Le misure di incentivazione all’acquisto di beni strumentali, introdotte per le imprese a partire dall’Ottobre 2015 con l’obiettivo di rilanciare gli investimenti, sono oggetto di proroga con il disegno di legge di bilancio per il 2018, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 ottobre scorso ed attualmente in esame presso la Commissione Bilancio del Senato. In particolare, il DDL ripropone il super-ammortamento, l’iper-ammortamento, la Nuova Sabatini ed introduce un credito di imposta per le attività di formazione inerente le tecnologie 4.0.
Una prima evidenza dei risultati effettivi del super-ammortamento per il 2015 (che in quell’anno interessò solo gli ultimi tre mesi) la offre l’Istat con il Dossier “Analisi dei provvedimenti fiscali a favore delle imprese” del 6 Novembre scorso. Lo studio evidenzia che 77 mila imprese (circa il 10% dell’universo definito tramite i modelli Unico società di capitali) sono risultate beneficiarie dell’agevolazione. Tra i settori che più hanno fatto ricorso all’incentivo figurano noleggio e leasing operativo, telecomunicazioni e commercio all’ingrosso.
Per il 2018, il DDL (art. 5) ripropone, con alcune varianti, il super-ammortamento introdotto con la Legge di Bilancio (da qui in avanti LB) 2016 e prorogato con la LB 2017.
Ecco la sintesi dell’agevolazione super-ammortamento:
– il costo di acquisto dei beni strumentali nuovi esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’art. 164 TUIR (NOTA 1), con riferimento alla determinazione fiscale delle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria ai fini IRES-IRPEF, è maggiorato del 30% (e non più del 40% come nella precedente versione);
– il periodo dell’investimento (NOTA 2) è compreso tra l’1/1/2018 ed il 31/12/2018 oppure 30/06/2019, a condizione che entro il 31/12/18 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un anticipo non inferiore al 20% del costo.
– possono usufruire dell’agevolazione titolari di reddito di impresa ed esercenti arti e professioni.
Rispetto LB 2017 si ha quindi una riduzione del 10% (da 40 a 30) della maggiorazione e l’esclusione totale dei veicoli. Ciò potrebbe spingere gli operatori all’anticipazione degli investimenti già pianificati, in quanto effettuando l’acquisto entro il 31/12/2017 – o anticipando almeno il 20% del costo entro la stessa data e perfezionando l’acquisto entro il 30/06/2018 – si potrà ancora godere della maggiorazione al 40%. Il discorso vale, a maggior ragione, nel caso di veicoli e mezzi di trasporto strumentali, i quali rientrano nella precedente versione del super-ammortamento e non nella proroga.
Per il 2018 l’Istat stima che la platea dei beneficiari effettivi della proroga del super ammortamento (al netto delle incapienze) sarà in media pari al 24,7% delle imprese, la maggior parte dei quali appartengono al settore industria (40,7%). L’incapienza (anche solo parziale) riguarderà il 25% delle imprese potenzialmente beneficiarie.
Un esempio numerico per stimare il vantaggio economico:
Tipologia investimento |
Costo di acquisto |
Ammortamenti dedotti * |
Costo al netto imposta su ammortamenti** |
Agevolazione
|
||
Materiale |
in assenza di agevolazione |
100.000 |
100.000 |
76.000 |
||
Materiale |
con super-ammortamento |
100.000 |
130.000 |
68.800 |
7.200 |
*per semplicità si considera il caso di un bene a deducibilità integrale
** il calcolo è effettuato con riferimento all’IRES (24%)
In tema di investimenti e nuove tecnologie, dalla ricerca dell’Osservatorio Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano (giugno 2017) emerge la buona conoscenza del Piano Nazionale Industria 4.0: tra le imprese che dichiarano di conoscere il Piano (84% del campione), il 52% aveva deciso di usufruire del super ammortamento al 140%, il 36% dell’iper-ammortamento al 250%. Nel complesso, il 73% delle imprese programmava investimenti in beni strumentali, ed il 61% in beni immateriali.
A rafforzare tali intenzioni, per gli investimenti che rientrano nel modello «Industria 4.0» (ossia i beni di cui all’allegato A annesso alla LB 2017) il DDL prevede una proroga dell’iper-ammortamento introdotto con la LB 2017 (NOTA 3).
Ecco la sintesi dell’agevolazione iper-ammortamento:
– il costo di acquisto dei beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’allegato citato, con riferimento alla determinazione fiscale delle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria ai fini IRES-IRPEF, è maggiorato del 150%;
– il periodo dell’investimento è compreso tra l’1/1/2018 ed il 31/12/2018 oppure 31/12/2019, a condizione che entro il 31/12/18 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia stato pagato un anticipo non inferiore al 20% del costo;
– rimangono esclusi i beni con coefficiente fiscale di ammortamento inferiore a 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni (NOTA 4);
– usufruiscono dell’agevolazione solo i titolari di reddito di impresa.
Nel DDL viene mantenuta, inoltre, la maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali di cui all’allegato B della LB 2017 per i soggetti che beneficiano dell’iper-ammortamento, se l’investimento è effettuato nel medesimo periodo.
La documentazione da produrre per beneficiare dell’agevolazione è la stessa richiesta dalla LB 2017, ossia una dichiarazione del legale rappresentante o del perito (per investimenti superiori ad euro 500.000) circa le caratteristiche del bene e della sua “interconnessione”.
Un esempio numerico per stimare il vantaggio economico:
Tipologia investimento |
Costo acquisto |
Ammortamenti dedotti * |
Costo al netto imposta su ammortamenti** |
Agevolazione |
||
Materiale4.0 | in assenza di agevolazione |
100.000 |
100.000 |
76.000 |
||
Materiale4.0 | con iper-ammortamento |
100.000 |
250.000 |
40.000 |
36.000 |
*per semplicità si considera il caso di un bene a deducibilità integrale
** il calcolo è effettuato con riferimento all’IRES (24%)
Il DDL disciplina anche il caso di realizzo a titolo oneroso del bene materiale durante il periodo di fruizione dell’agevolazione. Se il bene viene sostituito con un altro nuovo con caratteristiche analoghe o superiori, e ciò risulta dall’attestazione di cui sopra, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio (ma fino a concorrenza del costo del nuovo investimento, se inferiore al costo del bene sostituito).
Sempre in tema investimenti, l’articolo 7 del DDL prevede l’integrazione delle risorse disponibili per la cosiddetta “Nuova Sabatini” (misura volta a “facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese”) per un importo complessivo di 330 milioni di euro, scaglionato tra il 2018 ed il 2023. Il termine per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato è prorogato, dal 31/12/18 (LB 2017) fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.
Come noto, la Nuova Sabatini prevede un contributo alle PMI da parte del MISE a copertura degli interessi sui finanziamenti bancari (i quali possono essere assistiti, fino all’80%, dal Fondo di garanzia per le PMI), per gli investimenti finalizzati ad acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
Per quanto riguarda le spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/17, il DDL (art. 8) introduce un credito di imposta – nel limite di euro 300.000 annuali per beneficiario – pari al 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene impegnato in attività di formazione 4.0.
Il credito spetta:
– qualunque sia la forma giuridica, il settore di attività, il regime contabile dell’impresa;
– esclusivamente se le attività di formazione rientrano nel modello 4.0 (NOTA 5), quindi legate alle tecnologie “big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali”;
– esclusivamente se le attività di formazione sono pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.
A meno che il bilancio non sia certificato, i costi agevolabili devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto al registro dei revisori o da una società di revisione e la certificazione deve essere allegata al bilancio.
Per fruire del credito occorre indicare lo stesso nella dichiarazione relativa al periodo di sostenimento delle spese e nei successivi, fino ad esaurimento. Il credito non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap (NOTA 6) ed è utilizzabile dal periodo successivo a quello di sostenimento dei costi esclusivamente in compensazione in F24 (NOTA 7)
Dovrà comunque essere emanato un apposito decreto interministeriale per stabilire le disposizioni attuative del credito d’imposta.
Le misure qui descritte, assieme ad altre quali Patent Box e credito di imposta per le attività di R&S, costituiscono, nel loro insieme, un sistema di incentivazione per l’ammodernamento delle imprese che potrà risultare di grande impatto per l’economia del Paese.
NOTE
1) Trattasi di: aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente ) ed autocaravan (veicoli adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente), ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa; veicoli adibiti ad uso pubblico; autovetture e autocaravan non destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
2) Il momento esatto di effettuazione dell’investimento è definito, anche per i soggetti “a derivazione rafforzata”, dall’art. 109 TUIR.
3) Una proroga era già stata disposta dall’art. 14 Legge N. 123/2017 di conversione del DL 20.06.2017, n. 91, in vigore dal 13/08/17, che ha esteso dal 30/6/18 al 30/9/18 (a condizione che entro il 31/12/17 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato pagato un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione) il termine entro cui è possibile fruire dell’iper-ammortamento. Tale proroga non interessa invece le agevolazioni del super-ammortamento dei beni materiali strumentali e dei software.
4) Nonché gli investimenti in beni di cui all’allegato n. 3 della LB 2016.
5) Non rileva, quindi, la formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente od ogni altra materia obbligatoria prevista da normativa.
6) Il credito non rileva ai fini dei rapporti di cui all’art. 61 TUIR (deducibilità degli interessi passivi per i soggetti Irpef) e all’art. 109 (deducibilità di spese e componenti negativi che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e non computabili nella determinazione del reddito)
7) Non si applica né il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni mediante F24 (art. 34 della L. 388/2000), né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni fiscali (art. 1 comma 53 della L. 244/2007).