Novità introdotte dal Decreto fiscale 2020

Il recente decreto collegato alla Manovra di Bilancio 2020 (D.L. n. 124/2019) prevede una serie di misure di contrasto all’evasione e alle frodi. In attesa delle eventuali modifiche che potranno essere apportate nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge, si esaminano le principali disposizioni fiscali alcune in vigore già dal 27 ottobre scorso.

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È utile tracciare una prima sintesi delle più importanti novità contenute nel DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (DL 124/2019 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 26.10.2019 n. 252), di seguito “Decreto”, la cui principale finalità è quella di combattere l’evasione fiscale. Le novità in ambito tributario possono essere così sintetizzate:

  • Stretta all’utilizzo dei crediti fiscali (artt 1-3)
  • Appalti e subappalti: contrasto all’omissione del versamento di ritenute e IVA (art 4)
  • Contrasto frodi in materia di accise carburanti e veicoli usati (artt 5-11)
  • Tassazione dei Trust esteri (art 13)
  • Novità in materia di fatture elettroniche e imposta di bollo (artt. 14-17)
  • Limiti all’utilizzo del denaro contante, obbligo Pos e lotteria scontrini (artt. 18-23)
  • Revisione della tassazione in materia di giochi (artt 24-31)
  • Ulteriori disposizioni fiscali (artt 32-38)
  • Modifiche in materia di reati tributari e D Lgs 231/2001 (art. 39)
  • Riduzione versamenti in acconto soggetti ISA (art. 58)

Di seguito esaminiamo le novità più rilevanti in ambito fiscale e di maggiore impatto sugli operatori sia imprese che privati.

Stretta all’utilizzo dei crediti fiscali in compensazione

Il Decreto introduce nuovi e pesanti limiti alle compensazioni fiscali, sia per i titolari di P Iva che per i privati. Tali misure, nel corso dell’iter di conversione in legge del decreto, potrebbero subire alcuni correttivi, con probabile esclusione dalla stretta sulle compensazioni per alcuni settori. Salvo future modifiche, il Decreto ad oggi in vigore prevede le seguenti misure:

Articolo 1 – Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione

In caso di accollo del debito d’imposta altrui, l’accollante, per il pagamento, non può utilizzare in compensazione propri crediti. I versamenti effettuati in violazione di tale regola si considerano non avvenuti, con applicazione delle sanzioni di legge con atti di recupero notificabili fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione dell’F24.

Articolo 2 – Cessazione partita Iva e inibizione compensazione

I soggetti a cui è stato notificato un provvedimento di cessazione della partita IVA o di cancellazione dalla partita IVA dalla banca dati VIES non possono avvalersi della compensazione nel modello F24 di eventuali crediti.

In particolare, nel caso di cessazione della partita IVA, il divieto di compensazione nel modello F24 riguarda qualsiasi tipologia di crediti (tributari e non tributari), senza limiti di importo dei crediti stessi e produce effetto a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando la partita IVA risulti cessata.

Nel caso in cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES, il divieto di compensazione nel modello F24 ha effetto limitatamente ai soli crediti IVA, senza limiti di importo e sempre a partire dalla data di notifica del provvedimento e sino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione.

Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di tali regole, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.

Il contribuente in tali casi ha la possibilità di chiedere il rimborso ovvero di riportare i crediti non compensabili quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Articolo 3 – Contrasto alle indebite compensazioni

Il Decreto modifica i presupposti per l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, allineandoli ai presupposti vigenti per i crediti IVA.

L’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti relativi a imposte sui redditi Irap e sostitutive, a partire da quelli maturati nel 2019 (Nota 1), è consentito a condizione che sia rispettato l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui; la compensazione di crediti superiori a tale soglia può essere effettuata dopo il decimo giorno dalla presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge.

L’obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è esteso ai soggetti non titolari di partita IVA, qualora il modello F24 contenga compensazioni senza limiti d’importo; prima tale obbligo era previsto per i privati solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi.

E’ prevista una sanzione di 1.000 euro, senza applicazione del cumulo giuridico, per ogni modello F24 scartato dall’Agenzia delle entrate a seguito del controllo sulla compensazione dei crediti, con immediata iscrizione a ruolo della stessa.

In sede di discussione parlamentare, viene valutata l’opportunità di circoscrivere l’ambito di applicazione del nuovo obbligo escludendone, ad esempio, coloro che sono individuati come in credito strutturale, come i giovani professionisti.

Appalti e subappalti: contrasto all’omissione del versamento di ritenute e IVA

Articolo 4 – Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera

Per combattere il fenomeno dell’omesso versamento di ritenute e dell’IVA da parte di imprese appaltatrici/affidatarie e subappaltatrici, dal 1° gennaio 2020, viene previsto:

  • il reverse charge per il versamento di ritenute di lavoro dipendente: l’art. 17-bis nel DLgs. 241/97 prevede, salvo deroghe (Nota 2) che il committente che affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio deve versare le ritenute fiscali a titolo di IRPEF e relative addizionali operate da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici, sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’opera o nel servizio. Il nuovo obbligo si applica al committente (sia “imprenditore”, che ente pubblico o ente non commerciale, esclusi quindi i privati) che risulti sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, il quale affidi ad un’impresa l’esecuzione di un’opera o di un servizio (Nota 3). La norma si applica non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, e altri contrati atipici nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice.
  • il reverse charge in materia IVA viene esteso alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive), presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma (Nota 4). L’efficacia del nuovo reverse charge IVA è subordinata all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione europea, in deroga alla direttiva 2006/112/CE.

In sede di conversione in legge del Decreto è possibile che venga circoscritto meglio l’ambito di applicazione della norma sul versamento delle ritenute negli appalti, ad esempio limitandola alla sola somministrazione di manodopera o ampliando le clausole di esclusione per salvare le imprese da nuovi carichi burocratici.

Tassazione dei Trust esteri

L’articolo 13 del Decreto Fiscale interviene sulla disciplina della tassazione dei redditi dei trust esteri; in particolare, con modifica gli articoli 44 e 45 del Tuir, viene disposto che:

  • i redditi distribuiti da trust opachi stabiliti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata costituiscono redditi di capitale tassabili in capo ai beneficiari residenti in Italia;
  • per le attribuzioni di trust esteri a beneficiari residenti in Italia, l’intero ammontare percepito costituisce reddito, se non è provata l’origine patrimoniale.

In particolare, la modifica del disposto della lettera g-sexies), comma 1, dell’articolo 44 del Tuir è volta a risolvere definitivamente una questione nata alla luce della circolare 61/E del 2010 dell’Agenzia delle Entrate (Nota 5): quella della tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari residenti di trust opachi esteri, sul presupposto che il trust nell’ordinamento straniero avrebbe potuto scontare un’imposizione ridotta, con un’evidente discriminazione rispetto ai trust interni.

L’intervento sull’art. 44 del Tuir, ad opera del Decreto Fiscale, risolve ogni dubbio interpretativo prevedendo che la tassazione, per competenza, come redditi di capitale in capo ai beneficiari dei redditi prodotti da un trust opaco, si applica soltanto se il trust è residente in un Paradiso fiscale e non, quindi, a tutti i trust opachi esteri (Nota 6).

L’interpretazione fornita dalla circolare 61/E/2010 si deve quindi ritenere definitivamente superata.

Il Decreto Fiscale interviene altresì sull’articolo 45 del Tuir, in cui viene inserito il nuovo comma 4-quater che dispone: “Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito”. Si tratta di una presunzione antielusiva volta ad impedire che le attribuzioni di redditi da parte di trust esteri vengano qualificate come attribuzioni di patrimonio al fine di sfuggire a tassazione interna.

Novità in materia di fatture elettroniche e imposta di bollo

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche (art. 14)

E’ previsto che  i file XML delle fatture elettroniche e tutti i dati in essi contenuti (sia fiscali che non), siano memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per consentirne l’utilizzo da parte della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle entrate, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria mantiene l’archivio di tutti i dati richiesti dall’art. 21 comma 2 lett. g) del DPR 633/72, concernenti la natura, qualità e quan­tità dei beni e servizi che formano oggetto dell’operazione, dati che avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica e Sistema tessera sanitaria (art. 15)

Esteso al 2020 il divieto di emissione di fatture elettroniche tramite lo Sdi, già prevista per il 2019 per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, per chi trasmette i dati al Sistema Tessera Sanitaria, non essendo ancora state individuate modalità specifiche per l’emissione della fattura elettronica da parte di tali soggetti. Si tratta, in particolare:

  • dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema TS (art. 10-bis del DL 23.10.2018 n. 119);
  • dei soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 14.12.2018 n. 135).

Il Decreto prevede inoltre che, a decorrere dall’1.7.2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante trasmissione degli stessi al Sistema TS tramite strumenti tecnologici che ne garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza.

Semplificazioni fiscali (art. 16)

Il Decreto posticipa alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, l’avvio della procedura con cui l’Agenzia delle Entrate in via sperimentale, deve mettere a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti e quelle delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA, predisposti sulla base dei dati provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere e dai dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente.

Viene rinviata alle operazioni del 2021 la messa a disposizione, da parte dell’Agenzia della dichiarazione annuale Iva precompilata.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

E’ disposto che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, l’Amministrazione finanziaria comunichi al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta da versare nonché della sanzione amministrativa (ordinariamente pari al 30%) ridotta a un terzo e degli interessi dovuti per il tardivo versamento. Se il contribuente non versa il dovuto entro 30 giorni le somme dovute sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.

Limiti utilizzo contante, obbligo Pos e lotteria scontrini

Il Decreto fiscale, con la finalità di combattere l’evasione fiscale a) rimette mano alle disposizioni sull’uso del contante, abbassando le soglie, b) sanziona la mancata accettazione di pagamenti con carte di credito/debito, c) prevede incentivi e agevolazioni all’uso dei pagamenti elettronici d) introduce agevolazioni relative alla lotteria sugli scontrini.  In particolare, le misure antievasione adottate sono le seguenti.

Modifiche al regime dell’utilizzo del contante (art. 18)

Si abbassano i limiti all’utilizzo del contante:

  • dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, il limite passa da 3.000 a 2.000 euro;
  • dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro

La sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per poi passare a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (art. 23)

Dal 1° luglio 2020, è istituita una specifica sanzione per commercianti e professionisti che non accettano pagamenti, di qualsiasi importo, con carta di debito o di credito.

La sanzione per chi rifiuta pagamenti con sistemi elettronici è pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento con moneta elettronica.

Al fine di agevolare gli operatori all’uso dei pagamenti elettronici, sono previste alcune nuove funzionalità tecnologiche e agevolazioni:

Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici (art. 21)

Previste nuove funzionalità per la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e coloro che prestano servizi di pagamento abilitati, con l’obiettivo di consentire la compilazione della fattura elettronica in modo automatico durante il pagamento, per le transazioni effettuate mediante carta di pagamento su Pos opportunamente integrati.

Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

Per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 gli esercenti attività di impresa, arte o professioni possono beneficiare di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa, e spetta ai soggetti che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro.

Lotteria degli scontrini (art. 19-20)

Al fine di incentivare la “lotteria degli scontrini” (Nota 7) come misura antievasione, il Decreto fiscale prevede l’esclusione dall’Irpef e da qualsiasi prelievo erariale per i premi attribuiti nell’ambito della lotteria nazionale degli scontrini.

Sono poi previsti premi speciali a estrazione riservati esclusivamente sia ai consumatori finali sia agli esercenti, per le operazioni commerciali avvenute esclusivamente con pagamento elettronico.

E’ introdotta una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro a carico dell’esercente che, al momento dell’operazione, rifiuta il codice fiscale del contribuente o non trasmette all’Agenzia delle entrate i dati della cessione o prestazione, ai fini della lotteria degli scontrini; non si applica l’istituto del cumulo giuridico. Nel primo semestre di applicazione della lotteria degli scontrini e quindi sino al 30.06.2020, è disposta la non applicabilità di alcuna sanzione nei confronti dell’esercente che assolve temporaneamente l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi mediante misuratori fiscali già in uso non idonei alla trasmissione telematica o mediante ricevute fiscali.

Ulteriori disposizioni fiscali

Esenzione IVA su prestazioni scolastiche (art. 32)

Per adeguare l’ordinamento nazionale a quello comunitario, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE del 14.03.2019 causa C-449/17, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, non rientrano nella nozione di insegnamento scolastico e universitario, risultando soggette a Iva, le prestazioni d’insegnamento della guida automobilistica ai fini dell’ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1 (Nota 8).

Modifiche all’art. 96 tuir (art 35)

Sono previste modifiche alla disciplina di cui all’art. 96 Tuir sulla deducibilità degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine cosiddetti “PIPLT”. Per le società di progetto si prevede la possibilità di dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dall’art. 96, comma 8, lettera a), TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

Riapertura termine di pagamento della prima rata della rottamazione (art. 37)

Viene prorogato al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito (Nota 9). Tale intervento risulta funzionale ad evitare disparità di trattamento tra coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” entro aprile (che avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2019) e quanti hanno invece fruito della riapertura dei termini fino al 31 luglio (che avrebbero dovuto pagare la prima rata o tutte le somme entro il 2.12.2019).

La proroga dal 31.7.2019 al 2.12.2019 riguarda anche coloro i quali hanno pagato, entro il 7.12.2018, le rate pregresse, e che hanno beneficiato della nuova dilazione del debito, previa riliquidazione degli importi ad opera dell’Agenzia della Riscossione.

Si segnala altresì che per i soggetti che possono beneficiare della proroga del pagamento della prima rata, non muta il termine di pagamento della seconda, anch’esso scadente il 2.12.2019

Modifiche in materia di reati tributari e D Lgs 231/2001

L’art. 39 del Decreto fiscale introduce strumenti volti a rafforzare e a razionalizzare il sistema sanzionatorio penale tributario e interviene ad ampliare i reati presupposto ai fini della responsabilita amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001

In particolare, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, vengono ampliati gli strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle Imposte dirette e dell’Iva attraverso l’innalzamento dei minimi edittali e la riduzione delle soglie di punibilità attualmente vigenti.

Le fattispecie di reato che sono state interessate da un aumento delle pene:

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 D.Lgs. 74/2000)
  • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 D.Lgs. 74/2000)
  • Dichiarazione infedele (articolo 4 D.Lgs. 74/2000)
  • Omessa dichiarazione (articolo 5 D.Lgs. 74/2000)
  • Omessa dichiarazione del sostituto d’imposta (articolo 5 comma 1 bis D.Lgs. 74/2000)
  • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 8 D.Lgs. 74/2000)
  • Occultamento o distruzione di documenti contabili (articolo 10 D.Lgs. 74/2000)

Si rinvia alla tabella A) allegata per l’indicazione a confronto delle pene vigenti con quelle ora previste dal Decreto fiscale.

Sono invece stati interessati da un abbassamento delle soglie di punibilità i seguenti reati:

  • infedele dichiarazione (articolo 4 D.Lgs. 74/2000) che si configura se nelle dichiarazioni annuali, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo e/o elementi passivi inesistenti, quando si verificano congiuntamente le seguenti due condizioni: a) l’imposta evasa è superiore alla nuova soglia di euro 100.0000 (in luogo di 150.000) e b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni (non più 3 milioni di euro di elementi attivi sottratti ad imposizione);
  • omesso versamento di ritenute dovute o certificate (articolo 10-bis D.Lgs. 74/2000), che si configura a seguito dell’omesso versamento di ritenute per un ammontare pari a 100.000 euro (e non più, quindi 150.000 euro),
  • omesso versamento Iva (articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000), per potersi configurare il quale è oggi sufficiente l’omesso versamento Iva di un importo pari a 150.000 euro (in luogo della precedente soglia di 250.000).

Vengono inoltre estese, anche a fronte di determinati reati tributari, le previsioni di cui all’articolo 240 bis c.p., in forza del quale è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

Si tratta della cosiddetta confisca “di sproporzione o allargata che, con l’inserimento dell’art. 12-ter del DLgs. 74/2000, si estende ai reati tributari più gravi (avuto riguardo alla pena edittale) e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all’imposizione fiscale.

Da ultimo è introdotta la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i reati tributari più gravi commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime; nello specifico è previsto l’inserimento del reato di dichiarazione fraudolenta per mezzo di fatture false nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001.

Le norme penali contenute nell’art. 39 del Decreto saranno applicabili solo a partire dalla data di pubblicazione della legge di conversione di tale decreto. Si tratta, tra l’altro, di norme di maggiore severità e, dunque, soggette al principio di irretroattività della legge penale sancito dall’art. 2 c.p..

Riduzione versamenti in acconto soggetti ISA

L’art. 58 del Decreto fiscale modifica, a regime, la misura della prima e seconda rata de­gli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sosti­tutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale ISA (Nota 10). Per i contribuenti soggetti agli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, una nuova ripartizione dei versamenti di acconto dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, da effettuarsi, in due rate ciascuna nella misura del 50% (non più la prima del 40% e la seconda del 60%).

La novità opera già per l’anno in corso, a decorrere dal 27 ottobre 2019, con una riduzione, di fatto, della misura dell’acconto complessivamente dovuto al 90% ulteriormente ridotto all’ 85,5% per la cedolare secca sulle locazioni; con riferimento al 2019 è fatto salvo quanto eventualmente già versato con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico, che, quindi, viene fissata in ogni caso, al 90%.

Per gli altri contribuenti, resta ferma l’attuale bipartizione (prima rata al 40% e se­con­da rata al 60%).

 

Nota 1) Per i crediti maturati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2018, risultanti dalle dichiarazioni Modelli redditi 2019 e Irap 2019, restano applicabili le disposizioni previgenti e quindi possono essere utilizzati liberamente senza che la preventiva presentazione della dichiarazione.

Nota 2) E’ data facoltà di disapplicare la nuova disciplina, con versamento diretto delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, a condizione che questa nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza: a) risulti in attività da almeno 5 anni ovvero abbia eseguito nei due anni precedenti versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro; b) non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli Agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000,00 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti e non vi siano sospensioni. Per poter esercitare tale facoltà è tuttavia necessario acquisire un certificato che attesti il ricorrere dei suddetti requisiti, secondo modalità da individuarsi con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Nota 3) L’impresa appaltatrice affidataria e subappaltatrice, almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali,  deve fornire al committente la provvista necessaria per il pagamento delle ritenute sul conto corrente bancario o postale da questi comunicato e a mezzo PEC, l’elenco con il nominativo dei lavoratori impiegati, con il dettaglio delle ore lavorate e l’importo della retribuzione corrisposta per la prestazione resa ai fini dell’esecuzione dell’opera o del servizio, nonché i dati necessari per la compilazione dei modelli F24 da utilizzare per il versamento e i dati identificativi del bonifico della provvista. In alternativa alla provvista per il versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato corrispettivi per le prestazioni eseguite può chiedere che questi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute. Sia l’impresa appaltatrice o affidataria e l’impresa subappaltatrice, che il committente, sono responsabili per l’inadempimento di ciascun obbligo a proprio carico.

Nota 4) La nuova disciplina non si applica alle prestazioni di servizi relative al settore dell’edilizia (art. 17 comma 6 lett. a) e a-ter) del DPR 633/72) ed alle prestazioni nei confronti della P.A. e di altri enti e società assoggettate a split payment (art. 17-ter del DPR 633/72); alle agenzie per il lavoro (Capo I del Titolo II del DLgs. 276/2003).

Nota 5) Secondo l’interpretazione dell’Agenzia la disposizione in esame, per cui sono considerati redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti” sarebbe applicabile non solo ai trust trasparenti ma anche ai trust esteri opachi in quanto volta ad assicurare “che il trust estero venga assoggettato a tassazione analogamente ai trust italiani e, in particolare, ai trust opachi con riferimento all’eventuale reddito prodotto in Italia ed imputabile al trust medesimo nonché ai trust trasparenti con riferimento alla quota di reddito imputabile al beneficiario italiano”, allo scopo di evitare “il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato articolo 44, comma 1, lettera g-sexies), del Tuir”.

Nota 6) E’ stata introdotta nella lettera gsexies) dell’art. 44 del Tuir la seguente previsione: “Sono redditi di capitale: … i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti, nonché i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possono essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73

Nota 7) La “lotteria degli scontrini” prenderà avvio dall’1.1.2020 e consentirà ai soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori di partecipare all’estrazione a sorte di premi (art. 1 comma 540 ss. della L. 232/2016).

All’atto dell’acquisto, il cliente dovrà comunicare il proprio codice identificativo o “codice lotteria” e l’esercente dovrà inviarlo all’Agenzia delle Entrate, unitamente ai dati dell’operazione effettuata, come previsto dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31.10.2019 n. 739122.

Nota 8) Per le prestazioni delle scuole guida viene eliminato l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi e pertanto le autoscuole dovranno effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri; per consentire l’adeguamento dei sistemi tecnici e informatici, è disposto che fino al 30 giugno 2020 potranno provvedervi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Nota 9) L’art. 3 del DL 119/2018 consentiva di aderire alla c.d. “rottamazione dei ruoli” consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2017, beneficiando in questo modo dello stralcio di sanzioni amministrative e interessi di mora. La domanda andava presentata entro il 30.4.2019, termine prorogato al 31.7.2019 per determinate categorie di contribuenti.

Nota 10) Ai sensi dell’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019 e secondo quanto chiarito con risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2019, tale modifica interessa i contribuenti

  • che, contestualmente: a) esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati ap­pro­va­ti gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata con­cretamente applicata; b) dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro)
  • che partecipano a società, associazioni e imprese con i suddetti requisiti e che de­vo­no dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
  • che applicano il regime forfetario (ex art. 1 commi 54 ss. della L. 190/2014) o il regime di vantaggio (ex art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) dei c.d. “contribuenti minimi” oppure che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • coloro che dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.