Per effetto dell’articolo 1 co. 556 ss. della L. 232/2016 4 del DL 50/2017 (Legge di Stabilità 2017 ) sono stati riaperti i termini per la rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi con riferimento al bilancio 2016. L’Agenzia delle Entrate con circolare del 27.4.2017 n. 14 ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova rivalutazione.
Di seguito si richiamano le principali modalità della rivalutazione 2016, descritte dall’Agenzia nella predetta circolare, segnalando sin da subito lo scarso appeal del normativa nella prospettiva, già a partire dal corrente esercizio, della riduzione dell’IRES al 24%
Infatti si segnala sin da subito che le aliquote dell’imposta sostitutiva non sono cambiate rispetto alle precedenti edizioni: per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione è eseguita nel bilancio al 31.12.2016 con versamento dell’imposta sostitutiva del 16%, per i beni ammortizzabili e del 12%, per i beni non ammortizzabili.
La circolare ha precisato che la nuova rivalutazione non può avere effetto ai soli fini civilistici, e pertanto l’imposta sostitutiva è sempre dovuta.
Alla rivalutazione dei beni d’impresa possono accedere i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio, comprese le società di persone, anche in contabilità semplificata, le imprese individuali e i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità.
Sono escluse le persone fisiche esercenti lavoro autonomo, arti e professioni, anche in forma associata, esercenti attività agricola non commerciale, gli enti non commerciali per i beni relativi all’attività non commerciale, i soggetti IAS e i soggetti che determinano il reddito in modo forfettario.
Sotto il profilo oggettivo, possono essere rivalutati ai sensi della L. 232/2016 i beni materiali e immateriali che costituiscono immobilizzazioni, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2015 e in quello successivo. Sono esclusi i beni mobili e immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa (quali immobili “merce”); possono invece essere rivalutati anche i beni completamente ammortizzati e le immobilizzazioni in corso.
La circolare conferma l’obbligo di rivalutare tutti i beni che fanno parte della medesima categoria omogenea (ad esempio, con riferimento ai beni immobili le categorie omogenee sono rappresentate da a) aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; b) aree non fabbricabili; c) fabbricati non strumentali; d) fabbricati strumentali per destinazione; e) fabbricati strumentali per natura). Per quanto riguarda i fabbricati strumentali, la circolare 14/2017 precisa che è possibile adeguare distintamente il valore della componente “fabbricato” e della componente “area”, previa valutazione (ad esempio, con perizie) idonea ad assegnare valori oggettivi a ciascuna delle due componenti.
La circolare conferma le tre tecniche distinte di rivalutazione già previste nelle precedenti edizioni:
- rivalutazione del solo costo storico;
- rivalutazione del costo storico e del fondo di ammortamento;
- riduzione del fondo di ammortamento.
Nel primo e nel secondo caso è necessario che il nuovo valore attribuito al bene non ecceda il c.d. “costo di sostituzione”.
Quanto agli effetti della rivalutazione, i maggiori valori sono riconosciuti a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e quindi, dall’esercizio chiuso al 31.12.2019, per i soggetti “solari”, ai fini degli ammortamenti deducibili, della determinazione del plafond delle spese di manutenzione ex art. 102 c. 6 del TUIR e della disciplina delle società non operative.
Ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze l’efficacia è posticipata all’inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (1.1.2020, per i soggetti solari).
Insieme alla rivalutazione è possibile effettuare l’affrancamento del saldo attivo, previo pagamento di un’imposta del 10% sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’IRAP e delle addizionali.