Con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 28 novembre scorso, il legislatore in attuazione della legge di delegazione europea fa chiarezza sul regime fiscale della holding industriale introducendo nell’ambito del Testo Unico delle Imposte sui Redditi le “società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati” e con ciò risolvendo i dubbi interpretativi sorti con particolare riferimento alla identificazione ai fini tributari di tali tipologie di soggetti. .
Come noto, per holding si fa riferimento alle società che esercitano attività di assunzione e gestione di partecipazioni in altre imprese; in genere si distingue fra holding “pure o finanziarie”, che detengono in modo statico la proprietà del gruppo, e “holding operative” che oltre a detenerne il controllo, gestiscono attivamente le imprese partecipando alla pianificazione strategica e alla gestione dei processi decisionali; si parla, inoltre, di “holding miste o industriali” con riferimento alle società che oltre a detenere le partecipazioni esercitano anche una specifica attività d’impresa.
L’inquadramento ai fini fiscali delle holding rileva ai fini dell’applicazione delle particolari disposizioni in materia di Ires (art. 96 Tuir), di Irap (calcolo base imponibile Nota 1) e aliquota maggiorata del 4,65%) e degli adempimenti relativi alle comunicazioni all’Anagrafe tributaria (Nota 2).
Tale inquadramento è divenuto più incerto a seguito dell’abolizione dell’apposita sezione dell’elenco generale dei soggetti finanziari non operanti nei confronti del pubblico tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 113 del Testo Unico Bancario TUB (D Lgs 385/1993) (Nota 3). L’incertezza è derivata anche dal fatto che molte disposizioni fiscali continuano a fare riferimento all’art. 113 Tub e al DLgs. 87/92 (anch’esso abrogato, ad opera del DLgs. 136/2015) (Nota 4).
A livello interpretativo, per qualificare le holding si è comunque continuato a far riferimento alla potenziale teorica iscrizione nel medesimo elenco; a tal fine, veniva indicato come criterio per l’individuazione del potenziale obbligo di iscrizione quello previsto dal Decreto Ministero Tesoro del 6 luglio 1994 che richiedeva la verifica del test della prevalenza degli elementi finanziari sia nello stato patrimoniale che nel conto economico (Nota 5).
In proposito giova segnalare che lo stesso provvedimento che aveva abrogato l’elenco ex art. 113 del Testo Unico bancario (D.Lgs. n. 141/2010), ha disposto che gli obblighi comunicativi di cui all’anagrafe tributaria di cui all’art. 7, sesto e undicesimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, permanessero nei confronti dei soggetti che avessero esercitato in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie, ricorrendo entrambi i presupposti – patrimoniale ed economico – in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi.
In tale contesto di incertezza normativa, sia l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/2009 e circ. n. 37/2009) che la dottrina (Assonime circ 11/2011, n. 17/2016 e 9/2017) hanno cercato di porre rimedio e colmare le lacune in via interpretativa.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha modificato i parametri di riferimento per l’individuazione della fattispecie in esame, riducendoli al solo test patrimoniale (circ. n. 37/2009).
Le istruzioni ai modelli di dichiarazione IRAP, a partire dal Mod Irap 2014, hanno recepito i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e riportano che “l’esercizio prevalente dell’attività di assunzione di partecipazioni in società non finanziarie risulta verificato quando il valore contabile delle partecipazioni in società industriali risultante dal bilancio di esercizio eccede il 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale”. Al fine dell’accertamento dell’esercizio esclusivo o prevalente, le istruzioni precisano inoltre che occorre tenere conto non solo del valore di bilancio delle partecipazioni in società industriali, ma anche del valore contabile degli altri elementi patrimoniali della holding relativi a rapporti intercorrenti con le medesime società quali, ad esempio, i crediti derivanti da finanziamenti (in conformità a quanto indicato nella citata circ. n. 37/2009).
Pertanto, le indicazioni di prassi fornite dall’Agenzia hanno cercato di risolvere in via interpretativa i seguenti dubbi relativi ai criteri per l’individuazione della prevalenza dell’attività finanziaria:
– dell’arco temporale interessato dalla verifica, portando a ritenere che la condizione di prevalenza andasse accertata sulla base di un unico esercizio, anziché di due;
– della rilevanza, o meno, del requisito economico (ricavi derivanti dall’attività di assunzione di partecipazioni in società “industriali” superiore al 50% del totale dei proventi), inducendo a ritenerlo irrilevante.
Gli interventi di prassi non sono tuttavia riusciti ad evitare che si generasse un contenzioso. In griurisprudenza alcuni giudici di merito (ad esempio, C.T. Prov. Milano n. 369/1/17 e C.T. Reg. Lombardia n. 250/21/18) si sono espressi per la rilevanza del doppio requisito patrimoniale ed economico, sulla scorta del criterio previsto per gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
Il recente intervento del legislatore pone finalmente termine a ogni questione.
Il 28 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo che attua la legge di delegazione europea 2016-2017 (L. 163/2017), al fine di recepire la Direttiva UE 2016/1164 che introduce norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cosiddetta “ATAD 1”), come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 (cosiddetta “ATAD 2”).
In particolare, il decreto approvato fa chiarezza sui criteri per individuare le cosiddette “holding industriali introducendo una specifica disposizione nel Testo Unico, il nuovo art. 162 bis Tuir, che contiene la definizione di intermediari finanziari e distingue: a) “intermediari finanziari” veri e propri; b) “società di partecipazione finanziaria” e c) “società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati”.
La disposizione definisce quindi “società di partecipazione non finanziaria e soggetti assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari 2) i soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell’articolo 3 del Regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione … D Lgs 1 settembre 1993,385 … legge 30 aprile 1999 n. 130”.
La norma stabilisce inoltre che “l’esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso, l’ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale.”
Secondo la nuova definizione, valida ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, si considerano holding di partecipazioni industriali quelle società che mostrano nell’ultimo bilancio un impiego complessivo in partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, ed in altri elementi patrimoniali connessi, superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale.
Viene quindi risolta la questione secondo cui per individuare una holding debba essere individuata una prevalenza dell’investimento in partecipazioni sia a livello patrimoniale che economico, dando invece rilievo al solo parametro patrimoniale.
Ai fini IRAP, questa norma sostituirà l’attuale definizione di holding di partecipazioni prevista dall’art. 6 comma 9 del DLgs. 446/97.
Il decreto interviene anche al fine di allineare la definizione di holding ai fini degli obblighi in materia di comunicazione all’Anagrafe tributaria; con il nuovo decreto viene infatti modificato l’art. 10 comma 10 D Lgs 241/2010 prevedendo che gli obblighi di comunicazione riguardano sia le società di partecipazione finanziaria, sia quelle di partecipazione non finanziaria come disciplinate dal nuovo art. 162 bis Tuir. Quindi anche ai fini degli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria si fa riferimento alla nuova definizione di holding, con verifica esclusivamente “patrimoniale” della prevalenza dell’attività di assunzione e gestione delle partecipazioni da effettuarsi sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
Per le novità sopra descritte è prevista una decorrenza anticipata al periodo d’imposta in corso al 31.12.2018. Il decreto prevede tuttavia una clausola di salvaguardia per il passato, in quanto sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP dei comportamenti adottati dal contribuente nei periodi di imposta precedenti a quello di efficacia delle nuove disposizioni, anche se non coerenti con le stesse nuove disposizioni. Tale previsione dovrebbe, quindi, tutelare il comportamento di chi, in passato, abbia applicato criteri di individuazione delle holding differenti da quelli indicati dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio ai fini Irap considerando un doppio calcolo (patrimoniale ed economico) per determinare se l’attività di holding risultasse prevalente.
Nota 1) Ai sensi dell’art. 6, comma 9 Decreto Irap D Lgs 446/1997 le holding industriali determinano la base imponibile aggiungendo a quella determinata in base alle regole generali, la differenza fra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati, i quali ultimi concorrono al 96%
Nota 2) Gli obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria sono previsti dall’art. 10 comma 10 D Lgs 241/2010, di cui si riporta il testo in vigore dal 17 ottobre 2012: “Gli obblighi comunicativi di cui all’articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti dei soggetti che, esclusi dagli obblighi dell’articolo 106, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano in via prevalente, non nei confronti del pubblico, le attività di assunzione e gestione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestiti obbligazionari e di rilascio di garanzie. L’esercizio in via prevalente sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
- a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate;
- b) l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla lettera a), dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
Nota 3) L’abrogazione dell’elenco di cui all’art. 113 Tub è avvenuto ad opera del D Lgs 141/2010, decreto che, con le correzioni apportate successivamente dal D Lgs 218/2010, ha radicalmente ristretto il perimetro degli intermediari finanziari soggetti alla vigilanza della Banca d’Italia.
Nota 4) In particolare, ai fini IRAP, la qualifica di holding industriale come disciplinata dall’art. 6 comma 9 del DLgs. 446/97, è attribuita a quelle società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria, per le quali sussista l’obbligo dell’iscrizione, ai sensi dell’art. 113 del DLgs. 385/93. La formulazione di tale disposizione non è mai stata adeguata a seguito dell’abrogazione di tale elenco, ponendo quindi il problema dell’identificazione dei criteri atti a individuare una holding industriale ai fini IRAP.
Nota 5) Ai sensi dell’art. 2.1 del DM 6 luglio 1994 “L’esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, di una o più delle attività finanziarie di cui all’art. 106, comma 1, T.U. sussiste, quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti: a) l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria di cui alle anzidette attività, unitariamente considerate – inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate – sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate; b) l’ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell’attivo di cui alla predetta lettera a), dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi richiamati dall’art. 106, comma 1, T.U., sia superiore al 50% dei proventi complessivi.”