Emergenza “Covid-19”: Misure innovative a sostegno della ricapitalizzazione delle imprese nel Decreto Rilancio

Il Decreto “Rilancio”, nell’ambito delle misure economiche volte a fronteggiare la grave crisi indotta dall’emergenza Covid-19, ha introdotto una norma diretta ad incentivare sul piano fiscale la capitalizzazione società di capitali con fatturato tra 5 milioni e 50 milioni di Euro. Seppure con modalità e requisiti differenti, l’incentivazione riguarda sia il socio conferente che la società conferitaria purché, per quest’ultima, il bilancio 2020 si presenti in perdita di esercizio ed è totalmente esclusa nell’ambito delle operazioni effettuate “infragruppo”.

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L’art. 26 del decreto-legge Rilancio (DL n. 34/2020 in GU del 19.05.2020) rubricato «Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni» introduce norme di natura eccezionale e di ampia portata applicativa che, come indicato nella Relazione tecnica al provvedimento, sono volte “a supportare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali di media dimensione che non operano nel settore bancario, finanziario e assicurativo”.

Si tratta di una delle disposizioni del Decreto che ha subito più riscritture nell’iter di approvazione del provvedimento; in effetti l’intervento è piuttosto articolato in funzione della dimensione dell’impresa e presenta, quanto ai meccanismi applicativi, delle difficoltà interpretative; ciononostante, esso può rappresentare un’importante occasione per la patrimonializzazione delle imprese italiane, storicamente sottocapitalizzate, soprattutto in un periodo, come quello attuale di crisi sanitaria ed economica, che produrrà inevitabilmente perdite economiche nei bilanci delle società.

Entrando nel merito, nella versione da ultimo licenziata, le misure introdotte dall’art. 26 del DL rilancio sono graduate in funzione della dimensione delle imprese.

Per le imprese con un fatturato da 5 a 50 milioni di euro sono introdotti bonus fiscali per gli aumenti di capitale sottoscritti dai soci, con un credito d’imposta che può arrivare fino a 400mila euro in capo ai conferenti; un beneficio fiscale ulteriore è previsto per la società conferitaria che ha subito perdite che superino il 10% del patrimonio netto.  Per le imprese da 10 a 50 milioni di euro sono previsti, oltre alle misure sopra, anche la possibilità di accedere al “Fondo Patrimonio PMI” attraverso il quale potranno beneficiare della sottoscrizione di titoli di debito a condizioni particolarmente favorevoli.

Le disposizioni eccezionali in commento, aventi carattere meramente fiscale, si innestano  nel quadro delle misure eccezionali in ambito societario previste dagli articoli 6 e 8 del Dl Liquidità. Quest’ultime stabiliscono un regime speciale per le perdite prodotte, in seguito dell’emergenza epidemiologica, sino al 31 dicembre 2020 nonché per i finanziamenti soci erogati sino a tale data. Il frame di norme su menzionate, dirette a favorire la continuità dell’attività di impresa anche attraverso il sostegno dei soci, si completa ora con le agevolazioni fiscali riconosciute nei casi, maggiormente vincolistici per il socio, di intervento sul capitale sociale (Nota 1).

Da ultimo si segnala che l’efficacia delle norme di cui all’art. 26 in esame è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e che per le modalità attuative occorrerà attendere l’emanazione di un decreto da effettuarsi entro il 18 giugno.

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Entriamo ora nel dettaglio delle nuove misure. L’art. 26 del Decreto Rilancio è rivolto alle società di capitali e cooperative (o stabili organizzazioni italiane di imprese comunitarie) con ricavi consolidati 2019 compresi tra i 5 e i 50 milioni, le quali abbiano registrato a causa di Covid-19 nel bimestre marzo-aprile 2020 un calo di ricavi consolidati superiore del 33% rispetto all’identico periodo 2019.

Le agevolazioni sono condizionate ad un aumento di capitale sociale a pagamento, di qualunque importo e senza vincolo di destinazione delle somme, da deliberarsi ed eseguirsi integralmente tra l’entrata in vigore del provvedimento e il 31 dicembre 2020.

In particolare, possono beneficiare delle misure agevolative tutte le società di capitali (spa, sas, srl anche semplificate, società cooperative), esclusi i soggetti finanziari di cui all’articolo 162-bis del Tuir, aventi sede legale e amministrativa in Italia, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese (Nota 1), che rispettino le seguenti condizioni:

a) presentino un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a cinque milioni di euro (ovvero dieci milioni di euro nel caso di accesso al “Fondo Patrimonio PMI”) e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo; quindi andranno considerati i ricavi del gruppo da consolidato della capogruppo;

b) abbiano subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%; anche a tali fini si deve tener conto dei ricavi del gruppo su base consolidata come sopra precisato;

c) abbiano deliberato un aumento di capitale a pagamento, integralmente versato.

L’esclusione dei soggetti che svolgono attività finanziaria non è chiaro se si estenda anche alle cosiddette “holding miste o industriali”, tenuto conto che la Relazione al Decreto parla di esclusione per le società che “operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo”.

A favore dei sottoscrittori l’aumento di capitale sociale, per i conferimenti in denaro sottoscritti e integralmente versati, spetta un credito d’imposta pari al 20%. L’investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere euro 2.000.000, quindi, come già segnalato, lo sconto fiscale arriva al massimo a 400mila euro. Non è chiaro se tale limite vada considerato per ciascun soggetto conferente o per ciascuna società conferitaria; in altri termini, dal testo della norma, non è dato di evincere chiaramente se il limite di 2 milioni si riferisca al complesso dei conferimenti effettuato dall’unico socio conferente in più società oppure se si riferisca alla singola società oggetto di più conferimenti agevolati.

E’ interessante rilevare come le operazioni di capitalizzazione che la norma intende agevolare siano principalmente quelle che riguardano il trasferimento fondi dell’aera privata e non quelle che riguardano il trasferimento fondi nell’ambito del “regime di impresa”. E’ questa il senso della limitazione prevista dalla norma che, ai fini delle fruizione del beneficio, escluse sul piano soggettivo le conferenti che siano società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate; è questo il contesto delle “ricapitalizzazioni infra-gruppo” che implicano il trasferimento fondi già in regime di impresa e nel contesto dello stesso soggetto economico.

Vi sono poi delle condizioni tecniche poste dalla norma per fruire dell’agevolazione. Anzitutto l’aumento deve essere deliberato ed eseguito tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020.  In secondo luogo il riferimento è ai “conferimenti in denaro … in esecuzione dell’aumento del capitale sociale” ciò che evidenzia come debbano essere considerate ai fini del computo per l’agevolazione sia le somme corrispondenti al valore nominale delle azioni o quote, sia le somme versate a titolo di sovrapprezzo. Di contro sono da escludere apporti diversi, come quelli in natura, i versamenti a riserve generiche, quali quelle in conto capitale o a fondo perduto, così come gli aumenti a titolo gratuito mediante imputazione di riserve a capitale sociale. Restano poi da esaminare ipotesi diverse, ma assai ricorrenti nella pratica, quali l’imputazione a capitale sociale per effetto della rinunzia al credito per finanziamenti soci o il rimborso degli stessi finanziamenti funzionale alla sottoscrizione dell’aumento di capitale. Per tali ipotesi il discrimine tra operazioni ammesse al beneficio e non ammesse potrebbe essere individuato nell’assenza o meno di un vincolo di destinazione delle somme in oggetto. Questa distinzione porterebbe ad escludere dal beneficio i casi di “trasformazione” dei finanziamenti soci, in relazione alle condizioni patrimoniali della società,

Le agevolazioni in capo all’investitore sono condizionate al mantenimento della partecipazione derivante dal conferimento sino al 31.12.2023 e vengono meno in caso di distribuzione di riserve di qualsiasi tipo entro tale data. Sotto tale profilo è stata giustamente segnalata la criticità della posizione del socio investitore con una quota di minoranza laddove il socio di maggioranza deliberi una distribuzione nel periodo di sorveglianza.

Venendo alle modalità tecniche di fruizione del credito d’imposta si evidenzia come lo stesso sia utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza limiti (Nota 3).

La società beneficiaria dell’aumento del capitale è anch’essa destinataria di un possibile beneficio fiscale. Il beneficio per la conferitaria è però limitato alle società, con numero di occupati inferiore a 250 persone, che soddisfano, oltre le condizioni a) b) e c) sopra indicate, anche i seguenti requisiti: non rientravano al 31 dicembre scorso fra le imprese in difficoltà secondo le definizioni Ue, presentano una regolare situazione fiscale e contributiva e rispettano le norme edilizie e lavoristiche; inoltre soci, amministratori e titolari non devono essere stati interdetti dai pubblici uffici negli ultimi 5 anni per evasione fiscale (Nota 4).

In presenza delle condizioni sopra indicate, alla società beneficiaria dell’aumento di capitale, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto, con un tetto massimo di 800.000 euro.

Da quanto sopra evidenziato i due crediti d’imposta (quelli del socio conferente e della società conferitaria) non vanno sempre di pari passo: mentre il beneficio per il socio si materializza sempre, quello per la società è vincolato al fatto che questa chiuda il 2020 con una perdita di esercizio.

La versione finale della norma precisa che l’importo del patrimonio netto va calcolato al “lordo delle perdite”. Sul punto in oggetto la Relazione chiarisce che le perdite a cui fare riferimento sono quelle civilistiche riferite all’esercizio 2020; sarebbero quindi escluse le perdite di esercizi precedenti portate a nuovo. Come chiarito nell’esempio sotto riportato, occorre quindi nettizzare il patrimonio netto al 31.12.2020 dalla perdita dell’esercizio.

Gli incentivi fiscali per soci investitori e per la società in caso di aumenti di capitale come sopra descritti si cumulano fra di loro e con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate.

Qualche esemplificazione può agevolare la valutazione dei benefici fiscali che si possono ottenere con le misure di cui all’art. 26 del Decreto Rilancio: ipotizzando una società con fatturato nel 2019 pari a 20 milioni e patrimonio netto di 5 milioni, che chiuda il bilancio 2020 con una perdita di 3 milioni, e un patrimonio netto di 2 milioni, nel caso di aumento di capitale per 1 milione di euro sottoscritto dall’unico socio, si avrebbero i seguenti benefici fiscali:

  • per il socio sottoscrittore un credito d’imposta di 200 mila euro, con un esborso netto di 800 mila (conferimento meno credito di imposta);
  • per la società credito d’imposta nel limite massimo di 300 mila euro (30% dell’aumento di capitale) posto che il calcolo puntuale porterebbe ad un importo maggiore, pari a 1,2 milioni (50% di 3 milioni (perdita) meno 600 mila (10% patrimonio netto 2020 al lordo perdita)

Ipotizzando invece una società con un patrimonio netto di 2,5 milioni di euro e che in previsione della perdita di 1 milione di euro nel 2020 venga deliberato ed eseguito un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro, al socio competerebbe un credito di 300.000 euro. Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonterebbe, quindi, a 3 milioni di euro, per cui il credito d’imposta per la società sarebbe pari a 300.000 euro, pari al 50% di 600.000 (importo, a sua volta, ottenuto detraendo da un milione di euro – la perdita del 2020 – la somma di 400.000 euro, che rappresenta il 10% del patrimonio netto assunto non nel suo dato contabile, ma al lordo delle perdite).

Il credito è capiente rispetto al 30% dell’aumento di capitale, pari a 450.000 euro, e competerebbe quindi integralmente. A sua volta, la somma dei crediti d’imposta (300.000 euro per il socio e 300.000 euro per la società) risulterebbe inferiore all’importo massimo agevolabile, stabilito in 800.000 euro

 

La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali; dal testo normativo non è chiaro da quando decorra tali obbligo se, ad esempio, riguardi anche la distribuzione delle riserve iscritte nei bilanci chiusi al 31.12.2019 in corso di approvazione, tuttavia il riferimento alle sole “riserve” parrebbe voler significare che la distribuzione dell’utile di esercizio non rappresenti una causa di decadenza.

Il credito d’imposta è utilizzabile, da parte della società, in compensazione in F24 a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, e non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La decorrenza della misura è immediata, ma gli effetti benefici per i soci e la società paiono fruibili solo nel 2021, da quando decorreranno i crediti di imposta; per la società vi sarà tuttavia un vantaggio contabile nel 2020, potendo computare il credito di imposta come provento dopo l’aumento di capitale.

La pianificazione, da parte delle società, dell’aumento di capitale in funzione dei benefici fiscali esaminati, dovrà tener conto, in primis del fatto che l’efficacia della misura agevolativa è vincolata all’autorizzazione della Commissione europea; in secondo luogo, per una corretta valutazione, occorrerà attendere l’apposito DM, da adottarsi entro il 18 giugno 2020, nel quale saranno stabilite le norme di attuazione della misura, anche al fine di rispettare i limiti di spesa imposti dal legislatore.

Per questo e altri motivi (occorre attendere che vi siano i chiarimenti ufficiali sul calcolo del credito d’imposta delle società e sull’ampiezza del divieto di distribuzione di “riserve), appare opportuno pensare ad una pianificazione a medio termine dell’operazione, rinviando l’operatività a quando saranno chiari i vincoli e il contesto autorizzativo di tali agevolazioni.

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Da ultimo, un cenno alle previsioni di cui ai commi 12-19 dell’art. 26 del Decreto Rilancio, che interessano esclusivamente le imprese di media dimensione; si tratta delle società di capitali e cooperative con ricavi 2019 superiori ai 10 milioni (entro i 50 milioni) e un numero di occupati inferiore a 250 persone, che possiedano i requisiti di cui sopra per beneficiare del credito di imposta per gli aumenti di capitale, con una soglia minima di aumento di capitale di 250 mila euro.

Per tali società il Decreto Rilancio, oltre agli incentivi fiscali sopra descritti per gli aumenti di capitali, introduce un ulteriore strumento di sostegno alla patrimonializzazione che consiste nella possibilità da parte dello Stato di intervenire direttamente con propri investimenti nelle società.

L’intervento dello Stato è veicolato attraverso il fondo denominato “Fondo Patrimonio PMI”, gestito da Invitalia, finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione delle società di cui sopra, per un importo che, cumulato con quello dei finanziamenti garantiti dallo Stato e prestiti agevolati in regime di aiuto non potrà superare i parametri già esistenti per i finanziamenti garantiti da Sace: 25% del fatturato 2019, del doppio del costo del personale 2019 e del fabbisogno di liquidità per i 18 mesi successivi alla prima delle misure di aiuto, come attestato dal rappresentante legale (Nota 5).

Qualora vi siano tutte le condizioni previste dal Decreto, la società potrà godere di un triplo beneficio patrimoniale/fiscale: beneficerà in primis dell’aumento di capitale sottoscritto e versato (sul quale i soci potranno aver diritto al credito di imposta), del credito di imposta qualora chiuda in perdita e, ai sensi dell’art. 27 in commento anche dell’emissione di debito sottoscritto dallo Stato; in caso di società con importanti fatturati ed aumenti di capitale elevati, si crea quindi un effetto moltiplicativo notevole.

Nelle prime versioni della norma, era prevista l’emissione di “strumenti finanziari partecipativi” o Sfp. Come noto, gli Sfp sono titoli ibridi, né azioni né debito, che seppure soggetti a obbligo di rimborso integrale a scadenza, tuttavia fanno parte del patrimonio netto, godendo di taluni diritti patrimoniali e amministrativi, seppure limitati rispetto a quelli riservati ai soci della società (Nota 6).

Il testo pubblicato in Gazzetta ha abbandonato l’espressione Sfp, che comportava, come detto, una qualificazione dell’apporto a patrimonio, per fare infine esclusivo riferimento a obbligazioni e titoli di debito: viene specificato che gli strumenti finanziari sono da cumularsi con i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica (si pensi ai prestiti erogati in base agli articoli 1 e 13 del Dl Liquidità) e con i prestiti agevolati in regime di aiuto, ponendo un ulteriore tetto agli strumenti finanziari.

Rispetto alle intenzioni iniziali del legislatore, non si tratta, quindi, di interventi alla ricapitalizzazione delle società ma piuttosto di prestiti dello Stato in piena regola: finanziamenti postergati, ma da restituire “bullet” alla scadenza, che si sommano a quelli bancari.

L’intervento si inquadra nell’ambito del “Temporary framework sugli aiuti di Stato”, come modificato l’8 maggio dalla Commissione Ue, che prevede interventi pubblici volti a fornire strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale alle imprese. La misura dell’intervento è finalizzata al “ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario anteriore alla pandemia Covid-19 (patrimonio netto al 31 dicembre 2019 o copertura integrale delle perdite 2020)”. In verità, le possibilità concesse dal framework comunitario vanno anche oltre a quanto disposto dal DL rilancio, consentendo il ricorso a strumenti di equity o strumenti ibridi di capitale, con differenti tempistiche e prospettive di exit dall’investimento da parte dello Stato.

 

Nota 1) Le delibere di ricapitalizzazione potranno essere adottate con procedure semplificate, come chiarito dal Consiglio Notarile di Milano: secondo la Massima n. 122 del 18.10.2011 “Aumento di capitale in presenza di perdite” è infatti possibile deliberare l’aumento di capitale senza procedere a preventive riduzioni per la copertura delle perdite e indipendentemente dall’adeguatezza dell’aumento a ripristinare i minimi di capitale. Per esemplificare, una società con un capitale di 100mila euro e un patrimonio netto negativo per 300mila potrà pertanto deliberare un’emissione di nuove azioni o quote per 250mila euro, con conseguente aumento di capitale da cinquanta a 350mila euro, piuttosto che dover prima adottare una delibera di riduzione del capitale per perdite prima di poter aumentare il capitale sociale.

Nota 2) Tali disposizioni si applicano anche agli investimenti (aumenti di capitale) in stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri dell’Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo, e si applica anche agli investimenti attraverso quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese.

Nota 3) Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Nota 4) In particolare, a tali fini la società deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento(UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;
  2. b) si trova in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
  3. c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  4. d) non rientra tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  5. e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  6. f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare effettivo non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
  7. g) il numero di occupati è inferiore a 250 persone.

Nota 5) La versione precedente della norma prevedeva invece un doppio limite pari triplo dell’aumento di capitale sostenuto dai soci privati a patto di non superare il 12,5% dei ricavi e, quindi, entro i 6,25 milioni (12,5% di 50 milioni di fatturato).

Tali titoli avranno durata di sei anni, con facoltà di estinzione anticipata decorsi tre anni, e alla scadenza l’impresa dovrà per forza riscattarli dallo Stato, al valore nominale, con obbligo di rimborso immediato in caso di notifica di interdittiva antimafia.

Nel caso in cui la società emittente sia assoggettata a fallimento o altra procedura  concorsuale, i crediti del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli dei soci postergati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2467 del codice civile.

L’intervento diretto dello Stato attraverso il fondo Patrimonio PMI è soggetto ad una serie di condizionalità. La società emittente che riceve l’aiuto pubblico è infatti chiamata ad assumere i seguenti impegni:

  1. a) non deliberare o effettuare, dalla data dell’istanza e fino all’integrale rimborso degli Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
  2. b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia (condizione analoga a quella prevista per le Garanzie Sace); non pare esplicitamente consentito l’utilizzo delle somme per ridurre i debiti bancari o pagare debiti fiscali o contributivi scaduti;
  3. c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest’ultimo indicati, al fine di consentire la verifica degli impegni assunti.

Non sono dovuti interessi qualora la società emittente abbia mantenuto fino al rimborso degli Strumenti Finanziari il numero di occupati al 1° gennaio 2020 ovvero abbia effettuato investimenti per finalità di digitalizzazione dell’attività, innovazione produttiva o sostenibilità ambientale e le altre finalità di cui al comma 86 dell’art. 1 della legge n. 169 del 2019.

E’ demandato ad un successivo decreto il compito di definire il regolamento contrattuale degli strumenti finanziari con la descrizione degli specifici diritti amministrativi e finanziari ulteriori rispetto a quanto previsto dal decreto, inclusa l’informazione preventiva sul rispetto degli impegni assunti dalla società già prevista dal decreto.

Nota 6) Il codice civile li disciplina per le Spa nell’art. 2412 sotto riportato, lasciandone le caratteristiche alla libera negoziazione delle parti.

Art. 2412 (Limiti all’emissione).

  1. La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
  2. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
  3. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l’emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.
  4. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.
  5. I commi primo e secondo non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercanti regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.
  6. Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell’autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l’osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
  7. Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società e alle riserve di attività.