Limiti dimensionali più stringenti per la nomina degli organi di controllo nelle SRL

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza innova profondamente la materia delle procedure concorsuali. Perché i segnali di crisi dell’impresa possano essere individuati tempestivamente, il legislatore ha introdotto nuove competenze ed obblighi sia per gli amministratori sia per i sindaci; affinché le procedure di allerta interessino una più vasta platea di imprese, ha ampliato l’ambito dei casi di obbligatorietà per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle SRL, coinvolgendo così anche quelle di piccole dimensioni.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019, nel prosieguo semplicemente “Codice”), nella sua interezza, entrerà in vigore il 15/08/2020, ma già dal prossimo 16 marzo alcuni articoli del codice civile vedranno importanti modifiche di immediata attuazione, soprattutto in riferimento alle regole di governance.

In tema di gestione dell’impresa (art 2086) per l’imprenditore, sia che esso operi in forma individuale o collettiva, è previsto il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.

In tema di controllo nelle SRL e nelle cooperative, cambiano – in senso più restrittivo – i limiti oltre i quali la nomina del sindaco o del revisore legale (Nota 1), diviene obbligatoria.

Non cambiano regole per SPA, ove il collegio sindacale è un organo sempre obbligatorio ed il revisore legale è di norma previsto, a meno che lo statuto, nel caso in cui la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, non affidi il controllo contabile al collegio sindacale.

La Banca d’Italia, nel suo parere comunicato alla commissione Giustizia del Senato il 26 novembre 2018 scrive: “Sulla base dei dati di bilancio relativi agli anni 2015 e 2016 forniti da Cerved – associati con i dati INPS sugli addetti – si stima che il numero di società soggette alla procedura sia pari a circa 180.000, corrispondenti a circa il 35 per cento delle società di capitali del campione considerato. Peraltro, in ragione dei dati disponibili, si tratta di valori sottostimati”.

Ciò non stupisce se si confronta il testo dell’art 2477 del codice civile (che riportiamo in allegato) ante e post riforma.

Nulla di nuovo quindi nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale: l’obbligo di nomina c’era e rimane tale.

Estremamente importante, invece, la lettera c) del secondo comma. Non si guarderà più ai parametri previsti per la redazione del bilancio abbreviato ma a soglie ben più restrittive: da 4.4 a 2 milioni di attivo, da 8.8 a 2 milioni di ricavi, da 50 a 10 dipendenti in media.

Non solo. Perché l’obbligo scatti è sufficiente superare uno solo dei suddetti limiti anziché 2, ma sempre per due esercizi consecutivi, mentre, perché l’obbligo cessi, si dovranno attendere 3 esercizi consecutivi e non più 2 senza superamento della soglia. E nel caso non sia la società a provvedere, secondo il dettato dell’art 2477, provvederà il Tribunale, su segnalazione ora anche del Registro delle imprese, oltre che di qualsiasi soggetto interessato.

Nell’ambito della crisi di impresa, il compito affidato all’organo di controllo o al revisore (art 14 del Codice) è quello di “di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l’assetto organizzativo dell’impresa è adeguato, se sussiste l’equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi della crisi”; inoltre, in caso di omessa o inadeguata risposta da parte dell’organo amministrativo, gli stessi informano senza indugio l’OCRI – Organismi di Composizione delle Crisi d’Impresa (Nota 2). L’organo societario sarà inoltre destinatario delle comunicazioni di banche ed intermediari finanziari in merito a variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti della società.

Risulta evidente come l’obiettivo della tempestiva emersione e gestione della crisi sia perseguito dal legislatore anche attraverso un ulteriore (oltre allo stesso amministratore) presidio interno – e per “interno” si intenda qui un soggetto comunque nominato dai soci. Viste poi le soglie, la strategia è la medesima per società di piccole dimensioni. Si pensi a microimprese (art 2435-ter c.c.) che detengono partecipazioni di importo superiore ai 2 milioni di euro, anche in assenza di dipendenti e con ricavi delle vendite e prestazioni di scarsa entità, o a società con undici dipendenti e ricavi sotto i 2 milioni. Alcuni commentatori hanno anche segnalato il rischio che la soglia numerica sui dipendenti possa comportare un freno alla crescita dimensionale.

Nell’audizione parlamentare del 21 novembre 2018, Confindustria ha definito “fortemente discutibile” la previsione dell’obbligatorietà della nomina di cui stiamo trattando, vista la legittimazione (e l’obbligo) in capo ai creditori pubblici alla segnalazione al debitore relativa all’eccessiva esposizione debitoria. Auspicava quindi l’innalzamento delle soglie, reputate eccessivamente basse, ed il criterio di cumulo delle stesse (ossia il superamento di due limiti su tre). Il Codice della crisi non ha, tuttavia, recepito tali suggerimenti.

Per quanto il primo comma dell’art 2477 sembri lasciare ampia discrezionalità alla volontà dei soci in termini di determinazione di poteri e compiti di organo di controllo e revisore, non è possibile prescindere – per il primo – dalla fisionomia e funzione precisamente delineate dalle norme per le società per azioni (richiamate dal comma 5) e – per il secondo – dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nel caso si nomini l’organo di controllo, permane la previsione generale della composizione monocratica (sindaco unico), a meno che lo statuto non disponga diversamente.

La scelta tra organo di controllo (che sia monocratico o collegiale) e revisore esterno non è indifferente (Nota 3). Il primo è un organo endosocietario e partecipa attivamente alla vita della società; in particolare, oltre ad effettuare il controllo contabile nel caso non sia nominato il revisore esterno, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, esprimendosi verso l’esterno con la relazione al bilancio. Può addirittura compiere atti di ordinaria amministrazione nel caso in cui vengano a cessare l’organo amministrativo, fin tanto che l’assemblea non abbia provveduto alla nomina (art 2386 c.c.). Da non dimenticare poi la legittimazione a promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art 2393 c.c.).

Il revisore legale è invece un soggetto esterno e indipendente, fornitore di un servizio in funzione di un rapporto contrattuale con la società, e si limita, per così dire, alla verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e alla formulazione di un proprio giudizio sul bilancio di esercizio. Inoltre, sussiste un divieto assoluto di qualsiasi coinvolgimento del revisore nel processo decisionale della società (Nota 4). Inoltre, mentre l’organo di controllo ha specifici poteri nel caso di omissioni o ritardi da parte degli amministratori (art 2406 c.c.), al revisore esterno della SRL spetta solo un potere di impugnazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora esse le cagionino un danno patrimoniale (art 2475-ter, per richiamo ai soggetti di cui al 2477).

Con l’aggiunta del sesto comma all’art 2477, l’istituto della denunzia al tribunale da parte dei soci di gravi irregolarità nella gestione (per richiamo all’art 2409 c.c.) diviene legittimo in maniera esplicita anche per le SRL – che abbiano o meno l’organo di controllo –, tema in passato dibattuto.

Quante saranno le società potenzialmente sottoposte a procedure di allerta, e, quindi, gli organi di controllo/revisori che potrebbero dover effettuare le segnalazioni sopra menzionate? Banca d’Italia, nell’analisi già citata, individua un numero compreso tra le otto mila e le quarantasette mila società, a seconda degli indicatori contabili presi in esame, ossia tra il 4 ed il 26 percento del totale dei 180 mila sopra richiamati (Nota 5).

Come si è detto, l’entrata in vigore della norma è il 16 marzo 2019. L’articolo 379 del decreto dà tempo nove mesi (si andrà quindi al 16 dicembre 2019) per adeguare, ove necessario, atto costitutivo e statuto e nominare l’organo di controllo o il revisore legale. Inoltre, gli esercizi a cui fare riferimento per verificare il superamento di uno dei limiti suddetti sono i due antecedenti al 16 dicembre 2019, per i soggetti “solari” si tratta quindi del 2017 e 2018.

Nonostante, ad oggi, manchino circa due mesi al termine consueto per l’approvazione dei bilanci 2018, non sarà già da ora difficile immaginare se la nostra società sarà investita da un cambiamento di non poco conto. Tuttavia, per quanto l’obbligo possa risultare gravoso, l’imprenditore può trovare nei soggetti nominati ex art 2477 degli alleati nel monitoraggio della società nella prevenzione della crisi d’impresa. Tale opportunità può essere colta all’interno di un cambiamento culturale sulla gestione di impresa.

 

Nota 1: secondo l’art 2477 comma 1, “Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.” Per revisore legale intendiamo anche una società di revisione legale.

Nota 2: secondo la definizione dell’art 2 del Codice, “OCRI: organismi di composizione della crisi d’impresa, […], che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire la fase dell’allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori, la fase della composizione assistita della crisi”.

Nota 3: si ricorda che, ai sensi dell’art 16 comma 2 D.Lgs 27 gennaio n. 39, “Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale”, dovrà quindi essere obbligatoriamente nominato un revisore esterno.  

Nota 4: Art 10 comma 1 D.Lgs 27 gennaio n .39 “Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere indipendenti da questa e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.”

Nota 5: nella sua analisi Banca d’Italia ha utilizzato alcuni dei comuni indicatori di tensione economico finanziaria. Il Codice prevede che il consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili elaborerà periodicamente gli indici (specifici per attività economica e per start-up e PMI innovative) atti ad evidenziare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario.

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