Il Superbonus lascia il posto all’Ecobonus sociale

Il Superbonus lascia il posto all’Ecobonus sociale

Si profilano novità per i bonus edilizi in primis per quanto riguarda il Superbonus e anche in relazione al possibile sblocco del mercato dei crediti edilizi. Il Superbonus, attualmente in vigore nella misura del 90% e in via residuale del 110% per pochi soggetti, a partire dal 2024 sarà appannaggio dei soli condomini nella misura ridotta del 70%, con esclusione, quindi di villette e unifamiliari. Nell’ambito della revisione del Pnrr con il piano “RepowerEu” è però prevista l’introduzione di un nuovo Ecobonus sociale o “rafforzato” del 100% seppure limitato a categorie di soggetti a basso reddito, con possibile reintroduzione delle opzioni per sconto in fattura e cessione del credito. E’ stata inoltre annunciata la prossima attivazione della piattaforma EnelX che avrà il compito di acquisire i crediti dalle banche liberando il plafond necessario al fine di consentire una ripresa del mercato delle cessioni dei bonus edilizi.

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Il Superbonus nella misura originariamente stabilità del 110%, ad oggi ancora accessibile in casi limitati per interventi relativi a edifici condominiali e villette/unità indipendenti, sta per giungere al capolinea (Nota 1).
In particolare, il Superbonus non sarà più disponibile dal 2024 per le persone fisiche che realizzano interventi su edifici residenziali unifamiliari (“villette) e relative pertinenze e su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze come definite dall’art. 119 D.L. 34/2020. A norma del comma 8bis di tale disposizione, per tali soggetti la detrazione nella misura del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30 settembre 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 avessero raggiunto un avanzamento lavori pari almeno al 30% del totale del cantiere (Nota 2).
Salve proroghe dell’ultimo minuto, infatti, il 30 settembre prossimo scade il termine ultimo per tali soggetti per completare i lavori e sostenere le spese con la detrazione al 110%.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/E/2023, per le spese sostenute successivamente al 30 settembre 2023, indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi, sarà possibile avvalersi dei soli bonus ordinari (Nota 3)
Al di fuori di tali casi, gli interventi avviati nel 2023 su unifamiliari possono beneficiare del superbonus nella misura ridotta del 90% per le spese sostenute fino al prossimo 31 dicembre, purché siano rispettati alcuni requisiti reddituali e relativi all’immobile oggetto di intervento introdotti dal DL 176/2022 La detrazione del 90% è infatti riservata a soggetti con reddito non superiore a 15mila euro, calcolato in base al quoziente familiare, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare e che la stessa unità immobiliare sia (da questi) adibita ad abitazione principale.
Diversa è la disciplina applicabile agli interventi che interessano gli edifici condominiali, per i quali il Superbonus resterà accessibile, seppure in misura depotenziata , anche dopo il 2023.
In particolare, per quanto riguarda gli interventi sui condomini in corso nel 2023, il Superbonus può essere sempre fruito nella misura piena del 110% in alcuni casi specifici: a) se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera condominiale adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022, e b) nel caso in cui la CILAS sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022.
Fuori dai casi sopra indicati, gli interventi negli edifici condominiali nel 2023 possono beneficiare di una detrazione ridotta al 90%, limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre e, poi dal 2004 al 70%.
Ecobonus sociale del 100%
Nell’ambito della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare del Capitolo riservato al programma REPowerEU, il Governo ha annunciato l’elaborazione di un nuovo “Ecobonus Sociale” (Nota 4) con stanziamento di risorse per 4 miliardi di euro per gli anni 2024 e 2025. La misura. contenuta nel subchapter D all’interno del pacchetto per la Transizione green, è dedicata al patrimonio immobiliare privato e mira a promuovere l’efficientamento energetico delle abitazioni per affrontare la questione della “povertà energetica” (così denominata nel documento); tale nozione sembra alludere ai contribuenti non in condizione di affrontare la riqualificazione energetica dei propri immobili.
L’intento dichiarato è infatti quello di “garantire il raggiungimento degli obiettivi REPowerEU di efficienza, di riduzione della domanda e di contrasto alla povertà energetica …La misura si basa su incentivi fiscali, attivati da tempo in Italia e potenziati dal 2020 con il cosiddetto Superbonus, ma corregge e indirizza il sostegno esclusivamente alle categorie di persone a basso reddito … ora l’incentivo è destinato solo a famiglie a rischio di povertà energetica e ai giovani. Lo strumento delle Comunità dell’Energia, uno dei pilastri della politica energetica europea degli ultimi anni, ha l’obiettivo sia di sostenere le fonti rinnovabili, in particolare il solare fotovoltaico, sia quello della condivisione sociale di una produzione di energia pulita a basso costo; è uno strumento di contrasto alla povertà per renderla disponibile a prezzi accessibili, soprattutto per chi non si può permettere costi alti della transizione energetica.
La proposta, che dovrà comunque essere approvata dalla Commissione Europea, si rivolge a categorie di contribuenti limitate rappresentate dalle “famiglie a rischio di povertà energetica” (Nota 5) e dai soggetti giovani. Stando alle indicazioni ad oggi fornite, a poter beneficiare dell’ecobonus sociale per gli anni 2024 e 2025, saranno esclusivamente condomini, edifici monofamiliari, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ma anche associazioni sportive, club amatoriali e case popolari che rispetteranno i requisiti sopra indicati.
Il Superbonus come lo abbiamo sino ad ora conosciuto, secondo tale proposta, è quindi destinato ad essere sostituito da un Ecobonus rafforzato e selettivo con il fine di favorire l’obiettivo della transizione green. Di conseguenza dal 2024 all’Ecobonus ordinario, che dà diritto alle detrazioni fiscali Irpef e Ires (50-65% delle spese) per gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica sia delle abitazioni che di altri tipi di immobili anche commerciali, si affiancherà il nuovo “Ecobonus Sociale” con detrazione pari al 100% dell’investimento e, stante le ultime indiscrezioni, con possibilità di accedere alla cessione del credito e allo sconto in fattura per superare il problema dell’incapienza.
Di contro, per gli interventi di miglioramento antisismico l’unico incentivo che resterebbe in vigore è il Sismabonus ordinario con detrazione massima sino all’85%. Allo stato, si ribadisce, si tratta di una mera proposta da sottoporre al vaglio della UE.

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Si segnala infine, la prospettiva di un possibile superamento dell’attuale stallo del mercato dei bonus edilizi, conseguenza del DL 11/2023 e DM 16/02/2023 (c.d. Blocca cessioni) che, si ricorda, ha abolito l’opzione per cessione /sconto in fattura a partire dal 17 febbraio scorso, salvo alcune deroghe (Nota 6). Per i lavori avviati a partire da tale data non è quindi più possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per i nuovi interventi, ma resta solo la facoltà di recuperare parte della spesa sostenuta attraverso le detrazioni in sede di elaborazione della dichiarazione dei redditi.
In realtà il blocco ha interessato anche i crediti potenzialmente cedibili in quanto non rientranti nel divieto di cui al Dl 11/2023 ciò a causa dell’indisponibilità del sistema bancario ad acquistare i bonus fiscali.
Per ovviare a tale situazione, in sede di conversione in legge del dl n. 11/2023 (legge n. 38/2023 approvata il 5 aprile scorso), è stata introdotta una disposizione che autorizza le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, che sono cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus, di utilizzare in relazione agli interventi effettuati sino all’anno di spesa 2022, in tutto o in parte, detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni. Inoltre, al fine di fornire al più presto una soluzione alla problematica della circolazione dei crediti d’imposta cedibili, il Governo ha preannunciato l’intervento di un apposito veicolo finanziario, operante in regime di mercato, che agevolasse lo smaltimento dei crediti incagliati relativi al Superbonus, la piattaforma Enel X.
Ad oggi tale strumento non risulta ancora attivato, ciò che ha dato luogo ad interrogazioni parlamentari (n. 5-00797 Cappelletti-Fenu e n. 5-01135 Del Barba) a cui sono seguiti chiarimenti da parte del MEF che ha assicurato che la piattaforma sarà operativa entro settembre 2023, rispettando le normative vigenti e le autorizzazioni necessarie.
Nota 1) Il decreto Aiuti quater (Dl n. 176/2022) con cui il legislatore è in passato intervenuto a modificare l’art. 119 Dl 34/2020 ha infatti previsto la progressiva riduzione della detrazione del 110% al 90% per le spese sostenute nel 2023, al 70% per le spese sostenute nell’anno 2024 e al 65% per quelle sostenute nel 2025. E stata prevista una proroga del 110% per il 2023 nei seguenti casi limitati:
A) Interventi di demolizione e ricostruzione, relativi a edifici condominiali, oppure a edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da due a quattro unità immobiliari, per i quali la richiesta di rilascio del permesso di costruire sia stata presentata entro il 31 dicembre 2022;
B) Interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione relativi a: b.1) edifici interamente posseduti da persone fisiche e composti da due a quattro unità immobiliari, per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022; b.2) edifici condominiali (compresi gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio) per i quali la CILAS sia presentata entro il 25 novembre 2022 e la delibera condominiale adottata tra il 19 e il 24 novembre 202251); b.3) edifici condominiali (compresi gli interventi “trainati” effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio), per i quali la CILAS sia presentata entro il 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che approva i lavori sia stata adottata entro il 18 novembre 2022. In tutti i casi sopra indicati, la data della delibera assembleare deve essere certificata la dall’amministratore o dal condomino che ha presieduto l’assemblea; in caso di autocertificazioni false, si rischiano sanzioni penali
C) Interventi relativi a edifici unifamiliari o a unità “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, effettuati da persone fisiche, che, alla data del 30 settembre 2022 sono stati completati per almeno il 30% dell’intervento complessivo; il superbonus spetta al 110% per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023. Dopo tale data, la detrazione spetta nella misura del 90% per le spese sostenute durante tutto il 2023, alle seguenti (nuove) condizioni 1) che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare; 2) che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale; 3) che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro su base familiare.
Nota 2) Originariamente il termine per completamento dei lavori al 110% per le abitazioni unifamiliari era il 31.12.2022 fatto slittare al 31 marzo 2023 dal DL 176/2022
Nota 3) Ed in particolare: per interventi di efficienza energetica, dell’ecobonus “ordinario” di cui all’art. 14, D.L. n. 63/2013; per interventi antisismici, del sisma bonus “ordinario” di cui all’art. 16, D.L. n. 63/2013 e, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, del bonus casa di cui all’art. 16 bis, tuir.
Nota 4) La novità è contenuta all’interno della bozza del testo contenente le proposte per la revisione del PNRR e il nuovo capitolo REPOWER EU presentata nel corso della Cabina di Regia del 27 luglio 2023. Il Capitolo del “REPowerEU”, che integra il “Pnrr”, mira a rafforzare la Competitività e lo Sviluppo economico sostenibile del Paese e si articola in tre Misure di Investimento (Reti dell’Energia, Transizione verde ed Efficientamento energetico e Filiere industriali strategiche) e conseguenti sei Riforme. In particolare, il paragrafo 2 “Transizione verde ed efficientamento energetico” si concentra sulle tematiche legate alla produzione di energie rinnovabili (subchapter A) e alla riduzione della domanda di energia o alla sua riqualificazione verso fonti rinnovabili. Si compone delle misure a favore delle attività produttive (subchapter B), stimolando l’autoconsumo e l’autoproduzione anche da parte delle PMI, nonché migliorando la logistica e l’impatto ambientale nel settore agricolo. Inoltre, il capitolo comprende investimenti dedicati all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato (subchapter C), al settore dei trasporti (subchapter D)
Revisione-e-aggiornamento-del-PNRR-parlamento-27-luglio-2023-1.pdf (osservatoriorecovery.it).
Nota 5) Presumibilmente tali soggetti saranno individuati in base al reddito familiare fino a 15 mila euro, con possibilità di aumento in base ai componenti del nucleo familiare, come previsto attualmente per il Superbonus relativo alle unità unifamiliari indipendenti.
Nota 6) E’ possibile beneficiare della cessione del credito nei seguenti casi: i) interventi per cui la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata entro il 16 febbraio 2023 oppure se prima di questa data è stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, utilizzando una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; ii) interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, agevolati con la detrazione del 75% (articolo 119-ter, Dl 34/2020); iii) limitatamente alle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, gli interventi, rientranti nella disciplina del superbonus, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione urbana comunque denominati, purché tali piani presentino contenuti di dettaglio, attuabili tramite titoli semplificati, che al 17 febbraio 2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali e concorrono a ridurre il consumo energetico e all’adeguamento sismico degli edifici; iv) se il committente rientra in una delle seguenti categorie: istituti autonomi case popolari; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale.