Nuova rivalutazione terreni e partecipazioni sociali- profili applicativi e problemi di elusività

La Legge di Stabilità per il 2017 (art 1, comma 554 legge n. 232/2016) ha riaperto il termine per accedere alla rivalutazione dei terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività di impresa usufruendo del regime agevolato di cui agli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001, con possibilità di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite all’atto della cessione a titolo oneroso, ex art. 67, comma 1, lettere a)-c-bis), TUIR, di terreni e partecipazioni non quotate posseduti da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.


La rivalutazione dovrà essere perfezionata entro il termine del 30 giugno 2017 mediante redazione ed asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato e versamento dell’imposta sostitutiva con aliquota dell’8%, con possibilità di scomputare quella versata in occasione di precedenti rivalutazioni e versamento anche in forma rateale fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.

In caso di rivalutazione parziale si considerano rivalutate le partecipazioni acquistate per ultime con applicazione del metodo LIFO.

Nel caso delle partecipazioni, la rivalutazione non può dar luogo a minusvalenze deducibili, nel senso che l’eventuale cessione ad un prezzo inferiore a quello di perizia non ha rilevanza fiscale (art. 5, L. 448/2001)

Occorre segnalare alcune posizioni critiche dell’Agenzia delle Entrate in materia di rivalutazione sia di terreni che di partecipazioni.

In relazione alla rivalutazione delle partecipazioni l’Agenzia ritiene che la rivalutazione sia valida ai soli fini dei capital gains (redditi diversi di cui all’art 67 tuir) e non anche della tassazione dei redditi di capitale di cui all’art. 47 Tuir (da riduzione del capitale, recesso, esclusione o liquidazione).

Sulla scorta di tale posizione l’ufficio ha di recente ravvisato profili di elusività nell’utilizzo della rivalutazione nelle cosiddette operazioni di “leveraged cash out” con cui i soci di una società di capitali con consistenti riserve di utili vendono le quote oggetto di rivalutazione nella medesima ed ottengono la liquidazione del prezzo con la liquidità generata dai dividendi della stessa società partecipata; tali operazioni, secondo l’Agenzia sarebbero infatti dirette a trasformare i dividendi (soggetti a tassazione ordinaria) in redditi diversi (oggetto di affrancamento a seguito della rivalutazione). In posizione critica rispetto alla tesi dell’Agenzia si è espressa la dottrina e la stessa giurisprudenza più recente nel caso in cui l’operazione in oggetto risulta giustificata dal punto di vista economico poiché mirata al riassetto del gruppo (CTP Vicenza n. 735/02/16)

In senso più generale Assonime, con circolare n. 21/2016, ha chiarito che le operazioni di “leveraged cash out” possono ritenersi abusive solo in presenza delle condizioni previste dalla nuova norma sull’abuso del diritto introdotta nell’ambito dello Statuto del contribuente.

Ulteriori profili critici sono emersi con riguardo alla rivalutazione dei terreni e con riferimento alle cessioni a valori inferiori a quelli di perizia. Si segnala come in passato l’Agenzia (C.M. 81/E/2002) abbia affermato che nel caso in cui il trasferimento sia effettuato ad un valore inferiore a quello rivalutato viene meno la rivalutazione con necessità di effettuare, al fine di evitare l’emersione di materia imponibile, una nuova perizia al ribasso del costo fiscale del terreno e fatta salva la facoltà di richiedere a rimborso l’imposta sostitutiva già versata con la precedente rivalutazione (R.M. 111/E/2010). Si rileva però come più recentemente (circolare 1/E/2013 del 15.02.2013) l’Agenzia ha cambiato parere evitando al contribuente l’onere di redigere, in ogni caso, una nuova perizia, salvo indicare nell’atto di cessione il valore periziato ancorché il prezzo concordato di cessione del terreno risulti inferiore. Per effetto di detta indicazione la rivalutazione mantiene efficacia con la conseguenza che, ai fini delle imposte dirette, non si origina materia imponibile; di contro però l’Agenzia ha precisato che il valore così rivalutato assume rilievo ai fini delle imposte di registro ed ipocatastali.