La Cassazione conferma la natura non abusiva dello Share deal

Con la recente sentenza n. 2054 del 27 gennaio 2017 la Cassazione conferma il recente orientamento della giurisprudenza di merito in materia di applicabilità dell’imposta di registro nelle operazioni di share deal

Il conferimento di azienda seguito dalla successiva cessione della partecipazione, non deve essere qualificato ai fini delle imposte d’atto (registro) come trasferimento d’azienda, in base al disposto della norma antielusiva in materia di imposta di registro di cui all’art. 20 DPR 131/1986 e può quindi essere tassato in misura fissa.


In antitesi con quanto precedentemente sostenuto (si vedano sentenze n. 8542 del 29.04.2016, n. 5877 del 13 marzo 2014 e n. 15319 del 2013) la Cassazione muta il proprio orientamento sulla presunta natura abusiva, ai fini delle imposte indirette, delle operazioni in oggetto.

Come noto, tali operazioni risultano appetibili ai fini delle imposte dirette in quanto l’art. 176 Tuir consente il perfezionamento del conferimento d’azienda in regime di neutralità d’imposta e la successiva cessione delle partecipazioni può beneficiare del regime della partecipation exempion se sono rispettate le condizioni previste dall’art. 87 del Tuir.  Si ricorda infatti che al comma 3 dello stesso art. 176 del Tuir è contenuta una norma espressa che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive.

La non abusività delle operazioni di share deal, già riconosciuta dalla giurisprudenza di merito, è stata ora accolta anche dalla Suprema Corte la quale, nella citata sentenza 2054/2017, pur non rifacendosi alla nuova norma sull’abuso del diritto di cui all’art. 10bis Legge 212/2000, ha affermato che in ambito tributario, “il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuto mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione di strumenti giuridici idonei ad ottenere un’agevolazione o un risparmio di imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici”.

Secondo la Corte tale principio antiabusivo non si applica “ove quelle operazioni possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta” e, in particolare, “il carattere abusivo di un’operazione va escluso quando sia individuabile una compresenza, non marginale, di ragioni extrafiscali”; secondo i giudici, inoltre “la prova sia del disegno elusivo sia delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria, mentre grava sul contribuente l’onere di allegare la esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustifichino operazioni in quel modo strutturate”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte ha dunque cassato il ricorso dell’Agenzia secondo cui la cessione di quote doveva essere riqualificata come cessione di ramo di azienda (ai sensi dell’articolo 20 DPR 131/86 TUR), ritenendo invece che il contribuente non abbia posto in essere alcuna operazione antielusiva, bensì abbia realizzato una legittima scelta negoziale.

Infine, secondo la sentenza in commento, la norma di cui all’art. 20 del DPR 131/86, che stabilisce che l’imposta di registro è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponde il titolo o la forma apparente, va interpretata non come norma antiabusiva, bensì come norma con funzione esclusivamente interpretativa del singolo atto portato alla registrazione, al fine di individuare l’esatta natura giuridica dell’atto.

Le operazioni di conferimento d’azienda cui fa seguito la cessione delle partecipazioni della conferitaria rientrano nella prassi consolidata degli operatori economici; si tratta di uno “strumento”, in senso lato, spesso preferito per la circolazione dei complessi aziendali, ciò che né conferma la valenza economica nell’ambito delle semplificazioni e/o agevolazioni dei processi di aggregazione tra imprese e gruppi. Inoltre non può essere messa in discussione la validità economica di tali operazioni anche per gli effetti che le stesse producono in termini di semplificazione e continuità sul piano organizzativo e gestionale. Tali semplici osservazioni dovrebbero essere sufficienti perché, alla luce della nuova disposizione antiabuso, le operazioni in commento restino totalmente al riparo da censure non solo ai fini delle imposte dirette ma anche ai fini delle imposte indirette.

Di converso è solo il caso di ricordare che i benefici descritti per il caso di circolazione delle azienda non si rendono applicabili nel caso in cui le operazioni in commento abbiano ad oggetto singoli beni, quali immobili, o insieme di beni non costituenti autonomi complessi aziendali.