Quale forma di bilancio per la holding statica?

Quale forma di bilancio per la holding statica?

Le holding statiche di dimensione “micro”, a seguito dell’allineamento alla direttiva europea sui bilanci, redigono un bilancio in forma ibrida, ossia abbreviata ma con relazione sulla gestione. E’ da valutare l’opzione per la forma ordinaria, al fine di sfruttare il principio di derivazione rafforzata previsto dalla normativa fiscale per la determinazione del reddito.

In letteratura il termine anglosassone holding company indica l’ente il cui scopo è quello di detenere partecipazioni di controllo del capitale di altre società. Molteplici sono le possibilità di caratterizzazione delle holding in ragione dell’attività economica esercitata (“pure” e “miste”), delle finalità strategiche (“di investimento” e “operative”), della base partecipativa (“di famiglia”, “personale”).
Tali classificazioni, sicuramente utili sul piano della comprensione delle dinamiche dei gruppi aziendali, sono di parziale ausilio nell’interpretazione delle norme civilistiche e fiscali che sottendono alla stesura del bilancio di esercizio e alla definizione degli adempimenti tributari.

La classificazione ATECO (Nota 1) prevede, per le holding, due codici:
– 64.20.00 Attività delle società di partecipazione (holding), ossia svolte da unità che detengono le attività di un gruppo di società controllate (attraverso il possesso della quota di controllo del capitale sociale), e la cui attività principale consiste nel detenere la proprietà del gruppo; le holding incluse in questa categoria non forniscono altri servizi alle imprese di cui detengono il capitale, ossia esse non amministrano o gestiscono altre unità
– 70.10.00 Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Queste definizioni distinguono nettamente la cosiddetta “holding statica” dalla “holding dinamica”. Il codice Ateco dichiarato alla Camera di Commercio deve rappresentare l’attività che la società in concreto svolge (possibilmente in accordo con lo statuto) e non può fornire, da solo, quale puro dato formale, indicazioni prescrittive in tema di adempimenti civilistici e fiscali.
La classificazione nell’uno o nell’altro gruppo torna ora di concreto interesse, vista la recente introduzione del comma quinto nell’art 2435-ter del codice civile – Bilancio delle microimprese.

Come noto, l’art 2435-ter c.c. definisce le microimprese ed il bilancio in forma supersemplificata che queste hanno facoltà di adottare. Gli schemi di bilancio (conto economico e stato patrimoniale) sono quelli del bilancio in forma abbreviata ex art 2435-bis; è prevista l’esenzione dal rendiconto finanziario e, a condizione di offrire le opportune informazioni in calce allo stato patrimoniale, che non stiamo in questa sede a ripetere, dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione (Nota 2).

Già in tempi non sospetti, i commentatori evidenziavano come, tra le microimprese, potessero facilmente figurare società capogruppo di gruppi anche rilevanti, per via di ricavi delle vendite e prestazioni e dipendenti al di sotto dei limiti previsti.

Al considerando 13 la Direttiva 2013/34/UE recita “[…], gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dovrebbero essere esclusi dai vantaggi delle semplificazioni applicabili alle microimprese.” Così si spiega l’introduzione del comma 5 dell’art. 2435-ter, a diversi anni di distanza dal primo passo di avvicinamento alle “raccomandazioni” della Direttiva.

L’art. 2435-ter comma 5 del codice civile, come novellato dall’art 4 comma 4 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (detta “Legge europea 2019/2020”), riporta la dizione “imprese di partecipazione finanziaria” (Nota 3), la cui definizione va ricercata – senza, peraltro, rinvio esplicito da parte del codice – nella Direttiva 2013/34/UE (Nota 4).

Per “imprese di partecipazione finanziaria” si intendono “le imprese il cui unico oggetto è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista.” La definizione è, naturalmente, piuttosto generica, così da poter essere recepita negli Stati comunitari. Ciò costringe ad uno sforzo interpretativo per l’applicazione concreta nel nostro Paese. Gli interpreti sembrano convergere sull’identificazione dell’ “impresa di partecipazione finanziaria” con la holding statica (o pura), ovvero la holding che ha come unica funzione il coordinamento tecnico-finanziario delle società controllate senza svolgimento di alcuna attività di produzione o di scambio di beni e/o servizi.

Per Assoholding (Nota 5) la definizione di linee strategiche di indirizzo “di alto livello”, senza coinvolgimenti nell’operatività – che, naturalmente, richiederebbero una struttura di mezzi e persone – non configura interferenza nella gestione. Come pure l’offerta di servizi amministrativi alle partecipate, in quanto “attività ausiliaria ed accessoria” alla principale della holding.

Il citato comma 5 vieta (Nota 6) l’adozione del bilancio “micro” agli enti di investimento (Nota 7) ed alle imprese di partecipazione finanziaria. Se ne deduce che le holding statiche devono adottare la forma ordinaria o abbreviata, senza esenzione dalla nota integrativa; per espressa previsione dell’articolo in commento, inoltre:
– dovranno redigere la relazione sulla gestione (anche qualora scegliessero il bilancio in forma abbreviata)
– non potranno includere Ratei e risconti attivi nella voce Crediti e Ratei e risconti passivi nella voce Debiti dello stato patrimoniale
– torna applicabile la norma ex comma 5 art 2423 c.c., secondo cui “se l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata […]”
– gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, devono essere iscritti al fair value.

Per quanto riguarda il rendiconto finanziario, al momento non c’è unanimità tra gli interpreti. Per alcuni prevale la non applicazione delle “disposizioni previste dal presente articolo” (2435-ter comma 5, inizio periodo), tra cui compare l’esonero dal rendiconto (al comma 2), per altri prevale il mancato richiamo all’esonero previsto dal comma 2435-bis – Bilancio in forma abbreviata. In attesa di chiarimenti ufficiali, per prudenza, pare opportuno redigere anche il rendiconto finanziario. Probabilmente, la scarsa chiarezza sul punto deriva dal fatto che nella più volte citata Direttiva europea non compare alcun riferimento ad un documento titolato “Rendiconto finanziario” o similari.

Sulla distinzione tra holding statica e holding dinamica è intervenuta recentemente l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 529/2022, in tema di configurabilità come soggetto Iva. L’Agenzia citando la Corte di Giustizia, afferma che “per le holding, la condizione che consente di acquisire lo status di soggetto passivo, ai fini dell’IVA, è rappresentata dall’interferenza nella gestione delle società partecipate. Le c.d. holding gestorie o miste (o anche holding dinamiche) sono, infatti, società che interferiscono nell’amministrazione dei soggetti partecipati, esercitandone la direzione, ovvero società che, indipendentemente dall’esercizio dell’attività di direzione, offrono ai soggetti partecipati servizi di comune interesse e di comune fruizione” come, ad esempio, sempre citando la Corte, prestazione di servizi amministrativi, finanziari, commerciali e tecnici. Mentre “la mera detenzione di una partecipazione societaria, come pure la semplice assunzione di partecipazioni finanziarie in altre imprese, senza interferenza in modo diretto o indiretto nella gestione di queste ultime, non integra un’attività economica ai sensi della disciplina IVA, in forza della quale una società può acquisire la qualifica di soggetto passivo d’imposta”.

Come fa notare Federholding (Nota 8) , pur trattandosi di normativa fiscale, per di più in ambito Iva, gli elementi forniti dall’Agenzia al fine di distinguere holding statiche e dinamiche risultano di interesse anche in ambito civilistico.

Riflessi non di poco conto si hanno sul piano fiscale. Con il Decreto Legge “Semplificazioni” 21 giugno 2022, n. 73 art. 8, che ha modificato l’art. 83 TUIR, il principio di “derivazione rafforzata” è stato esteso anche alle microimprese che optano per il bilancio in forma ordinaria (Nota 9); si evita quindi il doppio binario civilistico -fiscale al quale erano precedentemente sottoposte, sempre e comunque, le microimprese. Ciò dovrebbe valere anche per le microimprese “obbligate” ad abbandonare il bilancio micro, quali quelle di cui stiamo trattando. Rimane, purtroppo, ancora aperta la questione nel caso di adozione del bilancio in forma abbreviata, la lettera dell’art. 83 TUIR cita infatti la sola forma ordinaria (Nota 10). Inoltre, il novellato art. 83 determina ora – sempre per i soggetti a derivazione rafforzata, che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (Nota 11)– la valenza fiscale delle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili (ad esclusione dei componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa). Per i soggetti in derivazione semplice permane invece la necessità di presentare dichiarazioni integrative.

Si segnala, infine, che nel 2018 il legislatore, con l’introduzione dell’art 162-bis nel Testo Unico (DPR 917/86) (Nota 12) ha definito, ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Irap, le “società di partecipazione finanziaria”, ossia soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, e le “società di partecipazione non finanziaria”, ossia soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari. Mediante un test da effettuare sull’attivo patrimoniale risultante dall’ultimo bilancio approvato (potenzialmente, quindi, è possibile mutare posizione nel tempo), il soggetto può ricadere tra le “società di partecipazione”, finanziaria e non. Seguono conseguenze di ordine fiscale ed obblighi comunicativi (in primis Anagrafe Rapporti Finanziari e Indagini finanziarie).

Nonostante la similarità del nomen, esistono fondamentali differenze tra le nozioni ex art 162-bis del TUIR ed ex art. 2435-ter c.c.,. Non di rado, però, le due vengono confuse e sovrapposte nel momento in cui si approccia l’analisi degli adempimenti da porre in essere.
L’art 162-bis TUIR prevede un calcolo matematico da effettuarsi sull’attivo patrimoniale, che prescinde da qualsiasi “atteggiamento gestorio” (Nota 13); l’art. 2435-ter guarda invece all’attività concretamente esercitata dal soggetto partecipante, a prescindere da qualsiasi computo numerico.

Si allega un quadro sinottico che riepiloga le possibili opzioni.

Nota 1) https://www.istat.it/it/archivio/17888#codesearch
Nota 2) La Direttiva 2013/34/UE, al considerando 13, recita: “Le microimprese dispongono di risorse limitate per rispettare obblighi di legge impegnativi. […] Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter esentare le microimprese da taluni obblighi previsti per le piccole imprese che imporrebbero loro oneri amministrativi eccessivi.” In ossequio a queste raccomandazioni, il legislatore nazionale introdusse nel codice civile, con il Decreto Legislativo n. 139/2015, l’art. 2435-ter sul bilancio delle microimprese. Segnaliamo come la direttiva presenti dei limiti dimensionali relativi alla microimpresa doppi rispetto a quanto poi definito dal legislatore nazionale, ovvero a) totale dello stato patrimoniale: 350 000 EUR; b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700 000 EUR; c) numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: 10
Nota 3) L’articolo in commento cita anche gli “enti di investimento”
Nota 4)La Direttiva in questione, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni, il cui recepimento era iniziato con il D.Lgs 18 agosto 2018 n° 139, ha abrogato le direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati
Nota 5) Circolare Assoholding 1/2022
Nota 6) Ai sensi dell’ l’art. 24, comma 4 L. 238/2021, la presente modifica si applica “per la prima volta al bilancio dell’impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019”
Nota 7) Sempre dalla Direttiva 2013/34/UE “Enti di investimento: le imprese il cui unico oggetto è l’investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l’unico scopo di ripartire i rischi d’investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività.”
Nota 8) Nota Federholding 7/2022
Nota 9) La modifica si applica a decorrere dal periodo di imposta in corsa alla data di entrata in vigore del decreto-legge
Nota 10) Secondo Assonime (Circolare 31/2022), che auspica un chiarimento ufficiale, “motivi logico-sistematici dovrebbero indurre invece a ritenere applicabile anche” alle microimprese che abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinari la c.d. derivazione rafforzata
Nota 11) Precisazione introdotta dalla Legge di bilancio 197/2022
Nota 12) L’art 162-bis è stato introdotto dal D.Lgs 142 del 29/11/2018, in attuazione delle Direttive Europee ATAD 2016/1164 e 2017/952. Oltre a quanto segnalato nel testo, l’articolo definisce gli “intermediari finanziari”
Nota 13) Il test si considera superfluo – ed automaticamente superato – nel caso della holding il cui unico oggetto sia la detenzione di partecipazioni. Cfr G.Odetto “I Bilanci delle Holding Industriali” in Quaderni Eutekne 152, pag 178.

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