Negli ultimi anni si è assistito ad un progressivo snellimento degli obblighi in materia di monitoraggio fiscale mediante riduzione delle informazioni da indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Da ultimo il legislatore è intervenuto con il recente Decreto fiscale (DL 193/2016) introducendo ulteriori semplificazioni che impattano già dagli obblighi dichiarativi da assolvere nella dichiarazione dei redditi 2016.
Come noto, il quadro RW è stato introdotto dall’art. 4, D.L. n. 167/1990 per assolvere agli obblighi in materia di monitoraggio fiscale con riferimento agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziarie detenute da persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed enti equiparati ex art. 5 TUIR, residenti in Italia.
A partire dal 2013 la compilazione del quadro RW ha assunto anche valenza ai fini dell’Ivie (imposta sul valore degli immobili all’estero) e dell’Ivafe (imposta sulle attività finanziarie all’estero) e attualmente assolve quindi al duplice obiettivo di monitoraggio fiscale e di determinazione di tali imposte.
Nonostante ciò, gli adempimenti ai fini del monitoraggio fiscale nel tempo sono stati progressivamente ridotti mediante una semplificazione delle informazioni richieste.
Storicamente la compilazione del quadro RW era molto complessa: dovevano infatti essere indicate non solo le consistenze al 31.12 delle attività estere, ma anche tutti i trasferimenti da, verso e sull’estero (Nota 1) e per le violazioni erano previste sanzioni molto severe (da un minimo del 5% ad un massimo del 50% degli importi non dichiarati) ciò che ha comportato anche l’apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia da parte delle UE.
La Legge europea n. 97/2013 ha rimodulato le sanzioni a favore del contribuente e ha introdotto delle semplificazioni alla compilazione del quadro RW, prevedendo:
– con effetto dal 2013, la riduzione delle informazioni da fornire nel quadro RW con eliminazione delle sezioni I e III (relative trasferimenti da, verso e sull’estero) e l’eliminazione del limite dei 10mila euro al di sotto del quale in precedenza non andava compilato il quadro (Nota 2).
– con effetto retroattivo in virtù del principio del favor rei, la riduzione delle sanzioni che ora vanno da un minimo del 3% sino ad un massimo del 6% per Paesi Black list (Nota 3)
Per contro, sotto il profilo soggettivo, è stata prevista l’estensione degli obblighi antiriciclaggio ai titolari effettivi, ovvero quei soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività di natura finanziaria, risultino “titolari effettivi” dell’investimento ai sensi della normativa in tema di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n.231/2007 (Nota 4).
Sono inoltre tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale non solo i titolari delle attività detenute all’estero ma anche coloro che ne hanno la mera disponibilità o la possibilità di movimentazione (attività possedute per il tramite di interposta persona, trust, fiduciarie estere o soggetti fittiziamente interposti che ne risultano formalmente intestatari).
La Legge europea n. 97/2013 ha poi introdotto un’altra sostanziale modifica nella compilazione del quadro RW prevedendone l’unificazione con il quadro Ivie-Ivafe. Questa unificazione ha invece reso più complessa la compilazione del quadro che assolve ora a due differenti finalità non sempre compatibili.
I criteri di valorizzazione delle attività estere sono stati uniformati a quelli previsti ai fini Ivie/Ivafe con conseguente passaggio dal criterio del costo di acquisto, valido sino al 2013, al valore di mercato e al valore della giacenza media per i conti correnti. Ai soli fini del monitoraggio, inoltre, è stato eliminato il limite di importo di 10.000 euro al di sotto del quale non vi era l’obbligo dichiarativo, purtuttavia lasciando il limite di 5.000 euro ai fini Ivafe; ne consegue che il contribuente può essere tenuto alla compilazione del quadro RW per il calcolo dell’Ivie e dell’Ivafe, anche qualora alla compilazione dello stesso fosse esonerato ai fini del monitoraggio (ad esempio nel caso di conti correnti con giacenza media superiore a 5.000 euro ma con valore massimo nell’anno non superiore a 15.000 euro).
Inoltre, sempre recependo i criteri Ivie/Ivafe, si è passati dall’obbligo di dover indicare solo le consistenze degli investimenti e delle attività estere al 31.12 a dover indicare le attività detenute alla fine del periodo di possesso, pur non più esistenti al 31.12; la conseguenza è tale per cui, a titolo di esempio, devono essere dichiarate anche quelle attività detenute all’estero per un solo giorno.
Una ulteriore semplificazione nella compilazione del quadro RW è invece arrivata dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016 e con la circolare n. 12 del 08.04.2016. L’Agenzia, nell’intento di agevolare la compilazione del quadro RW in presenza di un dossier titoli, ha chiarito che non è necessario indicare in RW i singoli strumenti finanziari, compilando un rigo del modello per ogni titolo posseduto e movimentato nel corso dell’anno, ma è sufficiente indicare come valore iniziale e finale, rispettivamente, il valore al 31/12 dell’anno precedente e al 31/12 dell’anno di riferimento del valore complessivo del dossier risultante dalla documentazione fornita dall’intermediario estero, oltre ai giorni di possesso dell’investimento unitariamente considerato. Inoltre, circa l’aspetto sanzionatorio, l’Agenzia ha precisato che, in caso di mancata compilazione del quadro RW in presenza di dossier titoli la sanzione va calcolata sul valore dell’attività estera nell’ultimo giorno di possesso, ragguagliata ai giorni di possesso.
Da ultimo, si segnala l’ultimo intervento legislativo ad opera del D.L. 193/2016 che ha introdotto nuove semplificazioni al quadro RW, con effetto già dal 2016. In particolare si segnalano le seguenti:
– l’esonero dal monitoraggio fiscale per gli immobili situati all’estero che non abbiano subito variazioni (acquisto, vendita, costituzione di diritti reali ecc.) nel periodo d’imposta e nuovi criteri di conversione importi in valuta degli immobili esteri;
– semplificazione degli obblighi Ivie Ivafe per chi aderisce alla voluntary bis;
– evidenza nel quadro RW (casella 18) dei redditi percepiti dalle attività estere (Nota 5).
Sulla semplificazione relativa agli immobili si segnala, tuttavia, che resta l’obbligo di compilazione dell’RW ai fini Ivie.
Da ultimo, si segnala come una ulteriore semplificazione della compilazione del quadro RW derivi dall’ampliamento della White List relativa ai paesi considerati collaborativi ai sensi dell’art. 168-bis, comma1 Tuir ad opera del D.M. 23 marzo 2017 (che ha ritoccato il D.M. 4 settembre 1996 già modificato in precedenza dal D.M. 9 agosto 2016). A seguito di tale modifica sono ora considerati collaborativi Paesi come il Principato di Monaco o il Vaticano che hanno recentemente stipulato con l’Italia o con l’Unione europea accordi per lo scambio di informazioni. Anche per tali Paesi sarà dunque possibile evitare di applicare l’approccio “look through” per effetto del quale, allo scopo di superare lo schermo societario, si deve riportare in RW il valore degli investimenti detenuti all’estero da tale medesima società nonché il valore delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate e sarà invece sufficiente indicare nel quadro RW il valore della partecipazione detenuta e la percentuale di partecipazione.
(Nota 1) In particolare il quadro RW era costituito da tre sezioni:
– sezione I per i trasferimenti da e verso l’estero in denaro, certificati in serie o di massa o titoli attraverso non residenti, per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria;
– sezione II per gli investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria detenuti al 31 dicembre;
– sezione III per i flussi relativi ai trasferimenti dall’estero verso l’Italia, dall’Italia verso l’estero e dall’estero sull’estero di denaro o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell’anno avevano interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria indicati nella sezione II.
(Nota 2) Il limite di 10.000 euro, eliminato a partire dal 2013, è stato tuttavia ripristinato dalla legge di conversione del D.L. 4/2014 si veda per i soli depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero, dal 2014 e poi aumentato dal 2015 a 15.000 euro, inteso come valore massimo complessivo raggiunto nell’anno.
(Nota 3) Attualmente le sanzioni per violazioni sul monitoraggio fiscale in caso di omessa o infedele compilazione del quadro RW sono le seguenti:
• sanzione dal 3% al 15% per gli investimenti detenuti in Paesi con regimi fiscali non privilegiati;
• sanzione dal 5% al 25% per gli investimenti detenuti in Paesi con regimi fiscali privilegiati per i periodi d’imposta dal 2003 al 2007 e sanzione dal 6% al 30% per i periodi d’imposta dal 2008 in poi;
• sanzione di 258 euro per la presentazione del quadro RW entro i 90 giorni successivi alla scadenza.
(Nota 4) Tali soggetti, individuati in base alle norme antiriciclaggio, comprendono, in caso di società, la o le persone fisiche che la controllano; in caso di altri enti o trust, a) la/le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio o b) nel cui interesse è costituito il trust/ente c) che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio.
Se le attività estere sono detenute tramite società, nel quadro RW occorre indicare anche il valore della partecipazione detenuta nella società estera e la relativa percentuale; se la società è residente in paese black list occorre invece indicare il valore degli investimenti, secondo l’approccio “look through”.
(Nota 5) La casella 18, fino al 2015 deputata solo a segnalare l’infruttuosità degli investimenti finanziari monitorati, dall’RW relativo all’anno 2016, va compilata con appositi codici a seconda dei quadri reddituali utilizzati per la dichiarazione dei redditi eventualmente connessi con l’asset estero oggetto di indicazione in RW:
“codice 1” per segnalare la compilazione del quadro RL (per esempio al fine di indicare dividendi derivanti da partecipazioni qualificate o i canoni di locazione di un immobile);
“codice 2” per segnalare la compilazione del quadro RM (per esempio al fine di indicare interessi derivanti da obbligazioni o conti correnti o dividendi da partecipazioni non qualificate);
“codice 3” per segnalare la compilazione del quadro RT (per esempio al fine di dichiarare i capital gain derivanti dalla cessione di azioni);
“codice 4” per segnalare la compilazione contemporanea di due o tre quadri tra RL, RM e RT (per esempio in caso di monitoraggio “accorpato” dei dossier titoli);
“codice 5” nel caso in cui i redditi relativi ai prodotti finanziari verranno percepiti in un successivo periodo d’imposta ovvero se i citati prodotti finanziari sono infruttiferi.
È stato inoltre istituito il “codice 20” per contraddistinguere, in colonna 3, il dossier titoli estero che si voglia indicare unitariamente come da indicazioni contenute nella circolare 12/E/2016.
