Internazionalizzazione delle imprese: il nuovo regime della Branch exemption

L’art. 14 del “Decreto internazionalizzazione” DLgs. 147/2015 ha introdotto nel TUIR il nuovo art. 168-ter, che disciplina la cosiddetta “branch exemption” per le stabili organizzazioni estere di imprese italiane; tale regime opzionale consente di beneficiare, con riguardo alle SO estere della tassazione più favorevole prevista nel Paese estero dove le stesse sono localizzate. La norma in oggetto deve essere salutata con favore rappresentando indubbiamente una opzione interessante per le imprese che guardano all’espansione all’estero; di contro deve essere segnalato sin da subito che la stessa può risultare penalizzante nella misura in cui è prevista l’irrevocabilità del regime e, soprattutto, la necessità di esercitare l’opzione per tutte le S.O. indipendentemente dalla localizzazione.

Le nuove disposizioni sono applicabili dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 e, quindi, dal 2016 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Le S.O. estere di società con sede in Italia, come è noto, non potevano beneficiare del più favorevole regime fiscale del Paese estero. Il reddito delle stesse confluiva in quello della casa madre italiana, la quale poteva solo scomputare il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero.

Il nuovo art. 168-ter del TUIR, consente ora alle imprese italiane di optare per l’esenzione da imposta in Italia dei redditi prodotti dalle proprie S.O. localizzate all’estero; queste ultime potranno pertanto essere tassate esclusivamente nello Stato nel quale sono stabilite in modo da beneficiare dei risparmi d’imposta ivi garantiti, rispetto alla tassazione italiana. Se lo Stato rientra tra quelli a fiscalità privilegiata, per beneficiare della branch exemption è necessario dimostrare almeno una delle esimenti previste in materia di CFC dall’art. 167 comma 5 lettere a) o b) del TUIR (a. svolgimento effettiva attività industriale o commerciale b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in Paesi black-list.

Per contro, col nuovo regime viene meno la possibilità di portate a riduzione del reddito complessivo della casa madre eventuali perdite delle SO.

L’opzione al regime di branch exeption, come già segnalato, è irrevocabile e deve riguardare tutte le S.O. estere, in base al principio “all in all out”.

L’introduzione del regime della branch exeption potrà indurre ad una riorganizzazione all’interno dei gruppi internazionali volta a trasformare le consociate estere in S.O; né risulterà ridotto il rischio di accertamento della residenza fiscale di società controllate estere, alla luce della normativa della esterovestizione”, posta la possibilità di beneficiare della tassazione più conveniente prevista dallo Stato estero di localizzazione.