Alcune delle agevolazioni fiscali introdotte dal Decreto Rilancio, al fine di aiutare le imprese ed i professionisti nella situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, risultano particolarmente interessanti per la possibilità di trasformare i crediti d’imposta in disponibilità liquide immediate attraverso la cessione a terzi soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
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Il DL 34/2020 (di seguito “Decreto”), nell’ambito delle misure economiche volte ad agevolare le imprese e i professionisti colpiti dalla crisi legata alla emergenza Covid 19, ha disposto le seguenti agevolazioni:
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art 28);
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120);
- credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art 125).
L’art. 122 del Decreto, inoltre, ha introdotto in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per i soggetti beneficiari dei predetti crediti d’imposta, di optare, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione anche parziale, di tali crediti ad altri soggetti, compresi istituti di credito ed intermediari finanziari, offrendo così una opportunità per immettere nuova liquidità nelle casse delle imprese.
Ad oggi solo il credito imposta sulle locazioni è fruibile, mentre per le altre agevolazioni occorre attendere l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, così come per potersi avvalere della possibilità di cessione dei crediti d’imposta a terzi.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda (art 28 del D.L. 34/2020)
L’art. 28 del Decreto ha introdotto un nuovo credito d’imposta sui canoni pagati per la locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività commerciali e produttive. Tale misura va ad integrare la disciplina del credito fiscale per negozi e botteghe previsto dal Decreto Cura Italia il cui ambito di applicazione è risultato piuttosto circoscritto e limitato, come illustrato nel precedente articolo di questa rivista “Emergenza Covid 19: Bonus fiscali a tutto campo del 17.04.2020”, estendendo la nuova agevolazione dal punto di vista soggettivo anche ai professionisti e dal punto di vista oggettivo anche a contratti diversi dalla locazione.
Dal punto di vista soggettivo, infatti, il nuovo credito d’imposta spetta:
i) ai soggetti esercenti attività d’impresa (Nota 1);
ii) agli esercenti arte o professione (Nota 2);
iii) agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Con la Circolare 14/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il credito d’imposta spetta anche ai soggetti in regime forfetario e alle imprese agricole (Nota 3); spetta inoltre agli enti non commerciali sia per gli immobili destinati all’attività istituzionale, sia per quelli in cui viene svolta anche un’attività commerciale, in modo non prevalente. L’agevolazione invece non spetta a coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, che danno origine a redditi diversi.
Per beneficiare del credito d’imposta devono essere verificate le due seguenti condizioni:
1) i ricavi/compensi dell’anno 2019 non devono essere stati superiori a 5 milioni di euro (Nota 4);
2) i conduttori devono aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (marzo, aprile, maggio) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
In merito al requisito del calo del fatturato o dei corrispettivi, la circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 (che rimanda ai chiarimenti contenuti nella precedente circ. 9/2020) precisa che è necessario fare riferimento alle operazioni effettuate, fatturate o certificate che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020), aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) e maggio 2019 (rispetto a maggio del 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni, effettuate negli stessi mesi, non rilevanti ai fini Iva.
Poiché il credito d’imposta spetta a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di riferimento (marzo, aprile e maggio) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, può accadere che l’agevolazione spetti solo per uno o due dei tre mesi potenzialmente oggetto dell’agevolazione.
La necessità di verificare il calo del fatturato per accedere al beneficio fiscale ne comporta l’esclusione per tutti coloro che, essendo soggetti neo costituiti, sono privi del fatturato mensile di riferimento del 2019 da contrapporre al corrispondente dato del 2020. Si ritiene la problematica superata quando il soggetto neo costituito nel corso del 2019 o del 2020, opera a seguito di un’operazione straordinaria effettuata in regime di continuità soggettiva (ad es. fusioni e scissioni) e se è l’acquirente o il conferitario di un’azienda trasferita a seguito di un’operazione di cessione o di conferimento. In queste ipotesi, infatti, non si è in presenza di un soggetto neo costituito in senso proprio e dunque è possibile verificare il requisito del calo del fatturato facendo riferimento ai dati (mensili) antecedenti l’operazione (Nota 5).
Si ritiene che il medesimo principio possa valere anche quando il possesso dell’azienda viene trasferito non a titolo definitivo (cessione o conferimento) ma transitorio (affitto).
In taluni casi poi si verifica una sovrapposizione soggettiva economica, ma non giuridica, tra locatore e locatario, come nel caso in cui la società immobiliare proprietaria dell’immobile locato sia partecipata anche dal soggetto che gestisce l’attività commerciale cui è locato l’immobile. Non essendovi nella norma alcun impedimento espresso, si ritiene che anche in questi casi il locatario possa accedere al tax credit.
Dal punto di vista oggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto solo per le seguenti tipologie di contratti:
i) locazione di immobili (Nota 6);
ii) leasing di immobili (solo leasing operativo, e non finanziario, come indicato nella circ. Agenzia delle Entrate 14/2020);
iii) concessione di immobili;
iv) servizi a prestazioni complesse comprensivi di almeno un immobile (Nota 7);
v) affitto d’azienda comprensivo di almeno un immobile.
Gli immobili oggetto del contratto devono essere immobili (Nota 8) ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo o destinati all’attività istituzionale degli enti non commerciali.
Sul punto, la Circolare 14/2020 ha precisato che l’agevolazione si applica indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza degli immobili locati, a condizione che i medesimi siano destinati allo svolgimento effettivo delle attività sopra indicate. Per tale motivo il credito d’imposta, laddove sussistano le altre condizioni, può essere attribuito anche per gli immobili destinati a bed & breakfast ed affittacamere, nonché agli immobili adibiti ad uso promiscuo dai professionisti (Nota 9).
Il credito d’imposta riguarda i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 per la generalità dei contribuenti. Spetta invece per i mesi di aprile, maggio e giugno 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale.
Per beneficiarne è necessario che il canone sia stato effettivamente pagato.
Sul punto la circolare 14/2020 ha chiarito che nel caso in cui il canone dei mesi oggetto di agevolazione sia stato pagato anticipatamente, il credito d’imposta viene determinato calcolando la quota di canone corrispondente ai mesi di competenza del credito. Inoltre, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui il canone venga pagato in ritardo o in misura ridotta rispetto a quanto previsto contrattualmente.
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione; la misura si riduce al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato all’attività.
La misura è già fruibile. E’ possibile utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (Nota 10) o, in alternativa, in compensazione nel modello F24 (Nota 11). Infine, come anticipato, è stata prevista la possibilità di cedere il credito (Nota 12), anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari o il locatore stesso (Nota 13).
Si precisa che il credito d’imposta in commento non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione ai fini Irap.
E’ vietato cumulare il credito d’imposta in commento per i canoni di locazione pagati per il mese di marzo con il credito d’imposta di cui all’art 65 D.L. 18/2020 (cd credito d’imposta per negozi e botteghe). Nel caso in cui quest’ultimo credito però non sia ancora stato utilizzato, il contribuente può liberamente optare per il credito d’imposta previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art 120 del D.L. 34/2020)
L’art. 120 del DL 34/2020 prevede un credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa e arte o professione in luoghi aperti al pubblico.
Dal punto di vista soggettivo, il credito d’imposta è quindi destinato ai soggetti che esercitano attività di impresa o professionale “in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1” (Nota 14), ossia, essenzialmente attività ricettive, della ristorazione, dello spettacolo, del divertimento e della balneazione. Si segnala peraltro che, nonostante la norma faccia espressamente riferimento, come detto, ad imprese e professionisti, tuttavia tra i 41 codici Ateco richiamati nell’allegato 1 del decreto non vi sono attività professionali.
Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.
Dal punto di vista oggettivo, l’agevolazione riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli investimenti necessari per la diversa organizzazione del lavoro e l’adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus. In particolare, si segnalano i seguenti interventi agevolabili (Nota 15): rifacimento di spogliatoi e mense; realizzazione di spazi medici; realizzazione di ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza.
Sono agevolati anche investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti (Nota 16).
Il credito d’imposta spetta nella misura del 60% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 80.000 euro per beneficiario.
E’ espressamente prevista la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, purchè non venga superato il limite del costo sostenuto.
Anche per questo credito, in alternativa all’utilizzo diretto in compensazione, è possibile la cessione a terzi soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito da parte di questi ultimi.
Si precisa, infine, che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è l’unica tra le misure agevolative previste dal Dl 34/2020 per la quale manca una disposizione specifica che ne disponga l’irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Si auspica che una integrazione sul punto intervenga in sede di conversione se si vuole evitare il rischio di una tassazione della stessa agevolazione fiscale.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125 del D.L. 34/2020)
Una ulteriore misura finalizzata a sostenere l’adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, disciplinato dall’art. 125 del D.L. 34/2020. La norma interviene a riscrivere il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e DPI disciplinato all’articolo 64 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall’articolo 30 del decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono adesso abrogati.
Con le nuove disposizioni il Legislatore aumenta la misura del credito d’imposta, che passa dal 50% al 60% delle spese sostenute e stanzia per la nuova agevolazione 200 milioni di euro per l’anno 2020, contro i 50 milioni di euro messi a disposizione dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta.
Dal punto di vista soggettivo l’agevolazione è destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o professione (Nota 17) e agli enti non commerciali compresi quelli del Terzo del settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti.
Dal punto di vista oggettivo, sono agevolabili le spese sostenute per:
i) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
ii) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
iii) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
iv) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
v) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione.
In merito all’imputazione temporale delle spese, in assenza di chiarimenti, si ritiene, anche in analogia con altre similari agevolazioni di carattere fiscale, che debba avvenire secondo le regole generali di competenza fiscale, previste dall’articolo 109 del Tuir (Nota 18).
L’agevolazione spetta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020 (Nota 19) sino ad un importo massimo di 60.000 euro per soggetto beneficiario.
Il credito d’imposta in commento non concorre alla formazione del reddito ai fini Irpef e Ires e del valore della produzione ai fini Irap.
Il credito d’imposta può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 o in compensazione con modello F24 (Nota 20). In alternativa all’utilizzo diretto da parte del contribuente, anche per questo credito, è stata prevista la possibilità della cessione, anche parziale, a terzi o ad istituti di credito.
Si precisa infine che l’attuale formulazione normativa non prevede limiti alla possibilità di cumulare, per le stesse spese, il credito d’imposta in oggetto con altre agevolazioni; pertanto, allo stato attuale, pare che l cumulo sia consentito, salvo che l’altra agevolazione non disponga diversamente (Nota 21).
È demandato ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziate.
Cessione dei crediti d’imposta istituiti per fronteggiare il Covid-19 (art. 122 del Dl Rilancio)
Il Decreto Rilancio ha introdotto la possibilità di cedere a terzi i seguenti crediti d’imposta:
– il credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla 27/2020;
– il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo o di affitto d’azienda di cui all’articolo 28, comma 1, D.L. 34/2020;
– il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 D.L. 34/2020;
– credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 D.L. 34/2020.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19 maggio 2020) e fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta indicati possono quindi optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (comma 1, articolo 122).
I cessionari potranno utilizzare i crediti ricevuti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.
Non si applicano, per espressa previsione normativa, il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 (elevato a un milione dall’art 147 del DL “Rilancio”) e il limite di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007 (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).
Anche in caso di cessione non viene meno il potere delle competenti Amministrazioni di effettuare controlli in merito alla spettanza del credito d’imposta e l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti beneficiari. I cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. In altri termini, sarà comunque il soggetto cedente a rispondere ad eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza del credito oggetto della cessione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle disposizioni in argomento, comprese quelle relative all’esercizio dell’opzione, che dovrà essere effettuata in via telematica.
NOTA 1) Si tratta ad esempio di: imprenditori individuali, snc e sas che producono reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato; società di capitali e enti indicati nell’art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
NOTA 2) Sono comprese persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del TUIR.
NOTA 3) Sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
NOTA 4) La soglia dei ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro va determinata per ciascuna tipologia di soggetto tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito. Tale limite non si applica alle strutture alberghiere con codice ATECO 55 e alle strutture agrituristiche.
NOTA 5) In tal senso anche i chiarimenti contenuti nella circolare 15/E inerenti il contributo di cui all’articolo 25 del Dl 34/2020.
NOTA 6) Non essendovi nella norma alcun riferimento espresso in tal senso si ritiene che non sia compreso il contratto di sublocazione.
NOTA 7) Come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 14/2020 si tratterebbe ad esempio dei contratti di coworking.
NOTA 8) La disposizione legislativa parla di “immobili” e non di “fabbricati”, con la conseguenza che un’interpretazione estensiva porterebbe a ritenere che in tale locuzione possano farsi rientrare anche i terreni destinati allo svolgimento dell’attività agricola.
NOTA 9) Per questi ultimi il credito d’imposta viene riconosciuto nel limite del 50% del canone a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.
NOTA 10) In caso di utilizzo diretto da parte del locatario, il credito spettante ed i relativi utilizzi vanno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa ai canoni agevolabili si considera sostenuta, indicando sia la parte utilizzata in dichiarazione sia la quota compensata tramite modello F24. L’eventuale residuo sarà riportabile nei periodi d’imposta successivi e non potrà essere richiesto a rimborso.
NOTA 11) Nel modello F24 deve essere indicato il codice tributo “6920” (istituito dalla Risoluzione n. 32/2020). Il Modello di pagamento deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo il pagamento del canone.
NOTA 12) Nell’ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di cessione al locatore il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione, nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Secondo quanto chiarito nella Circolare 14/20202 è possibile fruire del credito anche in assenza di pagamento integrale del canone, fermo restando, però, che deve intervenire il pagamento della differenza dovuta rispetto all’importo della cessione pattuita.
NOTA 13) In riferimento alla cessione, la circolare evidenzia che per il cessionario, qualora il valore nominale del credito ceduto sia maggiore rispetto al corrispettivo pattuito con il cedente, emerge una sopravvenienza attiva tassabile.
NOTA 14) I luoghi aperti al pubblico per i quali è previsto l’incentivo sono: alberghi; villaggi turistici; ostelli della gioventù; rifugi di montagna; colonie marine e montane; affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence; attività di alloggio connesse alle aziende agricole; aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; gestione di vagoni letto; alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero; ristorazione con somministrazione; attività di ristorazione connesse alle aziende agricole; ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto; gelaterie e pasticcerie; gelaterie e pasticcerie ambulanti; ristorazione ambulante; ristorazione su treni e navi; catering per eventi, banqueting; mense; catering continuativo su base contrattuale; bar e altri esercizi simili senza cucina; attività di proiezione cinematografica; attività delle agenzie di viaggio; attività dei tour operator; servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento; attività delle guide e degli accompagnatori turistici; organizzazione di convegni e fiere; attività nel campo della recitazione; noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli; attività nel campo della regia; altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche; gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche; attività di biblioteche ed archivi; attività di musei; gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili; attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali; parchi di divertimento e parchi tematici; gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali; stabilimenti termali.
NOTA 15) Tra i quali rientrano anche gli interventi di tipo edilizio.
NOTA 16) Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
NOTA 17) Indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.
NOTA 18) In particolare, considerando spese di acquisizione dei beni sostenute alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà e le spese d’acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate.
NOTA 19) Era invece il 50% nella versione prevista dal Decreto Liquidità.
NOTA 20) Al momento non sono disponibili le istruzioni per sapere a partire da quale data è utilizzabile il beneficio e con quali modalità.
NOTA 21) Si consideri, ad esempio, il contributo introdotto dall’articolo 95 del Decreto Rilancio, in favore delle imprese che acquistano dispositivi per la riduzione del contagio, che prevede di per sé espressamente il divieto di cumulo con altri incentivi.