Trust autodichiarato e imposte indirette in misura fissa

Trust autodichiarato e imposte indirette in misura fissa

Si segnala la recente sentenza n. 21614 del 26.10.2016 della Corte di Cassazione in materia di Trust secondo la quale il trasferimento di beni in un Trust autodichiarato non determina l’applicazione dell’imposta di donazione e le imposte di registro ed ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa; la tassazione in misura proporzionale è rinviata al momento in cui si realizzi un reale trasferimento di beni dal trust ai beneficiari effettivi.


Come noto, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor), che trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti e il trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.
In particolare per trust autodichiarato si intende quello in cui è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente.
La posizione dell’Agenzia delle entrate (circ 48/2007 e circ 3/2008) sulla tassazione indiretta dei trust è ferma nel ritenere che il conferimento di beni nel trust vada assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos; ciò in quanto, secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del DL n. 262/2006, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni.
La recente sentenza della Cassazione qui esaminata, che affronta in particolare il caso del trust autodichiarato, si contrappone alla posizione dell’Agenzia delle entrate aderendo, invece, ad un orientamento della giurisprudenza di merito e di una precedente sentenza di legittimità (Cassazione, sez. trib. n. 25478 del 18.12.2015).
In particolare la Corte parte dall’assunto che l’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, va inquadrata nella fattispecie delle liberalità indirette, dato che “per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale…la costituzione del trust come è normale che avvenga per i vincoli di destinazione, produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta”.
Pertanto ad avviso della Corte la costituzione di beni immobili in trust deve scontare l’imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa, in quanto la tassazione proporzionale sarà dovuta solo quando il trasferimento sarà effettivamente realizzato, ovvero quando i beni verranno trasferiti ai beneficiari designati.
Ed inoltre, la citata sentenza della Cassazione, superando un precedente orientamento giurisprudenziale (si vedano precedenti sentenze Cass. 4482/2016, 3735, 3737 e 3886 del 2015) esclude altresì che alla costituzione del trust si renda applicabile l’imposta di successione e donazione.