Con l’aggravarsi dell’emergenza Covid e le nuove restrizioni alle attività economiche imposte dal Dpcm del 24 ottobre 2020, il decreto Ristori introduce nuove misure a favore dei soggetti maggiormente colpiti in questa nuova fase della crisi, prevedendo, fra l’altro nuovi contributi a fondo perduto, l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta sulle locazioni commerciali e alcune misure in ambito fiscale, compresa la cancellazione della seconda rata IMU per i soggetti interessati dalle nuove restrizioni.
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Il decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, in vigore dal 29 ottobre 2020) di seguito “Decreto” contiene un nuovo pacchetto di misure di sostegno economico per le attività più penalizzate dalle ultime restrizioni introdotte per contrastare la diffusione del Covid-19.
Le misure sono rivolte in particolari ai soggetti operanti nei settori colpiti dalle disposizioni restrittive di cui al Dpcm del 24 ottobre 2020, individuati attraverso i codici ATECO (elenco Allegato), e appartenenti ai settori della ristorazione, delle attività sportive e culturali, come bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri e cinema e del trasporto di persone, ad esempio taxi. Si tratta esclusivamente, o quasi, di attività di natura imprenditoriale.
Di seguito si esaminano le principali misure finanziarie e in materia fiscale e previdenziale introdotte con il provvedimento in esame.
Si segnala che alcune misure potrebbero essere soggette a modifica in sede di conversione in legge del Decreto entro il 27.12.2020 anche alla luce del nuovo Dpcm del 3 novembre contenente nuove misure restrittive per arginare l’emergenza Covid e dell’annunciato Decreto “Ristori bis”.
Contributi e indennità a sostegno di imprese e professionisti
Contributi a fondo perduto (art. 1 DL 137/2020)
La misura ricalca in parte quella prevista dall’art. 25 del Decreto rilancio (si veda contributo su questa rivista Emergenza “Covid-19” Il Decreto Rilancio apre agli indennizzi per imprese e autonomi”) seppure con alcune sostanziali differenze con riferimento all’ambito soggettivo e alla misura dell’indennizzo.
Il Decreto Ristori prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori, con partita IVA attiva alla data del 25 ottobre 2020, che hanno la sede operativa in Italia e con attività prevalente inclusa tra quelle riferite ai codici Ateco individuati dal Decreto.
Di fatto la misura è circoscritta alle imprese operanti nei settori del trasporto, dell’alloggio, della ristorazione, dello sport, della cultura e del turismo.
Così come in passato il legislatore ha escluso dalla nuova misura di indennizzo i professionisti iscritti alle casse private, lasciando però la possibilità di individuare, con successivi provvedimenti, ulteriori settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 24 ottobre 2020.
Nonostante le dichiarate intenzioni del legislatore, ad oggi non si riscontra un’effettiva corrispondenza tra le attività colpite seppure indirettamente dalle restrizioni, e quelle che potranno beneficiare degli indennizzi: risultano esclusi dai ristori, ad esempio i soggetti che operano “indirettamente” nell’indotto delle attività sospese dal Dpcm, che prevedibilmente avranno anch’essi un fermo dell’attività produttiva.
In analogia con la precedente misura del Decreto rilancio, il nuovo contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019; tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Rispetto a quanto previsto dal decreto Rilancio, sono ammessi ai nuovi “ristori” anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro; esclusi solo i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 così come i soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
La procedura è automatica per i soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto ai sensi dell’articolo 25 del decreto Rilancio, per i quali il contributo sarà corrisposto automaticamente, entro il 15 novembre dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale, in misura che deriva dal contributo già erogato.
Ad esempio, un bar senza cucina (codice ATECO 563000), a cui corrisponde una percentuale di rivalutazione del 150% rispetto al contributo già percepito per effetto del decreto Rilancio, che avesse precedentemente percepito un contributo di 2.000 euro, ora per effetto del decreto Ristori percepirà 3.000 euro in via automatica.
Diversamente, per i soggetti che non avevano beneficiato del precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando i modelli approvati il 10 giugno 2020; un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà fissare i termini per la presentazione delle domande.
L’ammontare del nuovo contributo è determinato applicando alla misura prevista dal decreto Rilancio (Nota 1) specifici coefficienti di maggiorazione del 400%, 200%, 150% e 100% in funzione dell’attività svolta (Nota 2 e Allegato). L’indennizzo minimo è stabilito in misura pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le imprese, entro un limite massimo di 150.000 euro (Nota 3).
La misura dell’indennizzo si basa, quindi, sulla perdita di fatturato di aprile e sul totale dei ricavi 2019 ed in particolare sarà così determinata:
– le partite IVA con fatturato 2019 fino a 400.000 euro devono prima calcolare il 20% della perdita di fatturato registrata ad aprile 2020, quindi applicare la percentuale prevista per la categoria di riferimento (dal 100 al 400%);
– le imprese con fatturato 2019 fra 400.000 e 1 milione di euro calcolano il 15% delle perdite registrate e applicano il coefficiente di maggiorazione della specifica attività imprenditoriale.
– le imprese con fatturato 2019 fra 1 e 5 milioni di euro applicano il coefficiente di maggiorazione di settore sul 10% delle perdite.
– le imprese sopra a 5 milioni di euro hanno diritto ad un indennizzo sempre pari al 10% della differenza dei ricavi fra aprile 2019 e aprile 2020.
Una esemplificazione può aiutare nella comprensione. Ipotizzando il caso di un’attività che
– nel 2019 ha registrato 250.000 euro di fatturato,
– ad aprile 2020, a causa della pandemia non ha prodotto alcun fatturato;
– ad aprile 2019 aveva conseguito ricavi per 50.000 euro.
Si determina prima la somma spettante in forza della misura contenuta nel decreto Rilancio pari al 20% sull’intero fatturato di aprile 2019, ovvero 10.000 euro; a tale somma occorre applicare i nuovi coefficienti individuati nel decreto Ristori per codice Ateco, per cui il ristoro potrà variare da un massimo di 40.000 euro (400% di 10.000 euro), ad esempio per Discoteche, sale da ballo night-club e simili) sino ad un minimo di 10.000 euro (coefficiente 100%).
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP.
In sostanza, come già avvenuto con la misura di indennizzo del decreto Rilancio che risarciva il danno subito nel solo mese di aprile 2020, anche con l’indennizzo previsto dal Decreto Ristori, seppur con coefficienti in alcuni casi raddoppiati o quadruplicati, il ristoro è previsto con riferimento ad una sola mensilità.
Ed inoltre, tale meccanismo di calcolo, basato sulle performance storiche delle singole imprese rapportate ai mesi di aprile 2019 e aprile 2020, se da un lato rende agevole la determinazione delle somme dovute, velocizzando i tempi dei pagamenti che, secondo le intenzioni del legislatore, dovrebbero aversi per alcuni soggetti già a metà novembre, dall’altro proprio in quanto ancorato al dato storico, presumibilmente, in gran parte dei casi non sarà sufficiente a ristorare effettivamente le imprese delle perdite che inevitabilmente saranno prodotte dalla seconda ondata Covid.
Ad alimentare le critiche sulla misura in esame contribuisce poi l’esclusione dai ristori, ad oggi (salvo prossimi provvedimenti integrativi) di alcune attività, incluse quelle esercitate da artisti o professionisti iscritti alla gestione separata INPS ed in genere ai soggetti colpiti “indirettamente” in quanto operanti nell’indotto delle attività sospese (ad esempio i fornitori di bar e ristoranti) nonché alcune attività come, ad esempio quella dei fotografi (Codice Ateco 74.20) e quelle dei corsi sportivi e ricreativi (codice ATECO 85.51.00).
Indennità per lavoratori spettacolo e turismo e dello sport (artt. 15 e 17 DL 137/2020)
Il Decreto Ristori prevede nuove indennità per le categorie di lavoratori più colpite dalle misure restrittive disposte dal Dpcm del 24 ottobre.
È prevista una nuova indennità di 1.000 euro per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (inclusi quelli con contratto di somministrazione o a tempo determinato), i lavoratori autonomi dello spettacolo, gli intermittenti, i venditori porta a porta e i prestatori d’opera (Nota 4).
Si tratta di un rinnovo delle indennità già riconosciute dal Decreto Agosto (art 9 DL 104/2020).
Ai soggetti che avessero già percepito in passato l’indennità, l’importo di 1.000 euro verrà erogato dall’INPS, in via automatica. Per gli altri le domande dovranno essere inoltrate all’Istituto entro il 30 novembre 2020.
E’ inoltre introdotto un termine di decadenza per richiedere le indennità di cui al DL 104/2020 per chi non avesse ancora presentato la relativa istanza: pertanto con il 13 novembre 2020 i lavoratori sopra indicati decadono dalla possibilità di richiedere tale indennità seppure solo dal 23 ottobre sia avvenuta l’apertura dei canali telematici per la presentazione delle relative domande.
La seconda categoria di beneficiari delle indennità reintrodotte dal DL “Ristori” è rappresentata dai lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità da 600 euro del Cura Italia e del Decreto Rilancio, per i mesi da marzo a giugno 2020 (Nota 5).
Per tali soggetti è prevista l’erogazione, per il mese di novembre 2020, di un’indennità ulteriore pari a 800 euro; tale indennità non è imponibile ai fini IRPEF.
L’indennità sarà erogata dalla società Sport e salute spa, previa domanda, ad esclusione dei soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangano i requisiti, i quali non dovranno presentare ulteriori domande in quanto l’indennità per novembre sarà erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020
Misure fiscali e previdenziali
Credito d’imposta affitti commerciali (art. 8 DL 137/2020)
Viene prevista l’estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto Rilancio, oggetto di approfondimento su questa rivista nel contributo “Emergenza Covid 19: un aiuto concreto dalla cessione dei crediti d’imposta” con differenze sotto il profilo soggettivo”.
A differenza del credito originario applicabile per i mesi di marzo aprile e maggio, a imprese, autonomi e enti non commerciali senza limitazioni di settore (Nota 6), l’attuale estensione all’ultimo trimestre 2020 si applica limitatamente alle attività soggette a restrizioni con il Dpcm del 24 ottobre (in base ai codici Ateco richiamati nell’allegato al Decreto); non sono però previsti limiti di fatturato, per cui il nuovo credito spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente e, quindi, anche alle imprese con ricavi superiori ai 5 milioni di euro ed un calo di fatturato del 50%.
Inoltre, vale ancora la regola secondo cui il credito d’imposta spetta anche in assenza del calo di fatturato ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.
La misura agevolativa deve rispettare i limiti e le condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modifiche (Nota 7). Di conseguenza, trattasi di aiuto di Stato e, pertanto, in sede di compilazione del modello Redditi 2021, il credito d’imposta dovrà essere riportato sia nel quadro RU, che nel quadro RS – Aiuti di Stato.
Per il resto rimangono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al medesimo articolo 28 del DL n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e ad opera del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), oltre che i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate (circolare 14/2020).
La misura del credito d’imposta resta invariata ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone corrisposto, se si tratta di contratti di locazione, leasing; al 30% nel caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale
Per l’accesso al credito d’imposta resta necessario che il pagamento del canone sia effettuato nel 2020, ciò che potrebbe comportare la necessità di pagamenti anticipati con riferimento ai canoni dell’ultimo trimestre.
Resta la possibilità di cedere il bonus, anche al proprietario dell’immobile locato.
Fino al 31 dicembre 2021, infatti i beneficiari dei crediti d’imposta sulle locazioni possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, articolo 122 DL 34/2020).
Anche in caso di cessione, fermo il potere dell’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli in merito alla spettanza del credito d’imposta e l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni sarà comunque il soggetto cedente a rispondere nel caso di eventuali contestazioni; i cessionari potranno essere chiamati a rispondere solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto.
Seconda rata IMU (art. 9 DL 137/2020)
Per le categorie interessate dalle restrizioni dal Dpcm del 24 ottobre 2020 non è dovuta la seconda rata dell’IMU 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono si svolgono le attività.
L’abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficiate, esercitate nei medesimi immobili, elencate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, attività che si aggiungono a quelle previste dall’art. 78 del Decreto Agosto (DL 104/2020 convertito in legge.
Proroga termine 770 (art. 10 DL 137/2020)
Prevista anche la proroga al 10 dicembre 2020 del termine di presentazione del 770 relativo all’anno di imposta 2019, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.20205.
Per effetto della proroga, potranno essere trasmesse entro il 10.12.2020 anche le Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la dichiarazione precompilata (Nota 8)
Slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare con dichiarazione integrativa mediante il ravvedimento operoso, l’infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018, ovvero l’omessa effettuazione e l’omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute.
Sospensione contributi previdenziali (art. 13 DL 137/2020)
Per le aziende la cui attività è stata limitata ad opera del Dpcm del 24 ottobre 2020 è prevista la sospensione dei versamenti contributivi relativi ai lavoratori per il mese di novembre. I pagamenti sospesi dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Alle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, è invece riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020.
Processo tributario (art. 27 DL 137/2020)
Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, termine ad oggi fissato al 31 gennaio 2021, qualora sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, il presidente della Commissione tributaria provinciale e regionale può autorizzare con decreto motivato, che deve essere comunicato alle parti almeno 5 giorni prima dell’udienza, che le udienze pubbliche, camerali e le Camere di consiglio, si svolgano con collegamento da remoto; potrà essere disposto che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, qualora le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.
In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Nel verbale dell’udienza devono essere indicate le modalità utilizzate per accertare l’identità dei soggetti che partecipano all’udienza da remoto.
In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, verranno decise sulla base degli atti, se nessuna delle parti insiste per la discussione previa notifica di apposita istanza alle parti costituite e successivo deposito almeno 2 giorni prima della data fissata per l’udienza; ovvero mediante scambio di note scritte da depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza e 5 giorni prima per le repliche, nel caso in cui le parti abbiano presentato istanza ma l’udienza non possa svolgersi da remoto. In caso di impossibilità a rispettare i termini previsti per il deposito delle note difensive, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.
In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio.
I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza possono ottenere l’esonero alla partecipazione, previa richiesta scritta al Presidente della sezione interessata.
Per quanto non previsto, si rinvia alla disciplina contenuta nell’art. 16 del DL 119/2018.
Nota 1) L’art. 25 del DL 34/2020 stabiliva la misura del contributo da calcolarsi applicando le seguenti percentuali alla differenza tra fatturato e corrispettivi aprile 2020 e fatturato e corrispettivi 2019: 20% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente non superiore ad € 400.000; 15% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 400.000 ed € 1.000.000; 10% per soggetti con ammontare di ricavi e compensi relativi al periodo di imposta precedente compreso tra € 1.000.000 ed € 5.000.000.
Nota 2) In particolare il coefficiente del 100% si applica ai settori del trasporto, il coefficiente del 150% si applica al settore ricettivo, alberghiero e ai bar ; il coefficiente del 200% si applica al settore della ristorazione, dello spettacolo e della cultura, dello sport, della organizzazione di fiere e convegni, stabilimenti termali e altre e il coefficiente del 400% si applica alle discoteche. Si veda in Allegato il dettaglio delle % applicabili in base ai codici Ateco.
Nota 3) Tale limite per gli operatori con codice ATECO 55 (ad esempio, gli alberghi), si riferisce alle singole unità produttive.
Nota 4) Si tratta in particolare dei seguenti soggetti:
– lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data del 29 ottobre 2020 (di entrata in vigore del DL “Ristori”) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
– lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
– lavoratori autonomi occasionali, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
– incaricati alle vendite a domicilio iscritti alla Gestione separata alla data del 29 ottobre 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;
– lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020;
di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente);
– lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Nota 5) Tale indennità spetta ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’indennità non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza o di una delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020.
Nota 6) Già con il decreto Cura Italia (art. 65, D.L. n. 18/2020) era stata prevista una misura simile, anche se limitata solo al mese di marzo e con caratteristiche diverse “Credito d’imposta botteghe e negozi. Successivamente, l’art. 28 del DL 34/2020 prevedeva un credito d’imposta in relazione ai canoni di locazione commerciale dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (e luglio attività turistico recettive stagionale), a favore di imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali, esercenti attività agricola con meno di 5 milioni di € di ricavi e compensi nel 2019 (escluse attività alberghiere e agrituristiche e termali, tour operator e agenzie di viaggio e turismo senza alcun limite di fatturato) e con un calo fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese anno precedente (rif.to circ. 9/E/2020). La misura del credito era fissata nel 60% per i contratti di locazione immobiliare, leasing immobiliare operativo e contratti di concessione immobili. Il credito era pari al 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse (compresi contratti di coworking -circ. 14/E/2020) e quelli di affitto di azienda.
Nota 7) In base al Temporary Framework: a) sono compatibili con il mercato interno gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e anticipazioni rimborsabili, purché l’importo complessivo dei predetti aiuti non superi 800.000 euro per impresa e b) sono ammissibili gli aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese, e gli Stati membri sono autorizzati a concedere prestiti a tassi agevolati e garanzie in forma gratuita che concorrono al suddetto plafond di 800.000 euro secondo particolari modalità.
Nota 8) Potranno quindi slittare al 10 dicembre le CU relative ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. “contribuenti minimi” (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai “contribuenti forfetari” (ex L. 190/2014); alle provvigioni e ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto e ai redditi esenti.