La speciale disciplina agevolativa delle Start up innovative

Il presente contributo si propone di fare il quadro della disciplina agevolativa prevista per le cosiddette Startup innovative introdotte nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Crescita 2.0, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’occupazione giovanile attraverso la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione.


Il Decreto Crescita 2.0 (DL n. 179/2012, convertito Legge 221/2012) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico o startup innovativa, la quale è stata poi oggetto di successivi interventi di potenziamento ad opera del Decreto Lavoro (DL n. 76/2013), del cosiddetto Decreto Investment Compact (DL n. 3/2015) e, da ultimo, della Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 11.12.2016).
Ai sensi dell’art. 25, c. 2 del DL 179/2012, è definita startup innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, non quotata, avente quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e che presenti specifici requisiti di legge.
In particolare, la startup innovativa deve rispettare anche i seguenti requisiti:
• essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 5 anni (e comunque non prima del18.12.2012);
• essere residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del Tuir, o in uno degli Stati membri dell’UE o aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché con sede produttiva o filiale in Italia;
• dal secondo anno di attività, il valore della produzione annua non deve superare 5 milioni di euro;
• non distribuire o aver distribuito utili; non essere stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
• presentare almeno uno dei seguenti requisiti: 1) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 2) forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3) essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
In seno alla categoria trovano uno spazio a sé stante le start up a vocazione sociale che oltre a possedere tutti requisiti che caratterizzano la startup innovativa operano nei settori specifici che la norma interna considera di particolare valore sociale tra i quali l’assistenza sociale e sanitaria, l’istruzione, la tutela dell’ambiente, ecc. (Circolare MISE 3677/C del 20 gennaio 2015).
Una categoria parallela introdotta dal Decreto Legge 3/2015, Investment compact, alla quale sono estese larga parte delle misure già previste a beneficio delle startup innovative, sono le cosiddette PMI innovative, ossia le Piccole e Medie Imprese che operano nel campo dell’innovazione tecnologica. Il fattore dimensionale di tali imprese consente di fruire delle agevolazioni a prescindere dalla data di costituzione e dall’oggetto sociale (Nota 1).
Le startup innovative godono di molteplici agevolazioni, sia sotto il profilo fiscale, che sul piano del diritto societario nonché una disciplina particolare nell’ambito dei rapporti di lavoro. La condizione fondamentale per poter beneficiare delle agevolazioni tuttavia è l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, previa attestazione della sussistenza dei requisiti per l’identificazione della startup innovativa (Nota 2).
Si segnala che dal 13 novembre 2015 è stata avviata la piattaforma online #ItalyFrontiers (http://startup.registroimprese.it/isin/home) dove ogni startup innovativa può creare un profilo pubblico dell’impresa, personalizzabile e in doppia lingua: una vera e propria vetrina online delle startup e delle PMI innovative.

Sotto il profilo fiscale le start up godono di notevoli agevolazioni e incentivi che sono stati ulteriormente ampliati con la Legge di Bilancio 2017 e riguardano:
– esonero da diritto camerale annuale e diritti di segreteria alle Camere di Commercio, nonché dall’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese;
– esonero dalla disciplina sulle società di comodo e delle società in perdita sistematica;
– incentivi fiscali per gli investimenti diretti e indiretti effettuati dalle persone fisiche (detrazioni Irpef) e dalle persone giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires): l’agevolazione, stabilizzata e potenziata con la Legge di Bilancio 2017, prevede ora per le persone fisiche una detrazione Irpef pari al 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro (fino al 2016 era del 19%, salvo maggiorazione al 25% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico) e per le persone giuridiche una deduzione dall’imponibile Ires del 30% dell’investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (fino al 2016 era del 20%, salvo maggiorazione al 27% nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico);
– esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies Investment Compact);
Come tutte le imprese, inoltre, anche le start up possono beneficiare delle seguenti agevolazioni fiscali a favore degli investimenti in ricerca e nell’acquisizione di brevetti e privative industriali:
– credito d’imposta R&S nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo agevolabile di 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta
– Patent Box introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, finalizzato a detassare i redditi derivanti dallo sfruttamento della proprietà intellettuale, consiste nella possibilità per le imprese, a decorrere dall’esercizio 2015 e in via opzionale, di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti industriali, ecc..)

Sotto il profilo societario la startup innovativa beneficia di una disciplina speciale volta a rendere più agevole e meno oneroso l’avvio e l’operatività dell’impresa. In particolare, per le sole società costituite in forma di SRL sono previste facilitazioni, sia in sede di avvio attraverso la costituzione con firma digitale, senza oneri notarili (Nota 3) che di operatività: mediante apposite clausole statutarie è possibile creare diritti di voto asimmetrici, prevedendo ad esempio categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione, consentire operazioni sulle proprie quote, l’emissione di strumenti finanziari partecipativi e l’offerta al pubblico di quote di capitale, come nelle Spa.
Altra disposizione speciale per tutte le startup innovative è quella che deroga alle disposizioni civilistiche per la copertura delle perdite, prevedendo che in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo); in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una importo non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo.
E’ inoltre consentito introdurre statutariamente la possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity con irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni per i soggetti percipienti.
Una disciplina speciale è prevista in materia concorsuale con la previsione del cosiddetto Fail-fast che esclude le startup innovative dalla disciplina del fallimento e prevede speciali procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il procedimento liquidatorio. Nello specifico sono assoggettate in via esclusiva alla procedura di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio, con l’esonero, in particolare, dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa. Inoltre, in caso di successo, le startup innovative diventate “mature” che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, possono trasformarsi in PMI innovative.

Da ultimo si segnala che le startup innovative godono anche di agevolazioni per quanto riguarda la disciplina del lavoro: possono stipulare contratti a tempo determinato anche in deroga alle norme ordinarie, ad esempio quelle che regolano le proroghe dei contratti a termine; possono sforare il tetto delle assunzioni a termine previsto per la generalità dei datori di lavoro, non soggiacciono infatti al limite del 20% per le assunzioni a tempo determinato rispetto al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato
Ulteriore beneficio introdotto in favore delle iniziative imprenditoriali in esame riguarda la possibilità di optare per forme di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori di una start up innovativa deve essere composta necessariamente da una parte fissa (non inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria) e da una variabile (parametrata a indici di efficienza o redditività dell’impresa, di produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, ecc..)
Altre disposizioni agevolative riguardano le disposizioni dirette ad agevolare l’accesso al credito come il cosiddetto Equity Crowdfunding che consente alle startup innovative di raccogliere fondi attraverso piattaforme online, in base alla normativa Consob e l’accesso semplificato e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
Infine le start up beneficiano di un sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione attraverso l’accesso agevolato ai servizi dell’Agenzia ICE di assistenza in materia societaria, fiscale, contrattuale ecc e la possibilità di partecipare, a condizioni agevolate, alle principali manifestazioni internazionali in materia di innovazione.

Nota 1) Le PMI innovative, tipizzate dal D.L. n. 3/2015, si differenziano dalle startup quanto all’oggetto sociale che non ha particolari limiti, così come per la data di costituzione che può essere anteriore anche di 5 anni Le PMI devono per obbligo certificare l’ultimo bilancio di esercizio e consolidato, non devono essere iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese delle start up innovative e non possono distribuire utili. Quanto ai requisiti relativi all’innovazione devono possedere almeno due delle seguenti caratteristiche: 1) spese di R&S almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore della produzione; 2) personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato.

Nota 2) Le Camere di Commercio effettuano dei controlli periodici sull’effettivo possesso dei requisiti (circolare n. 3696/C del 14 febbraio 2017) e le imprese iscritte nella sezione speciale hanno l’obbligo di aggiornare su base semestrale (scadenze 30 giugno e 31 dicembre) i dati forniti e di confermare una volta l’anno il possesso dei requisiti di legge, pena la perdita dello status speciale e delle agevolazioni correlate (circolare MISE N. 3672/C del 29 agosto 2014)

Nota 3) Ad opera dell’Investment Compact e del Decreto MISE del 17 febbraio 2016 è stata introdotta la possibilità per le startup innovative costituite in forma di SRL di redigere l’atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale; con DM 28 ottobre 2016 l’applicabilità della procedura con firma digitale è stata estesa anche alle successive modifiche dell’atto costitutivo.