Emergenza “Covid-19” Superbonus per il “rilancio” del settore edilizio

Emergenza “Covid-19” Superbonus per il “rilancio” del settore edilizio

Una misura senza precedenti, volta a sostenere il settore dell’edilizia e accolta con favore dagli operatori, è quella prevista dal Decreto Rilancio del superbonus al 110% per gli interventi sugli immobili che ne aumentino l’efficienza energetica e/o ne riducano il rischio sismico. Oltre ad incrementare l’entità dell’agevolazione, il legislatore è altresì intervenuto a modificare le modalità di fruizione del bonus; in alternativa alla detrazione fiscale in cinque anni, l’agevolazione potrà ora essere fruita anche come credito d’imposta (da cedere all’impresa fornitrice o a una banca) o mediante sconto diretto in fattura, con evidenti e immediati vantaggi finanziari per i committenti.

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Gli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio (DL n. 34/2020 di seguito “Decreto”), anche al fine di supportare la ripresa dell’economia a seguito della crisi collegata all’emergenza epidemiologica da Covid 19, prevedono, rispettivamente, il cosiddetto “superbonus edilizio” che porta al 110% la detrazione per i lavori di riqualificazione energetica e antisismica degli immobili e la trasformazione delle detrazioni fiscali legate agli interventi sugli immobili in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile.

Si tratta di due interventi che stanno generando un grande interesse non solo fra i contribuenti che usufruendo del superbonus potranno effettuare interventi di adeguamento energetico o antisismico sugli immobili senza alcun esborso, ma anche fra le imprese e i professionisti; la misura è guardata con favore in particolare dalle imprese del settore edile, e dai produttori e rivenditori del settore, ad esempio quelli che forniscono finestre, porte d’ingresso, schermi oscuranti e schermature solari; vi potranno essere delle opportunità anche per i professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità e a rilasciare attestazioni tecniche nel caso di cessione del superbonus.

Occorre anzitutto premettere che la misura che andiamo a commentare si basa sul testo approvato del DL rilancio, che potrebbe essere modificato in sede di conversione in legge e che le disposizioni attualmente vigenti lasciano delle aree di incertezza a livello interpretativo, specie con riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del superbonus e, quindi alle tipologie di lavori che possono beneficiare dell’agevolazione, nonché alle modalità di fruizione; per avere un quadro completo della misura occorrerà pertanto attendere non solo la legge di conversione ma anche i provvedimenti attuativi e i chiarimenti ufficiali dell’Agenzia delle Entrate.

Ciò premesso, di seguito esaminiamo la portata dell’innalzamento al 110% della detrazione che riguarda gli interventi già oggetto del “ecobonus” (Nota 1) e del sismabonus” (Nota 2), al fine soprattutto di evidenziare i requisiti richiesti e i limiti per applicare la maggiorazione.

La nuova agevolazione, che come vedremo vale per un periodo di tempo limitato, è disposta parallelamente agli altri incentivi previsti per gli interventi sugli immobili che continuano ad applicarsi con le vecchie regole; restano quindi invariate, ad esempio le detrazioni Irpef del 50% per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR, quelle per gli interventi antisismici o di riqualificazione energetica per i quali, ove non sia possibile fruire del c.d. “superbonus” al 110%, resta la detrazione Irpef/Ires base del 50% o 65% o anche 85% a seconda dei casi.

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Super bonus del 110%

Occorre subito evidenziare come, ad oggi secondo il testo normativo attualmente in vigore, la nuova detrazione del 110% ha un ambito di applicazione limitato sia sotto il profilo temporale, che sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

In attesa di una eventuale modifica dell’agevolazione in sede di conversione in legge del Decreto, è essenziale individuare l’ambito di applicazione della nuova disciplina con particolare riguardo alla qualificazione dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio.

Dal punto di vista temporale, l’agevolazione maggiorata non è prevista a regime ma riguarda un periodo ad oggi limitato, con riferimento agli interventi sugli immobili in relazione alle spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2021; al riguardo si segnala che, considerati i tempi amministrativi delle pratiche edilizie, si parla già di estendere la norma al 2022.

Sotto il profilo oggettivo, poi, non tutti i lavori di efficientamento energetico o antisismico beneficiano dell’agevolazione al 110%, in quanto la norma, per come è ora formulata, prevede una serie di paletti e di condizioni stringenti, spesso di non chiara interpretazione.

Ad oggi risulta pacifico che l’agevolazione si applica a condizione che siano realizzati specifici e ben individuati interventi cosiddetti “trainanti”; si tratta dei seguenti interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici: realizzazione del “cappotto termico” e sostituzione impianti climatizzazione invernale (Nota 3), nonché degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.

Se è effettuato anche solo uno degli interventi “trainanti” di cui sopra, possono rientrare nel calcolo dei 110% anche eventuali altri lavori diversi, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, e dispositivi multimediali per il controllo remoto, purché eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti.

La realizzazione di uno degli interventi trainanti permette altresì di attrarre nel 110% la detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (Nota 4)

Nel caso di interventi di efficientamento energetico è necessario rispettare un ulteriore requisito tecnico (già previsto dai decreti emanati ai sensi del comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013) per cui gli interventi, nel loro complesso, dovranno assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

La detrazione pari al 110% si applica alle spese relative a specifici interventi antisismici (previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L.63/2013), a condizione, però, che gli edifici non siano ubicati in zona sismica 4.

Sempre con riguardo all’ambito di applicazione del superbonus, l’art. 119, comma 10, del Decreto prevede che “le disposizioni contenute nei commi da 1 a 3 non si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’attività d’impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale”.

Ne consegue che, la detrazione del 110% interessa i lavori di efficientamento energetico realizzati esclusivamente sulle seguenti tipologie di immobili:

a) abitazioni principali;

b) immobili diversi dalle abitazioni principali, quindi anche sugli immobili a disposizione, purché all’interno di condomini;

c) immobili a disposizione diversi dagli edifici unifamiliari, come ad esempio un edificio bifamiliare.

Solo per il super ecobonus sono esclusi gli edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale; in pratica le seconde case se costituite da edifici unifamiliari; su tale punto vi potrebbe essere una modifica normativa.

Il Decreto non contiene una definizione di “edificio unifamiliare”; si dovrebbe ritenere tale l’immobile nel quale dimora un unico nucleo familiare, indipendentemente dal numero dei componenti nel nucleo stesso e dalle dimensioni dell’edificio. Al riguardo, per poter avere maggiori certezze occorre attendere i chiarimenti ufficiali.

Ad oggi, stante la lettera della norma, in termini pratici, sono agevolati solo gli immobili in condominio e di edifici singoli unifamiliari; sarebbero per contro esclusi i lavori su singoli appartamenti facenti parte di un condominio in quanto gli interventi per case in condominio sembrano riguardare sempre e comunque o parti comuni o impianti centralizzati. Anche su tale aspetto la norma potrebbe subire una modifica in sede di conversione del Decreto.

Il legislatore nell’individuare gli immobili che possono beneficiare del superbonus ha fatto riferimento all’immobile di proprietà della persona fisica che lo utilizza come “abitazione principale” intesa come dimora abituale, pare a prescindere dal fatto che vi sia la residenza anagrafica (Nota 5).

Vi sono quindi delle limitazioni anche sotto il profilo soggettivo, in quanto l’agevolazione è in linea generale preclusa per imprese e professionisti, applicandosi invece agli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, su unità immobiliari unifamiliari adibite ad abitazione principale (Nota 6).

Unica deroga ammessa sembra essere quella degli immobili “commerciali facenti parte di un condominio; secondo il tenore letterale delle disposizioni attualmente in vigore, le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, e i lavoratori autonomi dovrebbero poter fruire delle detrazioni maggiorate se detengono un immobile ad uso commerciale in un condominio che esegue un intervento agevolato, limitatamente alla quota parte della spesa dell’intervento sulla base dei millesimi.

Per quanto riguarda i lavori su immobili condominiali, quindi, la norma non sembra porre particolari limitazioni soggettive o oggettive: il condomino potrebbe essere una persona fisica che detiene l’immobile nella sfera imprenditoriale o professionale, oppure una persona giuridica, e l’immobile potrebbe essere anche non abitativo, ad esempio un C/1 (negozio o bottega), C/3 (laboratorio per arti e mestieri), A/10 (ufficio) ecc; stesso discorso vale per i condomìni non a prevalente destinazione abitativa; con la possibilità di applicare il superbonus del 110%, ad esempio, agli edifici direzionali suddivisi in uffici con addebito delle spese comuni ai proprietari che potrebbero essere privati o, come avviene più frequentemente, imprese e professionisti.

Stesse considerazioni per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, con riferimento ai quali super bonus al 110% spetta indipendentemente dalla classificazione catastale dell’immobile e dal soggetto proprietario.

Per quanto riguarda gli interventi antisismici, sono ammissibili gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3. L’agevolazione spetta anche per l’acquisto di case antisismiche (di cui all’articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013).

La detrazione del 110% spetta nel limite massimo di spesa che varia in funzione degli interventi effettuati:

  • 60.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali;
  • 30.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • 30.000,00 euro per gli interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
  • 96.000,00 euro per gli interventi antisismici

La detrazione può essere fruita in 5 anni anche per quanto riguarda gli interventi di risparmio energetico (che invece in base alle disposizioni econobonus si recupera in 10 anni).

Ulteriori condizioni o limiti potranno essere fissati da un decreto ministeriale che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Modalità di fruizione delle agevolazioni edilizie

Art. 121 del Decreto introduce in via sperimentale, per ora limitatamente agli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021, modalità alternative di fruizione delle detrazioni fiscali sugli interventi agli immobili, specificamente previste al comma 3 (Nota 6), compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020:

  • Ristrutturazioni edilizie su edifici residenziali (bonus 50%);
  • Interventi di efficienza energetica (econobonus compreso 110%)
  • Adozione misure antisismiche (sismabonus compreso 110%)
  • Recupero e restauro facciate (bonus facciate)
  • Installazione impianti fotovoltaici
  • Colonnine ricarica autoveicoli elettrici

In luogo della detrazione fiscale (in 5 o 10 anni a seconda dei casi), è prevista la possibilità di optare, alternativamente, a) per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, ovvero, b) per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta da utilizzare anche in compensazione, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per il periodo predetto, quindi, si può scegliere se fruire direttamente delle agevolazioni recuperando nel tempo il beneficio in termini di minori imposte ovvero, di beneficiarne subito e interamente con immediato vantaggio in termini finanziari, attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Tale previsione si applica in deroga alle specifiche disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura contenute negli articoli 14 e 16 del DL n. 63 del 2013.

Le modalità attuative delle disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 34/2020, comprese quelle relative all’esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, saranno definite in un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni contenute nell’art. 121 del DL 34/2020 non contengono limitazioni alla possibilità di cedere le detrazioni fiscali derivanti dai sopraelencati interventi. Di conseguenza, la possibilità di optare per la cessione della relativa detrazione o per lo sconto sul corrispettivo dovrebbe riguardare, in generale, tutti i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica (quindi, anche i soggetti IRES).

Ed inoltre, nel caso di lavori antisismici, il super bonus può essere ceduto ad una società assicurativa nel caso si stipula una polizza a copertura di eventi calamitosi.

Lo sconto in fattura invece permette di realizzare gli interventi senza alcun pagamento. A fronte della cessione della detrazione fiscale si riceve uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori da parte dell’impresa che ha effettuato i lavori. L’impresa acquisisce un credito del 110% che può a sua volta essere ceduto a soggetti terzi, anche banche e/o intermediari finanziari.

Nel solo caso siano stati effettuati gli interventi previsti dall’art. 119 del Decreto che danno diritto alla detrazione del 110%, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformità (Nota 8) dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e deve provvedere a comunicare in via telematica i dati relativi all’opzione (Nota 9).

Per poter optare per la cessione della detrazione o per lo sconto sul corrispettivo, inoltre, per gli interventi di riqualificazione energetica è necessario acquisire l’asseverazione da parte dei tecnici abilitati che dovranno attestare il rispetto dei requisiti previsti dai decreti attuativi emanati ai sensi del co. 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (Nota 10). Una copia dell’asseverazione viene trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Enea.

Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni richieste e per il rilascio del visto di conformità sono detraibili nella misura del 110% ove riguardino gli interventi previsti dall’art. 119 del DL 34/2020.

Nel caso di cessione del credito d’imposta, il cessionario (fornitore o intermediario finanziario) può utilizzare il credito d’imposta ricevuto in compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. Tuttavia la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito ricevuto.

Per poter valutare la convenienza dell’eventuale cessione del credito d’imposta occorrerà attendere il provvedimento attuativo e soprattutto considerare il fatto che, nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse contestare la spettanza della detrazione e del credito d’imposta oggetto di cessione, le conseguenze e i recuperi d’imposta ricadrebbero unicamente sul cedente, chiamato a riversare all’Erario le somme contestate, oltre a sanzioni e interessi. Ciò pone il problema di dover valutare l’affidabilità della ditta appaltatrice dei lavori al fine di evitare il rischio che i costi dei lavori vengano, ad esempio gonfiati per beneficiare di un maggior credito d’imposta.

Anche gli istituti di credito potrebbero essere interessati ad acquistare il credito d’imposta, specie in caso di esistenza di mutuo per acquisto/ristrutturazione dell’immobile; in tali casi è ragionevole pensare, comunque, che l’acquisto del credito, da parte delle banche potrà avvenire a un prezzo inferiore al loro valore nominale, in base alla contrattazione fra le parti.

Nota 1) L’agevolazione Ecobonus di cui all’art. 14 del DL 63/2013 consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per spese relative all’acquisto e la posa in opera di schermature solari, l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative, l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano dal 50% al 65% della spese sostenute a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Gli interventi possono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

Con il superbonus tutti gli interventi già previsti con l’ecobonus ex articolo 14 del decreto legge 63/2013, con detrazione al 65%, passano ora al 110% se si realizzano insieme ad almeno uno degli interventi TRAINANTI (cappotto termico e caldaie). Il limite di spesa agevolata resta invece quello già fissato in passato per ogni intervento previsto dall’articolo 14.

Nota 2) Il Sismabonus di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 consiste nella detrazione Irpef /Ires delle spese sostenute per gli interventi antisismici; l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli immobili (sia di tipo abitativo che utilizzati per attività produttive) che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003).

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi.

Si può usufruire di una maggiore detrazione quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione pari al 70% delle spese sostenute) oppure se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori (detrazione nella misura dell’80% delle spese sostenute).

Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto una riduzione del rischio sismico: 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori. La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Nota 3) Gli interventi ammessi alla detrazione del 110% sono i seguenti:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

– a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o

– a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o

– a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo rinforzato è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Nota 4) Si tratta delle spese di cui all’articolo 16-bis del TUIR, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale.

Nota 5) Il TUIR fornisce la definizione di abitazione principale negli articoli 10 e 15. In particolare, l’art. 10, comma 3-bis) definisce quale abitazione principale “quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale o i suoi familiari dimorano abitualmente”. Diversamente dalla nozione di abitazione principale ai fini dell’IMU, non è necessario che la persona fisica vi stabilisca la residenza anagrafica, ma è sufficiente che l’immobile sia stabilmente utilizzato come abitazione della famiglia e che il proprietario sia in grado di dimostrare tale circostanza, anche sulla base di una serie di elementi oggettivi quali l’intestazione delle utenze, i consumi effettivi, le spese condominiali e ogni altro elemento in grado di fornire la prova dell’utilizzo diretto dell’immobile.

Nota 6) Sono ammessi gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati e gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (”in house providing”), per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Ammesse anche le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nota 7) Fino al 31 dicembre 2019, in forza dell’articolo 10, commi 1, 2 e 3 del decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, potevano optare di avere un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. Al fornitore a sua volta, era consentito recuperare il relativo importo sotto forma di credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 in 5 quote annuali di pari importo o in alternativa cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi (esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle Amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs n. 165/2001).

Con effetto dal 1 gennaio 2020 la legge di Bilancio 2020 ha riscritto le regole per usufruire dello sconto in fattura, in alternativa alla detrazione e alla cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica “ecobonus” e di riduzione del rischio sismico “sismabonus” e a seguito di tali modifiche, l’opzione per lo sconto in fattura poteva essere esercitata esclusivamente per i soli interventi di risparmio energetico relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e che consistano in una ristrutturazione importante di primo livello (di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015), con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro; per contro, lo sconto non risultava più fruibile per gli interventi di efficienza energetica su singole unità immobiliari e per i lavori in condominio sotto i 200.000 euro e neppure per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

In deroga alle regole ordinarie con il Decreto rilancio viene diviene ora possibile cedere la detrazione fiscale o di optare per lo sconto sul corrispettivo, oltre che per gli interventi che beneficiano del superbonus, anche alle spese (sino al 31/12/2020) relative agli interventi di:

  1. recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. efficienza energetica di cui all’articolo 14del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119;
  3. adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
  4. recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  5. installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del presente decreto;
  6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-terdel decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119.

Nota 8) Il cosiddetto visto “leggero” di conformità potrà essere rilasciato ai sensi dell’art. 35 del DLgs. 241/97 dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, negli albi dei consulenti del lavoro; iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del DLgs. 241/97.

Nota 9) Per quanto riguarda la comunicazione telematica, occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che definirà anche le modalità attuative della cessione della detrazione del 110%, da adottare entro il 18.6.2020.

Nota 10) I soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, in caso di violazioni possono incorrere in una sanzione amministrativa da 2.000,00 euro a 15.000,00 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa; sono pertanto tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a di 500.000,00 euro. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.