Rilevanti novità per le imprese in sede di conversione del decreto Rilancio

La conversione del Decreto Rilancio reca rilevanti novità per le imprese rispetto al testo originario. Tra le principali si evidenziano le seguenti: ulteriore rinvio dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl; modifica della funzionalità della deroga al principio di continuità aziendale nella redazione dei bilanci; infine, sul fronte fiscale, l’estensione dei “crediti d’imposta da Covid 19” e dei contributi a sostegno dei settori particolarmente colpiti.

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Rinvio dell’obbligo di nomina organo di controllo da parte delle SRL

Il nuovo art. 51-bis intitolato “Modifica al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14)” prevede un ulteriore differimento del termine ultimo entro il quale le società a responsabilità limitata – al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 2477 c.c. – sono tenute alla nomina dell’organo di controllo.

Il  “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” prevedeva originariamente la data  del 16 dicembre 2019 quale termine ultimo per procedere alla nomina senza incorrere nella rilevazione d’ufficio. Detta scadenza è poi slittata alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, ciò che ha prodotto l’effetto di slittare di un esercizio sociale l’obbligo di revisione. Infine, con le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto rilancio, l’obbligo di nomina slitta ulteriormente alla data di approvazione dei bilanci relativi al 2021 e, quindi, con effetto a partire dai bilanci chiusi successivamente a tale data (nella generalità dei casi i bilanci al 31/12/2022). La modifica implica lo slittamento delle annualità per la verifica dei parametri di cui al richiamato art. 2477 c.c.. L’obbligo di nomina, infatti, scatterà qualora i parametri dimensionali saranno superati nei bilanci 2020 e 2021 (almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità).

La confusione creata dalla successione di norme su richiamate sta generando grandi difficoltà ed incertezza tra gli operatori.

Ma non è tutto: non è remoto attendersi su tale materia, già confusa e controversa, ulteriori modifiche normative. Ed infatti l’ultima proroga ha generato uno sfasamento temporale rispetto al meccanismo del “sistema di allerta” previsto della riforma sulla crisi di impresa a cui la nomina del revisore è collegata; lo stesso, come è noto, entrerà in vigore nel settembre 2021 in via anticipata, quindi, rispetto all’obbligo di introduzione dell’organismo di controllo.

Deroghe alla continuità aziendale nei bilanci (nuovo art 38quater)

Il nuovo art. 38 quater del Decreto rivede le speciali deroghe al principio di “continuità aziendale” di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1 c.c., previste per la redazione dei bilanci in epoca Covid-19 dall’art. 7 del decreto Liquidità.

Le nuove disposizioni sono state oggetto di analisi da parte di Assonime nell’ultima circolare n. 16 del 28.07.2020 che ha fornito utili indicazioni sull’interpretazione delle norme.

Come rilevato da Assonime, le disposizioni in esame “si pongono l’obiettivo di neutralizzare la possibilità che l’applicazione degli ordinari criteri di valutazione prospettica, sulla capacità dell’azienda di continuare a costituire  un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un periodo di almeno dodici mesi, applicati nel contesto della situazione di crisi da COVID-19, possa condurre alla conclusione della necessità di una cessazione dell’attività, con i conseguenti effetti in termini di regole valutative. La giustificazione di queste regole speciali è costituita dalla considerazione che la crisi da COVID-19 sia un fatto, se pure di impatto estremamente significativo, di natura eccezionale e di durata temporanea”.

L’art. 7 del Decreto liquidità, si ricorda, dava la facoltà, in relazione alla redazione dei bilanci d’esercizio “in corso al 31 dicembre 2020” e dei bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, di effettuare le valutazioni ai fini della continuità aziendale con riferimento allo scenario pre-Covid e quindi sulla base delle valutazioni svolte nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020”.

Con il nuovo art. 38 quater introdotto in sede di conversione del Decreto rilancio, la deroga al principio di continuità aziendale per i bilanci il cui esercizio chiude entro il 23 febbraio 2020, tra cui il bilancio 2019 se non ancora approvato dall’assemblea da mera facoltà diviene un obbligo ex lege (Nota 1).

Secondo quanto rilevato da Assonime “vi è un meccanismo presuntivo di valutazione della continuità del bilancio, nel contesto eccezionale di crisi da Covid-19, possa condurre l’impresa alla cessazione dell’attività. L’operatività di tale meccanismo prescinde dalla necessità di dimostrare che la situazione di difficoltà in cui versa l’impresa sia conseguenza diretta della crisi da Covid-19 e copre un ambito di applicazione che parte dai bilanci relativi agli esercizi chiusi prima del 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, fino ad arrivare ai bilanci riferiti agli esercizi in corso al 31 dicembre 2020.

Infatti, la deroga può valere, seppure in tal caso facoltativamente, anche per i bilanci 2020 in corso, dato che l’art. 38 quater prevede altresì che anche nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. può essere effettuata sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.

Qualora gli amministratori intendano usufruire di tale facoltà per i bilanci 2020, l’iscrizione e la valutazione delle voci relativa ai bilanci potrà anche in tal caso essere effettuata nel presupposto della continuità aziendale, senza porre in essere un’analisi specifica in base alle informazioni disponibili alla data di preparazione del bilancio, ma rifacendosi al giudizio di continuità effettuato nell’ultimo bilancio d’esercizio chiuso e approvato in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto rilancio recepiscono i chiarimenti forniti dal documento OIC 6 pubblicato a commento dell’art. 7 del DL Liquidità confermando la sterilizzazione degli effetti dell’emergenza covid nella valutazione della continuità aziendale nei bilanci 2019, in via obbligatoria e nei bilanci 2020, in via facoltativa.

Occorre precisare che le nuove disposizioni si applicano solo ai bilanci solari 2019 approvati dopo il 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione); di contro, per i bilanci 2019 approvati precedentemente a tale data restano valide le previsioni di cui all’art. 7 Dl 23/2020 (facoltà di derogare alla continuità aziendale).

La legge prevede comunque che le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale siano fornite in nota integrativa nell’ambito delle politiche contabili di cui all’articolo 2427, primo comma, numero 1), c.c., ferme restando tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, comprese quelle inerenti ai rischi e alle incertezze concernenti gli eventi successivi, nonché alla capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

Da ultimo occorre segnalare che le disposizioni in esame hanno efficacia solo ai fini civilistici, ai fini della redazione del bilancio d’esercizio e di quello consolidato. Ciò rileva, secondo le indicazioni fornite da Assonime, sugli effetti che tali disposizioni hanno sul comportamento e sulle responsabilità degli amministratori; secondo quanto affermato nella circolare n. 16/2020 citata, “Questa norma esaurisce i suoi effetti nel contesto contabile e non riguarda invece gli effetti di natura sostanziale che la continuità aziendale assume in altri contesti regolatori. Intendiamo in particolare far riferimento alla centralità che il parametro della continuità aziendale ha assunto quale principio generale di corretta gestione dell’impresa collettiva che obbliga gli amministratori a monitorare tale situazione e ad attivarsi senza indugio per adottare e attuare gli strumenti previsti per il recupero della continuità aziendale. Ciò porta a ritenere che gli amministratori saranno comunque tenuti ad effettuare, nel corso della loro attività una valutazione concreta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, al fine di attivarsi per adottare strumenti giuridici volti al recupero della continuità aziendale”.

Modifiche ai crediti d’imposta previsti dal Decreto rilancio (artt 28, 122 e 125)

Credito per locazione immobili ad uso non abitativo (art. 28)

Il credito d’imposta di cui all’art. 28 Decreto, pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo viene esteso sotto il profilo soggettivo (Nota 2):

– alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator (oltre che alle strutture alberghiere) indipendentemente dal volume di affari o compensi registrato nel 2019;

– alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente (2019) nella misura rispettivamente del 20% nel caso di locazione degli immobili ad uso non abitativo e del 10% di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda;

– ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, anche in assenza dei requisiti richiesti dalla norma.

Quanto alle modalità di utilizzo del credito, è inoltre stabilito che esso potrà essere ceduto dal conduttore al locatore, con un conseguente “sconto” sul canone mensile, previo accordo tra le parti.

Sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 125)

Viene ampliata la platea dei soggetti che possono beneficiare del credito d’imposta del 60% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125), con l’inclusione delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale che siano in possesso del codice identificativo che attesta l’iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

Cessione dei crediti d’imposta (art. 122)

Con modifica dell’art. 122 del Decreto, viene previsto che, fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza da Covid–19 (credito negozi e botteghe, locazioni ad uso non abitativo e affitti, adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto DPI) possono, in luogo dell’utilizzo diretto, cedere anche parzialmente gli stessi, oltre che agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, anche al locatore o al concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Novità in materia di contributi e agevolazioni per le imprese (artt. 25 bis, 26, 38, 38 ter, 46bis, 38bis e 48bis, 136bis)

Contributi a fondo perduto per le imprese ricreative e di intrattenimento (nuovo art. 25 bis)

Novità per i settori ricreativo e dell’intrattenimento, con riferimento ai quali la legge di conversione ha introdotto un contributo a fondo perduto nel limite complessivo di spesa di euro 5 milioni per il 2020 in favore delle imprese operanti in tali settori, inclusa l’organizzazione di feste e cerimonie.

Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 34/2020, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa, privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio fatturato su base mensile pari almeno al 50% rispetto a quello del 2019. L’efficacia di tale previsione è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE.

Misure di rafforzamento patrimoniale delle Pmi (art. 26)

Le misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese previste dal Decreto Rilancio ed esaminate in questa rivista nel contributo “Emergenza Covid19: misure innovative a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese nel Decreto Rilancio” (Nota 3) sono sostanzialmente confermate dalla legge di conversione salvo che viene ora prevista la possibilità di accedere al credito d’imposta su perdite registrate nel 2020 e al fondo Patrimonio PMI anche alle società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa, se in situazione di regolarità contributiva e fiscale nell’ambito di piani di rientro e rateizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio, avvenuta il 19 maggio 2020.

Investimenti nelle Start up e PMI innovative (art. 38 commi 7-9)

Novità per il regime fiscale agevolato a favore delle sole persone fisiche che investono in start up o in PMI innovative: per quanto riguarda la detrazione d’imposta del 50% sugli investimenti in equity la soglia dell’investimento massimo detraibile che rimane pari a 100.000 euro per le start up, è stata aumentata a 300.000 euro per le PMI innovative. Sulla misura si rinvia al contributo “Più benefici fiscali per i privati che investono nelle start up e Pmi innovative” su questa rivista.

Per le misure attuative si attende l’emanazione di uno specifico decreto ministeriale.

Nuovo credito d’imposta per le società benefit (nuovo art. 38 ter)

E’ introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle società benefit (Nota 4) in misura pari al 50% sui costi di costituzione o trasformazione in tali società (articolo 1, comma 376 e seguenti, legge n. 208/2015), sostenuti dal 19.07.2020 sino al 31 dicembre 2020; la misura, che deve rispettare le regole sugli aiuti de minimis, prevede che il credito d’imposta sia utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod F24 nell’anno 2021. Per le disposizioni attuative occorre attendere il provvedimento ministeriale.

Nuovo credito d’imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali (nuovo art 46bis)

Viene esteso alle imprese diverse dalle PMI e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia, il credito d’imposta già previsto per le sole PMI dall’art. 12 bis del DL 23/2020, nella misura del 30% delle spese destinate alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che sono state disdette in ragione dell’emergenza da Covid-19, entro il limite massimo di 60.000 euro.

Nuovi contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese della moda del tessile e accessori (nuovi artt. 38bis e 48bis)

Novità rilevanti sono state previste, nella legge di conversione, per i settori della moda, del tessile e degli accessori con l’introduzione dei nuovi articoli 38 bis e 48 bis.

In particolare, al fine di sostenere tale settore economico, con specifico riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti che valorizzano il made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, il nuovo art. 38 bis prevede per il 2020 nuovi contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro; occorrerà tuttavia attendere il decreto attuativo che dovrà determinare le spese ammissibili e le modalità di richiesta ed erogazione dei contributi. La misura è inoltre è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Il nuovo art. 48bis prevede inoltre, per le imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, settori contraddistinti da una forte stagionalità e obsolescenza delle merci, uno speciale credito d’imposta parametrato al valore delle rimanenze di magazzino. Il credito spetta limitatamente al periodo in corso 2020, nella misura massima del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge (2021).

Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.

Saranno svolti dei controlli sulle imprese che beneficeranno dei contributi: per le imprese soggette alla revisione dei conti in base ai bilanci certificati, mentre per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sarà richiesta una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

L’efficacia di tale misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione UE e per l’operatività della stessa occorre comunque attendere l’emanazione del decreto ministeriale con cui saranno stabiliti i criteri per la corretta identificazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito e le modalità e i criteri attuativi del credito stesso.

Rivalutazione beni di cooperative agricole (nuovo art. 136-bis)

Il decreto convertito dispone una speciale rivalutazione gratuita per le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi; si tratta della possibilità di rivalutare beni d’impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 fino a concorrenza del 70% delle perdite fiscali dei periodi precedenti ancora disponibili, senza pagare alcuna imposta. L’efficacia di tale misura è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Nota 1) L’art. 38 quater dispone che, nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio è stato chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la valutazione delle voci e della prospettiva di continuità aziendale di cui all’art. 2423-ter, comma 1, n. 1, c.c. non deve tenere conto “delle incertezze e degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura del bilancio”, convenzionalmente riportata al 23 febbraio 2020.

Nota 2) Si ricorda che originariamente il credito era riservato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a euro 5 milioni nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 (2019) e che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Nota 3) L’art. 26 DL rilancio prevede particolari misure a sostegno della patrimonializzazione delle imprese di medie dimensioni (con ricavi compresi tra 5 e 50 milioni) aventi sede legale in Italia, costituite in forma di società di capitali o società cooperative, le quali abbiano subito una riduzione dei ricavi nel bimestre marzo-aprile 2020 non inferiore al 33% del medesimo periodo del 2019 ed effettuano un aumento del capitale entro il 31 dicembre 2020. Tali misure, si ricorda, consistono in un duplice credito di imposta:

– un credito di imposta a favore dei sottoscrittori degli aumenti di capitale per l’aumento del capitale sociale (pari al 20% del conferimento fino al tetto massimo di 2 milioni);

– un credito d’imposta a favore alla società che riceve l’apporto di capitale, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato.

Ulteriore misura di sostegno prevista dall’art. __ DL rilancio è l’istituzione del “Fondo Patrimonio PMI”, la cui gestione è affidata a Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione da parte di aziende, con che soddisfano le condizioni di ammissione e con un fatturato compreso tra i 10 e 50 milioni e con un numero di occupati inferiore a 250 persone.

Nota 4) Le “società benefit”, introdotte dalla Legge n. 208/2015, sono quelle società che, nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di “beneficio comune”.