La Manovra 2022 interviene in maniera corposa sulla materia dei bonus edilizi con proroghe degli incentivi e rimodulazione degli stessi. In primis, con l’estensione generalizzata al 2024 dei bonus ordinari in scadenza al 31.12.2021 (detrazione Irpef 50%, Eco e Sisma bonus ordinari, bonus mobili e bonus verde); con la conferma del Superbonus 110% prorogato fino al 2025 salvo la stretta prevista per villette e immobili unifamiliari per cui l’agevolazione termina nel 2022. E’ invece limitata al 2022 la proroga del “Bonus facciate” la cui misura viene ridotta dal 90% al 60%. Parallelamente, il legislatore ha anche prorogato la possibilità di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito d’imposta e ha previsto alcune semplificazioni in ordine agli adempimenti collegati alle opzioni (asseverazioni e visto di conformità). Infine, ha introdotto una nuova detrazione del 75% per l’eliminazione barriere architettoniche, anch’essa fruibile, limitatamente al 2022, alternativamente mediante sconto in fattura o cessione del credito.
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La legge di bilancio 2022 (art. 1 commi 37 e 38 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 in GU n.310 del 31-12-2021), conferma la proroga generalizzata al 31 dicembre 2024 della maggior parte dei bonus edilizi minori (diversi dal 110% e dal bonus facciate 90%).
In particolare, sarà possibile fruire delle detrazioni spettanti ovvero dello sconto in fattura e/o della cessione del credito, relativamente a (Nota 1 e TABELLA A allegata): detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia; detrazione IRPEF IRES “sisma bonus “ordinario” del 50-70-75-80-85% per interventi di miglioramento sismico degli edifici; detrazione IRPEF IRES “ecobonus ordinario” del 50-65-70-75% per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari; “bonus mobili” IRPEF del 50% e “bonus verde” IRPEF del 36% per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti (Nota 2).
Nell’ambito dei bonus casa si segnala la proroga fino al 31 dicembre 2023 del Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile o “Bonus idrico” (Nota 3) di cui all’art. 1 comma 1087 – 1088 della L. 178/2020 (Art. 1 comma 713 Legge 234-2021).
Novità per il superbonus 110% (Art. 1 comma 28 Legge 234/2021)
La legge di Bilancio, attraverso la riscrittura del comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, interviene altresì ad allungare il termine di durata del superbonus 110% (oltre la scadenza generale già fissata al 30 giugno 2022); la proroga è concessa in maniera differenziata in funzione dei soggetti agevolati e con una riduzione del beneficio a partire dal 2024.
In particolare, il Superbonus viene prorogato fino al 31 dicembre 2025, per gli interventi effettuati da: i) condomìni, ii) persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari iii) persone fisiche su unità immobiliari site all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto oggetto degli interventi di cui al punto precedente “interventi trainati”; iv) Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale. La percentuale di detrazione resta pari al 110% fino al 31 dicembre 2023, mentre sarà ridotta al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025 (Nota 4).
Il Superbonus è invece prorogato fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati da IACP ed “enti equivalenti” e dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Una proroga più limitata, fino al 31 dicembre 2022, è invece prevista per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari, unità immobiliari “indipendenti e autonome”, o comunque unità immobiliari non ubicate in edifici sulle cui parti comuni stanno venendo effettuati interventi “trainanti” ai fini del superbonus, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo; diversamente il termine ultimo resta al 30 giugno 2022.
Nella Tabella B) allegata si riepilogano le varie scadenze in relazione alle diverse tipologie di beneficiari.
Le proroghe suindicate, secondo la lettera della norma, non sembrano potersi estendere al Sismabonus acquisti di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 e, pertanto, salvo future precisazioni ufficiali o modifiche normative, tale agevolazione spetterà nella misura del 110% per le sole spese per l’acquisto di unità immobiliari antisismiche sostenute fino al 30.6.2022, ovvero successivamente a tale data in misura ordinaria del 75% o 85% sulle spese sostenute sino al 31.12.2024.
In materia di Super ecobonus 110%, si segnala che La Legge di Stabilità (art. 1 comma 43) definisce i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica (APE) da allegare all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione.
Bonus facciate (art. 1, comma 39 Legge 234/2021)
Il legislatore ridimensiona in maniera rilevante, sia in termini di durata che di quantum, il cosiddetto bonus facciate, di cui all’art. 1 commi 219-223 della L. 160/2019, che come noto sino al 31.12.2021 era determinato in misura pari al 90% delle spese sostenute senza limite di spesa.
Dal 1° gennaio 2022, quindi, il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti spetta nella misura ridotta del 60% (sempre senza limite di spesa!) e limitatamente alle spese sostenute sino al 31.12.2022. L’agevolazione resta fruibile in dichiarazione in rate costanti in 5 anni oppure mediante sconto in fattura o cessione a terzi.
Detrazione per abbattere le barriere architettoniche (art. 1, comma 42 Legge 234/2021)
Per il solo anno 2022, viene istituita la nuova detrazione IRES/IRPEF del 75% per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
L’agevolazione, disciplinata dal nuovo articolo 119-ter inserito nel DL n. 34/2020, si applica agli interventi sopra indicati realizzati su edifici già esistenti (Nota 5) e agli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche; in caso di sostituzione dell’impianto, vi rientrano anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito (Nota 6).
La detrazione del 75% spetta con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 nei limiti di spesa che variano in base al numero delle unità immobiliari all’interno degli edifici: 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo; 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
L’agevolazione è fruibile direttamente dal contribuente nella dichiarazione dei redditi fino a concorrenza dell’imposta lorda dovuta in 5 quote annuali di pari importo, oppure può essere esercitata l’opzione: a) per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante; b) per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi della nuova lett. f-bis) dell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020.
Stretta sulle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione dei bonus edilizi (Art. 1 commi 29-36 Legge 234/2021)
La Legge di bilancio 2022 interviene a modificare, ed in alcuni casi a semplificare, la disciplina delle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, che possono essere esercitate in relazione ai bonus edilizi, ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, per alcuni versi riducendo la stretta introdotta con il precedente Decreto “Controlli o Antifrodi” (Nota 7).
Occorre tuttavia subito segnalare quanto disposto dal recente Decreto “Sostegni ter” del 21 gennaio 2022, in base al quale, dal 7 febbraio 2022 non sarà più possibile cedere più volte i crediti fiscali relativi alle detrazioni edilizie (art. 121 D.L. n. 34/2020) né quelli oggetto di sconto in fattura (Nota 8).
Tornando alle modifiche previste dal 1.1.2022, la Legge di Bilancio ha disposto, parallelamente alle proroghe sopra descritte, anche l’allungamento dei termini per lo sconto in fattura o la cessione del credito: sino agli anni 2022, 2023 e 2024, relativamente ai bonus “ordinari” (eco e sisma bonus, bonus facciate e detrazione IRPEF 50% per le ristrutturazioni) e fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus 110%.
Ed inoltre, con l’introduzione del nuovo comma 1 ter all’art. 121 DL 34/2020, dal 1° gennaio 2022 entrano in vigore alcune semplificazioni degli adempimenti obbligatori in caso di opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito. In particolare, con riferimento ai bonus edilizi diversi dal 110%, si prevede che in caso di esercizio di tali opzioni, il visto di conformità e l’attestazione di congruità delle spese sostenute non sono necessari per alcuni interventi “minori” identificati in quelli rientranti nella cosiddetta “edilizia libera” di qualsiasi importo (Nota 9) e negli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.
Per espressa previsione normativa, tale semplificazione non si applica agli interventi che beneficiano del bonus facciate, per i quali persistono quindi gli obblighi di verifica di congruità e conformità anche per gli interventi minori.
Altra significativa novità riguarda l’espressa inclusione (per disposizione normativa) fra le spese agevolabili/detraibili di quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità sostenute con riferimento ai bonus edilizi ordinari diversi dal superbonus 110% (per cui la detraibilità era già prevista dall’art. 119 c. 15, D.L. n. 34/2020); ante Manovra la questione era controversa, posto che il Decreto 157/2021 aveva lasciato vuoto normativo sul punto causando, a fine anno scorso, non pochi problemi operativi per gli operatori.
Secondo quanto chiarito nel corso del Videofoum di Italia Oggi del 25 gennaio 2022, dalla stessa Agenzia delle Entrate, tale disposizione ha natura interpretativa e, quindi si applica retroattivamente anche alle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative agli interventi “edilizi” ante 1 gennaio 2022.
Altra semplificazione attiene alla precisazione di quali listini considerare per l’attestazione della congruità delle spese per gli interventi che godono dei bonus ordinari, eliminando i dubbi sorti dopo il Decreto Antifrodi. Nelle mora dell’approvazione (entro il 09.02.2022) di prezzari ad hoc con decreto del ministero della Transizione ecologica, è ammesso l’utilizzo dei prezzari di cui al decreto “Requisiti” (art. 13 DM 6 agosto 2020), ossia i prezzari DEI e/o Regionali e delle province autonome o, nel caso in cui tali listini non riportino le voci relative agli interventi o parte degli interventi da eseguire, il ricorso ai criteri transitori di cui comma 13bis (prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle locali Camere di Commercio ovvero, in difetto i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi).
Infine, in ambito Superbonus 110%, è confermato l’obbligo già previsto dal Decreto Antifrodi del visto di conformità anche nel caso in cui la maxi-detrazione sia utilizzata dal beneficiario nella dichiarazione dei redditi; l’unica eccezione si ha quanto il modello è presentato direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (nuovo comma 11 dell’art. 119 DL 34/2020).
Da ultimo, la legge di Bilancio, riproducendo la disposizione del decreto Antifrodi che viene trasfusa nel nuovo art. 122 bis Dl 34/2020 rafforza i poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate riconoscendo all’ufficio la possibilità di sospendere, per un massimo di 30 giorni, l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Per una migliore lettura e sintesi delle novità sopra descritte in materia di sconto in fattura e cessione dei crediti si rinvia alla Tabella C) allegata.
Nota 1) Più in particolare si tratta dei seguenti bonus edilizi:
– detrazione IRPEF del 50%, con limite di spesa a 96.000 ex art. 16-bis, c. 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 917/1986, TUIR) per interventi di ristrutturazione edilizia (lavori di manutenzione ordinaria solo su parti comuni; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia); e per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici indicati nell’art. 16-bis, c. 1, lett. h) D.P.R. n. 917/1986, TUIR).
– Sismabonus, di cui ai commi 1-bis e ss. dell’art. 16 del DL 63/2013, con riguardo a tutte le tipologie di detrazioni (50%, 70-80% e 75-85%) ed “Sismabonus acquisti” spettante agli acquirenti degli immobili di cui al comma 1-septies;
– Ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, con riguardo sia alle detrazioni 50-65%, sia alle detrazioni 70-75% del c.d. “ecobonus parti comuni”, ivi comprese le detrazioni 80-85% previste dal comma 2-quater, laddove, sempre per gli interventi relativi alle parti comuni dell’edificio, si preferisca applicare congiuntamente, anziché separatamente, l’ecobonus e il sismabonus;
– Bonus mobili, di cui all’art. 16 comma 2 del DL 63/2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione con riduzione del massimale di spesa da 16 mila a 10 mila euro nel 2022 e a 5 mila euro nel 2023 e 2024;
– Bonus verde di cui all’art. 1 commi 12-15 della L. 205/2017.
Nota 2) In ambito Ecobonus resta fuori dalla proroga al 31 dicembre 2024 il bonus per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013 e pertanto, per le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2021 sarà possibile fruire del relativo bonus edilizio soltanto a titolo di intervento “trainato” nel superbonus 110% (comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020). Si segnala, inoltre che il comma 812 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2022 istituisce una nuova detrazione IRPEF per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili con riferimento alle spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per le cui disposizioni attuative occorre attendere l’emanazione di apposito Decreto del MEF.
Nota 3) Il bonus spetta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti, fino ad un ammontare complessivo non superiore, per ciascuna unità immobiliare, a 1.000 euro per le persone fisiche (5.000 euro per altri soggetti per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale).
Nota 4) Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in tutti i precedenti casi, il superbonus è riconosciuto nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 (art. 1, comma 28, lettera f).
Nota 5) Di conseguenza, gli interventi agevolati non devono inserirsi in un contesto edilizio di interventi di nuova costruzione e devono dunque avere per oggetto edifici iscritti in Catasto o in corso di accatastamento, con pagamento dell’IMU, ove dovuta; esclusi gli edifici iscritti in Catasto nella categoria F/3, la quale designa i “fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione”.
Nota 6) Per accedere alla detrazione in parola, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Nota 7) Il D.L. 11 novembre 2021 n. 157 (in vigore dal 12 novembre 2021), al fine di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi aveva previsto a) l’estensione dell’obbligo del visto di conformità, anche nel caso in cui il superbonus 110% venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta; b) l’obbligo del visto di conformità e della asseverazione della congruità delle spese anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus al 110%; c) rafforzamento dei controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate con la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura che presentano particolari profili di rischio; potenziamento dell’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi. Il Decreto 157/2021 non è mai stato convertito in legge e, con tecnica legislativo del tutto nuova, è stato interamente trasfuso nella Legge di Bilancio 2022.
Nota 9) Viene comunque prevista una norma transitoria: infatti, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Nota 10) Interventi di Edilizia libera sono identificati ai sensi dell’articolo 6 del Testo Unico in materia edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 (GU n. 81 del 7 aprile 2018), o della normativa regionale.