Continuano a susseguirsi nuovi provvedimenti di sostegno a favore dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza Covid, in correlazione alle nuove limitazioni alle attività economiche indotte dall’aggravarsi della situazione epidemiologica a livello territoriale. A pochi giorni dal Decreto “Ristori”, che seguiva le restrizioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre alle attività dei settori dell’alloggio, della ristorazione, dello sport, della cultura, del turismo e del trasporto passeggeri, il governo ha emanato un nuovo Decreto, cosiddetto “Ristori-bis”, che estende alcune misure di sostegno ai settori oggetto delle nuove restrizioni di cui al Dpcm del 3 novembre scorso.
* * *
Esaminiamo il quadro normativo che viene fuori dall’approvazione del cosiddetto Decreto “Ristori-bis” (DL n. 149 del 9.11.2020 pubblicato sulla G.U. 9.11.2020 n. 279, di seguito anche “Decreto bis”) che segue a stretto giro l’emanazione del primo decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, in GU 29 ottobre 2020 di seguito anche “primo Decreto”) modificando e/o a integrando disposizioni dei precedenti decreti Covid, (Decreto Rilancio e Decreto Agosto).
Il susseguirsi di tali provvedimenti in un arco temporale così ridotto ha determinato un quadro estremamente complesso di misure a sostegno delle imprese colpite dalle nuove (e vecchie) restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica in corso, misure caratterizzate da numerosi requisiti e variabili, modificati di volta in volta dai vari decreti del governo, ciò che determina benefici differenziati sia per soggetto che per aree territoriali.
Cerchiamo, quindi, di fare chiarezza sulle diverse misure, con particolare riguardo a quelle di sostegno economico relative alla rideterminazione ed estensione dei contributi a fondo perduto e del bonus locazioni commerciali, e a quelle in ambito fiscale di sospensione di alcuni versamenti fiscali e previdenziali e di cancellazione della seconda rata IMU 2020 per determinate attività.
I provvedimenti in esame si rivolgono in particolare alle imprese operanti nelle aree “Rosse” e “Arancioni” istituite dal Dpcm 3 novembre (Nota 1 e Tabella A allegata) con riferimento soprattutto a quelle più pesantemente limitate dagli ultimi provvedimenti di urgenza quali quelle della grande distribuzione, del commercio al dettaglio e di alcuni servizi alla persona, nonché le attività dell’alloggio della ristorazione dello sport della cultura del turismo e del trasporto passeggeri. Ma già si parla di un Decreto Ristori “ter” che dovrebbe allargare la lista degli Ateco con le aziende che accedono ai ristori e dare risarcimenti alle aziende delle aree diventate “rosse” negli ultimi giorni.
Misure di sostegno economico: contributi a fondo perduto e credito imposta locazioni commerciali
Il Decreto bis interviene, da un lato (art. 1), a modificare il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del primo Decreto Ristori, ampliandone l’ambito soggettivo di applicazione e incrementando la misura del ristoro per alcuni settori e, dall’altro (art. 2), prevede nuove misure di sostegno a favore delle imprese delle “Zone rosse” maggiormente colpite dalle restrizioni alle attività produttive.
Viene poi prevista un’estensione del credito imposta sulle locazioni di immobili ad uso non abitativo (art 4) istituito dal Decreto rilancio e poi integrato dal primo Decreto Ristori.
Contributi a fondo Perduto (artt 1 e 2 DL 149/2020)
In primis sono ampliate le attività economiche che possono fruire del contributo a fondo perduto.
Come illustrato in “Emergenza Covid 19: nuove misure per imprese e professionisti nel Decreto Ristori “su questa rivista, tale misura è stata introdotta dal 29 ottobre a favore degli operatori con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che hanno la sede operativa in Italia e con attività prevalente inclusa tra quelle riferite ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1) al primo Decreto che, si ricorda, sono quelle dei settori del trasporto passeggeri, dell’alloggio, della ristorazione, dello sport, della cultura e del turismo, le prime attività ad essere limitate nel corso della seconda ondata pandemica.
Il Decreto Ristori bis, a decorrere dal 9 novembre scorso, ha incluso nell’elenco dei settori beneficiari dei ristori ulteriori attività (del trasporto passeggeri, internet point, fotografiche, corsi sportivi, di danza ed altre) inizialmente escluse seppure anch’esse soggette alle limitazioni imposte dal Dpcm del 24 ottobre scorso.
Riportiamo in Allegato l’elenco aggiornato evidenziando i nuovi codici attività ora ammessi ai contributi (Tabella B), evidenziando le attività da ultimo inserite.
Si segnala che mentre il primo Decreto stabiliva la possibilità di inserire ulteriori codici Ateco (rispetto a quelli individuati in Allegato), il Decreto bis ha eliminato tale facoltà.
Per il resto continua ad applicarsi quanto previsto dal primo Decreto Ristori, con riferimento alla condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (esclusi i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019).
Quanto alla misura del contributo, questo continua ad essere calcolato applicando specifici coefficienti di maggiorazione del 400%, 200%, 150% e 100% (in funzione dell’attività svolta) al quantum previsto dal decreto Rilancio (Nota 2). Solo per le imprese esercenti attività di bar, gelaterie, pasticcerie e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. “zone arancioni” o “rosse”, viene aumentata la quota di maggiorazione del ristoro che passa dal 150 al 200% (art. 1 comma 2 DL 149/20).
Così come già previsto dal primo Decreto Ristori, le modalità di erogazione sono automatiche per i soggetti già beneficiari del contributo previsto dal Decreto Rilancio, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato tale indennizzo; per gli altri, invece è necessaria la presentazione di apposita istanza di cui un successivo provvedimento dovrà definire i termini di invio.
Oltre a quanto sopra, l’art. 1, comma 4, del Decreto bis estende dal 2021 il contributo a fondo perduto anche alle imprese con sede operativa nei centri commerciali e quelle delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessate dalle misure restrittive del Dpcm 3.11.2020.
Le modalità di erogazione saranno automatiche o previa istanza secondo quanto sopra indicato, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 11 del primo decreto Ristori.
Quanto alla misura, si distingue a seconda che tali soggetti svolgano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco che rientrano nell’Allegato 1 al DL 149/2020, ovvero le attività dell’alloggio, della ristorazione, dello sport, della cultura e del turismo, del trasporto passeggeri, internet point, fotografiche, dei corsi sportivi, di danza ecc).
Per tali settori il contributo è pari al 30% del contributo a fondo perduto calcolato in base all’art. 1 del primo Decreto (DL 137/2020); per gli altri soggetti il contributo spetta alle condizioni stabilite dai commi 3 e 4 del DL 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita IVA attiva dall’1.1.2019) ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa.
Come anticipato, il Decreto bis, sempre al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il Dpcm del 3 novembre introduce anche nuove misure di ristoro.
Si tratta del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’art, 2 a favore dei soggetti titolari di partita IVA, che rientrano nei codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al Decreto (riportato in Tabella C) allegata) e che si riferiscono all’attività dei grandi magazzini e numerose attività di commercio al dettaglio, dei servizi degli istituti di bellezza e cura della persona e di animali limitatamente a quelle stabilite nelle cosiddette “Zone rosse”.
Il contributo spetta sempre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 ed è calcolato sulla base delle disposizioni di cui all’art. 1 co. 3 – 11 del DL 137/2020, con le percentuali riportate nell’Allegato 2 al DL 149/2020; in sostanza all’importo definito in base ai parametri indicati dal Decreto Rilancio si applica per tutte le attività un’unica percentuale del 200%.
Tutti i contributi di cui sopra devono rispettare i limiti e le condizioni previsti dalla Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid 19” e successive modifiche (Nota 3).
Credito imposta locazioni per i soggetti localizzati in “zone rosse” (art 4 DL 149/2020)
La disciplina del credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda è stata introdotta dall’articolo 28 del decreto Rilancio (DL 34/2020), ha subito le prime modifiche durante l’iter di conversione in legge e, successivamente, è stata oggetto di altri tre interventi ad opera del decreto Agosto (D.L. 104/2020), poi del primo decreto Ristori (art. 8 D.L. n. 137/2020) e, da ultimo del decreto Ristori bis (Art. 4 D.L. n. 149/2020).
In particolare, la misura era originariamente prevista per i mesi di marzo aprile e maggio, a favore di imprese, autonomi e enti non commerciali con fatturato non superiore a 5 milioni di euro, danneggiati dall’emergenza Covid (Nota 4) senza limitazioni di settore (Nota 5), poi estesa al mese di giugno dal Decreto Agosto.
Il primo Decreto Ristori l’ha ulteriormente estesa all’ultimo trimestre 2020 (mesi di ottobre, novembre e dicembre) anche per i soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni, ma limitatamente alle attività soggette a restrizioni con il Dpcm del 24 ottobre, individuate in base ai codici Ateco richiamati nell’allegato 1 al Decreto; si tratta sostanzialmente di imprese della ristorazione, attività sportive e culturali, come bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri e cinema e del trasporto di persone, ad esempio taxi. (Nota 6).
Per le attività non comprese nel predetto allegato 1, il bonus sulle locazioni si ferma, invece al mese di giugno, non trovando applicazione alcuna estensione del periodo di riferimento.
Da ultimo, il Decreto bis ne prevede l’estensione, sempre con riferimento al quarto trimestre 2020, anche alle attività elencate nell’Allegato 2 (grandi magazzini, commercio al dettaglio ecc..), nonché alle agenzie di viaggio ed i tour operator, a condizione però che operino nelle c.d. “Zone rosse” o “Arancioni” ex art. 3 del Dpcm 3.11.2020. Sono esclusi quindi i contribuenti con sede in una Regione considerata “zona gialla”. Potranno comunque essere individuati ulteriori codici ATECO con uno o più decreti ministeriali
A parte tale modifica, per il resto si fa rinvio a quanto disposto dal primo decreto “Ristori” ciò che comporta che il credito d’imposta anche per i canoni di locazione commerciale spetta ai soggetti sopra indicati per i mesi da ottobre a dicembre 2020 indipendentemente dai ricavi o compensi registrati nel periodo d’imposta precedente secondo la disciplina dell’originario art. 28 del DL 34/2020 (a sua volta richiamata dall’art. 8 del DL 137/2020 “Ristori”).
Le nuove norme introdotte in materia di credito d’imposta locazioni dal Decreto “Ristori-bis” sono soggette ai limiti comunitari del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” di cui alla comunicazione Commissione europea 19.3.2020.
Posto che non è stata indicata alcuna decorrenza specifica e tenuto conto della necessaria autorizzazione europea, vi è incertezza sulla decorrenza delle modifiche, ad esempio per l’estensione del credito d’imposta all’ultimo trimestre 2020 che, come detto sopra, spetta solo per alcuni codici ATECO con sede operativa del conduttore in “zona rossa”. Su tale ultimo requisito si si chiede, inoltre, in assenza di precisazioni, se anche i soggetti che saranno inseriti in zona rossa in momenti successivi potranno usufruire del credito per tutti e tre i mesi.
Nella Tabella D) allegata si riepilogano le varie misure come modificate nel tempo ad opera dei vari Decreti.
* * *
Slittamento dei termini dei versamenti fiscali e contributivi
Sia il primo Decreto Ristori che il Decreto bis hanno previsto nuove sospensioni e proroghe dei versamenti delle imposte a causa del dilagare dell’epidemia da Coronavirus; rispetto a quanto accaduto nel primo lockdown di marzo in cui le sospensioni erano generalizzate, con gli ultimi provvedimenti si assiste ad una differenziazione sia con riguardo alla tipologia di soggetti interessati dalle proroghe sia alla collocazione territoriale degli stessi. Cerchiamo di fare chiarezza, aiutandoci anche con la tabella E allegata.
Cancellazione IMU (art 5 DL 149/2020)
Il decreto “Ristori-bis” stabilisce che, ferme restando le sospensioni Imu già disposte dal Decreto Agosto per le attività recettive, turistiche, termali, fieristiche, del cinema e dello spettacolo (Nota 7) e dal primo Decreto Ristori per gli immobili utilizzati nell’ambito delle attività sospese dal Dpcm del 24 ottobre (Nota 8), la seconda rata dell’IMU per l’anno 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, non è dovuta neppure per gli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei Comuni delle “Zone rosse”, individuate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3.11.2020 in cui si esercitano le attività dei grandi magazzini, del commercio al dettaglio, agenzie di viaggio e tour operator individuate dai codici Ateco riportati nell’Allegato 2 al decreto.
Affinché spetti l’esenzione i relativi proprietari devono anche essere i gestori delle attività ivi esercitate.
Proroga al 30.4.2021 versamento secondo Acconto IRPEF/IRES e IRAP relativo al 2020 (art. 6 DL 149/2020)
La proroga del termine di versamento della seconda rata delle imposte sui redditi e IRAP relativo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”), che era stata disposta dal Decreto Agosto per i soggetti ISA viene ora ulteriormente estesa (Nota 9).
L’art. 6 del DL Ristori-bis ha infatti eliminato il requisito del calo del fatturato e dei corrispettivi, necessario per beneficiare della proroga per i soggetti ISA (Nota 10) che
a) hanno il domicilio in una delle Regioni della c.d. zona Rossa ed esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell’emergenza epidemiologica, individuate nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2 del DL Ristori-bis
b) esercitano attività di gestione di ristoranti nelle aree della c.d. “zona arancione”.
Non si fa, in ogni caso, luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
Ai fini del calcolo dell’acconto, si ricorda che il decreto Liquidità (art. 20, D.L. n. 23/2020), con riferimento agli acconti d’imposta dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi acconti 2020), ha disposto che non si applicano le sanzioni e gli interessi per omesso o insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione.
Sospensione versamenti ritenute, addizionali e IVA di novembre (art. 7 del DL 149/2020)
Il Decreto bis prevede la sospensione dei versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi al mese di ottobre 2020 (e del terzo trimestre 2020 per l’IVA), con riferimento:
– all’IVA;
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
– alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, possono beneficiare della suddetta sospensione:
– i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del Dpcm 3.11.2020, in qualsiasi area del territorio nazionale;
– i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione con domicilio fiscale e sede legale o operativa nelle zone “arancioni” e “rosse”;
– i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al Decreto “Ristori-bis” (e quindi grandi magazzini, commercio al dettaglio e servizi alla persona) e quelle che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio e o tour operator, con domicilio fiscale e sede legale o operativa nelle zone “rosse”.
I versamenti sospesi al 16 novembre dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in un’unica soluzione entro il 16.3.2021; oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.
Sospensione dei versamenti contributivi (art. 11 del DL 149/2020)
La sospensione dei versamenti contributivi a favore dei datori di lavoro privati introdotta dal primo Decreto Ristori (articolo 13, D.L. 137/2020) è modificata dal Ristori-bis (articolo 11, D.L. 149/2020)
Il primo Decreto, si ricorda, aveva disposto la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per il mese di novembre a favore delle aziende la cui attività è stata limitata ad opera del Dpcm del 24 ottobre 2020 (Nota 11)
Con il Decreto Ristori-bis viene previsto che la sospensione si applica anche ai versamenti dei contributi (esclusi i premi Inail) in scadenza nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati:
– su tutto il territorio nazionale che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell’allegato 1 al D.L. 149/2020;
– la cui sede operativa è ubicata nelle “aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità”, svolgenti, come prevalente, una delle attività riferite ai codici ATECO elencati nell’allegato 2 al D.L. 149/2020.
Le modifiche sono state oggetto di esame da parte dell’INPS con circolare n. 128 del 12 novembre 2020 poi sostituita dalla circolare del13.11.2020 n. 129, a pochi giorni dal termine di scadenza del versamento dei contributi, ciò che ha creato qualche problema interpretativo.
Ed infatti l’Inps, nella prima circolare ha incluso tra i beneficiari della sospensione i datori di lavoro operanti non solo delle zone rosse ma anche delle zone arancioni, con la successiva circolare n. 129/2020 ha infine escluso le zone arancioni dalla proroga, conformandosi così al dettato normativo.
Ulteriore profilo di criticità riguarda poi l’esclusione dalla sospensione, da parte dell’INPS delle nuove Regioni “rosse” individuate con l’ordinanza del Ministero della Salute 13.11.2020, Toscana e Campania.
I versamenti dei contributi sospesi (inclusi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Nota 1) Con Dpcm del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre il territorio nazionale è stato suddiviso in tre aree: gialla, arancione e rossa corrispondenti ai differenti livelli di criticità nelle Regioni del Paese, a cui corrispondono limitazioni diverse come sintetizzate nella Tabella A) allegata; l’assegnazione alle diverse aree risulta suscettibile di cambiamenti nel corso dell’evoluzione della curva epidemica, come evidenziato in allegato.
Attualmente (17/11/2020) le zone sono così suddivise:
Area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto.
Area arancione: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
Area rossa: Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.
Nota 2) L’art. 25 del DL 34/2020 stabiliva la misura del contributo da calcolarsi applicando le seguenti percentuali alla differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi di aprile 2019: 20% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente non superiore ad € 400.000; 15% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 400.000 ed € 1.000.000; 10% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 1.000.000 ed € 5.000.000.
Nota 3) In base al Temporary Framework: a) sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e anticipazioni rimborsabili, purché l’importo complessivo dei predetti aiuti non superi 800.000 euro per impresa e b) sono ammissibili gli aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, e gli Stati membri sono autorizzati a concedere prestiti a tassi agevolati e garanzie in forma gratuita che concorrono al suddetto plafond di 800.000 euro secondo particolari modalità. Si segnala che con l’ultima comunicazione della Commissione UE C(2020)7127 final, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale europea del 13 ottobre 2020, le imprese potranno ricevere aiuti pubblici fino a 3 milioni di euro per i costi fissi non coperti dai ricavi. L’aiuto, sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, potrà essere concesso alle imprese che, nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, subiscano un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Tale previsione per divenire operativa richiede un intervento del Governo.
Nota 4) A condizione che in ciascuno dei mesi di riferimento il locatario abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, per i quali non sussiste tale requisito.
Nota 5) Per quanto riguarda la disciplina del Decreto rilancio si rinvia all’approfondimento su questa rivista nel contributo “Emergenza Covid 19: un aiuto concreto dalla cessione dei crediti d’imposta” con differenze sotto il profilo soggettivo”.
Nota 6) Il credito previsto dal primo Decreto Ristori, era stato esteso anche alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro ed un calo di fatturato del 50%, come illustrato in “Emergenza Covid 19: nuove misure per imprese e professionisti nel Decreto Ristori “su questa rivista, a cui si rinvia.
Nota 7) L’art. 78 del DL 104/2020 aveva cancellato il versamento del secondo acconto 2020 dell’IMU dovuto limitatamente ad alcune tipologie di immobili utilizzati nell’ambito delle attività recettive, turistiche, termali, fieristiche, del cinema e dello spettacolo particolarmente colpite dall’emergenza Covid, come illustrato in “Le nuove misure per le imprese previste dal Decreto Agosto” su questa rivista, a cui si rinvia.
Nota 8) L’art. 9 del DL 137/2020 ha stabilito che non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per i proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili, limitatamente a quelle attività elencate nell’Allegato 1 al decreto interessate dalle restrizioni dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
Nota 9) L’art. 98 del DL 104/2020 aveva disposto la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e limitatamente ai soggetti con fatturato non superiore a 5 milioni danneggiati dal Covid, individuati in coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Si veda l’approfondimento in “Le nuove misure per le imprese previste dal Decreto Agosto”, su questa rivista.
Nota 10) In forza del rinvio all’art. 1 comma 2 del Dpcm 27.6.2020, possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54 – 89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione); che presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.). La proroga interessa anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti; devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
Nota 11) Inoltre, il Decreto Ristori ha riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020 (in scadenza a dicembre) per le aziende delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra.