utilizzato è quello della garanzia dello Stato in favore dei soggetti eroganti attraverso le due braccia operative il Fondo Centrale di Garanzia e SACE Spa. Le misure introdotte investono anche il regime dei finanziamenti soci con la finalità di rendere tale forma di sostegno finanziario meno penalizzante per il socio.

Di seguito andremo ad illustrare le disposizioni di maggiore interesse per le PMI partendo da quelle contenute nell’art. 13, inerenti un potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia, per proseguire con quelle contenute nell’art. 1, che investe il campo di azione della Sace Spa e, infine, l’art. 8 inerente la materia dei finanziamenti soci.

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L’art. 13 del D.L. Liquidità (che peraltro sostituisce in toto la disciplina appena introdotto con l’art. 49 del D.L. n. 18/2020 Cura Italia) provvede al temporaneo potenziamento dell’operatività del Fondo centrale di garanzia PMI.  Tale istituto, lo ricordiamo, è stato introdotto dall’art. 2, comma 100, lettera a, L. n. 662/1996 nell’ambito delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica con lo scopo di destinare le risorse rimaste inutilizzate nell’ambito degli investimenti pubblici per il sostegno alle PMI.

In particolare, le regole di accesso al Fondo PMI sono così potenziate in via transitoria e fino alla data del 31/12/2020:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • la platea dei beneficiari dei finanziamenti è estesa alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (laddove in via ordinaria possono accedervi soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249).

Posso accedere al Fondo PMI anche le imprese che al momento della richiesta hanno esposizioni segnalate come “inadempienze probabili” o “scadute o “sconfinanti deteriorate”, purché tale classificazione sia precedente al 31.1.2020, mentre restano escluse dalla platea dei beneficiari quelle che presentano esposizioni classificate come “sofferenza” ai sensi della disciplina bancaria.

L’accesso al Fondo è consentito anche alle imprese che abbiano «attivato», in data successiva al 31 dicembre 2019, un istituto per la composizione negoziale della crisi (Nota 1).

Le operazioni di finanziamento devono avere caratteristiche tecniche precise in termini di durata e importo per poter godere della garanzia prevista.

La durata massima non può eccedere i sei anni (con due anni di preammortamento); l’importo non può superare, alternativamente, il maggiore tra i tre limiti fissati dall’articolo 13 del decreto liquidità:

1) il doppio del costo del personale aziendale annuo (incluso i contributi e anche il costo del personale che lavora in azienda tramite appalti di terzi) per l’esercizio 2019 o per l’ultimo anno disponibile; per le imprese costituite durante il 2019, si dovrà fare riferimento ad una previsione riferita ai primi due anni di attività;

2) il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019, risultante dall’ultimo bilancio depositato, o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata; per le imprese costituita durante il 2019 sono previste delle autocertificazioni;

3) il fabbisogno finanziario per “costi del capitale di esercizio” o “costi di investimento” nei successivi 18 mesi (ovvero nei successivi 12 mesi per le imprese con dipendenti tra i 249 e i 499 dipendenti) oggetto di attestazione da parte dell’impresa

Da quanto sopra si evince che i limiti del 25% del fatturato o del doppio della spesa salariale annuale possono essere superati solo attraverso un piano economico finanziario che sia in grado di individuare un maggior fabbisogno finanziario dovuto alle variazioni del “capitale circolante” o del “capitale fisso”, riferito ai successivi 18 o 12 mesi a seconda della dimensione dell’impresa.

La quota del finanziamento coperta dal Fondo di garanzia e le condizioni variano in funzione dell’importo del finanziamento, della tipologia di beneficiario e di alcune specificità rispetto alla regola generale.

La previsione principale è quella contenuta all’art. 13, comma 1 lettere a), b), e c). In tal caso, alle condizioni già sopra descritte, la percentuale di copertura della garanzia è pari al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria.

Una previsione interessante è quella contenuta all’art. 13, comma 1, lettera e) in tema di rinegoziazione del debito. Sono ammessi alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80 % e per la riassicurazione fino al 90 % con l’intervento di Confidi, anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito esistente. In questi casi, tuttavia, deve trattarsi di un “rifinanziamento” nel quale sia prevista anche l’erogazione di nuova finanza in misura almeno pari al 10% del debito ristrutturato.

Una copertura maggiore è prevista alla lettera n), per le imprese con ricavi non superiori a € 3.200.000 e la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 (circostanza questa che dovrà essere oggetto di apposita autocertificazione). In tal caso la Garanzia del 90% a valere sul Fondo centrale di garanzia può essere cumulata con una ulteriore garanzia del 10% concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura del 100% del nuovo finanziamento concesso. E’ posto tuttavia un limite massimo per l’accesso a tale regime che è quello del 25% dei ricavi e, quindi, di 800 mila euro se rapportato allo scaglione massimo di fatturato sopra evidenziato.

Ancora alla lettera m) è prevista un ulteriore caso di copertura al 100% che è quello inerente ai finanziamenti fino a € 25.000 per le micro-attività. Si tratta degli esercenti attività di impresa, arti o professioni danneggiate dall’emergenza Covid-19 (come da dichiarazione autocertificata). In tal caso i finanziamenti, oltre a rispettare i limiti menzionati alla lettera c), debbono comunque restare nel limite su menzionato.  In favore di tali soggetti, la garanzia è concessa oltre che in forma gratuita anche in forma automatica, subordinatamente alla sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l’esito dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo.

Infine, si rileva che ai sensi della lettera p) la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie perfezionate a partire dal 31 gennaio 2020 purché non siano decorsi più di 3 mesi tra la data di erogazione e quella di presentazione della richiesta di assistenza da parte del Fondo. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

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A favore delle grandi imprese, ma anche a supporto di piccole e medie imprese che abbiano esaurito il proprio plafond dei cinque milioni presso il Fondo centrale di garanzia PMI, è previsto l’intervento di SACE Spa.

L’art. 1, prevede da parte di SACE S.p.A. la concessione di garanzie, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, ed altre istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per agevolare l’erogazione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese con sede in Italia. Gli impegni assunti da SACE non superano i duecento miliardi di cui trenta sono quelli destinati a PMI (come definite dalla Raccomandazione delle Commissione Europea che include lavoratori autonomi e liberi professionisti) che abbiamo pienamente utilizzato la capacità di accesso al Fondo PMI.

Sia i termini che le condizioni per il rilascio della garanzia SACE sono, rispettivamente, più restrittive e più stringenti rispetto a quelle del Fondo PMI, anche se come vedremo in gran parte speculari alle stesse.

Sotto il profilo soggettivo è previsto che l’impresa, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, non doveva rientrare tra le “imprese in difficoltà” e alla data del 29 febbraio 2020, non doveva essere ricompresa tra le “esposizioni deteriorate” presso il sistema bancario, come da definizioni ai sensi della normativa europea (Nota 2).

Le operazioni di finanziamento devono avere caratteristiche tecniche in termini di durata e importo (oltre ai tempi di rilascio della che sono entro il 31 dicembre 2020).

I finanziamenti devono avere durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi. L’importo non può superare il maggiore tra: 1) il 25% del fatturato annuo dell’impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale; e 2) il doppio dei costi annuali del personale. Non è previsto, come per il Fondo PMI, una possibilità di superamento di tali limiti.

Occorre poi menzionare condizioni per il rilascio della garanzia, tra le quali si segnalano:

  • impossibilità di distribuzione dei dividendi nel corso del 2020 da parte dell’impresa beneficiaria, nonché’ di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo, per assicurare che l’impiego delle risorse sia destinato principalmente ad investimenti produttivi;
  • assunzione dell’impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
  • necessaria destinazione del finanziamento per sostenere spese del personale, investimenti o capitale circolante per stabilimenti e attività produttive localizzate in Italia;

A differenza della garanzia rilasciata dal Fondo centrale di garanzia Pmi, la garanzia prevista dall’articolo 1, rilasciata da Sace S.p.A., non è gratuita (Nota 3). Vi sono però dei limiti per i costi dei finanziamenti all’impresa. Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia. Parimenti, per quanto riguarda gli interessi, l’indicazione della norma è che debbano essere più bassi di quelli che sarebbero stati applicati in mancanza di garanzia. In ogni caso quanto alle commissioni dovute dalle imprese, la norma distingue tra PMI e non PMI, prevendendo un importo inferiore per le prime.

Sono individuate tre distinte percentuali di copertura del prestito da parte della garanzia, al 90%, all’80% e al 70% del finanziamento, calcolati sulla base del numero di dipendenti e di valore del fatturato:

  1. al 90% per imprese con meno di 5 mila dipendenti e fino a 1,5 miliardi di fatturato, con procedura semplificata per l’accesso alla garanzia;
  2. all’80% per imprese con più di 5 mila dipendenti e fatturato tra 1,5 e 5 miliardi,
  • al 70 per cento per imprese con fatturato oltre i 5 miliardi.

Infine  è stata introdotta una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni (meno di 5.000 dipendenti e valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di Euro) che prevede i seguenti passaggi: a) la richiesta da parte dell’impresa ad un soggetto finanziatore; b) il parere positivo del/dei soggetti finanziatori, che viene trasmesso a SACE per l’istruttoria e l’eventuale emissione del codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) il rilascio del finanziamento assistito da garanzia da parte dei soggetti finanziatori (Nota 4).

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L’art 8 del provvedimento in commento, mediante un unico paragrafo, cancella la disciplina dei finanziamenti soci contenuta negli articoli 2467 e 2497-quinquies del Codice civile, limitatamente a quelli perfezionati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 gennaio 2020.

L’intervento normativo è diretto, nella sostanza, alla disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati durante tale “finestra” temporale.

La disciplina speciale di tali operazioni di credito, infatti, prevede la “clausola” di postergazione rispetto al soddisfacimento degli altri creditori sociali; questi strumenti, sotto tale profilo, presentano un’indubbia affinità rispetto ai conferimenti sociali.

Si ricorda che la postergazione si attiva in presenza di sottocapitalizzazione della società oppure quando le condizioni patrimoniali della società avrebbero richiesto, ragionevolmente, un conferimento. La postergazione poi interessa sempre, è cioè indipendentemente dalla situazione patrimoniale della finanziata, i finanziamenti intercompany effettuati da parte della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento ovvero da parte delle altre entità, purché siano alla stessa (direzione e coordinamento) sottoposte, quali sub-holding o consorelle.

E’ necessario osservare che per quanto le disposizioni su menzionate siano contenute all’art. 2467 c.c., inserito nell’ambito del Capo VII dedicato alla disciplina delle società a responsabilità limitata, e all’art. 2497-quinquies, inserito nell’ambito del Capo IX dedicato alla direzione e coordinamento di società, la dottrina maggioritaria reputa che la relativa disciplina si estenda, in senso ampio, ad ogni forma societaria.

La disposizione del Decreto Liquidità, quindi, nel deregolamentare la disciplina prevista dagli artt.li 2467 e 2497-quinquies, delinea, di fatto, una nuova fattispecie di finanziamenti soci, che potremmo denominare “Finanziamenti ex art. 8 DL n. 23 del 8/4/2020”. Tali finanziamenti dovranno essere annotati in contabilità e in bilancio distintamente rispetto agli altri finanziamenti soci, sia al fine di consentire una adeguata informativa verso i terzi, sia al fine di “memorizzare” il regime applicabile, in deroga a quello speciale sopra ricordato.

Da ultimo occorre richiamarsi alla ratio della disposizione che è evidentemente da riferirsi all’esigenza di agevolare, in tale fase di eccezionale necessità, l’accesso ad ogni canale utile ad assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese. Tra questi, infatti, è sicuramente rilevante la necessità di ricomprendere anche il potenziale afflusso di risorse spendibili dal socio che potranno essere liberate più agevolmente in presenza della disattivazione della “sanzione” inerente alla postergazione legale delle ragioni del socio rispetto a quelle degli altri creditori sociali.

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L’intervento del Decreto Liquidità, che pure è apprezzabile per aver messo a disposizione ingenti somme, pari a 400 miliardi di risorse finanziare, oltre a non risultare risolutivo, come già osservato in premessa, nell’attuale situazione di grave difficoltà del sistema economico, si presta ad alcune annotazioni critiche.

In primis occorre rilevare come le misure in esame, basate su iniezioni di risorse finanziarie veicolate da istituti di credito e garantite dallo Stato, sono destinate a incrementare l’indebitamento delle imprese.

L’accesso a tale “extra” indebitamento garantito, pertanto, dovrà essere accompagnato da una attenta pianificazione del fabbisogno finanziario necessario a sostenere la gestione operativa nella fase di crisi e da una analisi sulla effettiva capacità di rimborso prospettica dell’impresa. Solo tale analisi economico e finanziaria potrà prevenire il verificarsi di situazioni di difficoltà ad onorare gli impegni di rimborso e conseguenze negative sull’impresa e sull’intero sistema economico. Neppure può essere sottaciuto il fatto che un impiego generalizzato, cioè non mirato, di risorse garantite a credito, esteso anche ai contesti nei quali sarebbe stato preferibile l’utilizzo di forme di indennizzo economico, rischia di risultare in ultima analisi assai più oneroso per le finanze pubbliche messe in capo oltre che dannoso per il sistema delle imprese in generale.

Un’ulteriore annotazione critica attiene alla tempestività delle misure rispetto alla necessità del comparto delle imprese. Le misure sul credito introdotte, infatti, sono destinate a produrre effetti per le imprese in tempi non brevi. Fatta eccezione per i finanziamenti entro i 25.000 euro alle micro-imprese, infatti, l’effettivo accesso alla nuova liquidità non sarà prevedibile prima dell’estate essendo inevitabilmente legato ai tempi di istruttoria, alla valutazione creditizia delle banche nonché ai tempi burocratici per la stipula degli atti pubblici per il perfezionamento delle garanzie.

Un’ultima annotazione riguarda alcuni riflessi fiscali che potranno derivare dalle disposizioni in commento. E’ agevolmente prevedibile, infatti, che il sistema delle imprese, accrescendo l’indebitamento nel corso del 2020, sosterrà una maggiore spesa per interessi passivi. Ciò si verificherà proprio in corrispondenza della altrettanto prevedibile contrazione dei risultati operativi. La conseguenza inevitabile sarà quella di dover fare i conti con il regime fiscale che limita la deducibilità degli oneri finanziari proprio in funzione del loro grado di incidenza sui margini operativi dell’impresa.

Tale norma, che come è noto intende neutralizzare i benefici fiscali della sottocapitalizzazione derivanti dalla deducibilità della spesa per interessi passivi, avrebbe dovuto trovare nel Decreto Liquidità un meccanismo temporaneo di disattivazione al fine di non penalizzare situazione di squilibrio patrimoniale ed economico imputabili esclusivamente all’emergenza economica. Di poi, al fine di non prestare il fianco ad effetti distorsivi contrari alla ratio che ha introdotto la norma a sistema, lo stesso decreto avrebbe ben potuto riferire gli effetti ai soli oneri prodotti dai finanziamenti sottoscritti durante la finestra temporale della crisi, mediante l’utilizzo di una tecnica normativa simile a quella già prevista con riferimento ai “finanziamenti soci ex art. 8 del DL Liquidità”.

 

(Nota 1) Si tratta delle imprese che, successivamente al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all’art.186-bis R.D. n. 267/1942, hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis o hanno presentato un piano attestato di cui all’art. 67.

(Nota 2) Regolamento (UE) n. 651/2014

(Nota 3) Le commissioni annue dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti: per i finanziamenti a Pmi: 0,25% durante il primo anno, 0,50% durante il secondo e terzo anno, 1% durante il quarto, quinto e sesto anno; per i finanziamenti a imprese di dimensione diversa dalle Pmi: 0,50% durante il primo anno, 1% durante il secondo e terzo anno, 2% durante il quarto, quinto e sesto anno.

(Nota 4) Nel caso in cui l’impresa superi le soglie sopra indicate, il rilascio delle garanzie è subordinato al nulla osta del Ministro dell’economia e delle finanze che sulla base di un’istruttoria di SACE può anche elevare le percentuali di copertura della garanzia.