Le nuove misure per le imprese previste nel decreto Agosto

Il Decreto “Agosto” ha introdotto nuove “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” per le imprese sia in ambito fiscale che finanziario. La misura di maggiore interesse riguarda la rivalutazione dei beni di impresa, che rappresenta una interessante opportunità per sostenere i bilanci appesantiti dalle perdite Covid, con il riconoscimento immediato degli effetti fiscali ad un costo minimo (3%). Sotto il profilo finanziario, si segnala la nuova moratoria dei versamenti fiscali e previdenziali e dell’attività di riscossione, oltre alla proroga delle misure a sostegno della liquidità a favore delle PMI già vigenti; infine il Decreto introduce nuovi contributi a fondo perduto per i settori più colpiti, e l’ampliamento dei crediti d’imposta speciali “Covid”.

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Rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020 (articolo 110)

Una delle misure più attese del Decreto Agosto (art. 110 del DL 104/2020 in vigore dal 15 agosto scorso ma che dovrà essere convertito in legge entro il 13 ottobre, di seguito anche “Decreto Agosto” o semplicemente “Decreto”) è, come anticipato, la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni.

La rivalutazione viene riproposta con un ambito di applicazione più ampio rispetto alle precedenti edizioni e con un appeal fiscale particolarmente interessante (Nota 1).

In continuità alle precedenti leggi di rivalutazione, le imprese che applicano i principi contabili nazionali possono rivalutare i propri beni (Nota 2), ad esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio di riferimento).

La novità rispetto al passato è che la rivalutazione, da effettuarsi nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, per i soggetti solari, nel bilancio 2020 (bilancio di rivalutazione), è ammessa anche con riferimento al singolo bene senza quindi il vincolo delle categorie omogenee; ciò che la rende accessibile ad una platea più ampia di imprese.

Altra peculiarità è che la rivalutazione potrà essere effettuata gratuitamente con effetti soltanto civilistici e contabili; tale possibilità è particolarmente apprezzabile in un periodo di crisi economica, in quanto consente alle imprese di “rafforzare” i propri bilanci che risulteranno con molta probabilità appesantiti dalle perdite Covid.

Ed inoltre, la rivalutazione proposta dal Decreto Agosto presenta anche interessanti vantaggi sotto il profilo fiscale: a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva minima del 3% (oltre ad un eventuale ulteriore 10% per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione), sarà infatti possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni ai fini del calcolo degli ammortamenti, sin dall’esercizio successivo a quello in cui è effettuata la rivalutazione (2021 per i soggetti solari); gli effetti restano differiti all’inizio del quarto esercizio successivo con riferimento alle sole plusvalenze e minusvalenze.

La convenienza di una rivalutazione fiscale così delineata è evidente se si pensa che in passato l’imposta sostitutiva della rivalutazione dei beni d’impresa era pari al 10-12% (oltre 10% per il saldo attivo) e che gli effetti fiscali erano generalmente posticipati di 3 anni (Nota 3).

Nuova moratoria fiscale (articoli 97, 98, 99 e 78)

Il Decreto Agosto concede un’ulteriore proroga delle scadenze fiscali, già rinviate nel corso dell’emergenza dai precedenti provvedimenti del governo e ne dispone di nuove.

Nuova proroga dei versamenti sospesi dai Decreti Covid (art. 97)

L’articolo 97 concede una ulteriore proroga del termine per i versamenti fiscali e previdenziali dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno già sospesi ad opera dei Decreti Cura Italia (Nota 4), Decreto Liquidità (Nota 5) e, da ultimo del Decreto Rilancio (Nota 6 ).

Si tratta, in particolare, dei versamenti per ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, e i versamenti Iva in scadenza nel periodo indicato che possono ora essere eseguiti con le seguenti modalità:

  • 50% delle somme: in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
  • restante 50%: mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 18 gennaio 2021

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione previsto dal DL 34/2020 per cui i suddetti versamenti possono essere effettuati senza sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 16 settembre; oppure in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dalla stessa data.

Proroga del secondo acconto imposte dirette per i sogsetti ISA (art. 98)

L’articolo 98 del Decreto proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento del 30 di novembre della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici di affidabilità fiscale (ISA).

Tale beneficio è però limitato ai soggetti danneggiati dal Covid, individuati in coloro che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La proroga si applica tuttavia non solo ai soggetti ISA che abbiano avuto tale riduzione dei ricavi e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, ma anche ai soggetti in regime forfetario o in regime dei minimi, a coloro che partecipano a società, associazioni o imprese con redditi prodotti in forma associata, nonché a quelle che consentono di optare per il regime di trasparenza fiscale.

 Moratoria dei versamenti dei ruoli e dell’attività di riscossione coattiva (art. 99)

Il Decreto Agosto prevede una nuova sospensione dei termini per il versamento delle somme iscritte a ruolo ed in generale delle attività esecutive e cautelari (Nota 7).

In particolare, l’art. 99 del DL 104/2020, modificando l’art. 68 del DL 18/2020, sancisce che la sospensione dei termini di pagamento derivanti dalle cartelle di pagamento (Nota 8) riguarda quelle i cui termini scadono fra l’8.3.2020 e il 15.10.2020 e non più entro il 31.8.2020.

Il pagamento delle somme è differito al 30.11.2020, con possibilità di chiedere la dilazione entro la medesima data.

Sono sospese sino al 15 ottobre le attività di riscossione esecutive e cautelari con rinvio a tale data del termine di sospensione (precedentemente fissato al 31 agosto 2020) delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Nessun rinvio invece per il pagamento delle rate dalla rottamazione-ter e del saldo e stralcio il cui termine ultimo resta fermo al 10 dicembre 2020.

Abolizione seconda rata Imu per il settore turistico, dell’intrattenimento e delle fiere (articolo 78)

Limitatamente ad alcune tipologie di immobili utilizzati nell’ambito delle attività recettive, turistiche, termali, fieristiche, del cinema e dello spettacolo particolarmente colpite dall’emergenza Covid, è stata disposta l’abolizione della seconda rata Imu 2020; il beneficio è riservato ai seguenti immobili:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Per gli immobili di cui ai punti a), b) e c) tale beneficio si somma all’esclusione del pagamento dell’acconto Imu 2020.

Con riferimento ai soli immobili delle sale cinematografiche, concerti e spettacoli di cui alla lettera d), l’Imu non sarà dovuta anche per gli anni 2021 e 2022.

Proroga misure a sostegno della liquidità delle PMI (articolo 65)

Il Decreto Agosto proroga al 31 gennaio 2021 il termine precedentemente fissato al 30 settembre della moratoria disposta a favore delle Pmi dall’articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020 (si rinvia al precedente contributo pubblicato su questa rivista “Emergenza Covid -19 Misure di sostegno alla liquidità nel Decreto Cura Italia”).

A seguito di tale proroga, quindi:

a) le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021;

b) i prestiti non rateali prorogati fino al 31 gennaio 2021 alle stesse condizioni;

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso sino al 31 gennaio 2021.

La proroga della moratoria opera automaticamente dal 15.8.2020 e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, salvo rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.

Contributi a fondo perduto (artt 58 e 59)

Gli articoli 58 e 59 del Decreto Agosto prevedono nuovi contributi a fondo perduto a sostegno, rispettivamente, delle imprese della filiera della ristorazione e delle attività economiche e commerciali nei centri storici, settori particolarmente danneggiati dall’emergenza Covid.

La prima misura si rivolge alle imprese con attività prevalente individuata dai codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale) e consiste in un incentivo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

La misura spetta, oltre che ai soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2019, senza condizioni, anche alle altre imprese del settore che abbiamo avuto una riduzione rilevante di fatturato nei mesi da marzo a giugno 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019 (fatturato 2020 inferiore ai 3/4 di quello dei mesi 2019).

Occorre attendere il decreto attuativo che fisserà le modalità per la richiesta del contributo; si segnala la possibilità di ottenere il pagamento anticipato del 90% contributo all’accettazione della domanda, previa esibizione dei giustificativi di spesa, seppure non quietanzati.

Il nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 59 si rivolge ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, secondo le ultime rilevazioni Istat, presentavano una forte presenza di turisti residenti in paesi esteri.

Il contributo è riservato alle imprese che abbiano avuto un fatturato nel mese di giugno 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato realizzato nello stesso mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato in percentuale sulla differenza tra il fatturato di giugno 2020 e giugno 2019, nella misura che va dal 15%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 400.000,00 euro, al 10%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro, sino ad un 5%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

È comunque previsto un contributo minimo pari a 2.000,00 euro (1.000,00 euro, per le persone fisiche), entro un un importo massimo di 150.000,00 euro; tale importo minimo è sempre riconosciuto ai soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.7.2019.

Per accedere al contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento.

 Crediti d’imposta (artt 77, 79 e 81)

Il Decreto Agosto interviene ad estendere l’ambito di applicazione del credito d’imposta per i canoni di locazione, disposto dall’art. 28 del Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, estendendolo anche al mese di giugno 2020, secondo i criteri previsti nella norma originaria.

Per le sole attività turistico-ricettive stagionali il credito d’imposta è esteso anche al mese di luglio; esso spetta anche per le strutture termali, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

Il Decreto introduce due nuove misure agevolative:

a)     Credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive (articolo 79)

b)     Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd (articolo 81)

La prima misura reintroduce, con alcune modifiche, il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’art. 10 del DL 83/2014.

Il credito d’imposta spetta anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali e alle strutture ricettive all’aria aperta.

Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021, da utilizzarsi esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, senza la ripartizione in quote annuali prevista originariamente (dall’art. 10 co. 3 del DL 83/2014).

La seconda misura riconosce, per l’anno 2020, un credito d’imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche, ovvero società sportive professionistiche, Ssd e Asd iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta è pari, al massimo, al 50% degli investimenti effettuati (è infatti previsto un limite massimo di spesa, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/1991

Sostegno al welfare aziendale (art. 112)

Sempre nell’ambito delle imprese si segnala la previsione di cui all’art. 112 del Decreto Agosto che limitatamente al periodo d’imposta 2020, raddoppia il valore delle erogazioni liberali ai dipendenti escluse da tassazione Irpef.

Con modifica dell’art. 51 comma 3 del TUIR l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro

Nota 1) Come noto, negli ultimi venti anni si sono succedute diverse leggi di rivalutazione di tipo misto monetaria e/o economico a partire dalla Legge n. 342 del 2000 e successive proroghe, ad opera della Legge 448/201 della Legge 350/2003 e della Legge 266/2005. Successivamente sono state proposte ulteriori riedizioni della rivalutazione, da ultimo ad opera della Legge di bilancio 2020.

Quest’ultimo disciplina della rivalutazione risulta ancora aperta e applicabile con riferimento ai bilanci 2020, 2021 e 2022, secondo le regole degli artt. 11, 13, 14 e 15 della Legge n. 342/2000, con il pagamento di un’imposta sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili e 10% per l’affrancamento del saldo attivo). Per l’esame di tale rivalutazione si rinvia al contributo su questa rivista “Rivalutazioni a tutto campo”.

Nota 2) Possono essere rivalutati i beni, materiali e immateriali e le partecipazioni in società controllate e collegate individuati nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342:

  • i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
  • le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.

In taluni passate edizioni la rivalutazione era ammessa anche per i beni “merce”.

Nota 3) Le precedenti leggi di rivalutazione prevedevano il differimento temporale di tre o quattro anni degli effetti fiscali: a) con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative, dal terzo esercizio successivo, b) con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo.

Nota 4) Prima il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) e poi il “Decreto Liquidità” (D.L. n. 23/2020) hanno previsto, con effetti diversi e, soprattutto, requisiti disomogenei in merito all’individuazione dei beneficiari, lo slittamento dei versamenti di marzo (D.L. n. 18/2020) e di aprile e maggio (D.L. n. 23/2020) rispettivamente al 1° giugno e 30 giugno 2020. In particolare, il Decreto Cura Italia, all’inizio dell’emergenza Covid, aveva disposto le seguenti sospensioni dei termini di versamento di ritenute, contributi e Iva:

i)  per i soggetti che svolgono attività nei settori considerati maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (quali imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono impianti e centri sportivi, teatri, ristoranti, asili, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, imprese di trasporto etc.), la sospensione fino al 31 maggio dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti dal 2 marzo al 30 aprile; nonché dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (es. saldo IVA relativo al 2019 e IVA relativa al mese di febbraio);

ii)  per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi “non” superiori a 2 milioni di euro nel 2019, la sospensione sempre fino al 31 maggio dei versamenti di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.

iii) per i soggetti che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la residenza o la sede operativa nei territori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria c.d. zona rossa, la sospensione dei termini di versamento di ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; nonché dell’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Per tali soggetti i versamenti sospesi potevano essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio (che slittava al 1° giugno), in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo. Nel caso specifico delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, la sospensione dei versamenti poteva arrivare sino al 30 giugno.

Nota 5) Successivamente l’articolo 18 Decreto Liquidità (D.L. 23/2020) ha previsto, a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione anche dei termini dei versamenti dovuti in autoliquidazione nel periodo aprile e/o maggio 2020 relativi sempre a Iva, ritenute e addizionali Irpef sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali e assistenziali; tale ulteriore slittamento veniva tuttavia subordinato alla condizione che nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, si fosse verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi “non” superiori a 50 milioni di euro; di almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

In tali casi il versamento veniva sospeso, senza applicazione di sanzioni ed interessi, sino al 30 giugno con la possibilità di versare in tale data in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione in massimo 5 rate mensili di pari importo.

Nota 6) Da ultimo, il Decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha disposto lo slittamento generalizzato al 16 settembre 2020 dei versamenti di marzo, aprile e maggio relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, addizionali regionali e comunali dell’IVA periodica, come sopra indicato, con i limiti e le condizioni già previste dai precedenti Decreti Cura Italia e Liquidità.

Nota 7) Il Decreto interviene anche sulla procedura di controllo prevista per i pagamenti della Pubblica Amministrazione dall’art. 48-bis del DPR 602/73 che stabilisce che gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme il cui importo è superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione l’eventuale morosità del creditore; l’ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza della morosità e l’Agente della riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. Il Decreto Agosto prevede la sospensione della procedura di cui sopra sino al 15.10.2020 (e non più dal 31.8.2020). La decorrenza della sospensione continua a decorrere dal 8.3.2020.

Nota 8) Si tratta delle cartelle di pagamento, avvisi, ingiunzioni e atti emessi dagli enti territoriali e dagli agenti della Riscossione con scadenza originaria dall’8 marzo al 31 agosto, termine che viene portato al 15 ottobre 2020. In base alla lettera dell’art. 68 comma 1 del DL 18/2020, sono ricompresi gli accertamenti esecutivi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP; l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.3.2020 n. 5, sostiene che il beneficio non si applichi agli accertamenti esecutivi, i quali si avvarrebbero della sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dal 9.3.2020 all’11.5.2020 (ai sensi dell’art. 83 del DL 18/2020). La sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi emessi dagli enti locali, salve diverse interpretazioni fornite dagli stessi enti, e gli avvisi di addebito INPS.