Nel 2018 si ampliano gli strumenti di tax planning per le persone fisiche

Nel 2018 si ampliano gli strumenti di tax planning per le persone fisiche

Il Ddl. di bilancio 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso ed attualmente in esame presso la Commissione Bilancio del Senato, prevede nuove detrazioni fiscali a favore delle persone fisiche e al contempo proroga altre già esistenti. Si prende spunto dalle novità per offrire il quadro di insieme sulla materia con riferimento all’anno che sta per cominciare


Il disegno di legge di bilancio 2018 introduce il cd Bonus Verde e inoltre dispone la proroga per tutto il 2018 delle agevolazioni legate agli immobili e/o abitazioni di proprietà:
• proroga della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia,
• proroga della detrazione per l’acquisto di mobili,
• proroga della detrazione per gli interventi di efficienza energetica negli edifici.

Introduzione bonus verde
La legge di bilancio per l’anno 2018, al fine di dare un impulso contro l’inquinamento e fornire una opportunità per il florovivaismo, introduce il cd. Bonus verde che consiste in una detrazione per chi sostiene nel 2018 spese per la sistemazione del verde di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari. La nuova agevolazione offre dunque un nuovo strumento di risparmio fiscale per i privati che intendono investire per la creazione e riqualificazione delle aree verdi.

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 36% delle spese documentate, sostenute nel 2018 ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti, per effettuare interventi di (Nota 1):
– “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili;
– le spese di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi sopra elencati

A differenza di tutti gli altri bonus per la casa, il nuovo bonus verde per giardini, balconi e terrazzi non riguarda solo gli immobili oggetto di ristrutturazione, bensì ogni unità adibita a civile abitazione (Nota 2).
Per il resto, il bonus verde funziona in modo analogo alle altre detrazioni fiscali sugli interventi sulla casa, attualmente in vigore ed in gran parte prorogate per tutto il 2018.
In particolare, gli interventi in oggetto sono agevolati sia se effettuati su singole unità abitative, che se effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis c.c.; in questo caso la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Possono beneficiare dell’agevolazione tutti coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili sui quali sono eseguiti i lavori. E’ previsto un limite di spesa di 5.000 euro per unità immobiliare e la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per poter usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, si ritiene dunque con bonifico “parlante”.

Inoltre, sono applicabili anche alla nuova detrazione le disposizioni contenute nell’art. 16-bis commi 5, 6 e 8 del TUIR che prevedono, rispettivamente, la riduzione della detrazione al 50% per gli immobili residenziali adibiti ad uso promiscuo dai professionisti o per l’esercizio di attività commerciali, il cumulo della detrazione ridotta del 50% con le agevolazioni previste per gli immobili vincolati e il trasferimento della detrazione non fruita all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare e all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene.

Proroga detrazione ristrutturazione edilizia
Nella nuova Legge di Bilancio 2018 viene prevista una ulteriore proroga, sino al 31.12.2018, della proroga della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, sostanzialmente alle stesse condizioni sinora previste (detrazione dall’Irpef in misura del 50% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare).
In merito si ricorda che possono usufruire della detrazione in commento tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, che siano proprietari o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese (Nota 3).
L’agevolazione spetta secondo il criterio di cassa ovvero viene commisurata alle spese sostenute nell’anno (Nota 4). Il limite di spesa di euro 96.000 riguarda il singolo immobile (Nota 5) e le sue pertinenze unitariamente considerate (Nota 6).
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (Nota 7).
I lavori per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono gli interventi di manutenzione ordinaria (ma solo per le parti comuni di edifici residenziali), manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia Nota 8) e spese accessorie (Nota 9).

Per usufruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale (Nota 10), da cui risultino: la causale del versamento (con il riferimento alla norma articolo 16-bis del Dpr 917/1986); codice fiscale del beneficiario della detrazione (Nota11); codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Il contribuente deve poi indicare in dichiarazione dei redditi l’importo della spesa e i dati catastali identificativi dell’immobili e deve conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, le fatture e/o ricevute comprovanti le spese sostenute e le ricevute dei bonifici di pagamento (Nota 12).

Proroga bonus mobili
L’articolo 3 del DDL della Legge di bilancio conferma anche per l’anno 2018 il cd. Bonus mobili, che consiste in una detrazione ai fini Irpef nella misura del 50% delle spese sostenute per:
– l’acquisto di mobili nuovi (Nota 13),
– l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (Nota 14),
destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.
Presupposto per beneficiare della detrazione è infatti che siano stati effettuati interventi di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Non è però necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Nota 15), bensì è sufficiente che siano stati già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i beni sono destinati.
Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di spesa di 10.000 euro (Nota 16) per immobile (Nota 17), ripartito tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
Per beneficiare della detrazione sugli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici occorre effettuare i pagamenti con bonifici bancari o postali (Nota 18) oppure mediante carte di credito o carte di debito (Nota 19).
I documenti da conservare ed eventualmente esibire agli uffici finanziari le fatture di acquisto dei beni e la documentazione attestante il pagamento.

Proroga detrazioni per risparmio energetico
La Manovra di Bilancio 2018 dispone infine la proroga anche al 2018 delle detrazioni per risparmio energetico. Peraltro per il prossimo anno è prevista una riduzione della percentuale di detrazione dal 65% al 50% sia per le spese sostenute per la sostituzione di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, sia per le spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Anche in questo caso le restanti condizioni per usufruire della detrazione sono rimaste sostanzialmente invariate (suddivisione delle spese sostenute, tenuto conto dei limiti massimi variabili in funzione della tipologia di intervento; detrazione da ripartire in quote costanti in 10 anni; pagamento obbligatoriamente con bonifico per i privati; predisposizione e conservazione della documentazione specifica relativa all’intervento effettuato Nota 20).

Nota 1 Tra le spese agevolabili con il bonus verde al 36% si ritiene che possano rientrare le seguenti:
• le spese per il rifacimento di impianti di irrigazione;
• le spese per la sostituzione di una siepe;
• le spese per le grandi potature;
• spese per la fornitura di piante o arbusti;
• spese di riqualificazione di prati.

Nota 2 Sono dunque esclusi dall’agevolazione uffici, negozi, magazzini, il che pare in contrasto con la finalità dell’agevolazione che consiste non tanto nel fornire un aiuto alle famiglie, quanto contribuire al verde urbano che, quindi, è indipendente dal soggetto che lo realizza.

Nota 3 Quindi le detrazioni spettano ai seguenti soggetti: i proprietari o nudi proprietari; i titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); i locatari o comodatari; i soci di cooperative divise e indivise; gli imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce; i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Inoltre, hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, il componente dell’unione civile, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado); il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

Nota 4 E deve suddivisa fra tutti i soggetti che hanno sostenuto la spesa e che hanno diritto alla detrazione.

Nota 5 Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni.

Nota 6 Anche se accatastate separatamente.

Nota 7 Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.

Nota 8 Le agevolazioni spettano su:
– Gli interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 ovvero interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
– Gli interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 ovvero interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
-Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
– Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
– I lavori finalizzati
• all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
• alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
– Gli interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
– Gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.
– Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.
– Gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica.
– Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Nota 9 Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche: le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse; le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento; le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71); le spese per l’acquisto dei materiali; il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti; le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori; gli oneri di urbanizzazione; gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Nota 10 Per le spese che non possono essere pagate con bonifico come gli oneri di urbanizzazione, i diritti per autorizzazioni e denunce di inizio lavori, bolli, ecc., possono essere assolte con altre modalità.

Nota 11 Nel caso vi siano più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della detrazione, nel bonifico devono essere deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.

Nota 12 Oltre a questi, il contribuente deve essere in possesso dei seguenti documenti:
– comunicazione all’Asl ove necessaria
-domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
-ricevute di pagamento dell’imposta comunale se dovuta
-delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
-dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
-abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione

Nota 13 Ad esempio, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione; è escluso invece l’acquisto di porte, pavimentazioni, tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Nota 14 Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Nota15 E’ quindi sufficiente che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici; non è quindi necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata da eventuali abilitazioni amministrative, dalla comunicazione preventiva all’Asl, quando la stessa è obbligatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, per lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abitativi.

Nota16 Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Nota17 Il limite quantitativo riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

Nota 18 Come per le ristrutturazioni i bonifici devo recare le seguenti indicazioni: causale del versamento (che è la medesima utilizzata da banche e Poste Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione); codice fiscale del beneficiario della detrazione; codice fiscale o numero di partita Iva del soggetto a favore del quale è fatto il bonifico. Stesse modalità devono essere osservate per il pagamento delle spese di trasporto e di montaggio dei beni.

Nota 19 In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare (indicata nella ricevuta di transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento
Nota 20 In particolare:
-Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
-Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
-Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
Riguardo la Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.