Nell’ambito della riforma del Terzo settore è stato introdotto un nuovo sistema di deduzioni e detrazioni dall’art. 83 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto, che attua la delega per la riforma del Terzo Settore contenuta nella Legge 6 giugno 2016, n. 106. La norma rende ancora più appetibili, sotto il profilo fiscale, le erogazioni liberali agli Enti non profit del terzo settore. La decorrenza delle nuove disposizioni è prevista dal 1° gennaio 2018.
La nuova disciplina è volta a migliorare ed acuire i vantaggi fiscali per tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che erogano risorse a favore degli Enti del Terzo settore (Nota 1) non commerciali, cooperative sociali ed Organizzazioni di volontariato (Nota 2), sia attraverso donazioni in denaro ed in natura che mediante la cessione gratuita di beni “sensibili” ed “utili”, e per i quali sia dimostrata la funzionalità all’esercizio delle attività dell’ente.
Tali disposizioni rientrano nella più ampia revisione della disciplina del Terzo settore che riordina tutta la normativa con l’obiettivo di “sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”.
In particolare, da un punto di vista fiscale, le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli Enti del Terzo settore prevedono:
la razionalizzazione e la semplificazione del regime di deducibilità e detraibilità dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro ed in natura, disposta a favore degli Enti del Terzo settore, al fine di promuovere atti liberali di persone ed enti;
l’introduzione di un regime di tassazione che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’ente;
la previsione per le imprese sociali della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line, in analogia a quanto previsto per le start up innovative; di misure fiscali agevolative per favorire gli investimenti di capitale, dell’istituzione di un apposito fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali;
la promozione dell’assegnazione in favore delle imprese sociali, degli immobili pubblici inutilizzati, oltre che dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, in base a criteri di semplificazione e di economicità;
la revisione dell’istituto del 5 per mille, prevedendo l’introduzione di obblighi di pubblicità delle risorse destinate ad Enti del terzo settore.
Di seguito riportiamo alcuni tratti essenziali del nuovo sistema di detrazioni/deduzioni dal reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali e le agevolazioni previste per l’impresa sociale, come detto in vigore dal 2018. Le nuove disposizioni sono poi poste a raffronto con la normativa previgente.
L’art. 83 D Lgs 117/2017 introduce una disciplina unitaria per le deduzioni e detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali e altresì delle cooperative sociali, con particolari ed ulteriori vantaggi qualora l’erogazione sia effettuata a favore delle Organizzazioni di volontariato (ODV). Le elargizioni devono essere esclusivamente destinate allo svolgimento delle attività istituzionali (non commerciali) degli enti e che una diversa destinazione può condurre a riqualificare l’ente come commerciale nonché a verificare i presupposti per la cancellazione dal Registro unico nazionale. L’intervento legislativo mira a razionalizzare e semplificare il regime delle detrazioni e deduzioni, eliminando la sovrapposizione esistente tra le disposizioni del TUIR e quelle contenute all’articolo 14 del D.L. n. 3512005.
In particolare, sulle erogazioni in denaro (tracciabili) e in natura a favore degli Enti del Terzo settore come definiti dall’art. 79 comma 5, D Lgs 117/2017, le persone fisiche potranno detrarre dall’Irpef il 30%, per un importo dell’erogazione non superiore a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta, percentuale incrementata al 35% nel caso in cui il beneficiario dell’erogazione sia un’Organizzazione di volontariato (ODV).
Per le erogazioni liberali effettuate dalle persone giuridiche, enti e società, sia in denaro (purché tracciabili) che in natura, viene invece riconosciuta una deduzione dal reddito nei limiti del 10% del reddito dichiarato eliminando il limite di 70.000 euro annui sinora previsto per le Onlus.
E’demandato ad un decreto attuativo il compito di individuare le tipologie di beni in natura che danno diritto alla detrazione/deduzione d’imposta e i criteri di valorizzazione.
Le nuove disposizioni accrescono i vantaggi fiscali per chi investe nel Terzo settore ed in particolare per chi attualmente effettua erogazioni a favore delle Onlus.
La normativa ad oggi in vigore (artt. 10 e 15 Tuir e art. 14 DL 35/2005), infatti, prevede per le liberalità effettuate da persone fisiche private alternativamente un meccanismo di deduzione dal reddito complessivo Irpef ovvero di detrazione del 19% con dei limiti quantitativi che variano in base al soggetto beneficiario (per dettaglio si veda Tabella 1 allegata).
Anche per le imprese, ad oggi, la deducibilità per le erogazioni liberali in denaro, disciplinata dall’art. 100 Tuir varia in base all’ente beneficiario (deduzione integrale in caso di enti di ricerca, arte cultura, spettacolo ecc, nel limite del 2% per enti di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto Tabella 2).
Infine, per le erogazioni a favore delle Onlus attualmente è prevista una deduzione pari al 10% del reddito dichiarato ma, come già accennato, nei limiti di 70.000 euro annui (art. 14, comma 1, D.L. n. 35 del 2005).
Lo schema di decreto attuativo alla riforma del Terzo Settore interveniva anche sulla disciplina relativa alle cessioni gratuite dei cosiddetti “beni sensibili” quali derrate alimentari, prodotti farmaceutici, e beni non di lusso destinati alla distruzione che costituiscono oggetto dell’attività del cedente, estendendo il regime di favore anche alle cessioni effettuate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali. Tuttavia nel testo definitivo del D Lgs 117/2017 è stata espunta la parte relativa alla cessione dei “beni sensibili”, per cui attualmente rimane in vigore la previgente disciplina sulle cessioni gratuite (art. 13 c. 2 e 3 D Lgs 460/97) che, però è limitata alle sole Onlus (Nota 3)
Assolutamente innovativa è invece la previsione del cosiddetto “Social bonus” di cui all’art. 81 D Lgs 117/2017, consistente in un credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da persone fisiche, e del 50% se effettuati da enti o società, a favore degli enti del terzo settore che abbiano presentato un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati o beni mobili o immobili confiscati alla criminalità organizzata a loro assegnati per attività di interesse generale. Tale misura, non cumulabile con le deduzioni e detrazioni per le erogazioni liberali, oltre a favorire l’attività di tali enti, presenta una meritevole funzione di sostegno ad interessi generici e di sensibilizzazione alla legalità che, se troverà diffusa applicazione, potrà rappresentare uno dei risultati più importanti della riforma.
La riforma introduce infine importanti agevolazioni fiscali per coloro che finanziano e investono nella cosiddetta “Impresa sociale”, introdotta con D.Lgs. n. 112 del 03.07.2017 (in vigore dal 20.07.2017) (Nota 4).
Le agevolazioni fiscali per chi investe nelle imprese sociali sono le seguenti:
– detrazione Irpef di importo pari al 30% (da suddividere in non più di tre periodi d’imposta) della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle imprese, comprese le cooperative, che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente al 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data; l’investimento massimo detraibile non può eccedere 1 milione di euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
– detrazione Ires di importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale delle imprese, comprese le cooperative, che abbiamo assunto la qualifica di impresa sociale successivamente al 20 luglio 2017 e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data; l’investimento massimo detraibile non può eccedere 1,8 milioni di euro in ciascun periodo d’imposta e deve essere mantenuto per almeno tre anni pena la restituzione del beneficio maggiorato degli interessi;
E’inoltre prevista l’applicazione delle due precedenti detrazioni anche nel caso di atti di dotazione e di contributi di qualsiasi natura posti in essere in favore di fondazioni che abbiano assunto la qualifica di impresa sociale successivamente al 20 luglio 2017 e e siano costituite da non più di 36 mesi da tale data.
Il decreto prevede altresì deli incentivi di carattere fiscale previsti per la stessa impresa sociale che riguardano, in particolare:
i) la detassazione degli utili e degli avanzi di gestione che incrementino le riserve indivisibili in sospensione d’imposta e che vengano effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio;
ii) la disapplicazione della disciplina prevista per le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, i parametri e gli indici di affidabilità fiscale.
Nota 1 Sono definiti Enti del Terzo settore gli enti che risulteranno iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore e che assumeranno la qualifica di ODV (Organizzazione di volontariato) APS (Associazione di promozione sociale) Enti filantropici, Imprese sociali, Reti associative, Società di Mutuo soccorso, Associazioni riconosciute e non Fondazioni e altri enti di carattere privato
Nota 2 Le organizzazioni di volontariato ODV sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
Nota 3 Ai fini delle imposte sui redditi, non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze le seguenjti cessioni a favore delle Onlus:
• cessione gratuita, e senza alcun limite, di derrate alimentari e prodotti farmaceutici alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa cedente (prodotti alimentari o farmaceutici che vengono generalmente esclusi dal commercio per difetti di confezionamento o altre cause che, comunque, non ne impediscono l’utilizzo, ad esempio prodotti prossimi alla scadenza);
• cessione gratuita anche di beni diversi dai precedenti non di lusso, oggetto dell’attività dell’impresa che presentano vizi o imperfezioni che non ne consentono la vendita se il costo specifico complessivo non è superiore al 5% del reddito dichiarato.
Nota 4 Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti in forma societaria, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività, come particolari categorie di soggetti quali lavoratori molto svantaggiati, persone svantaggiate o con disabilità e persone senza fissa dimora (viene previsto un rapporto percentuale rispetto al numero di dipendenti occupati); l’impresa sociale può far ricorso a volontari nel limite massimo del numero dei dipendenti occupati. L’attività di impresa di interesse generale deve essere svolta “in via principale”, ossia deve generare almeno il 70 per cento dei ricavi complessivi. Lo scopo principale non può essere quello di distribuire ai propri soci, amministratori e dipendenti gli utili, che invece devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o ad aumentare il patrimonio, salva la possibilità di remunerare “in misura limitata” il capitale conferito dai soci, destinando loro una quota di dividendi inferiore al 50 per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, remunerazione che non potrà superare l’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Con riferimento agli obblighi di trasparenza, l’impresa sociale è tenuta a pubblicizzare il bilancio sociale (da redigersi in ossequio a specifiche linee guida). Per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017, sono state integralmente abrogate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 155/2006 e tutti i riferimenti al decreto devono intendersi riferiti alla nuova disciplina dell’impresa sociale contenuta nel D.Lgs. n. 112/2017.