La legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), ai commi 8-13, ha previsto la proroga delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio precedente riguardanti il “super ammortamento” ed ha introdotto l'”iper ammortamento” per “favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0”.
Il super ammortamento consiste nella maggiorazione del 40% – ai soli fini della determinazione del reddito Ires/Iri/Irpef per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni – del costo di acquisto (o i costi delle realizzazioni in economia) o del canone di locazione finanziaria di beni strumentali nuovi (legge di bilancio 2016, art. 1, comma 91).
La legge di bilancio 2017 consente l’applicazione della citata disposizione anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 l’ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e che sia stato pagato un acconto pari almeno al 20%.
L’imputazione temporale degli investimenti segue le regole dettate dall’art 109 del Tuir, rilevando quindi la consegna o spedizione, o se diversa e successiva, la data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.
Rimangono esclusi i beni con coefficiente fiscale di ammortamento inferiore a 6,5%, i fabbricati e le costruzioni, i beni inclusi nella tabella 1 allegata.
Nuova esclusione riguarda i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del Tuir, ossia autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali.
L’ “iper ammortamento” è uno degli strumenti agevolativi facenti parte del Piano nazionale “Industria 4.0”. Con tale termine si indica la “quarta rivoluzione industriale”, resa possibile dalla disponibilità di tecnologie hardware e software, di dati e informazioni, di nuovi materiali, componenti e sistemi digitalizzati e interconnessi.
L’ “iper ammortamento” si riferisce agli investimenti effettuati entro gli stessi termini temporali di cui sopra e consiste nella maggiorazione del costo fiscale di acquisto o del canone di leasing finanziario nella misura del:
a. 150% per i beni materiali strumentali nuovi inclusi nell’allegato A;
b. 40% per i beni immateriali strumentali inclusi nell’allegato B, ma a condizione che il soggetto goda dell’agevolazione di cui alla lettera a)
Possono beneficiare dell’agevolazione i titolari di redditi di impresa (non gli esercenti arti e professioni), esclusi i contribuenti forfettari, indipendentemente da forma giuridica, dimensione aziendale e settore economico di attività.
Un piccolo esempio numerico: per un bene materiale agevolabile con quota di ammortamento pari ad euro 1.000 sì avrà una maggiorazione di euro 1.500 ed un risparmio di imposta pari ad euro 360 (Ires 24%) o euro 645 (Irpef, considerando l’aliquota marginale del 43)%; per un bene immateriale agevolabile con quota di ammortamento pari ad euro 1.000 sì avrà una maggiorazione di euro 400 ed un risparmio di imposta pari ad euro 96 (Ires 24%) o euro 172 (Irpef, considerando l’aliquota marginale del 43%).
Per fruire dell’agevolazione è necessaria una dichiarazione del legale rappresentante, o, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, di una perizia tecnica giurata di un ingegnere o perito industriale iscritti all’albo o ente di certificazione accreditato per singolo bene, circa l’appartenenza del bene alle tabelle A e B e l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nel corso di Telefisco 2017, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
- il software embedded, ossia acquistato assieme al bene, è da considerarsi “incluso” e agevolabile con l’iper ammortamento 150%;
- un bene compreso nella tabella A acquistato nel 2016, entrato in funzione ed interconnesso nel 2017 può usufruire del super ammortamento (40%) e non dell’iper ammortamento in quanto rileva l’acquisto;
- il bene immateriale agevolabile (allegato B) non deve essere collegato necessariamente ad uno specifico bene materiale agevolabile (allegato A), ma è necessario che l’impresa usufruisca dell’iper ammortamento al 150%, quindi eventualmente anche per altro bene.
- per “interconnessione” si intende lo scambio di informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, sistemi di pianificazione, ecc.) e/o esterni (clienti, fornitori, partner nella progettazione ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute; inoltre, il bene deve essere identificato univocamente, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP).
I benefici illustrati sono cumulabile con:
- Nuova Sabatini;
- Credito d’imposta per attività di Ricerca e Sviluppo;
- Patent Box;
- Incentivi alla patrimonializzazione delle imprese (ACE;
- Incentivi agli investimenti in Start up e PMI innovative
- Fondo Centrale di Garanzia
Si precisa che gli acconti dovuti per l’anno 2017 e 2018 saranno determinati senza considerare l’effetto di super e iper ammortamento; inoltre, le maggiorazioni 40% e 150% non devono essere considerate ai fini dell’elaborazione e del calcolo degli studi di settore.