Il decreto Crescita (DL n. 34/2019), in sede di conversione in legge, è stato integrato con alcune previsioni migliorative per le imprese. In particolare è stata aumentato il beneficio c.d. “mini-IRES”, è cresciuta la deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte sui redditi, è ampliato il credito d’imposta per la partecipazione a fiere, è ampliato l’ambito di applicazione del regime del c.d. “realizzo controllato” e, infine, è agevolato il trasferimento di immobili oggetto di recupero a favore delle imprese di costruzioni.
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La conversione in legge del Decreto Crescita DL 30.4.2019 n. 34 (inde cit Decreto), con provvedimento del 28.6.2019 n. 58 (Gazzetta Ufficiale 29.6.2019 n.151), in vigore dal 30.6.2019 ha portato delle novità positive per le imprese.
Di seguito esaminiamo le principali modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto alle misure fiscali previste a favore delle imprese nel capo I intitolato “Misure fiscali per la crescita economica”, rinviando, per quanto già disciplinato dal Decreto, all’articolo pubblicato su S&T Week “Note positive per le imprese dal Decreto Crescita”.
MINI IRES
In sede di conversione del Decreto viene riconfermata la sostituzione della complessa agevolazione IRES al 15 per cento (cd. mini-IRES), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, di più agevole applicazione, che prevede una progressiva riduzione dell’aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.
Nel corso dell’iter di conversione la riduzione dell’aliquota IRES, è stata resa più graduale rispetto a quanto previsto originariamente dal Decreto (cinque periodi d’imposta, in luogo di quattro) sino ad arrivare, a decorrere dal 2023 a regime, ad un’aliquota agevolata pari al 20 per cento, più favorevole del 20,5 originariamente previsto dal decreto-legge a regime, con decorrenza dal 2022. In definitiva, l’aliquota Ires ordinaria (24%) è ridotta gradualmente come segue: 22,5% per l’anno di imposta 2019; 21,5% per il 2020; 21% per il 2021; 20,5% per il 2022; 20% a decorrere dal 2023, a regime, con riferimento agli utili reinvestiti.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2019 dovrà essere emanato un decreto ministeriale con le disposizioni attuative.
Deducibilità IMU dal reddito d’impresa
La legge di conversione incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d’impresa (e dal reddito professionale) dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere la totale deducibilità dell’imposta a regime, ovvero a decorrere dal 2023 (più precisamente, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022), in luogo della percentuale di deducibilità a regime (dal 2022) pari al 70 per cento prevista dal testo originario del decreto-legge.
Conseguentemente all’ultimo intervento legislativo, quindi, la deduzione dell’IMU relativa agli immobili strumentali, ai fini della determinazione del reddito di impresa (e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni), si applica nella misura del: 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per soggetti solari); 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2010 e 2021 per soggetti solari); 70% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per soggetti solari) e 100% a regime dal 2023.
Credito imposta per partecipazioni a fiere
L’iter di conversione apporta delle modifiche all’articolo 49 del Decreto, che concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d’imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, nel limite massimo di 60.000 euro.
L’agevolazione viene estesa sotto il profilo oggettivo: il beneficio inizialmente previsto per la partecipazione a fiere che si tengono all’estero, è stata infatti esteso a quelle che si svolgono in Italia.
Altra novità riguarda l’ambito temporale di fruizione: se inizialmente era previsto che il credito d’imposta fosse ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stata ora eliminata tale suddivisione triennale. Il credito è qindi utilizzabile in un unico anno esclusivamente in compensazione ai sensi della relativa disciplina generale (articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997).
Regime del realizzo controllato
Una novità introdotta dalla Legge di conversione e non prevista dal Decreto originario prevede l’estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del regime di realizzo controllato, previsto dal TUIR (art. 177, comma 2) alle partecipazioni non di controllo (Nota 1).
In particolare, ai sensi del nuovo comma 2-bis all’articolo 177 TUIR, se la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, si applica comunque il regime del cd. realizzo controllato, al ricorrere congiuntamente delle due seguenti condizioni:
- a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
- b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni (cd. holding), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione rilevante ai fini del TUIR. Esse si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
Ed inoltre, con riferimento alle partecipazioni di collegamento interessate dalla disciplina del realizzo controllato è prevista una deroga alla disciplina dell’esenzione delle plusvalenze di cui all’articolo 87 TUIR; si prevede infatti che ai fini dell’applicazione della PEX, la condizione dell’ininterrotto possesso decorre dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite (in luogo del dodicesimo) considerando sempre cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente.
Agevolazioni trasferimenti immobiliari
Sino al 31 dicembre 2021, ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare anche in caso di operazioni esenti da IVA (art. 10, D.P.R. n. 633/1972), in luogo della tassazione ordinaria (Nota 2), si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro cadauna, a condizione che, entro i successivi 10 anni, le imprese acquirenti provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi (Nota 3). L’agevolazione è estesa, oltre al caso di demolizione e ricostruzione degli edifici con successiva vendita, anche agli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia dei fabbricati e loro successiva alienazione. Rimane ferma la misura fissa dell’imposta ipotecaria nel caso di apposizione di vincolo sui beni immobili delle imprese assicurative.
Nel caso in cui i presupposti non si verifichino, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si pagano nella misura ordinaria; inoltre, è prevista l’irrogazione di «una sanzione pari al 30% delle stesse imposte», da calcolare sull’intero ammontare dell’imposta ordinaria oltre agli interessi di mora a decorrere dalla data di acquisto del fabbricato.
Semplificazioni per soggetti ISA
Una novità rispetto al Decreto originario, è l’inclusione di alcune disposizioni contenute nel progetto di legge sulle semplificazioni fiscali a favore dei contribuenti soggetti ai nuovi ISA, che come noto hanno sostituito gli Studi di Settore, e che prevedono la proroga al 30 settembre dei versamenti; si segnala inoltre, per tutti, la previsione dello slittamento a regime dei termini per presentare le dichiarazioni dei redditi ed IRAP al 30 novembre e di quella IMU/TASI al 31 dicembre, nonché la riapertura del termine per accedere alla rottamazione dei ruoli.
Superammortamento
Da ultimo si segnala che, con riferimento alla proroga del superammortamento, disposta già dal Decreto, in sede di conversione viene introdotto un tetto agli investimenti agevolabili di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili. Tale previsione riduce il campo di applicazione dell’agevolazione rispetto a quanto previsto dal Decreto originario.
Nota 1) La disposizione in oggetto, si ricorda, disciplina lo scambio di partecipazioni di controllo mediante conferimento prevedendo che, in presenza di alcuni requisiti e in ragione delle modalità con cui le quote scambiate vengono contabilizzate nei bilanci delle società coinvolte, dall’operazione di scambio possano non emergere plusvalenze soggette a imposta (cd. neutralità fiscale indotta); tale disciplina consente quindi di evitare l’insorgenza di plusvalenze imponibili (o, meglio di predeterminarne l’importo) in capo ai conferenti, essendo previsto che le quote ricevute dai conferenti si valutano sulla base dell’incremento di patrimonio netto contabilizzato dalla conferitaria a seguito del conferimento. La norma prevede alcuni requisiti soggettivi: quanto ai conferenti, dopo le modifiche apportate dal DLgs. 247/2005, non vi sono limiti o condizioni di sorta, potendosi trattare sia di persone fisiche (che detengono le partecipazioni al di fuori del regime di impresa), sia di imprenditori o società; con riferimento alla conferitaria, si deve trattare di una società residente (di capitali oppure di persone); mentre la società le cui quote sono conferite deve essere necessariamente di una società di capitali residente, cioè un soggetto per il quale è configurabile l’esistenza di un controllo di diritto da parte di terzi ai sensi dell’art. 2359 n. 1 c.c. e ora, a seguito delle ultime modifiche di legge anche di un “collegamento” ex art. .2359 comma 3 c.c.
Nota 2) Nel regime ordinario valgono invece le seguenti regole:
– se un’impresa compra un edificio con un atto fuori campo Iva (oppure un edificio residenziale in esenzione da Iva), l’imposta di registro è pari al 9 % del prezzo d’acquisto (salvo accertamenti di valore) e le imposte ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa (100 euro complessivamente);
– se un’impresa compra un fabbricato strumentale da un soggetto Iva, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura complessiva del 4%, da applicare al prezzo d’acquisto (salvo accertamenti di valore).
Nota 3) Nello specifico per la tassazione agevolata occorre verificare la sussistenza di tutti i seguenti presupposti:
a) l’acquisto sia effettuato entro il 31 dicembre 2021 da un soggetto imprenditore (individuale o societario) il quale svolga attività di costruzione o di ristrutturazione di edifici;
b) l’acquisto abbia a oggetto un «intero fabbricato» (di qualsiasi natura); probabilmente, potrebbe essere agevolato anche l’acquisto che avvenga non in “un sol colpo”, ma anche in più tranche (come accade per l’acquisto della “prima casa”, ambito nel quale è pacificamente consentito un acquisto “a tappe”);
c) il soggetto acquirente, entro 10 anni dall’atto di acquisto, provveda: alla demolizione dell’edificio e alla «ricostruzione» di un nuovo edificio anche volumetricamente non coincidente con il manufatto preesistente (ove la normativa locale lo consenta); oppure all’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non è invece contemplato l’intervento di ristrutturazione urbanistica); alla vendita (anche frazionata) dell’edificio ricostruito o recuperato, per almeno il 75% del suo volume;
d) l’opera di ricostruzione o di recupero sia effettuata conformemente alla normativa antisismica;
e) l’edificio risultante da ricostruzione o recupero sia classificato in una delle classi energetiche “Nzeb” (nearly zero energy building), “A” o “B”.