Il Decreto rilancio, in corso di conversione, nell’ambito di un pacchetto di misure volte al rafforzamento e sostegno delle imprese innovative in risposta all’emergenza Covid 19, spinge gli incentivi fiscali per gli investimenti in start up e Pmi innovative.
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L’art. 38 commi 7 e 8 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) interviene sulle agevolazioni fiscali previste per chi investe nel capitale sociale delle start up o delle PMI innovative, prevedendo per le sole persone fisiche che effettuino investimenti fino ad un massimo di 100mila euro nelle start up e 300 mila euro nelle Pmi, per ciascun periodo di imposta, una detrazione IRPEF pari al 50% dell’investimento, purché la partecipazione venga mantenuta per un minimo di 3 anni.
Viste le ultime novità legislative cogliamo l’occasione per fare il punto sulle opportunità offerte dalle start up e dalle Pmi innovative, evidenziando le differenze fra le due tipologie di imprese innovative.
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La disciplina di nuova impresa innovativa ad alto valore tecnologico o “startup innovativa”, introdotta nel nostro ordinamento giuridico ad opera del Decreto Crescita 2.0 (DL n. 179/2012, convertito Legge 221/2012), e successivamente oggetto di modifiche, è stata illustrata nel contributo pubblicato su questa rivista “La speciale disciplina agevolativa delle Start up innovative”, a cui si fa rinvio per un excursus storico.
Vogliamo qui evidenziare le principali differenze sotto il profilo della normativa e delle agevolazioni (si veda prospetto di sintesi allegato).
Partendo dall’oggetto, per le start up deve necessariamente essere improntato all’innovazione, mentre nelle PMI innovative è più ampio in quanto le stesse possono svolgere qualsiasi attività.
L’art. 25 lettera f) del DL n. 179/2012 richiede inoltre che le start up svolgano sia lo sviluppo che la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; l’attività della start up deve quindi comprendere tutte e tre le fasi (dallo sviluppo alla commercializzazione) ciò che esclude che, per esempio, tali società possano effettuare attività di vendita di prodotti ad alto livello tecnologico che siano però stati acquistati presso produttori terzi. L’Ufficio Registro Imprese è chiamato a verificare l’oggetto sociale, con esclusione di ogni apprezzamento nel merito, essendo tenuto invece ad una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo. (Nota 1).
Ulteriore differenza con la Pmi innovativa si riscontra già nella fase di costituzione, che, per la sola start up, si caratterizza per essere regolata da una disciplina semplificata; tali imprese possono essere costituite con modalità digitale e senza spese notarili né imposte (di bollo e diritti camerali) mediante adozione di atto costitutivo e statuto standard e con firma digitale; solo per le start up è inoltre previsto il divieto di costituzione a seguito di operazioni straordinarie: fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.
Entrambe le tipologie di imprese innovative devono invece rispettare alcuni requisiti “innovativi”, individuati: a) in un dato ammontare di spese ricerca sviluppo e innovazione, b) nell’utilizzo di personale altamente qualificato e c) nella disponibilità di un diritto di privativa industriale o software originale. Tali requisiti sono più stringenti per le start up, le quali devono verificare almeno due su tre dei requisiti suindicati (mentre per le Pmi innovative ne basta uno su tre) e con parametri quantitativi più alti rispetto a quelli previsti per le PMI innovative (Nota 2).
Differenti sono i requisiti dimensionali e organizzativi, ad eccezione della residenza in ambito UE e del divieto di quotazione che costituiscono condizioni comuni alle due tipologie di imprese.
Per le star up vale il limite del fatturato annuo di 5 milioni di euro (il limite non si applicherebbe al primo esercizio) ed è imposto il divieto di distribuire utili.
Per converso, i limiti dimensionali delle PMI innovative sono quelli previsti dalla Commissione UE (Nota 3); solo per queste ultime, inoltre vi è l’obbligo di certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato; pertanto una società che non abbia almeno un bilancio certificato da un revisore non può richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese come PMI innovativa. Infine, ai fini di tale qualifica la PMI non deve risultare iscritta alla sezione speciale del Registro dedicata alle start up innovative e agli incubatori certificati; ciò non vieta che una start up si trasformi in PMI innovativa una volta cancellata dalla relativa sezione speciale, ad esempio in caso di società che abbia superato i cinque anni di anzianità ma che continui a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione.
Prima di passare alle agevolazioni fiscali, occorre accennare alle altre differenze sotto il profilo della disciplina del lavoro e di quella fallimentare e societaria.
La start up, a differenza della PMI innovativa che resta soggetta alle regole ordinarie, beneficia di speciali deroghe alla disciplina ordinaria sul diritto del lavoro in materia di assunzioni (Nota 4), ed è soggetta, in ambito concorsuale, al cosiddetto Fail-fast che la esclude da fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa e prevede l’assoggettamento a speciali procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il procedimento liquidatorio (procedure di composizione della crisi da sovra-indebitamento e di liquidazione del patrimonio).
Comune è invece la speciale disciplina societaria e le regole agevolate di accesso al credito che prevede:
- alle società costituite in forma di s.r.l. è consentito: i) mediante apposite clausole statutarie creare diritti di voto asimmetrici, prevedendo ad esempio categorie di quote dotate di particolari diritti patrimoniali alle quali però non sono associati diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione, ii) effettuare operazioni sulle proprie quote; iii) emettere strumenti finanziari partecipativi; iv) offrire al pubblico quote di capitale;
- deroghe alle disposizioni civilistiche ordinarie per la copertura delle perdite, per cui in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece che entro l’esercizio successivo); in caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l’assemblea, in alternativa rispetto all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una importo non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo;
- facoltà di introdurre statutariamente la possibilità di remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity con irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni per i soggetti percipienti.
- possibilità di optare per forme di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori delle imprese innovative può essere composta necessariamente da una parte fissa (non inferiore ai minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria) e da una variabile (parametrata a indici di efficienza o redditività dell’impresa, di produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, ecc..)
- accesso al cosiddetto Equity Crowdfunding che consente di raccogliere fondi attraverso piattaforme online
- accesso semplificato e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese.
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Sotto il profilo fiscale, start up e PMI beneficiano, per lo più, delle medesime agevolazioni, salvo alcune differenze applicative come vedremo per le agevolazioni in materia di imposte dirette.
Entrambe sono esonerate dall’imposta di bollo e diritti di segreteria all’avvio dell’attività d’impresa; di contro, le sole start up beneficiano dell’esonero dal diritto annuale alla Camera di Commercio, così come dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA e dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica.
In materia di imposte dirette, le agevolazioni previste per chi investe in tali società sono comuni alle start up e Pmi innovative. Si ricorda che la disciplina delle agevolazioni fiscali per i soggetti che investono nel capitale delle start up innovative risale al 2012 ed è stata introdotta dal cosiddetto “Decreto Crescita 2.0.”, per poi essere estesa nel 2015 anche agli investimenti nelle PMI innovative. Per ulteriori approfondimenti sulle evoluzioni della disciplina si rinvia a quanto esposto nell’articolo “Agevolazioni start up e imprese innovative: normativa italiana all’avanguardia“ pubblicato su questa rivista.
In particolare, il legislatore ha voluto incentivare coloro che investono nelle imprese innovative ad alto contenuto tecnologico attribuendo a tali soggetti speciali detrazioni (per i soggetti Irpef) o detrazioni (per i soggetti Ires) la cui misura si è incrementata nel tempo, sino alla previsione in sede di legge di Bilancio 2019, di percentuali di detrazione/deduzione del 40%-50% (Nota 5); peraltro tale maggiorazione delle agevolazioni, essendo soggetta ad autorizzazione della Ue, non è mai entrata in vigore.
L’ambito dell’agevolazione interessa i soggetti che investono, a titolo di capitale di rischio (Nota 6) nelle start up innovative e nelle Pmi innovative con qualche caso di esclusione (Nota 7).
Attualmente, a seguito delle modifiche apportate dal DL rilancio, le agevolazioni per chi investe nelle start up e nelle PMI innovative sono le seguenti:
– le persone fisiche e altri soggetti Irpef possono detrarre dall’IRPEF il 50% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 100.000 (300.000 nelle pmi innovative) e il 30% per investimenti superiori a tale soglia e fino a 1.000.000 di euro annui;
– le persone giuridiche possono dedurre dalla base imponibile IRES il 30% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1.800.000 euro annui.
Per quanto riguarda i soggetti Irpef, nel caso in cui la detrazione spettante risulti di ammontare superiore all’imposta lorda del periodo d’imposta, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare. Similmente, per i soggetti passivi Ires se la deduzione è di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Infine, le agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni di euro per ciascuna società; ai fini del calcolo di tale soglia rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start-up innovativa o PMI innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo (Nota 8).
Le condizioni per beneficiare delle agevolazioni sono in parte diverse in caso di Start up e di PMI innovativa; per entrambe vale la condizione di mantenimento dell’investimento per almeno tre anni e la decadenza dal beneficio in caso di perdita dei requisiti innovativi (Nota 9), ma vi sono specifici limiti alle “Pmi innovative ammissibili” ai fini delle agevolazioni.
I benefici fiscali si applicano limitatamente agli investimenti effettuati nelle seguenti tre tipologie di Pmi innovative:
a) società che ricevono l’investimento iniziale agevolabile anteriormente alla prima vendita commerciale sul mercato o entro 7 anni dalla prima vendita commerciale;
b) società le cui attività commerciali sono iniziate da oltre 7 anni ma da meno di 10 anni, che attestano, mediante un audit indipendente eseguito da un esperto esterno, di non avere ancora dimostrato in misura sufficiente il loro potenziale di generare rendimenti
c) società che, a prescindere dall’anzianità commerciale, aumentano il capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti 5 anni.
La convenienza e l’appeal delle start up e PMI innovative è alto e nel nostro Paese si contano sempre più imprese di successo che utilizzano tali schemi societari; tale fenomeno è dovuto non solo alla speciale disciplina e alle agevolazioni descritte, ma anche alla particolare e continuata attenzione del legislatore per tali imprese, da ultimo con il DL Rilancio (Nota 10).
Nota 1) Secondo quanto chiarito dalla Circolare del 14 febbraio 2017 n. 3696/c, il Registro delle Imprese è chiamato ad adottare un approccio olistico, basato cioè sulla valutazione di una serie di elementi non correlati alla mera formulazione testuale in cui consta l’oggetto sociale come: i) il requisito “documentabile” sull’innovazione di cui all’art. 25, comma 2, lett. h), selezionato dalla startup innovativa in fase di autocertificazione (certo ammontare spese ricerca sviluppo e innovazione, personale altamente qualificato; privativa industriale o software originale); ad esempio, qualora la startup individui il requisito della privativa industriale, che per espressa disposizione di legge deve essere “direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa”, emerge che l’oggetto sociale, comunque descritto, se pertinente rispetto alla forma di tutela della proprietà intellettuale indicata, è di per sé orientato alla innovazione. ii) la descrizione dell’attività fornita in fase di autocertificazione “breve descrizione dell’attività svolta, comprese l’attività e le spese in ricerca e sviluppo” iii) il sito web, se disponibile o in assenza, richiedendo direttamente alla società un presentation deck per cogliere appieno gli elementi di innovatività del business. vi) l’essere impresa ospitata fisicamente presso un incubatore certificato, ai sensi dell’art. 25, commi 5 e 7 del DL 179/2012.
Nota 2) Le imprese innovative devono rispettare almeno uno le start up (almeno due le PMI innovative) dei seguenti requisiti: 1) una quota pari al 15% (3% per le PMI) del valore maggiore tra fatturato e costi annui ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo; 2) forza lavoro complessiva costituita per almeno 1/3 (1/5 per le PMI) da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 (1/3 per le PMI) da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale; 3) essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di programma per elaboratore originario registrato.
Nota 3) La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
Nota 4) Le start up possono stipulare contratti a tempo determinato anche in deroga alle norme ordinarie, ad esempio quelle che regolano le proroghe dei contratti a termine; possono sforare il tetto delle assunzioni a termine previsto per la generalità dei datori di lavoro, non soggiacciono infatti al limite del 20% per le assunzioni a tempo determinato rispetto al numero complessivo di lavoratori a tempo indeterminato
Nota 5) In particolare, l’art. 1 commi 2018-220 Legge n. 145 del 30.12.2018 (in GU n. 302 del 31-12-2018) ha previsto di portare dal 2019, le aliquote di detrazione/deduzione dal 30% al 40%, così che.
– le persone fisiche potessero detrarre dall’IRPEF il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1 milione di euro l’anno;
– le persone giuridiche potessero dedurre dalla base imponibile IRES: a) il 40% delle somme investite, fino ad un investimento massimo agevolabile di 1,8 milioni di euro annui; b) il 50% in caso di acquisizione dell’intero capitale sociale della start up innovativa.
Le misure agevolative previste per l’esercizio 2019, tuttavia, non sono mai divenute efficaci non essendo stata acquisita l’autorizzazione della Commissione europea.
Nota 6) Sono agevolabili i conferimenti in denaro, iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote; di contro, non sono ammissibili i conferimenti in denaro a fondo perduto iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva da sovraprezzo. I benefici spettano anche per i conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni in azioni o quote di nuova emissione e dalla compensazione di crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale; non sono ammesse le compensazioni di crediti derivanti da cessione di beni o prestazioni di servizi, ad eccezione dei crediti vantati dai soggetti che eseguono le prestazioni lavorative o di servizi come lavoratori dipendenti, amministratori, collaboratori, prestatori di opere e servizi.
Sono altresì agevolabili gli investimenti indiretti nelle società innovative, come quelli effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili, nei limiti dei conferimenti in denaro che determinano una effettiva capitalizzazione anche della società intermediaria.
Il Decreto attuativo DL 7.05.2019 ha chiarito quando il conferimento si considera effettuato, momento che coincide, normalmente, con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES: i conferimenti sono rilevanti nel periodo d’imposta in corso alla data del deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese, da parte della società innovativa, dell’atto costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale ovvero, se successiva, alla data del deposito dell’attestazione che l’aumento del capitale è stato eseguito, ai sensi degli articoli 2444 e 2481-bis cod. civ..
Nota 7) Sono esclusi gli investimenti in: 1) imprese in difficoltà di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà’” (2014/C 249/01); 2) imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati; 3) imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell’acciaio.
Nota 8) Il contribuente che intenda usufruire della la deduzione o detrazione deve quindi acquisire una certificazione della società innovativa nella quale ha investito che attesti di non avere superato il limite dei 15 milioni di euro (ammontare complessivo dei conferimenti) ovvero, se tale limite risulta superato, che indichi l’importo per il quale spetta il beneficio; è poi richiesta copia del piano di investimento della stessa società contenente informazioni dettagliate sull’oggetto dell’attività dell’impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Nota 9) Sono cause di decadenza dalle agevolazioni: a) la cessione entro tre anni, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati; non rilevano i trasferimenti a titolo gratuito o mortis causa o conseguenti a operazioni straordinarie; b) la riduzione del capitale o la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con la riserva sovrapprezzo alimentata da conferimenti agevolati; c) il recesso o l’esclusione degli investitori beneficiari delle detrazioni o deduzioni fiscali; d) la perdita dei requisiti di legge in capo alla start up o PMI innovativa.
Nota 10) Oltre alle maggiori detrazioni per gli investitori, il DL 34/2020 ha previsto ulteriori misure a sostegno delle imprese innovative che riguardano, in sintesi:
- agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative (art. 38, comma 2)
- sostegno al venture capital: misure per incentivare investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l’erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di obblighi convertibili, o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità dell’apporto effettuato a beneficio esclusivo delle startup innovative e delle PMI innovative (art. 38, comma 3)
- credito imposta Ricerca e sviluppo: le startup innovative tra i soggetti ammissibili a stipulare contratti di ricerca extra muros, così come università e istituti di ricerca, ai fini dell’erogazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nei confronti dei soggetti che commissionano tali attività alle startup innovative (art. 38, comma 4);
- proroga di 12 mesi il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative (art. 38, comma 5);
- rafforzamento Fondo Centrale di Garanzia per le PMI specificatamente dedicata all’erogazione di garanzie in favore di startup innovative e PMI innovative fini delle agevolazioni fiscali e contributive in vigore (art. 38, comma 6);
- programma Investor Visa for Italy: dimezzate le soglie minime per investimenti da parte di investitori esteri in imprese e startup innovative (art. 38, comma 10);
- agevolazioni Smart & Start Italia di cui al DM 24 settembre 2014 riferite startup innovative nelle aree sismiche aquilane sono estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (art. 38, comma 11).