Il Fisco, con le recenti disposizioni in materia di Pace fiscale contenute nel decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019 (artt. da 1 a 9 del D.L. n. 119/2018) e con le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019, offre ai contribuenti nuove opportunità per definire le proprie pendenze, ripresentando precedenti forme di definizione o introducendone di nuove.
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Di seguito vengono riepilogate le misure per la definizione delle pendenze con il Fisco, contenute nel decreto legge collegato alla Manovra 2018 come modificato in sede di conversione (D.L. 23.10.2018, n.119, convertito in legge 17.12.2018, n.136, su G.U. n.293 del 18.12.2018) e nella Legge di bilancio (art. 1 commi 184-198 Legge 30.12.2018 n. 145 (in GU n. 302 del 31-12-2018 – Suppl. Ord. n. 62).
Si segnala come nella versione definitiva dei provvedimenti, a seguito di alcune modifiche sostanziali apportate in sede di conversione in legge, sia scomparso l’istituto originariamente previsto della “dichiarazione integrativa”, che avrebbe potuto essere di fatto equiparato ad un vero e proprio mini condono, mentre è stato introdotta la “sanatoria delle irregolarità formali”. E’ stata prevista una definizione agevolata degli atti di accertamento, già esaurita, in quanto limitata agli atti comunicati entro il 24 ottobre scorso e da perfezionarsi entro il 23 novembre scorso; è stata invece esclusa la definizione degli avvisi bonari.
Definizione agevolata dei PVC (art. 1)
I contribuenti ai quali sia stato notificato entro lo scorso 24 ottobre 2018 un processo verbale di constatazione, relativo a imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, Irap, Iva, Ivie, e Ivafe (Nota 1), possono definirlo, senza applicazione di sanzioni e interessi, accettando per intero tutti i rilievi in essi contenuti.
Per accedere alla definizione agevolata è necessario però che entro il 24.10.2018 non sia stato notificato alcun avviso di accertamento e invito al contraddittorio ai sensi dell’art. 5 D Lgs 218/97, definibili autonomamente ex art. 2 DL 119/2018.
L’Agenzia delle Entrate, con il recente provvedimento 23.1.2019 prot. 17776/2019, ha fornito i seguenti chiarimenti sulla sanatoria in esame:
- in caso di PVC che riguarda più annualità, il contribuente può definirne solo alcune, a condizione che per ciascun anno oggetto di definizione vengano sanati tutti i rilievi formulati nel verbale;
- il ravvedimento operoso effettuato in relazione ad alcuni rilievi non preclude la definizione, che rimane possibile per i restanti;
- in caso di avviso di accertamento notificato dopo il 24.10.2018 è possibile comunque accedere alla definizione del PVC precedente;
- il ricorso contro l’accertamento, l’istanza di adesione, la memoria difensiva presentata a seguito del verbale non impediscono l’accesso alla definizione.
Il medesimo provvedimento ha poi individuato le modalità operative per definire i PVC, stabilendo che entro il prossimo 31.5.2019 è necessario presentare la dichiarazione o le dichiarazioni delle imposte interessate, secondo le modalità previste per i singoli periodi d’imposta (Nota 2), barrando, anche in caso di omessa dichiarazione, la casella “Correttiva nei termini”.
Entro la stessa data è necessario procedere anche al pagamento integrale delle somme dovute o al pagamento della prima rata. E’ infatti possibile effettuare il pagamento in 20 rate trimestrali di pari importo, di cui quelle successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre; in tal caso sono applicati gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
Nei dieci giorni successivi al pagamento della prima rata o dell’intero importo è necessario trasmettere all’ufficio interessato la quietanza dell’avvenuto versamento, che deve essere effettuato con modello F24, senza possibilità di compensazione.
Definizione agevolata degli accertamenti (art. 2)
Entro il 23.11.2018 (termine per il ricorso avverso l’atto) era consentito definire senza pagamento di sanzioni, interessi e oneri accessori gli avvisi di accertamento, di rettifica, di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio pervenuti entro il 24 ottobre 2018 che non fossero stati impugnati alla stessa data; entro il 13.11.2018 gli atti di accertamento con adesione notificati entro la stessa data.
La definizione si perfezionava con il pagamento integrale delle somme dovute o della prima rata.
Risultavano esclusi dalla definizione gli avvisi bonari, le cartelle di pagamento (che possono rientrare nella rottamazione dei ruoli ex art. 3 o nella definizione delle liti pendenti ex art. 6 DL 119/2018) e gli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni (anch’esse definibili ex art. 6 DL 119/2018). Sono esclusi gli atti emessi dagli enti previdenziali (Inps) in relazione a violazioni contributive.
Rottamazione delle cartelle (art. 3)
Il DL 119/2018 ha riaperto i termini per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali affidate alla riscossione periodo dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2017, con gli stessi benefici previsti dalla precedente rottamazione bis, e quindi senza applicazione di sanzioni, interessi di mora e oneri aggiuntivi. La presentazione dell’istanza di rottamazione produce gli stessi effetti di interruzione delle procedure coattive (Nota 3).
Una favorevole novità introdotta con la rottamazione ter consiste nel fatto che, a seguito delle ultime modifiche legislative, della medesima potranno beneficiare anche i contribuenti che, pur avendo aderito alla prima rottamazione, non avevano perfezionato la procedura, anche a causa del mancato pagamento degli importi dovuti.
Rispetto alle precedenti edizioni, il decreto fiscale inoltre prevede una più ampia dilazione dei pagamenti con evidente vantaggio dal punto di vista finanziario. I pagamenti, infatti, possono essere effettuati con una dilazione sino a cinque anni, con applicazione del tasso di interesse del 2 per cento. In particolare, la scadenza del primo pagamento (integrale o prima rata) è fissata al 31 luglio 2019; in caso di rateazione, il numero massimo di rate è esteso a 18 (mentre in precedenza erano solo 10), di cui le prime due d’importo pari al 10% del dovuto e scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019 e le rimanenti rate, di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2020. Il pagamento delle somme dovute può essere compensato con solo crediti nei confronti delle PA e il versamento di quanto dovuto estingue tutte le procedure esecutive già avviate.
Dal punto di vista operativo, anche in questa edizione della rottamazione, la procedura deve essere attivata dal contribuente mediante la presentazione di apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2019.
Stralcio dei debiti c.d. “Mini cartelle” (art. 4)
L’art. 4 del D.L. n. 119/2018 ha disposto l’annullamento, automatico, alla data del 31 dicembre 2018, dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro, con esclusione dei dazi e dell’IVA all’importazione.
L’importo stralciato è calcolato al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto) ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
La soglia di 1.000 euro non deve essere riferita all’importo complessivo della cartella, bensì ai singoli crediti iscritti a ruolo (Nota 4).
La norma fa riferimento agli “agenti della riscossione”, pertanto, lo stralcio delle cartelle è
circoscritto ai carichi trasmessi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia Spa; sono invece esclusi i carichi riscossi in proprio dagli enti locali e dai vari enti quali le Casse professionali.
La cancellazione è esclusa per carichi affidati agli agenti della riscossione riguardanti:
– le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
– i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– le risorse proprie tradizionali comunitarie;
– l’IVA riscossa all’importazione.
Per la definizione in oggetto, non si è resa necessaria alcuna iniziativa da parte del contribuente: in presenza di debiti rientranti tra quelli sopra indicati, infatti, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha già provveduto al loro annullamento.
Le somme versate anteriormente alla data del 24 ottobre 2018 restano definitivamente acquisite, mentre quelle versate successivamente sono considerate in conto versamento di debiti tributari, ovvero in mancanza, sono rimborsate (Nota 5).
E’ infine previsto che l’elenco delle quote riferite ai crediti annullati sia trasmesso dall’agente della riscossione all’ente creditore su supporto magnetico o in via telematica.
Definizione agevolata delle cartelle per dazi e IVA all’import (art. 5)
Le cartelle esattoriali relative a tributi doganali del periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possono essere estinte senza sanzioni e col pagamento di interessi ridotti. Entro il 31 luglio 2019 l’agente della riscossione comunica quanto dovuto ai fini della definizione, nonché il piano dell’eventuale pagamento rateizzato. Il primo termine di pagamento è il 30 settembre 2019.
Definizione delle liti pendenti (art.6)
E’ stata introdotta la possibilità di definire le controversie tributarie di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, in qualsiasi stato e grado di giudizio, versando un importo pari ad una percentuale del valore della controversia al netto degli interessi e delle sanzioni.
Non rientrano nella definizione agevolata le controversie relative a tributi doganali e alle somme dovute per recupero degli aiuti di Stato.
Alla definizione si accede a seguito di apposita istanza che deve essere presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio entro il 31 maggio 2019.
L’emendamento omnibus al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, ha aumentato il beneficio, stabilendo le seguenti percentuali per chiudere la lite:
- il 100% al netto di sanzioni e interessi: per chi ha già presentato ricorso senza ancora essersi costituito in giudizio e vuole chiudere la lite;
- il 90% al netto di sanzioni e interessi: per chi ha già presentato ricorso, con costituzione in giudizio e vuole chiudere la lite;
- il 40% del dovuto, in caso di vittoria in primo grado;
- il 15% in caso di vittoria in secondo grado;
- il 5% per chi è in attesa del giudizio finale della Cassazione, dopo aver già vinto in provinciale e in regionale.
Per aderire alla pace fiscale occorre che il ricorso in primo grado sia stato notificato dalla controparte entro il 30 settembre 2018 e alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
La domanda di definizione deve essere presentata per singola controversia, ossia per ogni atto impugnato, con apposito modulo, entro il 16 maggio 2019. Per ogni domanda va effettuato un distinto versamento dal quale vanno sottratti gli importi già versati che non possono essere rimborsati.
Le controversie definibili non sono sospese ma il contribuente può dichiarare al giudice, di
volersi avvalere della sospensione fino al 10 giugno 2019. Se poi entro tale termine presenta copia della domanda e versa gli importi dovuti o la prima rata, il processo è sospeso fino al 31 dicembre 2019.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, pronunce giurisdizionali e di riassunzione.
L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 ottobre 2019 con le modalità
previste per la notificazione degli atti processuali.
Le somme dovute possono essere pagate in un’unica soluzione o a rate in massimo 20 rate trimestrali in 5 anni, effettuando il pagamento della prima o unica rata entro la stessa scadenza prevista per la presentazione della domanda, per cui entro il 16 maggio 2019. In caso di rateizzazione, sulla seconda rata e sulle successive, da pagarsi entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, vanno calcolati gli interessi di mora a partire dalla data del 17 maggio 2019 fino alla data dell’effettivo versamento. E’ esclusa la compensazione.
La definizione si perfeziona solo con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata; nel caso in cui la lite non riguardi importi da versare, la definizione si perfezione con la sola presentazione della domanda pace fiscale.
Sanatoria delle irregolarità formali (art.9)
L’articolo 9 D.L. 119/2018, nella sua versione definitiva a seguito della conversione operata L. 136/2018, prevede la possibilità di aderire ad una sanatoria degli errori formali commessi dai contribuenti sino alla data del 24 ottobre 2018.
Il testo definitivo della norma, completamente diverso rispetto al dettato normativo inizialmente entrato in vigore è intervenuto in modo assai sfavorevole per il contribuente perché ha rimosso la possibilità in precedenza prevista di presentare una “dichiarazione integrativa speciale” (una sorta di “condono”), che avrebbe consentito di correggere gli errori e/o le omissioni presenti nelle dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017, integrando queste ultime con l’indicazione di un maggior imponibile fino ad un massimo di 100.000 euro (e comunque di non oltre il 30% di quanto già dichiarato) a cui applicare un’imposta sostitutiva pari al 20% (un’aliquota media per l’Iva). Tale previsione, come detto, è stata completamente soppressa e, pertanto, l’opzione per la dichiarazione integrativa “speciale” non sarà – di fatto – mai utilizzabile da parte dei contribuenti.
Il novellato articolo 9 D.L. 119/2018, dunque, stabilisce che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni stesse. Non possono invece essere oggetto di sanatoria le violazioni che incidono sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo (Nota 6).
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento (che dovrà essere eseguito in due rate di pari importo: 100 euro entro il 31 maggio 2019 e 100 euro entro il 2 marzo 2020) e con la rimozione delle irregolarità o omissioni.
Sono espressamente esclusi dalla regolarizzazione in oggetto:
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della c.d. voluntary disclosure;
- l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato;
- le violazioni di natura formale già contestate in atti divenuti definitivi (per mancata impugnazione o per formazione del giudicato) alla data del 19 dicembre 2018.
Le modalità di attuazione della norma saranno dettate da un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che ad oggi vi sono ancora molti dubbi circa la definizione di irregolarità, infrazione o inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, definizione che, in assenza di chiarimenti ufficiali, deve essere desunta dal coordinamento con due disposizioni di legge già vigenti in merito: l’articolo 10, comma 3, L. 212/2000 (c.d. “Statuto del contribuente”) e l’articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. 472/1997.
Stralcio dei debiti iscritti a ruolo per i contribuenti in grave e comprovata situazione di difficoltà economiche (art. 1 commi 184-199 Legge 145/2018)
La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto, tra gli altri istituti deflattivi, il c.d. “saldo e stralcio” ovvero lo stralcio dei debiti iscritti a ruolo per i contribuenti in grave e comprovata situazione di difficoltà economiche. La misura pare sicuramente una operazione vantaggiosa: se si rientra nei limiti previsti dalle norme che disciplinano la sanatoria gli sconti sono notevoli, tanto da renderla davvero appetibile.
Dal punto di vista oggettivo, lo stralcio riguarda i debiti derivanti da carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte (imposte sui redditi, Iva e Irap) risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica delle dichiarazioni (di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 54-bis, D.P.R. 633/1972), a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni. Possono altresì essere estinti i debiti a ruolo dal 2000 al 2017 derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps (es. Gestione Artigiani e Commercianti e Gestione separata ex L. 335/95).
Sono invece esclusi dalla definizione i ruoli derivanti dai controlli documentali delle dichiarazioni (ex articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973), nonché gli importi che derivano da atti impositivi (quali avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d’imposta).
La definizione può interessare solo debiti diversi da quelli dell’art. 4 del DL 119/2018 (c.d. minicartelle), che come visto sono annullati automaticamente dall’ufficio.
Dal punto di vista soggettivo la definizione interessa solo le persone fisiche che si trovano in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, misurata dall’indice ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) su base familiare, che non deve essere superiore a 20.000,00 euro. Si precisa che sono ricomprese nello stralcio anche le imposte dichiarate dai soci di società di persone derivanti dall’imputazione per trasparenza del reddito sociale, nella misura in cui quanto dichiarato nel quadro RH non sia poi stato versato. Sono invece esclusi dalla definizione in esame i debiti delle società, di persone o di capitale, e di altri enti.
Per i soggetti come sopra individuati, è possibile estinguere i debiti indicati, senza corrispondere le sanzioni comprese nei ruoli, gli interessi di mora (ex art. 30, comma 1, D.P.R. 602/1973), ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, versando le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, con applicazione di un abbattimento percentuale commisurato al valore ISEE (pagamento del 16% se l’ISEE è fino a 8.500,00 euro; 20%, se l’ISEE è superiore a 8.500,00 euro e fino a 12.500,00 euro; 35% se l’ISEE è superiore a 12.500,00 euro e fino a 20.000,00 euro). In ogni caso resta dovuto l’aggio di riscossione (peraltro parametrato alle somme da corrispondere al netto dello stralcio).
Il comma 188, dell’articolo 1, L.145/2018 ha poi introdotto una normativa specifica per i c.d. sovraindebitati, ovvero i debitori per i quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 3/2012, i quali sono automaticamente compresi nel saldo e stralcio e possono definire con il pagamento del 10% dell’imposta e altri interessi.
Dal punto di vista operativo, il debitore manifesta all’agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione in esame, presentando, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica resa disponibile online. In tale dichiarazione, oltre ad attestare la presenza dei requisiti normativi ed indicare i debiti che si intendono definire (è ammessa infatti la definizione parziale), deve essere precisato il numero di rate nel quale si intende effettuare il pagamento (un’unica soluzione entro il 30.11.2019 o in un numero massimo di 5 rate) (Nota 7). In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% e non trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 19 D.P.R. 602/1973, relative alle dilazioni di pagamento. Il mancato, tardivo, oppure insufficiente pagamento comporta la revoca di diritto della definizione, con riemersione del residuo debito a titolo di imposta, sanzioni e interessi di mora (tuttavia, un ritardo contenuto nei 5 giorni non ha effetti pregiudizievoli).
L’invio della domanda ha gli stessi effetti dell’istanza di rottamazione dei ruoli: a seguito della sua presentazione, infatti, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
La liquidazione degli importi dovuti viene comunicata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 31.10.2019. Entro il medesimo termine viene comunicato anche l’eventuale diniego nel caso venga riscontrato il difetto dei requisiti prescritti (Isee non superiore a 20.000 euro ovvero sovraindebitato) o la presenza di debiti diversi da quelli stralciabili. Nei soli casi in cui sorgano fondati dubbi sulla correttezza dei dati dichiarati dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate, effettuerà un controllo sui medesimi. Tale controllo può essere effettuato fino alla trasmissione degli elenchi dei debitori che si sono avvalsi della c.d. rottamazione ter ovvero fino al 31 dicembre 2024 (Nota 8).
Nei casi sopra descritti di diniego, secondo quanto previsto dal comma 193, dell’articolo 1, L. 145/2018, l’agente della riscossione avverte il debitore che i debiti inseriti nella dichiarazione presentata, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dall’articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018, ove così definibili, e indica l’ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in 17 rate, applicando, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo (Nota 9).
L’istanza può essere presentata anche dai contribuenti che, avendo presentato domanda per le pregresse rottamazioni dei ruoli non hanno poi eseguito i pagamenti, o sono decaduti dalla rottamazione per avere pagato tardivamente o in misura insufficiente le rate. In tal caso i versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette rottamazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione del c.d. saldo e stralcio.
Per tutto quanto non previsto dalla normativa sul saldo e stralcio, è stato precisato che sono applicabili, in quanto compatibili le norma che disciplinano la c.d. rottamazione ter (Nota 10).
Nota 1) Si ritengono definibili anche le violazioni in materia di monitoraggio fiscale relative alla compilazione del quadro RW ma non gli atti emessi nell’ambito della procedura di voluntary disclosure.
Nota 2) In pratica deve essere inviata la dichiarazione dei redditi, IVA, IRAP o del sostituto d’imposta dell’anno oggetto dei rilievi.
Nota 3) Non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche.
Nota 4) In sostanza, se una cartella riporta contemporaneamente l’iscrizione a ruolo di più carichi, ancorché l’importo complessivo della cartella sia superiore a 1.000 euro, il debitore beneficia dello stralcio di quei carichi affidati per importi inferiori alla soglia stabilita dalla norma.
Nota 5) La norma disciplina le modalità per il rimborso delle spese riguardanti le procedure esecutive attivate con riferimento ai debiti annullati: per i crediti erariali, il rimborso sarà a carico del bilancio statale, mentre per i crediti dei Comuni riguardanti spese sostenute negli anni 2000-2013 il calcolo avverrà al netto delle anticipazioni eventualmente ottenute; le spese riferite ai debiti annullati, sostenute dal 2014, invece, resteranno a carico dei Comuni.
Nota 6) Ad esempio, le violazioni da tardivo od omesso versamento di tributi, da indebita compensazione, da omessa o infedele dichiarazione fiscale (redditi, Iva o sostituti d’imposta), da omessa tenuta delle scritture contabili.
Nota 7) La rateizzazione massima è la seguente: 35% con scadenza 30.11.2019; 20% con scadenza 31.3.2020; 15% con scadenza il 31.7.2020; 15% con scadenza il 31.3.2021; 15% con scadenza il 31.7.2021.
Nota 8) All’esito del controllo sopra previsto, in presenza di irregolarità o omissioni non costituenti falsità, il debitore è tenuto a fornire, entro un termine di decadenza non inferiore a 20 giorni dalla relativa comunicazione, la documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
Nell’ipotesi di mancata tempestiva produzione della documentazione a seguito della comunicazione effettuata, ovvero nei casi di irregolarità o omissioni costituenti falsità, non si determinano gli effetti della definizione agevolata e l’ente creditore, qualora sia già intervenuto il discarico automatico procede, a seguito di segnalazione dell’agente della riscossione, nel termine di prescrizione decennale, a riaffidare in riscossione il debito residuo. Restano fermi gli adempimenti conseguenti alle falsità rilevate.
Nota 9) In caso di pagamento rateale, la prima rata è pari al 30% del totale dovuto e scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Nota 10) Si tratta in particolare dei commi 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14-bis, 18, 19 e 20 dell’articolo 3, D.L. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2018.