Riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni estesa alle “quotate” e rivalutazione speciale per quote OICR

Riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni estesa alle “quotate” e rivalutazione speciale per quote OICR

La Legge di Bilancio 2023 propone l’ennesima riapertura dell’affrancamento di valore per costo fiscale terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni posseduti da persone fisiche e società semplici al 1° gennaio 2023. Dopo oltre venti anni dal debutto (articoli 5 e 7 della legge 448/2001) si assiste alla ormai consueta proroga annuale della agevolazione con alcune novità: da un lato, l’aumento del costo dell’affrancamento dal 14% al 16% e, dall’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione della rivalutazione alle partecipazioni quotate in mercati regolamentati; si segnala, inoltre, la previsione di una rivalutazione ad hoc per le quote in OICR

* * *

Rispetto alle precedenti edizioni, la rivalutazione 2023 risulta più onerosa in quanto è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva fissata al 16% sia per i terreni che per le partecipazioni sociali sia qualificate che non qualificate; si tratta della misura più alta di tassazione sostitutiva prevista dalle leggi di rivalutazione che si sono susseguite dal 2001 in poi che, si ricorda, prevedevano aliquote rispettivamente del 2% 4% 8% 11% sino ad arrivare da ultimo al 14% nel 2022. Resta salva la facoltà di versare in forma rateale al massimo in tre rate annuali di pari importo, la prima da versare entro il 30.06.2023, con interesse del 3% sulle rate successive.
Posto che la sostitutiva si applica sull’intero valore del bene, a differenza della tassazione Irpef ordinaria (secca del 26% per partecipazioni qualificate e no) che si applica invece sul solo capital gain (o sulla plusvalenza per i terreni) la rivalutazione risulterà conveniente se la plusvalenza insita nel valore di mercato del titolo supera il 160% del costo.

La seconda rilevante novità attiene all’ambito oggettivo della rivalutazione delle partecipazioni che viene esteso anche i titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1.01.2023 (nuovo comma 1-bis art.5 leggen.448/2001), storicamente esclusi da tale agevolazione fiscale.
In tal caso è prevista una diversa modalità di affrancamento che ha come base di calcolo non il valore di perizia riferito al patrimonio netto della società partecipata, come avviene per le non quotate, ma piuttosto il valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a) del Tuir e quindi determinato in base alla media dei prezzi rilevati con riferimento al mese di dicembre 2022. Tale meccanismo rende oneroso il costo fiscale (essendo appunto l’imposta sostitutiva del 16% calcolato su un valore di mercato); tuttavia in presenza di un costo fiscale datato e quindi molto basso, la rivalutazione potrebbe offrire dei vantaggi anche per tali titoli.

In sede di interrogazione parlamentare del 18.1.2023 n. 5-00248, l’Amministrazione finanziaria, ha chiarito che, diversamente da quanto previsto per le altre partecipazioni, qualora il contribuente intenda cedere titoli quotati prima del 15.11.2023 e abbia optato per l’applicazione del regime del risparmio amministrato o gestito, lo stesso dovrà fornire prova all’intermediario di aver versato prima della cessione della partecipazione l’imposta sostitutiva o almeno la prima rata. In altri termini, in caso di titoli negoziati, il versamento dell’imposta sostitutiva (anche solo la prima rata) deve necessariamente essere assolto prima della cessione della partecipazione, affinché la plusvalenza possa essere calcolata sul costo rivalutato.

La rivalutazione delle partecipazioni produce effetti ai fini del calcolo delle sole plusvalenze a seguito del realizzo di partecipazioni al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Deve segnalarsi pure come la rivalutazione può ridurre o azzerare la plusvalenza imponibile conseguita ma non abbia alcuna rilevanza in caso di minusvalenze che restano indeducibili.

Oltre che le operazioni di vendita, rientrano nel novero delle cessioni a titolo oneroso interessate dalla disciplina anche i conferimenti in società, operazioni che hanno natura realizzativa e rilevano ai fini del menzionato art. 67, comma 1, lettere a c bis, ciò che rende così strategico l’affrancamento nell’ambito delle ristrutturazioni societarie.
Diversamente, la rivalutazione non produce effetto ai fini di altre operazioni, pure realizzative quali la liquidazione del valore della partecipazione sociale in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale (per recesso, esclusione, morte), o l’ottenimento in esito alla liquidazione della società della quota della liquidazione per riparti parziali o finali, fattispecie che non generano i redditi diversi di cui alla richiamata disposizione dell’art. 67 ma redditi di capitali o redditi di partecipazione ai sensi dell’art. 47. Fa eccezione il cd. “recesso atipico”, che si ha quando la liquidazione del valore della quota al socio avviene, anziché da parte della società con riduzione del suo patrimonio netto, mediante acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo da questi indicato, per cui la rivalutazione esplica i suoi effetti atteso che la concreta modalità adottata consta di una cessione a titolo oneroso.

La circostanza appena evidenziata in merito agli effetti prodotti dalla rivalutazione, e valevoli solo in caso di cessione (redditi diversi) e non in caso di liquidazione o attribuzione di dividendi (redditi di capitale), ha alimentato un cospicuo contenzioso legato alla elaborazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della fattispecie elusiva del cash out. La scelta sulla rivalutazione deve quindi tenere conto, oltre che dei termini di convenienza su esposti, anche di una verifica delle operazioni che si intendono porre in essere al fine di escludere possibili contestazioni da parte dell’Agenzia.

La legge di bilancio non apporta modifiche all’ambito applicativo dell’affrancamento che, sotto il profilo soggettivo resta limitato ai soggetti che detengono i beni al di fuori del regime d’impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali eccetera).
Sotto il profilo degli adempimenti, il termine entro cui redigere e giurare la perizia di stima ed effettuare il versamento della prima (o unica) rata di imposta sostitutiva, da operare entro il 15 novembre (termine ampliato rispetto al 30 giugno previsto dalla bozza diffusa nelle settimane precedenti). Occorre inoltre indicare i dati della rivalutazione nel modello di dichiarazione relativa all’anno in cui la rivalutazione è eseguita.

* * *

L’ art. 1 commi 112-114 della legge di Bilancio 2023 introduce una “rivalutazione speciale” a pagamento anche ai fini della determinazione dei redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio Oicr; differentemente dalle partecipazioni in società diverse da Oicr.
L’opzione, che deve riguardare tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione e si differenza dalla rivalutazione “ordinaria della partecipazioni” in quanto può essere esercitata sia da persone fisiche ai fini della determinazione dei capital gains (ex art. 44 c. 1, g) Tuir Nota 1) che delle imprese che cedono tali titoli nell’ambito dell’attività commerciale realizzando plusvalenze ai sensi dell’art. 67 c. 1, c-ter (Nota 2).
Altra differenza è che l’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 14% sul plusvalore latente dato del valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 al netto del costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. L’imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 settembre 2023 dall’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafoglio altro stabile rapporto, previa opzione, da parte del contribuente da comunicarsi entro il 30 giugno 2023 all’intermediario e messa a disposizione della provvista relative alle somme da pagare. In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede all’autoliquidazione e al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione sui redditi.

* * *

In relazione alla rivalutazione dei terreni non vi sono invece particolari novità, eccezion fatta per l’aumento dell’imposta sostitutiva al 16%.
Per tali beni giova tuttavia segnalare il definitivo superamento di una questione dibattuta in passato, quella relativa agli effetti della cessione dell’area edificabile a prezzo inferiore a quello periziato; ciò grazie ad una presa di posizione della Corte di Cassazione (Nota 3) e del recente revirement da parte dell’Agenzia delle Entrate rispetto all’orientamento restrittivo espresso negli anni scorsi (circolari 15/E/2002 e 1/E/2013 Nota 4) con l’ultima circolare n. 1/E/2021, ha ammesso che la vendita del terreno a un prezzo inferiore al valore rideterminato non fa venire meno gli effetti dell’affrancamento ma produce, semplicemente, l’azzeramento della plusvalenza.
Resta in ogni caso in capo all’Agenzia il potere di accertare un maggior valore ai fini delle imposte indirette, rettificando il prezzo di vendita indicato nell’atto di trasferimento (ove inferiore a quello “di mercato”) e contestando il pagamento delle imposte d’atto in misura inferiore al dovuto. Il cedente, quindi, rischia oggi non tanto un accertamento personale sull’imposizione diretta, quanto di rispondere, in solido, delle maggiori imposte indirette richieste all’acquirente.

Nota 1) Si tratta dei proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dei relativi investimenti
Nota 2) L’opzione non può essere esercitata in relazione alle quote o azioni di Oicr detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461 Si tratta dei “soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir…, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
Nota 3) Le Sezioni unite della Cassazione (sentenze 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020) hanno affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’articolo 7 della legge 448/2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”
Nota 4) L’agenzia delle Entrate, infatti, partendo dal disposto del comma 6 dell’articolo 7 della legge 448/2001, per cui il valore rideterminato dei terreni costituisce il «valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale», in passato riteneva che, qualora nell’atto di cessione fosse indicato un valore inferiore a quello rivalutato, per il calcolo delle plusvalenze si sarebbero applicate le regole ordinarie dettate dall’articolo 68 del Tuir, per cui il valore iniziale di riferimento sarebbe stato il costo o valore di acquisto del terreno (ovvero quello ante rivalutazione), non potendosi tenere conto degli effetti della rivalutazione del bene. Si segnala con già con risoluzione 53/E/2015, era stato ammesso che, ai fini del calcolo delle plusvalenze, si poteva comunque fare riferimento al valore rivalutato qualora, pur essendo stato indicato nell’atto di cessione un valore inferiore, lo scostamento fosse risultato «poco significativo e tale da doversi imputare ad un mero errore» o quando, anche in presenza di un corrispettivo dichiarato sensibilmente inferiore a quello periziato, fosse stata fatta comunque menzione in atto della intervenuta rideterminazione del valore del terreno