Emergenza “Covid 19”: spendibilità immediata per perdite fiscali e eccedenze ACE

Al fine di sostenere la liquidità delle imprese e di incentivare la cessione di crediti deteriorati, il decreto “Cura Italia” prevede la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate relative a perdite fiscali e rendimento nozionale ACE non utilizzato. La norma sostituisce integralmente l’agevolazione prevista per le aggregazioni nel Mezzogiorno.

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A seguito dell’emergenza COVID-19, il Governo ha emanato numerosi provvedimenti finalizzati sia al contenimento dell’epidemia, sia al rafforzamento del sistema sanitario, sia al sostegno dell’economia. In particolare, il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 – “Cura Italia” (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020) contiene una serie di disposizioni indirizzate al supporto della liquidità di famiglie, lavoratori dipendenti, autonomi ed imprese.

L’art. 55 del decreto, rubricato “Misure di sostegno finanziario alle imprese”, introduce un nuovo regime di conversione delle imposte differite attive (o imposte anticipate, in inglese Deferred Tax Assets – DTA) in credito di imposta.

Si tratta di una forma speciale di “monetizzazione” delle attività per imposte anticipate che si aggiunge a quella “ordinaria” a suo tempo introdotta dall’art. 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, avente a oggetto la trasformazione delle attività per imposte anticipate inerenti alle svalutazioni e perdite relative a crediti, avviamento e altre immobilizzazioni immateriali (Nota 1).

L’obiettivo è quello di incentivare la cessione di crediti deteriorati e di sostenere la liquidità delle imprese mediante utilizzo anticipato, sotto forma di credito di imposta, delle DTA che, altrimenti, avrebbero trovato impiego in periodi successivi. In particolare, si intende favorire quelle imprese che detengono un ammontare di crediti deteriorati attraverso il realizzo degli stessi crediti; in tal modo, infatti, si generano perdite fiscali che, secondo le regole generali, con il meccanismo del riporto a nuovo avrebbero assicurato la compensazione con eventuali imponibili futuri, con un beneficio rinviato agli esercizi futuri e solo a condizione che si producano utili.

La nuova fattispecie è stata inserita, dal Decreto Cura Italia, attraverso la riscrittura dell’art. 44-bis del “Decreto Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), che prevedeva un regime ‘straordinario’ di trasformazione in crediti di imposta delle DTA relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE nell’ambito delle aggregazioni di imprese del Sud Italia (Nota 2).

Tramite il realizzo dei crediti deteriorati – verificandosi contemporaneamente l’ipotesi di perdite fiscali o eccedenza Ace riportate a nuovo – sarà possibile beneficiare di crediti d’imposta spendibili in compensazione (oppure cedibili o ottenibili a rimborso). Quindi, in sostanza, ottenere liquidità.

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, la norma appare indirizzata ai contribuenti costituiti in forma societaria, senza riferimento ai principi contabili adottati, né a limiti dimensionali o attività esercitata. Non è certa invece l’applicabilità alle società non tenute all’approvazione del bilancio, quali le stabili organizzazioni di soggetti non residenti e le società di persone (che, peraltro, attribuiscono le perdite in trasparenza ai soci, non applicando perciò il meccanismo del riporto in avanti).

La disciplina non si applica alle società per cui sia accertato lo stato o il rischio di dissesto ai sensi dell’art. 17, D.Lgs. n. 180/2015, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’art. 5, R.D. n. 267/1942 o dell’art. 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019).

La possibilità di trasformazione delle DTA in credito di imposta è subordinata alla cessione onerosa, entro il 31 dicembre 2020, di crediti pecuniari, di natura commerciale o finanziaria, vantati nei confronti di debitori inadempienti. Per inadempimento (comma 5 art. 55) si intende un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto alla scadenza originaria. L’ammontare massimo dei crediti ceduti valevole per la norma in commento è di due miliardi di euro, concorrendo a tale importo tutte le cessioni di società controllanti e controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Le cessioni di credito infragruppo non danno accesso alla disciplina. Nel silenzio della norma in merito al prezzo di cessione dei crediti, si deve ritenere che la (eventuale) perdita sopportata sia deducibile ai sensi dell’art. 101 del TUIR, con un abbattimento del reddito del periodo o un incremento della perdita fiscale.

Le imposte anticipate “trasformabili” sono quelle relative a perdite fiscali non ancora utilizzate in abbattimento del reddito ex art. 84 TUIR (Nota 3) e all’ACE (Aiuto alla Crescita Economica, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201) eccedente non ancora dedotto o convertito in credito di imposta IRAP (Nota 4). Essendo tali componenti scomputabili solo dal reddito ai fini IRES, se ne deduce che il credito sarà calcolato applicando alle componenti l’aliquota IRES e le eventuali addizionali (Nota 5).

Non vi è necessità che le imposte anticipate siano iscritte in bilancio; ciò consente l’accesso alla disciplina anche alle imprese in difficoltà, i cui conti non possono garantire la ragionevole certezza di ottenere in futuro redditi imponibili sufficienti al relativo riassorbimento.

Una importante limitazione, tale da affievolire forse la portata dell’intervento, è la possibilità di computare perdite fiscali ed eccedenza ACE solo nei limiti del 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Una cessione di crediti di valore nominale di 2 miliardi (primo limite) può consentire la trasformazione di DTA calcolate su una base di 400 milioni (20% di 2 miliardi – secondo limite), corrispondenti quindi a 96 milioni (esemplificazione con aliquota IRES al 24%).

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti; di conseguenza le perdite fiscali e l’ACE eccedente, per l’ammontare che ha generato le DTA trasformabili, non potranno più essere utilizzati in deduzione del reddito (o in conversione in credito di imposta IRAP). Il credito di imposta deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, non è produttivo di interessi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP. E’ utilizzabile in compensazione in F24 senza limiti di importo, può essere ceduto (a norma degli artt. 43-bis e 43-ter del DPR 602/73) o richiesto a rimborso.

La trasformazione in credito di imposta è subordinata all’esercizio dell’opzione già prevista dal comma 1 dell’art. 11 del D.L. 59 del 2016 (“Decreto banche”), che, se non già esercitata in riferimento alla preesistente disciplina, deve essere esercitata entro la chiusura dell’esercizio in cui ha effetto la cessione dei crediti. L’articolo richiamato sancisce che l’opzione è irrevocabile e comporta l’obbligo del pagamento di un canone annuo (Nota 6).

Come ricordato, la trasformazione in credito d’imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti mentre il comma 3 dell’articolo in commento specifica che “l’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione”. Occorre quindi un chiarimento ufficiale relativamente alla decorrenza della utilizzabilità del credito di imposta.

 

Nota 1) La disciplina in commento si colloca sulla scia di altre disposizioni introdotte a partire dal 2010.

Già il D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, con gli art. 2 commi da 55 a 58, aveva introdotto, a partire dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, un regime di trasformazione in credito di imposta delle attività per imposte anticipate inerenti alle rettifiche di valore su crediti e ai disallineamenti fra valore contabile e fiscale di avviamento ed altre immobilizzazioni immateriali. La norma, seppur ideata per gli enti creditizi e finanziari che fronteggiavano l’introduzione di Basilea III, è fruibile da tutti i soggetti IRES, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 94/2011; la successiva circolare n. 37/2012 ha precisato che la trasformazione, al verificarsi delle condizioni previste dalla norma, opera in via automatica per le banche e gli altri intermediari vigilati dalla Banca d’Italia, mentre costituisce una facoltà per i soggetti diversi dalle banche.

Con il D.L. del 6 dicembre 2011 n. 201, la possibilità è stata allargata alle DTA rilevate su perdite fiscali derivate da rettifiche di valore di crediti o ammortamenti di avviamento e altre attività immateriali ed estesa alle società in liquidazione.

La legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha esteso il meccanismo anche alle DTA IRAP.

La disciplina è stata poi profondamente modificata dagli artt. 16 e 17 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, che hanno innovato il regime di deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per enti creditizi e finanziari e reso inapplicabile la trasformabilità alle DTA relative ad avviamenti e altre attività immateriali iscritte in bilancio a partire dall’esercizio 2015.

Il D.L. 3 maggio 2016 n. 59, al fine di superare le criticità sollevate dalla Commissione Europea in tema di aiuti di Stato, in relazione alla convertibilità in crediti d’imposta delle imposte anticipate cosiddette «qualificate», ovvero le DTA relative a rettifiche di valore su crediti, avviamento e altre attività immateriali”, ha introdotto la necessità di effettuare un opzione, con pagamento di un canone, al fine di mantenere il diritto alla conversione in credito di imposta delle DTA cui non corrisponde un effettivo pagamento anticipato di imposte.

Nota 2) La versione contenuta nell’art. 44-bis D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (“Decreto Crescita”), introdotto in sede di conversione dalla legge 59 del 2019, vigente fino al 17 marzo 2020, conteneva un incentivo a sostegno delle aggregazioni deliberate entro il 31 dicembre 2020, di imprese per le quali non fosse stato accertato lo stato o il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza, nelle regioni del Mezzogiorno. Le operazioni straordinarie interessate erano la fusione, la scissione o il conferimento di azienda o di rami di azienda deliberate entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. La norma prevedeva la possibilità di trasformare in crediti d’imposta le attività per imposte anticipate (relative a perdite fiscali, eccedenza ACE e componenti reddituali non ancora dedotti risultanti da situazioni patrimoniali approvate ai fini dell’aggregazione) dei soggetti partecipanti all’aggregazione.

Nota 3) ai fini della determinazione delle perdite fiscali “non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del predetto testo unico”, il quale stabilisce che, “per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile, la perdita è riportabile per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.” Non trova applicazione neanche la distinzione tra perdite dei primi tre periodi di imposta (utilizzabili in misura piena) e perdite dei periodi successivi (utilizzabili nei limiti dell’80% del reddito).

Nota 4) con il D.L. 91 del 2014 “Decreto Competitività”, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2014, è stata introdotta la possibilità per tutti i soggetti IRPEF/IRES di fruire di un credito d’imposta ai fini IRAP commisurato all’eccedenza di ACE non utilizzata nel periodo d’imposta ad abbattimento del reddito complessivo netto. In luogo del riporto ai periodi d’imposta successivi, l’eccedenza ACE (moltiplicata per l’aliquota di imposta) genera quindi un credito da utilizzare, in cinque quote annuali di pari importo, in diminuzione dell’IRAP.

Nota 5: nei casi in cui la normativa fiscale prevede che componenti negativi di reddito siano deducibili in periodi successivi rispetto al momento dell’imputazione in conto economico (o che componenti positivi siano tassabili in esercizi precedenti) si è in presenza “differenze temporanee deducibili”. Tali differenze generano imposte anticipate (o “differite attive”), ossia imposte dovute nell’esercizio in corso, superiori a quanto rilevato per competenza in bilancio. Le imposte anticipate rappresentano l’ammontare delle imposte sul reddito recuperabile negli esercizi futuri, ossia quando le norme fiscali prevederanno il pagamento delle relative minori imposte. Anche le perdite fiscali danno luogo ad imposte anticipate, in quanto il loro riporto agli esercizi successivi, ai sensi dell’art. 84 del TUIR, permetterà l’abbattimento del futuro reddito fiscale ed il pagamento di minori imposte. Allo stesso modo, l’ammontare del rendimento nozionale ACE non utilizzabile nell’esercizio di formazione, in quanto eccedente il reddito imponibile netto dichiarato, può essere riportato agli esercizi successivi (ai sensi dell’art. 1 comma 4 D.L. 6 dicembre 2011), determinando un minor esborso per imposte. Tuttavia, in accordo al principio contabile OIC 25, le imposte anticipate possono essere rilevate in bilancio nel rispetto del principio della prudenza, ovvero solo quando vi sia la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

Nota 6: l’opzione di cui all’art. 11 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, irrevocabile fino all’esercizio in corso al 31.12.2030, prevede il pagamento di un canone annuo. Tale canone è determinato applicando l’aliquota dell’1,5% alla differenza tra l’ammontare delle imposte anticipate da convertire e le imposte versate a titolo di IRES, addizionali IRES e di IRAP con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 (2013 per l’IRAP) e a quelli successivi, fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014. L’opzione, nel caso in cui non sia stata esercitata entro il 2016 relativamente alla preesistente disciplina, deve essere esercitata tramite pagamento del canone entro il 31 dicembre 2020, il cui calcolo includerà le DTA trasformabili ai sensi dell’art 44-bis in commento.