Tax credit per mitigare l’impatto dei rincari energetici sulle imprese

Tax credit per mitigare l’impatto dei rincari energetici sulle imprese

Al fine di contenere gli effetti degli incrementi dei prezzi dell’energia elettrica e del gas naturale il Governo italiano ha introdotto un pacchetto di provvedimenti, a partire dal c.d. “decreto Sostegni-ter”, in relazione alle spese sostenute per l’energia elettrica consumata. Le misure prevedono un “contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta” dal primo trimestre 2022 sino a novembre 2022. Il contributo riguarda ora sia le imprese energivore che le imprese diverse da quelle energivore.

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Il 23 marzo 2022 la Commissione europea ha adottato un Quadro Temporaneo Temporary Framework per consentire agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme in materia di aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto della crisi russo-ucraina e di inflazione. In particolare, il provvedimento, modificato il 20 luglio scorso, prevede misure a favore di imprese e famiglie colpite da prezzi elevati del gas e dell’energia elettrica o da perturbazioni dell’approvvigionamento energetico, anche al fine di compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’elettricità. Come osservato dalla Commissione, infatti, la crisi russo-ucraina in corso ha fatto aumentare i prezzi del gas e dell’elettricità ben al di sopra dei livelli già elevati osservati nel periodo precedente l’aggressione e il persistere di prezzi elevati dell’energia incide sulla competitività delle imprese, soprattutto le industrie ad alta intensità energetica hanno dovuto far fronte a maggiori costi di produzione. Detti aumenti dei costi dell’energia, che riflettono anche la scarsità dell’approvvigionamento nel breve termine che si ripercuote sul livello generale dei prezzi al consumo, possono in alcuni casi mettere in discussione il proseguimento dell’attività di imprese che altrimenti sarebbero redditizie con probabili conseguenze per l’occupazione. Tale contesto economico ha pertanto indotto la Commissione a consentire agli Stati membri di introdurre un sostegno temporaneo per aiutare le imprese per le quali l’attuale situazione di crisi avrebbe conseguenze a breve termine particolarmente gravi.
A livello nazionale, con una serie di provvedimenti, il nostro Governo ha istituito un credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale (Nota 1). Inizialmente il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) aveva previsto un tax credit a favore esclusivo di imprese a elevato consumo di energia elettrica e gas cosiddette rispettivamente “energivore” e “gasivore”, con riferimento ai consumi del primo trimestre 2022. In un secondo tempo, visto il protrarsi della crisi “energetica, il credito è stato potenziato nella misura ed esteso anche ai consumi del secondo trimestre (dal Decreto Energia DL 17/2022) e poi anche del terzo trimestre 2022 (dal D L 115/2022 Aiuti bis). Inoltre il Decreto Ucraina (DL 21/2022) ne ha ampliato l’ambito di applicazione estendendola alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, sebbene con decorrenza a partire dal secondo trimestre 2022. Da ultimo ne è stata prorogata l’applicazione sino ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Anche l’entità del tax credit è stata progressivamente aumentata, ad opera dei citati provvedimenti. Si allega una tabella riepilogativa delle misure in essere per i diversi periodi e con riferimento alle diverse tipologia di imprese (Tabella A) da cui emerge, in sintesi che le imprese energivore beneficiano del credito d’imposta per tutto il periodo gennaio-novembre 2022 seppure in misura differenziata (e crescente) in base ai trimestri/mesi riferimento da un minimo 10% ad un massimo 40%; diversamente le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia beneficiano del tax credit solo a partire dal secondo trimestre 2022 anch’esse misura differenziata (e crescente) in base ai trimestri/mesi riferimento da un minimo 15% ad un massimo 40%. Per individuare il periodo temporale di riferimento di sostenimento della spesa occorre far riferimento al criterio fiscale di competenza di cui all’art. 109 commi 1 e 2 Tuir.
Di seguito si esamino in dettaglio le agevolazioni previste per le varie tipologia di imprese.
Imprese energivore
Si definiscono “energivore” quelle imprese “a forte consumo di energia elettrica” come identificate dal DM 21.12.2017; in particolare, si tratta di imprese che operano in determinati settori produttivi e hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno (Nota 2) e quelle ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per il 2013 e 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) ai sensi dell’art. 39 del DL 83/2012.
Per fruire del credito d’imposta in commento è altresì necessario che le imprese di cui sopra risultino inserite nell’elenco CSEA dell’anno 2022 di cui all’art. 6 comma 1 del DM 21.12.2017, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione, pena la revoca del credito con obbligo di restituzione delle somme maggiorate degli interessi (così circolare Agenzia delle Entrate n. 13/2022).
Le imprese che soddisfano i requisiti suindicati possono beneficiare del credito d’imposta solo se, sulla base dei consumi effettivi abbiano sostenuto un aumento dei costi maggiore rispetto a quello dell’anno 2019; in particolare il credito spetta a condizione che i costi per kWh della componente energia elettrica (indicata in fattura nella voce “spesa per la materia energia”), calcolati sulla base della media del trimestre precedente e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa (Nota 3).
Quanto alla misura spettante, come detto varia a seconda del periodo, pur rimanendo determinata in proporzione alle spese sostenute per la componente energetica acquistata e autoprodotta ed effettivamente utilizzata nel periodo; in particolare come segue:
– 20% delle spese per energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre del 2022 (art. 15 del DL 4/2022);
– 25% delle spese per energia acquistata/prodotta ed utilizzata/autoconsumata nel secondo e terzo trimestre del 2022 (art. 4 del DL 17/2022, art. 5 comma 1 del DL 21/2022 e art. 6 comma 1 del DL 115/2022)
– 40% delle spese per energia acquistata/prodotta ed utilizzata/autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 144/2022).
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 13E e n. 25 del 2022 ha chiarito quali spese rilevano ai fini del credito imposta. Si fa riferimento ai costi dei consumi effettivi, che sono indicati nelle fatture di conguaglio, esclusi quelli per consumi solo stimati; in particolare si tratta dei costi per energia elettrica inclusi quelli per perdite di rete, quelli di dispacciamento, compresi quelli relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità, i costi di commercializzazione e anche il costo per le garanzie di origine da fonti rinnovabili. Per contro risultano escluse le spese di trasporto, per coperture finanziarie, imposte e altri componenti accessori indicati in fattura in voce diversa da quella del costo della compenente energetica.

Imprese diverse da quelle energivore
Anche le imprese che non rispettano i requisiti del DM 21.12.2017 possono beneficiare di crediti d’imposta, a partire dal secondo trimestre 2022, a condizione che le stesse siano dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW che scendono a 4,5 kW per i mesi di ottobre e novembre 2022.
Anche per tali soggetti l’agevolazione spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al trimestre 2022 precedente e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019. Per agevolare la verifica di tale incremento è previsto che nel caso in cui l’impresa si rifornisca di energia elettrica dallo stesso fornitore da cui si riforniva nel 2019 nello stesso trimestre/mese può richiedere a quest’ultimo di comunicare, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante. Con la delibera n.373/2022 ARERA (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha definito i contenuti della comunicazione che il fornitore di energia deve inviare alle imprese richiedenti, precisando che le comunicazioni tra venditore e imprese devono avvenire tramite posta elettronica certificata (PEC), o con altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuata dal venditore.

Quanto alla misura, il credito d’imposta per le imprese non energivore viene calcolato in proporzione alla spesa sostenuta per l’acquisto (comprovato dalle relative fatture) della componente energetica effettivamente utilizzata nel periodo di riferimento nelle seguenti percentuali:
– 15% delle spese sostenute per i consumi del secondo e terzo trimestre del 2022 (art. 3 del DL 21/2022 e art. 2 comma 3 del DL 50/2022)
– 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto (art. 1 comma 3 del DL 144/2022).

Modalità utilizzo e adempimenti
I crediti imposta sono fruibili autonomamente senza alcuna richiesta preventiva all’Amministrazione finanziaria, esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/97, entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022; entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022. Non si applicano i limiti annuali alle compensazioni di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 all’art. 34 della L. 388/2000; inoltre, a seguito di modifica introdotta dal Decreto Semplificazioni (DL 73/2022 art. 40 quater), il credito d’imposta non rientra più del regime de minimis.
L’Agenzia ha chiarito che i crediti possono essere utilizzati in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, purché le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata siano state già sostenute per competenza ai sensi dell’art. 109 del TUIR e risultino documentate mediante il possesso della fattura di acquisto (FAQ Agenzia Entrate 11.4.2022 e circolari 13/2022 e 20/2022).
Limitatamente ai crediti d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, a pena di decadenza, è comunque richiesto l’invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa all’importo del credito maturato nell’esercizio 2022 (art. 1 co. 8 del DL 144/2022), da inviarsi entro il 16 febbraio 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile cedere i crediti d’imposta entro il 31.12.2022 se relativi al primo e secondo trimestre 2022 o entro il 31.3.2023 se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022; la cessione può essere fatta solo per intero importo del credito spettante e, pertanto l’utilizzo parziale in compensazione tramite modello F24, preclude di effettuare la cessione del credito residuo. La cessione dei crediti d’imposta può effettuarsi verso qualsiasi soggetto terzo (inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari), senza facoltà di successiva cessione, salvo possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).
La cessione del credito d’imposta è soggetta per obbligo di legge al visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione da parte di professionista abilitato e deve essere comunicata per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro precisi termini di scadenza: dal 7.7.2022 al 21.12.2022, per i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022; dal 6.10.2022 al 22.3.2023, per i crediti relativi al terzo trimestre 2022.

Il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario nelle stesse tempistiche e modalità previste per il beneficiario inziale: entro il 31.12.2022, se relativi al primo e secondo trimestre 2022, o entro il 31.3.2023, se relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022. A tali cessioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di “bonus edilizi” di cui agli artt. 121 commi 4-6 e art. 122-bis del DL 34/2020.

I crediti d’imposta in esame sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Nota 1) Di seguito i provvedimenti e le singole disposizioni di riferimento: art. 15 del DL 4/2022; art. 4 e 5 del DL 17/2022; artt. 3, 4 e 5 del DL 21/2022; art. 2 del DL 50/2022; art. 6 del DL 115/2022, art. 1 del DL 144/2022. Il quadro è stato completato, a livello interpretativo, dall’Agenzia delle Entrate con le circolari n. 13 del 13.5.2022 e n. 25 del 11.7.2022.
Nota 2) Si tratta, alternativamente delle imprese che: a) operano nei settori dell’estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, ecc. di cui all’Allegato 3 alla comunicazione Commissione Europea n. C(2014)200/01); b) operano negli altri settori minerari e manifatturieri inclusi nell’Allegato 5 e che sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al Valore aggiunto lordo (VAL) non inferiore al 20%. L’art. 4 del DM identifica i requisiti di intensità di costo dell’energia elettrica rispetto al VAL (almeno il 20%) o rispetto al fatturato (almeno il 2%) che le imprese devono dimostrare di raggiungere per l’iscrizione all’elenco.
Nota 3) A partire dal secondo trimestre 2022 il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata e in tal caso l’incremento del costo per kWh di energia è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica; inoltre il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al periodo 2022 di riferimento, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

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