Il Decreto rilancio è stato convertito in legge con diverse modifiche rispetto al provvedimento originario, soprattutto per quanto riguarda il tanto atteso super bonus 110%; altre novità introdotte in sede di conversione, che interessano le persone fisiche e gli altri soggetti non in regime di impresa, sono la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, per la quale è disposta la proroga al 15 novembre, e il corposo sistema di incentivi per l’acquisto di veicoli non inquinanti.
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Superbonus al 110% e cessione detrazioni sugli interventi edilizi (art 119 e 121)
Tante le novità introdotte in sede di conversione del Decreto in materia di superbonus al 110% (art. 119) e di cessione e sconto delle detrazioni per interventi sugli immobili (art 121). Il tema, già esaminato su questa rivista nel contributo “Emergenza Covid 19: Superbonus per il rilancio del settore edilizio” è stato illustrato dall’Agenzia delle Entrate nella Guida informativa pubblicata qualche giorno fa sul sito dell’Agenzia.
Di seguito ci soffermiamo sulle principali novità introdotte nel testo definitivo del Decreto, in vigore dal 19 luglio, rinviando ai documenti sopra citati per un’analisi più approfondita della disciplina del superbonus.
La novità più rilevante riguarda l’ampliamento dell’ambito di applicazione del 110%. E’ stata però disposta (nuovo comma 15bis) l’esclusione degli immobili delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
In base al testo emendato, possono ora beneficiare del 110% anche i lavori effettuati su unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di accesso autonomo dall’esterno, come sono le villette a schiera.
Con riguardo agli interventi sulle singole unità immobiliari, la detrazione del 110% spetta alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni; la novità è che limitatamente agli interventi di riqualificazione energetica il “superbonus” compete ora a ciascun soggetto fino ad un numero massimo di due unità immobiliari; rispetto al testo originario del DL 34/2020 (comma 10), è stata eliminata la disposizione secondo cui il “superbonus” poteva essere fruita soltanto per gli interventi su edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale. Pertanto, in base al testo definitivo della norma, la detrazione del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica compete alle persone fisiche:
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio;
- per gli interventi effettuati su due singole unità immobiliari, a prescindere dalla loro destinazione ad abitazione principale.
Con esclusivo riferimento agli immobili sottoposti a vincolo (Dlgs n. 42/2004) e a regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali che impediscono interventi di coibentazione e sostituzione impianti di climatizzazione invernale, il superbonus risulta applicabile, anche in mancanza di interventi trainanti, a qualunque opera rientrante fra quelle sul risparmio energetico, che migliori la prestazione energetica di due classi o, se non possibile, la classe energetica più alta.
Importante novità riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione (Nota 1) anch’essi ammessi al superbonus, a prescindere dall’effettuazione degli interventi trainanti; anche per questi, il 110% spetta nel rispetto dei requisiti minimi di miglioramento della classe energetica dell’edificio e nei limiti stabiliti per gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Sempre con riferimento all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, è disposto che si applichi anche a nuove fattispecie:
- nell’ambito degli interventi per il risparmio energetico (Nota 2), agli interventi relativi al cappotto termico (oltre che sulle superfici opache orizzontali e verticali) anche sulle superfici inclinate, con l’inclusione quindi dei lavori di coibentazione di qualsiasi tipo di tetto;
- nell’ambito degli interventi antisismici, alla realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se realizzati assieme a quelli di miglioramento o adeguamento antisismico (nuovo comma 4bis).
Sono state poi introdotte alcune novità anche sotto il profilo soggettivo.
Sono stati ammessi al beneficio anche gli enti del Terzo settore come Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, e associazioni e società sportive dilettantistiche per gli interventi sugli spogliatoi (nuove lettere dbis) ed e) del comma 9).
Ed inoltre è previsto che per interventi di istituti autonomi case popolari (Iacp) o enti aventi le stesse finalità sociali, il superbonus è fruibile fino al 30 giugno 2022 (nuovo comma 3bis).
Quanto alla misura del beneficio sono stati rivisti al ribasso i limiti di spesa agevolabile per i lavori di isolamento termico, differenziati per tipologia di edifici: non più 60mila euro per unità immobiliare ma 50mila per edifici unifamiliari, 40mila per condomìni fino a otto unità immobiliari, 30mila per quelli più numerosi (si veda la tabella allegata a “Emergenza Covid 19: Superbonus per il rilancio del settore edilizio” su questa rivista).
Quanto alle modalità di fruizione, una novità che incide in particolar modo su imprenditori e professionisti riguarda l’eliminazione nel testo definitivo alla possibilità, per il contribuente che ha sostenuto la spesa, di utilizzare il credito direttamente in compensazione orizzontale nel modello F24; pertanto il contribuente, in alternativa alla detrazione in 5 anni nella dichiarazione dei redditi, può esclusivamente optare per la cessione a terzi (anche tramite sconto sul corrispettivo).
Le modifiche apportate nel corso della conversione in legge dell’articolo 119 del decreto Rilancio hanno introdotto delle novità anche in relazione agli adempimenti per le asseverazioni tecniche (e di congruità delle spese) richieste sia per i lavoro di risparmio energetico (comma 13, lettera a) che per gli interventi antisismici (comma 13, lettera b); in particolare, le asseverazioni non di natura contabile (quindi diverse dal visto di conformità) sono sempre necessarie, non solo nelle ipotesi della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma anche nel caso di detrazione del 110% nella propria dichiarazione; di contro, il visto di conformità è richiesto solo nel caso di cessione del credito corrispondente alla detrazione (anche attraverso lo “sconto in fattura”).
Il nuovo comma 13bis dispone inoltre che le asseverazioni tecniche devono essere rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruita’ delle spese si fa riferimento ai prezzari che saranno individuati dal decreto attuativo che dovrà essere emanato e, nelle more, facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Il testo emendato precisa, inoltre, che la verifica della presenza di asseverazioni ed attestazioni rientra nei compiti di chi rilascia il viso di conformità e che la comunicazione all’Agenzia dell’opzione per la cessione/sconto sarà trasmessa anche avvalendosi dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Si segnala che , ad oggi, il quadro normativo in materia di superbonus al 110%, specie con riferimento alla cessione della detrazione deve ancora essere completato: manca infatti il provvedimento attuativo, da emanarsi entro il 18 agosto, che potrà introdurre ulteriori requisiti tecnici per gli interventi agevolabili e dovrà definire le modalità operative di fruizione dell’agevolazione, in particolare in relazione allo sconto in fattura e alla cessione del credito; sarà altresì opportuno attendere anche i chiarimenti ufficiali che saranno forniti dall’Agenzia delle Entrate.
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Oltre alle modifiche all’art. 119 sul superbonus del 110%, la legge di conversione è intervenuta anche sulle modalità di fruizione di tutte le previgenti agevolazioni fiscali per interventi edilizi (art. 121 decreto).
Il nuovo testo dispone che tali agevolazioni possono essere fruite sotto forma di credito d’imposta o sconto sul corrispettivo, per ogni stato di avanzamento lavori (non più di due per intervento, ciascuno deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento stesso).
E’ anche previsto che l’opzione per lo sconto/cessione spetta anche per il bonus facciate, non solo per interventi di recupero o restauro facciata esterna di edifici esistenti in zona A o B (articolo 1, comma 219, legge 160/2019) ma anche per rifacimento facciata con interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (successivo comma 220).
La norma modificata dispone inoltre che, se si opta per il credito d’imposta, è ammessa in deroga la compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali e accessori, anche oltre 1.500 euro (articolo 31, comma 1, Dl 78/2010); e che per tutte le altre ipotesi di cessione o sconto in fattura previste dal comma 2 dell’articolo 121 e che non attribuiscono autonomamente una detrazione del 110% (bonus facciate, ristrutturazione e così via), non è previsto il rilascio obbligatorio del visto di conformità.
Proroga per la rivalutazione di quote e terreni (art 137)
Viene prorogata dal 30 settembre al 15 novembre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Come illustrato in “Rivalutazioni a tutto campo” su questa rivista, le agevolazioni fiscali ex artt. 5 e 7 della L. n. 448/2001 riproposte nella Legge di Bilancio 2020 con riferimento alle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa, era stata riproposta dal decreto “Rilancio” (nel testo originario) anche per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti al 1° luglio 2020, con versamento dell’imposta sostitutiva e perizia giurata entro il 30 settembre 2020, che ora slitta al 15 novembre.
La rivalutazione resta subordinata al versamento dell’imposta sostitutiva all’11% sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni, da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2020, ovvero in tre rate annuali di pari importo a decorrere dalla suddetta data, con interessi del 3%. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un’apposita perizia che va redatta e giurata sempre entro il 15 novembre 2020.
Incentivi per l’acquisto di veicoli ecologici a basse emissioni inquinanti (nuovi artt. 44 commi da 1bis a 1 novies e 44 bis)
Per dare un sostegno al mercato dell’auto, fortemente colpito dall’emergenza Covid, è stata introdotta la possibilità di usufruire di nuovi incentivi per l’acquisto dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, di un’auto meno inquinante; vi sono sia nuovi incentivi per l’acquisto di auto con motori tradizionali euro 6 sia la revisione degli incentivi per auto elettriche ed ibride introdotti dalla Legge di bilancio 2019 (Nota 3).
In particolare, a seguito delle modifiche normative, gli incentivi vanno da 1.750 euro fino a 10.000 euro, sono cumulabili con altri incentivi regionali o comunali vigenti, e spettano alle persone fisiche (e giuridiche) per acquisto, anche in leasing, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 di un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica a basse emissioni di anidride carbonica (Nota 4) con o senza rottamazione di un precedente veicolo.
La misura del contributo dipende dalla tipologia di auto acquistata:
- per l’acquisto di auto con emissioni tra i 0 e i 60 g/km, che già godono dell’ecobonus, è previsto un ulteriore contributo di 2 mila euro (più altri 2 mila concessi dal venditore) a fronte della rottamazione di una vecchia auto; il bonus è ridotto alla metà senza rottamazione (1.000 euro più altri 1.000 della concessionaria); di conseguenza, per gli ultimi cinque mesi del 2020 ecobonus e i nuovi incentivi si sommano: per le vetture tra 0 e 20 g/km di CO2 (le elettriche/ibride), fino ad un bonus complessivo (vecchio ecobonus + nuovo incentivo) che passa da 6 a 10 mila euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 senza; per le auto tra i 21 e i 60 g/km di CO2 il sussidio aumenta dagli attuali 2.500 euro a 6.500 in caso di rottamazione, e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione
- per l’acquisto di auto nuove Euro 6 (con emissioni tra 61 e 110 gr al Km), e nel limite di valore della nuova vettura di Euro 40 mila (Iva esclusa), sono disposti contributi statali fino a 1.500 euro (più altri 2.000 garantiti dal concessionario sotto forma di sconti), con contestuale rottamazione di una vettura di almeno dieci anni; l’incentivo totale arriva quindi, in tal caso a 3.500 euro, con sconto da parte del concessionario; senza rottamazione, il contributo scende a 750 euro (con 1.000 euro garantiti dal concessionario) per un incentivo totale di 1.750 euro.
Le persone fisiche che, contestualmente all’acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, consegnano per la rottamazione un secondo veicolo di categoria M1, detenuto da almeno 12 mesi (Nota 5), oltre all’incentivo per il primo veicolo rottamato, possono beneficiare di ulteriori 750 euro di bonus sotto forma di sconto o, in alternativa, in forma di credito d’imposta da utilizzare entro tre annualità per acquistare monopattini elettrici, biciclette, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
La Legge di conversione ha previsto anche un’agevolazione per l’acquisto dell’usato: alle persone fisiche che tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato in classi da Euro 0 a Euro 3 e acquistano un veicolo usato di classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2 fino 60 g/km, spetta uno sconto del 60% sugli oneri fiscali per il trasferimento di proprietà (Ipt e imposta di bollo).
Da ultimo, l’art. 44-bis del DL 34/2020, inserito in sede di conversione in legge ha modificato il cosiddetto “bonus motorini” sostituendo il comma. 1057 dell’art. 1 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019). Si tratta degli incentivi spettanti per coloro che, nell’anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria (compresi quindi professionisti e imprese Nota 6), e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e (c.d.). La misura del contributo varia a seconda che l’acquisto sia effettuato con o senza rottamazione di altro veicolo: il contributo riconosciuto è pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3.000,00 euro (in questo caso non è necessaria la rottamazione di un analogo veicolo inquinante); l’incentivo arriva fino al 40% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000,00 euro, se viene rottamato un qualsiasi veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3, oppure un veicolo che sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del DM 2.2.2011, di cui si è proprietari o intestatari da almeno 12 mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno 12 mesi, un familiare convivente.
Nota 1) Si segnala che l’art. 10 comma 1 del DL 16.7.2020 n. 76 (c.d. decreto “Semplificazioni”) ha modificato la lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e secondo la nuova formulazione della norma è possibile ricostruire l’edificio demolito modificando “sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche” ed eseguendo le innovazioni necessarie per adeguarsi alle norme antisismiche e per l’accessibilità, oltre che per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento. Inoltre, si può aumentare il volume dell’edificio senza sconfinare nella “nuova costruzione” quando la legge o gli strumenti urbanistici comunali lo prevedono.
(Nota 2) Nell’ambito dei lavori per il risparmio energetico, il superbonus è esteso anche a:
- interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a collettori solari, nonchè’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, anche a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, e impianti a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonche’, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
Nota 3) In particolare, l’art. 1 commi da 1031 a 1042 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha previsto degli incentivi per chi acquista anche in leasing, e immatricoli in Italia, dal 1° Marzo 2019 al 31 Dicembre 2021, un veicolo nuovo a bassa emissione di CO2 (fino a 70 g/km) e con prezzo di listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa (61.000€ IVA inclusa), attraverso il riconoscimento da parte del venditore di tali veicoli di un contributo corrisposto all’acquirente, mediante compensazione con il prezzo di acquisto del veicolo nuovo. Il quantitativo del bonus varia in funzione della presenza o meno di un veicolo da rottamare Euro 1, 2, 3 e 4, che dovrà essere intestato a chi sta effettuando l’acquisto del nuovo, o di un suo familiare, o convivente da almeno un anno (in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, il veicolo da rottamare deve essere intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari), come di seguito riepilogato:
- in caso di rottamazione: 6.000 euro per CO2 g/km da 0 a 20; 2.500 euro per CO2 g/km da 21 a 70;
- senza rottamazione: 4.000 euro per CO2 g/km da 0 a 20; 1.500 euro per CO2 g/km da 21 a 70.
Nota 4) Gli incentivi riguardano l’acquisto di veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che hanno emissioni di anidride carbonica (CO2) comprese:
- tra 0 e 60 g/km, con prezzo inferiore a 50.000,00 euro (IVA esclusa);
- tra 61 e 110 g/km, omologato in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e con un prezzo inferiore a 40.000,00 euro (al netto dell’IVA) secondo il listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice.
Nota 5) Il veicolo deve risultare intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato, da almeno 12 mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.
Nota 6) Il contributo è riconosciuto fino a un massimo di 500 veicoli acquistati nel corso dell’anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c., il limite di 500 veicoli è riferito al numero complessivo dei veicoli da essi acquistati nel corso dell’anno.