Novità in materia di tassazione del reddito d’impresa (IRI)

Novità in materia di tassazione del reddito d’impresa (IRI)

La Legge di Stabilità 2017 (art, 1 commi 547-548, Legge 11.12.2016 n. 232) ha introdotto l’imposta sul reddito d’impresa “IRI”, un regime opzionale di tassazione separata del reddito di imprese individuali e società di persone con decorrenza dall’1.1.2017.


Le disposizioni di cui al nuovo art. 55-bis del TUIR, prevedono che il regime opzionale di tassazione separata del reddito d’impresa sia applicabile agli imprenditori individuali, alle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Con la modifica contenuta nella lettera c), dell’articolo 116 del TUIR, la tassazione separata IRI è estesa anche alle società di capitali a ristretta base societaria, sempre come regime opzionale in alternativa a quello della tassazione per trasparenza.

Dall’IRI rimangono esclusi lavoratori autonomi, professionisti, studi associati e società semplici. Si considerano incluse le società di fatto (esercenti attività commerciali), le società tra professionisti e le società di armamento.

In caso di opzione per l’IRI ai fini della tassazione:

  • il reddito d’impresa reinvestito nella società, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed assoggettato ad IRI del 24%;
  • gli utili prelevati dall’imprenditore, soci e collaboratori, restano imponibili con aliquota progressiva in capo al percipiente come reddito d’impresa.

L’opzione per l’IRI deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d’imposta ed è rinnovabile.

La base imponibile IRI è determinata secondo le regole ordinarie in materia di redditi di impresa previste dal TUIR e da essa possono essere dedotti gli utili prelevati, nel limite dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili assoggettate a tassazione IRI negli esercizi precedenti.

La partecipazione agli utili si presume in proporzione ai conferimenti eseguiti dai soci, salvo la diversa previsione dell’atto costitutivo o di altro atto con data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.

Le perdite maturate nei periodi d’imposta di applicazione dell’IRI sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in essi senza limite di tempo, né di importo. Il trattamento delle perdite nell’IRI risulta, quindi, più favorevole di quello ordinario sia per le imprese soggette all’IRPEF (perché la deduzione avviene oltre il quinto anno successivo anche per i soggetti che non si trovano nei primi tre anni di attività) che per le società soggette all’IRES (perché non opera, ai fini del riporto, il limite dell’80% del reddito di ciascun esercizio successivo).

All’uscita dal regime, le perdite IRI non ancora utilizzate costituiscono perdite realizzate in contabilità ordinaria e possono esclusivamente andare a compensazione dei redditi d’impresa (in contabilità ordinaria o semplificata); l’eccedenza non può andare a compensazione degli altri redditi, ma deve invece essere riportata agli esercizi successivi, ma non oltre il quinto. A tal fine, occorre considerare l’ultimo anno di permanenza nel regime IRI come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Le somme prelevate a carico dell’utile dell’esercizio e delle riserve di utili (nei limiti del reddito dell’esercizio e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati ad IRI) concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell’imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci come reddito d’impresa con imposizione progressiva in capo al percettore.

Queste disposizioni non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi di imposta precedenti a quello dal quale ha avuto inizio la tassazione separata con l’aliquota IRI.

Le somme prelevate dalle riserve di utili realizzati prima dell’ingresso nel regime IRI non concorrono alla formazione del reddito imponibile in capo al percettore e non possono essere portate in deduzione dalla base imponibile IRI. Le riserve da cui sono prelevate le somme si presumono formate prioritariamente con utili non tassati IRI.

Per i soggetti che optano per il regime IRI, il contributo annuo dovuto alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è determinato senza tener conto delle nuove disposizioni in materia di IRI.

In occasione di TELEFISCO 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito utili chiarimenti in relazione all’applicazione del nuovo regime IRI.

In relazione alla determinazione del plafond IRI, entro cui è possibile dedurre dal reddito d’impresa le somme prelevate dai soci e che va calcolato al netto delle perdite residue riportabili a nuovo, è stato confermato che negli esercizi successivi a quello in cui le perdite sono state utilizzate, il plafond debba essere quantificato considerando i redditi dichiarati nel periodo di validità IRI al netto delle sole perdite non ancora utilizzate senza considerare più le perdite già compensate.

Con riferimento alla corretta determinazione del plafond IRI nell’esercizio in cui vengono effettuati i prelevamenti, invece, è stato chiarito che la determinazione della base imponibile IRI vada effettuata

prima determinando il reddito d’impresa secondo le regole ordinarie del TUIR e poi portando in deduzione dal reddito così determinato le somme prelevate nei limiti, ovviamente, del plafond IRI.