La Legge di Stabilità 2017 (Legge 11.12.2016 n. 232) ha introdotto importanti novità in materia di IVA all’interno dei gruppi societari, sia modificando il regime dell’IVA di gruppo di cui all’art. 73 c. 3 del DPR 633/72 (art. 1 c. 27), sia introducendo il nuovo istituto del Gruppo IVA (art. 1 c. 24-31).
La principale novità in materia di IVA dei gruppi è rappresentata dal nuovo istituto del “Gruppo Iva”, con introduzione all’interno del DPR 633/72 dei nuovi articoli da 70-bis a 70-duodecies, in attuazione della Direttiva 2006/112/CE e con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2018.
L’opzione per il Gruppo IVA consente a soggetti (persone fisiche e giuridiche) stabiliti nel territorio dello Stato, strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi, di diventare un unico soggetto d’imposta Iva; diventano pertanto irrilevanti ai fini Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che intercorrono tra i partecipanti al medesimo gruppo Iva, mentre rilevano le operazioni svolte nei confronti di soggetti terzi.
Il gruppo IVA si costituisce previa opzione esercitata da tutti i soggetti passivi IVA, mediante dichiarazione telematica presentata dal rappresentante del Gruppo IVA.
L’opzione è vincolante per 3 anni e si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, alla fine del primo triennio. L’opzione ha effetto a decorrere dall’anno successivo se la dichiarazione in esame è presentata dall’1.1 al 30.9, oppure dal secondo anno successivo se presentata dall’1.10 al 31.12.
Possono partecipare al gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i seguenti vincoli di tipo finanziario, economico, organizzativo:
- vincolo finanziario si ha quando dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione fra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ovvero se un soggetto controlli un altro, ne sia controllato, o siano entrambi controllati da un terzo soggetto;
- vincolo economico quando tra i soggetti interessati vi sia almeno una di queste forme di cooperazione economica: svolgimento a) di un’attività principale dello stesso genere; b) di attività complementari o interdipendenti; c) di attività che avvantaggiano uno o più dei soggetti partecipanti;
- vincolo organizzativo quando tra i partecipanti vi sia un coordinamento, in via di diritto o di fatto, fra gli organi decisionali degli stessi.
Il vincolo economico e organizzativo si presumono esistenti quando fra i soggetti sussiste un vincolo finanziario, salvo prova contraria da fornirsi tramite interpello.
Il nuovo istituto del Gruppo IVA differisce dal regime di liquidazione IVA di gruppo di cui all’art. 73 c. 3 del DPR 633/72, procedura opzionale di liquidazione dell’Iva delle società facenti parte di un gruppo societario (definito in base al rapporto di controllo di cui all’art. 2359 c.c.), in base alla quale versamenti periodici e conguaglio di fine anno sono effettuati dalla società controllante, la quale determina l’Iva dovuta, ovvero il credito del gruppo, tramite una compensazione interna dei crediti/debiti Iva che emergono dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società appartenenti al gruppo. Le società del gruppo possono scegliere se entrare o meno nel regime consolidato Iva e in ogni caso mantengono la loro posizione IVA individuale.
La legge di bilancio 2017 ha introdotto delle modifiche anche al regime dell’IVA di gruppo, con decorrenza già a partire dall’anno 2017.
Le norme attuative sono state poi introdotte con il DM 13.2.2017, pubblicato sulla G.U. 24.2.2017 n. 46. Le principali modifiche riguardano:
- Ampliamento dell’ambito soggettivo: con estensione alle società di persone della possibilità di aderire alla procedura di gruppo in qualità di controllate e previsione che, ai fini dell’accesso alla liquidazione di gruppo, si considerano controllate le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote siano possedute per oltre il 50% dall’ente o società controllante almeno a partire dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione (e non più a partire dal 1° gennaio di tale anno)
- Modifica degli adempimenti formali: per la società controllante viene abrogato l’obbligo di presentare le dichiarazioni IVA annuali delle società controllate e per le società controllate viene abrogato l’obbligo di annotare, a margine della liquidazione dell’imposta eseguita nei registri IVA, il trasferimento del saldo alla società controllante.
- Modifica della modalità di esercizio dell’opzione: l’esercizio dell’opzione per la liquidazione IVA di gruppo deve essere comunicato dalla controllante nell’ambito della dichiarazione IVA presentata nell’anno a decorrere dal quale si intende applicare il regime (e non più mediante la presentazione del modello IVA 26); per il 2017, sono ritenute valide anche le opzioni esercitate con il modello IVA 26 (comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 10.2.2017).
- Durata dell’opzione: a partire dal 2017 l’opzione si considera valida fino a revoca, da esercitarsi secondo le stesse modalità e i medesimi termini stabiliti per la comunicazione dell’opzione (fino al 2016, l’opzione per il regime IVA di gruppo aveva effetto per il solo anno in cui era stata esercitata).