Grandi opportunità per le imprese dalla rivalutazione dei beni del Decreto Agosto

Una delle misure più interessanti previste dal Decreto Agosto, convertito in legge il 13 ottobre, riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta di una grande chance per le imprese in un contesto di emergenza e conseguente crisi economica utilmente fruibile per controbilanciare l’impatto sui bilanci dell’anno in corso delle cd. perdite Covid; la rivalutazione è ammessa a titolo gratuito ai soli fini civilistici; vi sono poi opportunità anche fiscali da cogliere posto che, a fronte del versamento di un’imposta sostitutiva minima pari al 3%, è possibile ottenere il riconoscimento fiscale dei maggior valori iscritti in bilancio già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è effettuata ossia già dall’esercizio 2021.

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La rivalutazione dei beni iscritti in bilancio può essere sia di tipo monetario che economico.
Mentre le rivalutazioni monetarie mirano a recuperare la perdita di potere di acquisto della moneta per effetto dell’inflazione, quelle economiche prescindono, invece, dai fenomeni inflattivi e mirano a riconoscere il maggior valore del bene patrimoniale a seguito di modifiche sostanziali della sua natura e/o della sua destinazione economica.

Sotto il profilo contabile, la rivalutazione dei beni patrimoniali iscritti in bilancio rappresenta una deroga ai criteri civilistici di redazione del bilancio ed in particolare all’art. 2426 c.c. che, come noto, definisce i criteri di valutazione delle singole voci che lo compongono e individua nella valutazione al costo di acquisto il criterio base delle valutazioni degli assets patrimoniali.
Secondo le norme civilistiche e i Principi contabili (Nota 1), l’iscrizione di maggiori valori in bilancio, rispetto al costo di acquisto, è ammessa solo in base a leggi speciali in ossequio ai principi di prudenza, chiarezza e correttezza nella rappresentazione contabile della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Tuttavia, pur in assenza di una specifica disposizione di legge, la rivalutazione, seppure in casi eccezionali, può risultare obbligatoria in forza del disposto dell’art. 2423, 4° comma c.c..
Tale disposizione civilistica disciplina, come noto, l’istituto della deroga “ai criteri legali di redazione del bilancio”, senza tuttavia indicare quali siano i suddetti “casi eccezionali”, e senza fornire criteri certi da utilizzare per individuare il verificarsi di tali condizioni (Nota 2).
Per applicarsi la “deroga” in via obbligatoria ci si dovrà trovare in presenza senza dubbio di casi di carattere straordinario; in particolare, le circostanze che inducono alla deroga devono presentare un carattere specifico e non generale e attenere al solo bene che viene rivalutato rimanendo esclusa la generalità degli altri beni dell’impresa che rivaluta (Nota 3).
Tra i possibili casi eccezionali che impongono di rivalutare i beni iscritti in bilancio ai sensi dell’art. 2423, 4° comma c.c., si possono individuare, a titolo esemplificativo, con riferimento a beni immobili, il caso di un fabbricato adibito a sede dell’impresa il cui valore commerciale aumenti per effetto della trasformazione da artigianale residenziale della zona nel quale si trova oppure, ancora più semplicemente, il caso di un terreno che da inedificabile diventi edificabile.

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Tralasciando i casi di rivalutazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2423 4° comma, c.c., ci occupiamo nel proseguo delle Rivalutazioni disposte da leggi speciali.
Come noto, negli ultimi venti anni si sono succedute diverse leggi di rivalutazione di tipo misto monetaria e/o economico a partire dalla Legge n. 342 del 2000 e successive proroghe (Nota 4). Successivamente sono state proposte ulteriori riedizioni della rivalutazione, da ultimo ad opera della Legge di bilancio 2020 e del recente Decreto Agosto (art. 110 del DL 104/2020 in vigore dal 15 agosto scorso e convertito in legge n. 126 del 13.10.2020) di seguito anche “Decreto Agosto”.
Si riporta in allegato una tabella sinottica che esamina a confronto le leggi di rivalutazione che si sono succedute negli ultimi venti anni (Tabella A)
Approfondiamo qui nel dettaglio la rivalutazione del Decreto Agosto adesso convertito cercando di evidenziare soprattutto le novità rispetto al passato ed alla Rivalutazione della Legge di bilancio 2020 disciplina ancora applicabile con riferimento ai bilanci 2020, 2021 e 2022 (Nota 5).
Si riporta in Tabella B) un confronto fra la rivalutazione disciplinata dalla Legge di bilancio 2020 e quella prevista dal Decreto Agosto.

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Occorre subito evidenziare come l’art. 110 del Decreto Agosto richiami, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, nonché quelle dei relativi regolamenti attuativi (Nota 6); ne deriva che la rivalutazione dei beni d’impresa in esame si incardina nel quadro normativo e nelle regole applicative già previste in passato (Nota 7), salvo alcune differenze sostanziali che andiamo ad approfondire.
Nonostante il richiamo alla disciplina previgente, quella delineata dal Decreto Agosto è, come già anticipato, una rivalutazione di portata applicativa eccezionale, rispetto a tutte le precedenti leggi di rivalutazione e con un maggiore appeal anche sotto il profilo fiscale derivante sia dal costo oggettivamente contenuto, sia dalla anticipazione nel tempo di alcuni effetti.
Vediamo quindi in dettaglio i profili applicativi della rivalutazione dei beni d’impresa nelle discipline vigenti.
L’elemento di novità che suscita l’interesse maggiore è costituito dalla doppia possibilità (Nota 8) di: a) operare una rivalutazione ai soli fini (ed effetti) civilistici, operazione che consolida i dati di bilancio senza costo alcuno, oppure b) scegliere la rivalutazione anche con effetti tributari, in questo caso sopportando il costo del 3% sui maggiori valori, contando in questo caso di avere un adeguato ritorno in termini di risparmio fiscale negli esercizi futuri, già a partire dal periodo d’imposta 2021.

Sotto il profilo soggettivo, non si rilevano novità rispetto al passato in quanto, come nelle precedenti discipline rivalutative i soggetti che possono godere dell’agevolazione sono i titolari di reddito d’impresa e, in particolare, società di capitali ed enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS (Nota 9). Come noto, l’art. 15 della L. 342/2000 estende i benefici alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, ivi inclusi i soggetti in contabilità semplificata, agli enti non commerciali residenti e ai soggetti non residenti con S.O. in Italia.

Per quanto riguarda invece il profilo oggettivo, la rivalutazione del Decreto Agosto presenta elementi di novità di grande interesse, elementi tutti che ne amplificano l’attrattiva.
Fermo restando che possono, come in passato, essere rivalutati i beni, materiali e immateriali, che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate, anch’esse costituenti immobilizzazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa (Nota 10), l’elemento innovativo attiene alla possibilità di operare la rivalutazione anche con riferimento al singolo bene senza quindi essere vincolati a ricomprendere necessariamente l’insieme completo dei beni della stessa categoria omogenea (Nota 11).
Diversamente, nell’ambito della disciplina prevista dalla Legge Bilancio 2020, in linea con le precedenti leggi di rivalutazione, è necessario rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, con obbligo di annotazione nel relativo inventario e nella nota integrativa.
La possibilità di rivalutare anche il singolo bene patrimoniale, è prevedibile, aumenterà i casi di concreta applicazione delle disposizioni della rivalutazione del Decreto Agosto rappresentando per le imprese una grande occasione per poter far emergere le plusvalenze latenti dei soli specifici asset patrimoniali per i quali l’impresa verifica la presenza delle condizioni di opportunità e convenienza della manovra.
Da notare che la discrezionalità lasciata all’imprenditore abbraccia sia la scelta libera sui beni da assoggettare alla rivalutazione, sia la scelta altrettanto libera in merito alla tipologia della rivalutazione: solo civilistica ovvero anche fiscale. E così, si avrà che, ad esempio, all’interno della categoria “macchine automatiche 2018” che comprende tre cespiti, si potrà rivalutarne solo uno e lasciare inalterato il valore degli altri; oppure ancora rivalutare una macchina solo civilisticamente, rivalutare la seconda anche fiscalmente (pagando il 3%) e non rivalutare la terza. Il tutto operando la scelta in termini che massimizzano le utilità dell’impresa così come emerge dall’analisi delle specificità del caso che interessa.
Si pensi per esempio alla decisione di escludere dalla rivalutazione fiscale un singolo bene per il quale vi è in programma una prossima dismissione, scelta che lascia la possibilità di sostenere il costo soltanto per quanto di effettiva utilità.

Altra differenza attiene al cosiddetto “bilancio di riferimento” ovvero quello in cui devono essere iscritti i beni oggetto di rivalutazione.
Se si rivaluta in base alla disciplina del Decreto Agosto è richiesto che i singoli beni rivalutati risultino posseduti e quindi iscritti nello Stato patrimoniale del bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019; invece se si applicano le disposizioni della Legge di bilancio 2020, i beni devono risultare dal bilancio dell’esercizio precedente e, quindi, quello in corso al 31.12.2018 (Nota 12).

Ulteriore diversità fra le discipline di rivalutazione vigenti riguarda l’individuazione del Bilancio di rivalutazione, ovvero del bilancio nel quale materialmente sono iscritti per la prima volta i maggiori valori dei beni.
Come anticipato, la rivalutazione in base alla Legge di bilancio 2020 che in un primo momento doveva essere effettuata nel bilancio 2019, ora è ammessa con le stesse regole anche nei successivi bilanci relativi al triennio 2020-2022, a seguito della proroga disposta dall’art. 12-ter del DL 23/2020.
La rivalutazione del Decreto Agosto invece, potrà effettuarsi soltanto nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e, quindi, per i soggetti solari, potrà essere effettuata solamente nel bilancio 2020 (Nota 13). Si tratta, pertanto di un’occasione unica che le imprese dovranno valutare nel corso dei prossimi mesi entro il termine di approvazione dei bilanci dell’esercizio in corso.

Da ultimo, non si possono non evidenziare i rilevanti vantaggi fiscali offerti dalla disciplina del Decreto Agosto.
La rivalutazione, anche per singolo cespite, eseguita nel bilancio 2020 potrà infatti ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori dei beni rivalutati con effetti anticipati rispetto a quanto accadeva secondo le versioni precedenti.
È infatti previsto che, ai soli fini del calcolo degli ammortamenti deducibili (Nota 14), il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione ex DL 104/2020 è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi (e dell’Irap) già a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita e, quindi, sin dal periodo d’imposta 2021 per i soggetti solari. Restano invece differiti al quarto esercizio successivo gli effetti ai fini del calcolo delle plusvalenze.
I relativi benefici sul piano fiscale, deve notarsi, grazie a questa rivalutazione conseguono ad un costo oggettivamente contenuto: è previsto il versamento (anche dilazionato in tre rate annuali) di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura pari al 3% dei maggiori valori iscritti e ciò sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.
Per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, che può essere effettuato anche in parte, resta dovuta un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, aliquota questa volta in linea con quanto previsto dalle precedenti leggi di rivalutazione. Si segnala che non è consentito affrancare adesso eventuali riserve iscritte in bilancio a fronte di leggi di rivalutazione precedenti.

Per i soggetti in contabilità semplificata (siamo nell’ambito quindi delle sole tipologie di società di persone ed imprese individuali), il costo massimo è costituito dal 3% sui maggiori valori; non trova in questi casi applicazione l’affrancamento al costo del 10% stante le diverse discipline civilistica e fiscale sulle poste del netto, in base alle quali è irrilevante la distribuzione di riserve ai soci (o al titolare nel caso di impresa individuale) i quali restano comunque tassati per trasparenza.

In tutti gli altri casi, con un versamento complessivo massimo del 13%, è possibile conseguire un effetto fiscale pieno della rivalutazione; la convenienza potrà risultare quindi in un numero più elevato di casi e, in ogni caso, si presenta maggiore oggi. In passato l’imposta sostitutiva complessiva arrivava al 20-22% (10/12% sui maggiori valori oltre il 10% sul saldo attivo), come evidenziato nella Tabella A) allegata che riepiloga le aliquote previste dalle ultime leggi di rivalutazione degli ultimi 20 anni.

Diversamente, optando per la rivalutazione ai sensi della Legge Bilancio 2020, salve specifiche aliquote ed effetti anticipati per i soli cespiti immobiliari, l’imposta sostitutiva ammonta al 10% per i beni ammortizzabili e al 12% per quelli non ammortizzabili, oltre ad un ulteriore 10% per il saldo attivo di rivalutazione.
Ed inoltre, si ha il differimento temporale di tre o quattro anni degli effetti fiscali rispettivamente: a) con riferimento alla deducibilità dei maggiori ammortamenti, al plafond delle spese di manutenzione e alla valorizzazione dei beni ai fini della disciplina delle società non operative la rivalutazione opera dal terzo esercizio successivo, b) con riferimento alle plusvalenze e alle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (Nota 15).
Tale meccanismo cosiddetto di recapture, applicabile ad entrambe le discipline di rivalutazione vigenti, comporta che, qualora i beni rivalutati venissero ceduti a titolo oneroso, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, compreso il consumo personale o familiare dell’imprenditore, prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si dovrebbe aver riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, con sterilizzazione del vantaggio fiscale.

Nota 1) In particolare, il Principio contabile OIC 16 che regole le Immobilizzazioni materiali prevede che “l valore originario delle immobilizzazioni materiali è pari al costo effettivamente sostenuto per l’acquisizione del bene”. Il par 74 che disciplina le Rivalutazioni prevede inoltre quanto segue: “Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda o lo consenta. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall’applicazione della legge. L’accresciuto valore di un bene derivante dal processo inflattivo non può essere considerato di per sé ragione sufficiente per la sua rivalutazione, né può costituire un “caso eccezionale” di deroga al divieto di rivalutazione. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie adottate per la sua applicazione e i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge in base alla quale la rivalutazione è effettuata. Se la legge non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi devono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio.
75. Il limite massimo della rivalutazione di un’immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell’immobilizzazione stessa che in nessun caso può essere superato.
76. Se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.
77. La rivalutazione di un’immobilizzazione materiale non modifica la stimata residua vita utile del bene, che prescinde dal valore economico del bene. L’ammortamento dell’immobilizzazione 16 materiale rivalutata continua ad essere determinato coerentemente con i criteri applicati precedentemente, senza modificare la vita utile residua.
78. L’effetto netto della rivalutazione non costituisce un provento ed è accreditato tra le riserve di patrimonio netto, alla voce AIII “Riserve di rivalutazione” (cfr. OIC 28 “Patrimonio netto”), salvo diversa disposizione di legge”

Nota 2) La relazione ministeriale al DLgs. 127/91 ha precisato, al riguardo, che non è possibile definire in modo esplicito i “casi eccezionali”, che devono essere casi di carattere straordinario. Le norme relative alla struttura e alle valutazioni di bilancio sono infatti definite al fine di assicurare nel bilancio la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio. Secondo la citata relazione ministeriale, non costituisce “caso eccezionale” l’eventuale sopravvenuta scarsa significatività dei valori storici per il semplice effetto dell’inflazione, poiché la disciplina di tale fenomeno è riservata al legislatore ordinario, attraverso le “leggi di rivalutazione monetaria”.

Nota 3) Le ragioni idonee a sostenere la deroga devono essere non soltanto legittime, ma anche “speciali”, ossia suggerite da peculiari esigenze del caso concreto, nonché affidate a dati certi e realizzati Cass. 7 luglio 2000 n. 9068). Si deve trattare di eventi eccezionali obiettivamente riferibili non già alla società, bensì ai beni oggetto di iscrizione in bilancio (ad esempio non rappresenta evento eccezionale la mera esigenza di coprire le perdite di esercizio Cass. 17 novembre 2005 n. 23269).
In presenza di tali condizioni “eccezionali”, l’esercizio della deroga è obbligatoria e le disposizioni civilistiche richiedono che gli eventuali utili derivanti dall’applicazione della deroga siano iscritti in una riserva non distribuibile, se non in misura pari agli importi recuperati tramite l’ammortamento o il realizzo e che nella Nota integrativa siano indicati il motivo della deroga ed i suoi effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico ed il divieto di distribuzione.

Nota 4) In particolare, la rivalutazione di cui alla Legge 342/200 è stata prorogata più volta ad opera della Legge 448/201 della Legge 350/2003 e della Legge 266/2005.

Nota 5) I commi da 696 a 703 dell’art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 Legge di bilancio 2020 avevano reintrodotto la disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per i soggetti che nella redazione del bilancio adottano i principi contabili nazionali OIC, con riferimento a categorie omogenee dei beni d’impresa (ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività) e delle partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2018.
La rivalutazione doveva essere eseguita nel bilancio o rendiconto relativo all’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, secondo le regole degli artt. 11, 13, 14 e 15 della Legge n. 342/2000, con il pagamento di un’imposta sostitutiva (12% per i beni ammortizzabili, 10% per i beni non ammortizzabili e per l’affrancamento del saldo attivo).
La Legge di conversione del DL Liquidità (Legge 5 giugno 2020 n.40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020) ha previsto una proroga del termine per rivalutare i beni d’impresa secondo le disposizioni della Legge Finanziaria 2020
Si rinvia per l’esame di tale rivalutazione al contributo su questa rivista “Rivalutazioni a tutto campo”.

Nota 6) Le disposizioni attuative sono contenute nel decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonchè nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Nota 7) Si rinvia alla prassi dell’Agenzia in materia di rivalutazione dei beni d’impresa ed, in particolare ai chiarimenti forniti con le circolari n. 18E/2006, n. 13/E/2014 e n. 14 del 27.04.2017.

Nota 8) In passato, soltanto l’edizione di cui al Decreto Legge n. 185/2008 ha consentito di rivalutare i beni con effetti esclusivamente civilistico-contabili e a titolo gratuito; tutte le altre leggi di rivalutazone, come indicato nella Tabella A) allegata, prevedevano, infatti la sola rivalutazione a pagamento con effetti civilistici e fiscali

Nota 9) Si segnala che i soggetti IAS seppure esclusi dalla rivalutazione in esame possono optare, ai sensi dell’art 14 Legge 342 per il riallineamento tra i maggiori valori contabili presenti nel bilancio al 31 dicembre 2019 e i minori valori fiscali con il versamento di un’imposta sostitutiva pari sempre al 3%.
Il disallineamento tra valori contabili e valori fiscali potrebbe essere stato generato da operazioni straordinarie neutrali (conferimenti di azienda, fusioni, scissioni e trasformazioni) oppure da rivalutazione con impatto meramente civilistico fatte in passato.

Nota 10) L’individuazione dei beni rivalutabili è contenuta nella sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342:
• i beni materiali e immateriali (marchi, brevetti, licenze ecc, con eccezione per i “meri” costi pluriennali), con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
• le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
In taluni passate edizioni la rivalutazione era ammessa anche per i beni “merce”.

Nota 11) Per individuare le categorie omogenee si deve riferimento a quelle individuate dall’art. 4 DM 162/2001.

Nota 12) Tale condizione è richiesta sia che la rivalutazione sia effettuata nel bilancio dell’esercizio successivo, ovvero nel bilancio al 31.12.2019 (“bilancio di rivalutazione”), sia nei successivi bilanci 2020, 2021 e 2022.
Per chiarimenti circa la data di acquisizione ai fini di cui sopra si vedano le indicazioni previste dall’art. 2 del DM 13.4.2001 n. 162 (beni in leasing, beni completamente ammortizzati ecc) e i chiarimenti forniti da Assonime con circolare 13/2001 e dalla stessa Agenzia Entrate con circolare n.18/2006, per i beni pervenuti a seguito di conferimento.

Nota 13) In sede di conversione del Decreto, per i soli soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare, la “nuova” rivalutazione è stata “anticipata” al bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (è tale, ad esempio, il bilancio dell’esercizio che va dall’1.7.2019 al 30.6.2020), a condizione che tale bilancio sia approvato successivamente al 14.10.2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 104/2020).

Nota 14) Si ricorda che la rivalutazione non assume alcun rilievo ai fini del super e iper ammortamento, dato che la maggiorazione figurativa di costo è ancorata al costo d’acquisto del bene; dall’esercizio 2021, pertanto, si creerà, per i beni che beneficiano delle misure Industria 4.0 oggetto di rivalutazione, un doppio binario tra la base di calcolo degli ammortamenti ordinari e quella del super e dell’iper ammortamento.

Nota 15) L’art. 12 ter della Legge 40/2020 ha introdotto un’anticipazione degli effetti fiscali limitatamente ai soli beni immobili, per cui i maggiori valori iscritti in bilancio in forza della rivalutazione si considereranno riconosciuti sul piano tributario anziché decorso un triennio dalla rivalutazione, già nel periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022 per il caso della rivalutazione nel bilancio 2020; a seguire, l’effetto si ha nei periodi di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2023 e 1° dicembre 2024, rispettivamente in caso di rivalutazione che viene operata nei prossimi bilanci 2021 e 2022.

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