Impatto dei derivati sulla informativa di bilancio

La rappresentazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati, sempre più diffusi fra gli assets finanziari delle imprese italiane, richiede un’analisi attenta delle norme codicistiche, recentemente modificate ad opera del “Decreto Bilanci” (D Lgs 139/2015) e dei Principi contabili. Le recenti modifiche normative hanno introdotto l’obbligo di rilevare gli strumenti finanziari derivati nei prospetti di stato patrimoniale e di conto economico, nonché di fornire debita informativa nelle note integrative, determinando un significativo passo avanti verso una rappresentazione contabile dei contratti derivati sottoscritti da imprese non finanziarie anche di medio e piccole dimensioni.

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In materia di rilevazione in bilancio degli strumenti finanziari derivati rilevano le disposizioni contenute nell’art. 2426, comma 1 n. 11-bis c.c., introdotte dall’art. 6 D. Lgs n. 139 del 18 agosto 2015 (GU del 4.09.2015) in recepimento della Direttiva UE n. 34 del giugno 2013 che si applicano ai bilanci a partire dal 2016; per i soggetti che applicano i Principi contabili nazionali (Nota 1), trova applicazione il Principio OIC 32, pubblicato il 22.12.2016, revisionato in data 29.12.2017 e, da ultimo il 28.01.2019. La nuova disposizione del codice civile è ispirata alla prassi internazionale (IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione 2004”) e prevede un generale obbligo di rilevazione degli strumenti derivati al fair value.

In precedenza, non vi erano norme specifiche per la valutazione e la rappresentazione di tali strumenti, salvo l’indicazione nella nota integrativa. La prassi professionale rinviava in chiave interpretativa ai principi contabili nazionali e internazionali e alle disposizioni di Banca d’Italia applicabili alle banche; in tale contesto, i derivati «speculativi» erano registrati in bilancio solo se di valore negativo (nel fondo rischi) mentre per i derivati «di copertura» ci si limitava alla informativa in nota integrativa.

Occorre subito evidenziare che le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati e delle operazioni di copertura introdotte dal D. Lgs 13/2015 si applicano a tutte le società, comprese quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, escluse solo le “micro imprese” definite ai sensi dell’art. 2435-ter, comma 3 c.c. (Nota 2).

Come previsto dal documento OIC 32, al punto 134 e chiarito anche da Assonime con circolare n. 14 del 21.6.2017 (parte I, § 2.1), per le “micro imprese” l’applicazione delle nuove disposizioni non può avvenire neanche in via opzionale; pertanto, in presenza di strumenti finanziari derivati, qualora ricorrano le condizioni per l’iscrizione in base a quanto previsto dal documento OIC 31 al punto 22, la micro impresa potrà stanziare un fondo per rischi ed oneri in relazione a tale investimento.

Le disposizioni del Codice Civile non definiscono gli strumenti finanziari derivati e, come chiarito dal Principio OIC 32 (punti 9 e ss) viene fatto rinvio alla definizione contenuta nei principi IAS-IFRS (art. 2426, c. 2, c.c.). Per strumento finanziario si intende quindi qualsiasi contratto che dà origine ad un’attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra società.  Un derivato è uno strumento finanziario o altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari, prezzo di merci, tasso di cambio, indice di prezzo o di tasso, rating di credito o indice di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato (es. un contratto di opzione presenta un premio inferiore all’investimento richiesto per ottenere lo strumento finanziario sottostante al quale l’opzione è collegata); c) è regolato a data futura.

Gli strumenti finanziari derivati possono essere suddivisi in derivati “finanziari” e “creditizi” (Nota 3). Ai fini della valutazione e classificazione in bilancio l’OIC32 distingue poi fra derivati di copertura e quelli non di copertura o speculativi. Si definisce di copertura il derivato destinato alla copertura di uno dei seguenti rischi: a) rischio di tasso d’interesse; b) rischio di cambio; c) rischio di prezzo; d) rischio di credito (Nota 4).

Tale distinzione rileva ai fini della classificazione del derivato nei prospetti di bilancio.

L’Oic 32 precisa infatti che quando uno strumento derivato copre un’attività o una passività di bilancio (o anche un impegno irrevocabile), la sua classificazione in bilancio segue quella dell’attività e della passività alla quale si riferisce. Quando invece lo strumento finanziario derivato non è di copertura o copre un’operazione programmata, il fair value  viene iscritto nell’attivo circolante (se assume valore positivo), oppure fra i Fondi rischi e oneri (se ha valore negativo). Gli strumenti finanziari derivati possono dunque trovare rappresentazione in bilancio nell’attivo dello Stato patrimoniale, a seconda dei casi tra le immobilizzazioni finanziarie nella voce “B.III.4 – Strumenti finanziari derivati attivi”, oppure nell’attivo circolante nella voce “C.III.5 – Strumenti finanziari derivati attivi”, ovvero nel passivo nella voce “B.3 -Strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi rischi ed oneri.

Secondo quanto previsto dall’OIC 32 (punto 39), che è stato ispirato alla prassi internazionale, gli strumenti finanziari derivati devono essere rilevati nel sistema contabile al fair value, nozione che viene definita nel  “prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione”.  L’obbligo di valutazione iniziale al fair value, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D Lgs. 139/2015 e ricordato nell’OIC 32, si applica anche ai titoli che inglobano uno strumento derivato.

Secondo quanto indicato dall’OIC 32 punto 40, anche le successive variazioni del valore dei derivati, devono essere determinate sempre in base al fair value, e devono essere imputate in bilancio in maniera differente a seconda della natura del derivato, se speculativo o con funzione di copertura.

Le variazioni di fair value dei derivati non di copertura devono essere indicate a Conto economico nelle apposite voci “D.18.d) – Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” e “D.19.d) – Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”.

Nel caso di derivati utilizzati a fini di copertura dei rischi, la norma prevede, quindi, un regime differenziato a seconda che la copertura si riferisca al fair value di elementi presenti nel bilancio oppure a flussi finanziari o operazioni di futura manifestazione (Relazione illustrativa al D Lgs 139/2015), ferma la valutazione al fair value. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito (c.d. fair value hedge) sono valutati simmetricamente allo strumento derivato di copertura.

Per i derivati di copertura di attività o passività di bilancio (o anche di un impegno irrevocabile), le variazioni sia dello strumento finanziario derivato che dell’elemento coperto sono rilevate a conto economico tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (rispettivamente D18 d) e D19 d). Tuttavia l’Oic 32 (punto 37) precisa che se la variazione del valore del fair value dell’elemento coperto è maggiore in valore assoluto della variazione di fair value dello strumento di copertura la differenza tra le due variazioni di fair value è rilevata nella voce di conto economico interessata dall’elemento coperto.  Pertanto quando la variazione di fair value dell’elemento coperto è minore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, questa deve essere classificata nella stessa sezione in cui è rilevata la variazione di fair value dello strumento di copertura; diversamente quando la variazione di fair value dell’elemento coperto è maggiore in valore assoluto di quella dello strumento di copertura, la parte che eccede il fair value dello strumento di copertura, deve essere classificata nella specifica voce dipendente dall’elemento coperto.

Diversamente, quando il derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, cosiddetto cash flow hedge (vedi gli interest rate swap che coprono i flussi finanziari che originano da fluttuazioni dei tassi di interesse), la loro classificazione è nell’attivo di stato patrimoniale immobilizzato o circolante, a seconda che il flusso sia entro od oltre l’esercizio successivo; in tal caso le variazione del fair value sono iscritte in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; si tratta della voce “A.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi” che accoglie appunto le variazioni del fair value dello strumento derivato, senza che  a queste variazioni corrispondano uguali variazioni (in valore assoluto) dei flussi finanziari. Nel caso in cui l’ammontare delle variazioni di valore dello strumento di copertura sia superiore all’ammontare, in valore assoluto, di tutte le variazioni di valore intervenute sull’elemento coperto, cosiddetta “componente inefficace della copertura”), tale eccedenza di variazione va rilevata a conto economico tra le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.

La Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi verrà successivamente rilasciata, con imputazione al Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertura, in presenza quindi di perdite ritenute non più recuperabili. Tale riserva è soggetta ad uno specifico regime di disponibilità, per effetto del quale non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o non necessari per la copertura. Inoltre tale riserva non è considerata nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui all’art. 2412 c.c. (recante “limiti all’emissione” di obbligazioni), all’art. 2433 c.c. (distribuzione degli utili ai soci), all’art. 2442 c.c. (passaggio di riserve a capitale), all’art. 2446 c.c. (riduzione del capitale per perdite) e all’art. 2447 c.c. (riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale), in quanto non trovano corrispondenza in bilancio con utili o perdite di segno opposto fino a che non si manifestano i flussi o le operazioni coperti; la riserva è considerata indisponibile e non può essere utilizzata neppure a copertura delle perdite”.

Gli eventuali utili derivanti dalla valutazione al fair value di strumenti finanziari non di copertura (e solo per questi) sono accantonati in una riserva non distribuibile; come chiarito dalla Relazione illustrativa, tale obbligo non sussiste per gli utili derivanti dalla valutazione di derivati di copertura, a condizione che la copertura si riferisca ad elementi presenti in bilancio e valutati simmetricamente allo strumento derivato (fair value hedge).

Sono previsti specifici obblighi di informativa in Nota integrativa, disciplinati dagli artt. 2427 comma 1 n. 18 e 2427 bis c.c.. Oltre al fair value, all’entità ed alla natura degli strumenti in questione, è necessario riportare in nota indicazione degli “assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato”; si tratta del caso di derivati O.T.C. (Over the Counter), per la valorizzazione dei quali non è disponibile un mercato attivo di riferimento. Infine, in forma descrittiva devono essere indicate le “variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto”, ed in forma di tabella i “movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio”; a tale ultimo riguardo vi è un  richiamo dell’OIC 32  alle tabelle dell’OIC 28 sul Patrimonio Netto che comprendono all’esempio punto 3 quella specifica per le riserve per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi.

 

Nota 1) In linea generale, le società italiane sono soggette ai Principi contabili nazionali OIC, ad esclusione dei soggetti obbligati a redigere il proprio bilancio di esercizio e consolidato secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS (società quotate, società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, banche italiane, ecc ) e dei soggetti che hanno la facoltà ma non l’obbligo di applicare i principi internazionali (società incluse nel bilancio consolidato di società obbligate ad applicare gli IAS/IFRS, ecc..).

Nota 2) Ai sensi dell’art. 2435 ter c.c. “Sono considerate micro-imprese le società di cui all’articolo 2435 bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.”

Nota 3) I derivati finanziari sono rappresentati da: a) Contratti a termine, che prevedono lo scambio tra due parti di un determinato bene (merci, valute, ecc.) ad una data futura e ad un prezzo prefissato al momento della stipula del contratto (forward e future); b) Opzioni, che attribuiscono all’acquirente il diritto (e non l’obbligo) di acquistare (call) o di vendere (put) attività finanziarie o reali ad un prezzo stabilito (strike price) ad una certa data, dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenziale massima; c) Swap , che consentono a due parti di scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto (es. IRS).

I derivati creditizi sono  contratti che perseguono l’obiettivo di trasferire il rischio creditizio sottostante ad una determinata attività da un soggetto che acquista la protezione ad un soggetto che vende la protezione; si distinguono in: a) credit default swap, dove il venditore della protezione deve adempiere all’obbligazione prevista dal contratto al verificarsi di un determinato evento; b) credit spread swap/option, dove l’adempimento del venditore della protezione dipende dall’andamento di mercato di un’entità di riferimento; c) total rate of return swap, dove acquirente e venditore della protezione si scambiano flussi di cassa generati da un’entità di riferimento e quelli legati ad un tasso di interesse maggiorato o diminuito di uno spread

Nota 4) Affinchè un derivato sia di copertura deve sussistere una “relazione di copertura” tra elemento coperto e strumento di copertura; secondo quanto chiarito dall’OIC 32 “una relazione economica implica che il valore dello strumento di copertura evolve in genere nella direzione opposta del valore dell’elemento coperto in conseguenza di uno stesso rischio, che è il rischio oggetto di copertura”; occorre predisporre sin dall’inizio una documentazione formale della relazione di copertura, che attesti che “ gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell’elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati” elementi quali importo nominale, data di regolamento dei flussi finanziari, scadenza ecc.

Il principio contabile internazionale IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione (2004)” definisce derivato “un valore che cambia in relazione ad un valore sottostante, assenza o basso investimento netto iniziale, regolamento a data futura” e chiarisce che il derivato è di copertura se il suo fair value, o i flussi finanziari oggetto di analisi, compensano le variazioni del fair value o dei flussi finanziari del sottostante elemento coperto (cosiddetto “test IAS 39”).