Sconti d’imposta per i privati: si volta pagina

Il sistema degli sconti d’imposta previsti per le persone fisiche in relazione al sostenimento delle spese sanitarie, degli interessi su mutui, dei premi assicurativi, delle spese scolastiche etc. è stato significativamente rivisto nella Finanziaria 2020. In effetti è stato introdotto, da un lato, un meccanismo di modulazione del beneficio in rapporto al livello di reddito e, dall’altro, una regola sulla tracciabilità dei pagamenti. In più, per le unità abitative, oltre alla proroga sino a tutto il 2020 dei benefici fiscali per le spese per ristrutturazione e risparmio energetico, è stata introdotta una significativa agevolazione per gli interventi sulle facciate (cd “bonus facciate”).

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La Legge di Stabilità 2020 (Legge n. 160 del 27.12.2019) ha introdotto un collegamento tra le detrazioni Irpef previste dall’art. 15 Tuir ed il reddito complessivo del contribuente (NOTA 1). Con effetto dal 01.01.2020, infatti, la detrazione degli oneri di cui al citato art. 15 Tuir, è consentita:

  • in misura pari all’intero importo della spesa sostenuta, se il reddito complessivo non eccede 120.000 euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 120.000 euro;
  • nessuna detrazione è consentita in caso di reddito complessivo superiore a 240.000,00 euro.

Si precisa che il nuovo limite è espressamente escluso e, dunque, la detrazione opera per l’intero importo della spesa, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo, per i seguenti oneri (NOTA 2): i) interessi passivi su prestiti e mutui di cui al comma 1 lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (NOTA 3); ii) spese sanitarie di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Si precisa che il reddito complessivo di riferimento per la parametrazione degli oneri (NOTA 4) non tiene conto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (NOTA 5), mentre comprende il reddito assoggettato al regime forfetario per gli autonomi ex L. 190/2014 (NOTA 6) e il reddito dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (NOTA 7).

Una ulteriore novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020, ai commi 679 e 680, sempre in tema di detrazioni Irpef, è l’obbligo di utilizzare mezzi tracciabili per il pagamento degli oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR ed altre disposizioni normative.

Dal punto di vista oggettivo, la nuova disposizione, che entra in vigore dal 1° gennaio 2020, interesserà in particolare:

  • prestazioni sanitarie private;
  • rate del mutuo per la detrazione degli interessi;
  • spese di intermediazione acquisto prima casa;
  • spese veterinarie;
  • spese funebri;
  • spese per le scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie (NOTA 8);
  • spese per la frequenza ai corsi universitari;
  • spese per attività sportiva di ragazzi tra i 5 e i 18 anni;
  • premi per assicurazioni sulla vita o di invalidità;
  • spese per addetti all’assistenza di non autosufficienti;
  • erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (c.d. contributo scolastico);
  • abbonamento al trasporto pubblico locale.

L’unica eccezione, per la quale continua ad essere ammesso il pagamento in contanti, sono le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche (in primo luogo, le Asl) e strutture private accreditate al S.S.N. (cliniche private convenzionate).

Per “mezzi di pagamento tracciabili” si intendono i seguenti: i) bancomat; ii) carta di credito e carta prepagata; iii) assegno bancario e assegno circolare; iv) bonifico bancario e postale (NOTA 9).

La nuova norma impatta non solo sui contribuenti quale requisito di detraibilità delle spese, ma anche sui professionisti sanitari privati che dovranno verosimilmente dotarsi di POS. A tal proposito si ricorda che il D.L. 124/2019, dal 1.07.2020, ha introdotto la possibilità per gli esercenti attività d’impresa o lavoratori autonomi con ricavi/compensi dell’anno precedente inferiori a 400.000 euro, di fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di credito, di debito o prepagate (NOTA 10).

In merito al nuovo obbligo di pagamento tracciato per beneficiare della detrazione fiscale delle spese, si segnala che è stato presentato alla Camera un emendamento al decreto Milleproroghe che ne rinvierebbe la decorrenza al 1° aprile, facendo salve le spese effettuate in contanti dal 1° gennaio scorso al 31 marzo 2020 (NOTA 11).

Da ultimo, sempre in materia di detrazioni irpef, si segnalano le seguenti ulteriori novità, operanti dal 1° gennaio 2020:

  1. è stato aumentato a 500 euro (in luogo dei precedenti 387,34 euro) l’importo massimo detraibile, nella misura del 19%, per le spese veterinarie, eccedenti la soglia di 129,11 euro;
  2. è stata introdotta una nuova detrazione ai fini Irpef, sempre nella misura del 19%, per le spese di iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, scuole di musica iscritte nei registri regionali, cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una Pubblica Amministrazione, per lo studio e la pratica della musica (nuova lett. e-quater all’art. 15 comma 1 del TUIR). La detrazione potrà essere fruita esclusivamente dai contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000,00 euro e per un importo di spesa sostenuta (anche nell’interesse di familiari a carico) non superiore a 1.000,00 euro.

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In tema di “bonus edilizi”, la Legge di bilancio 2020 ha prorogato al 31 dicembre 2020 il termine per usufruire della detrazione Irpef nella misura del 50% (NOTA 12) con il massimale di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

In particolare, l’articolo 1, comma 175, lettera b), L. 160/2019 ha introdotto la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato (NOTA 13).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, dell’articolo 16-bis Tuir, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019, è altresì riconosciuta una detrazione dall’Irpef lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell’anno 2020 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione in oggetto, che si ricorda è da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi iniziati nel 2019 e proseguiti nel 2020, al netto delle spese sostenute nell’anno 2019 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall’imposta, queste spese sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

E’ stato inoltre prorogato al 2020 anche il cosiddetto Ecobonus ovvero la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica per parti private o condominiali con una detrazione del 65%/50% a seconda degli interventi effettuati.

In riferimento alla detrazione in oggetto, sono state sostanzialmente confermate le detrazioni nelle attuali misure e con gli stessi limiti previsti nel 2019 (NOTA 14).

Sempre in tema di detrazioni il recente intervento normativo ha eliminato la possibilità di optare per la cessione della detrazione Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio con risparmio energetico ex art. 16 bis comma 1 lett h Tuir, così come viene cancellata la norma (art. 10 del decreto Crescita) che aveva introdotto la possibilità di chiedere l’anticipazione con lo sconto in fattura del sismabonus, e delle detrazioni sugli interventi di riqualificazione energetica con riferimento ai piccoli interventi, come la sostituzione di caldaie e infissi. Lo sconto in fattura è adesso limitato solo ai lavori di importo pari ad almeno € 200.000 effettuati su parti comuni condominiali, che conseguano risultati rilevanti di risparmio energetico (sempre in base al D.M. Sviluppo del 26.06.2015).

La principale novità introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, cc. 219-224) in materia di agevolazioni sulla casa è il cd Bonus facciate.

Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda di ammontare pari al 90% delle spese documentate e sostenute nel 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (NOTA 15) degli edifici, compresa la pulitura e tinteggiatura esterna.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo non essendovi restrizioni nel tenore letterale della norma introduttiva, si ritiene che la nuova detrazione possa interessare sia persone fisiche che soggetti Ires. Sul punto si attende un chiarimento ufficiale dell’Amministrazione che confermi che, in presenza degli altri requisiti, la detrazione possa applicarsi oltre che agli immobili residenziali anche gli immobili strumentali delle imprese.

Dal punto di vista oggettivo, la norma fa riferimento agli edifici (NOTA 16) esistenti ubicati in zona A (centro storico) o B (zona di completamento) ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (NOTA 17).

Qualora i lavori di rifacimento della facciata, non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma riguardino anche interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015) e i requisiti per la trasmittanza termica (tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11.03.2008).

L’intervento dovrebbe riguardare solo le strutture opache della facciata (coperture, pavimenti e pareti esterne), i balconi, gli ornamenti ed i fregi, mentre paiono esclusi gli interventi su infissi, grondaie, pluviali, cavi.

La detrazione del 90% spetta certamente per le spese sostenute nel 2020, tuttavia, considerato che la norma non prevede una data a decorrere dalla quale debbano iniziare i lavori agevolabili, parrebbe che potessero beneficiare della detrazione anche le spese sostenute nel 2020 per lavori iniziati ed eseguiti precedentemente. Anche sul punto si attende un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

Per la fruizione del bonus è necessario rifarsi alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze n. 41 del 18.02.1998, in particolare per quanto concerne le modalità di pagamento (cd “bonifico parlante” – NOTA 18). La detrazione che spetta al 90% delle spese sostenute senza alcun limite massimo di spesa e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e nei successivi.

NOTA 1)  Sono stati inseriti i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all’articolo 15 Tuir.

NOTA 2) La limitazione alla detraibilità opera invece per le seguenti spese: compensi a mediatori immobiliari per l’acquisto abitazione principale, spese veterinarie, funebri, quelle universitarie, premi per assicurazioni vita e invalidità ecc..

NOTA 3) Si tratta degli interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale.

NOTA 4) Reddito determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR.

NOTA 5) Rif art. 10 comma 3-bis del TUIR.

NOTA 6) Art. 1 comma 75 della L. 190/2014.

NOTA 7) Ai sensi dell’art. 3 comma 7 del DLgs. 23/2011.

NOTA 8) Si tratta di servizi di mensa, gite scolastiche, servizi di pre e post-scuola, assicurazioni scolastiche, tranne i libri di testo e il corredo scolastico, a meno che non si tratti di dispositivi per gli alunni con difficoltà di apprendimento documentate

NOTA 9) È opportuno che il contribuente trattenga prova documentale dell’avvenuto pagamento con strumenti tracciabili da allegare subito al documento di spesa detraibile (per esempio, fotocopia dell’assegno, ricevuta della transazione effettuata con carta di pagamento elettronica, ricevuta del bonifico bancario), al fine dimostrare la correttezza della detrazione operata nella dichiarazione dei redditi in caso di eventuali controlli fiscali.

NOTA 10) Gli operatori finanziari interessati devono trasmettere telematicamente all’Agenzia le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito e, secondo modalità e criteri che dovranno essere stabiliti dalla banca d’Italia, dovranno anche trasmettere agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento. In sede di conversione, è stato precisato che il credito si estende anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Infine, occorre ricordare che, in sede di conversione in legge del D.L. 124/2019, è stato anche eliminato l’art. 23 che prevedeva sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito.

NOTA 11) L’emendamento, che prevede sostanzialmente una moratoria di tre mesi per i bonus fiscali non tracciati, tiene conto delle richieste della Consulta dei Caf per la quale come il nuovo obbligo è entrato in vigore senza la necessaria informazione e preparazione da parte di contribuenti e strutture. Il correttivo dovrà essere votato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera dove è in corso l’esame del decreto Milleproroghe.

NOTA 12) Si ricorda che il D.L. 83/2012 aveva elevato al 50% la percentuale di detrazione e a 96.000 euro l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio, per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 30 giugno 2013. Questi maggiori importi erano poi stati prorogati più volte da provvedimenti successivi.

NOTA 13) Detrazione disciplinata nell’articolo 16, comma 1 e comma 2, D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013.

NOTA 14) La detrazione sarà pari al 65% per gli interventi indicati a seguire:

– l’acquisto di caldaie a condensazione che oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;

– interventi di coibentazione dell’involucro opaco;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione realizzato;

– sistemi di building automation;

– collettori solari per produzione di acqua calda;

– sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;

– gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;

– l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;

– l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro). Per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.

La detrazione sarà invece possibile nella misura del 50% per i seguenti interventi:

– l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;

– l’acquisto e posa in opera di schermature solari;

– la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

NOTA 15) La norma non fornisce una definizione puntuale di facciata. Con tale termine si intende generalmente il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro. La Cassazione, con la sentenza del 30 gennaio 1998 n. 945, ha precisato che la facciata di un edificio “rientra nella categoria dei muri maestri e, al pari di questi, costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato, sicché, nell’ipotesi della condominialità del fabbricato, ai sensi dell’art. 1117, n. 1, c.c., ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni”.

NOTA 16)  Si ritiene dunque che la norma possa comprendere sia condomini che unità indipendenti, uffici e immobili strumentali in generale, salvo diversi futuri chiarimenti, purché siano collocati nelle zone omogenee A o B

NOTA 17)   Le zone A o B di cui all’art. 2 del DM 2 aprile 1968 n. 1444 sono così definite:
– “zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

– zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq”.

NOTA 18) In particolare, è necessario che i pagamenti relativi alle spese detraibili siano effettuati con bonifico bancario o postale, nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati:

  • causale del versamento;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o Partita Iva del soggetto che ha reso la prestazione.