E’ iniziata la fase ultima di applicazione della c.d. voluntary-bis reintrodotta dall’art. 7 del DL 193/2016 (VD Bis) e intitolata alla “Riapertura dei termini della proceduta di collaborazione volontaria e norme collegate”.
La “collaborazione volontaria” riguarda sia i soggetti che abbiano violato gli obblighi dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale quali le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate sia gli altri soggetti che hanno commesso violazioni a carattere fiscale non riconducibili ad attività detenute all’estero quali le società, i professionisti e gli enti commerciali. E’ evidente come si tratti quindi di uno strumento che presenta molte analogie con l’istituto del ravvedimento operoso sia sul piano soggettivo che oggettivo – quest’ultimo inteso in termini di entità delle riduzioni sanzionatorie previste – sia, infine, sul fronte delle modalità di adesione stante le possibilità di autoliquidazione inserita nella riapertura dei termini della collaborazione volontaria.
I contribuenti che intendono accedere alla VD bis devono presentare in via telematica entro il 31 luglio 2017 apposita richiesta di accesso alla procedura utilizzando il modello ministeriale. Per l’invio dei documenti e della relazione da parte del professionista incaricato, il termine è posto alla data del 30 settembre 2017, data quest’ultima entro la quale è altresì possibile integrare i dati contenuti nella stessa istanza presentata entro il 31 luglio. Di poi gli uffici, in deroga ai termini ordinari, hanno tempo sino 31 dicembre 2018 per effettuare gli accertamenti sulle attività oggetto di Voluntary.
I contribuenti interessati alla regolarizzazione devono operare una valutazione di convenienza rispetto all’istituto del “ravvedimento operoso lungo” introdotto dalla legge di stabilità del 2015 (Dlgs n. 158/2015); si osserva che il raffronto in oggetto – che in certi casi deponeva a vantaggio del ravvedimento già con la prima versione della Voluntary – presenta oggi ulteriori elementi di favore per l’Istituto del ravvedimento.
Un primo elemento di valutazione è rappresentato dell’arco temporale da considerare ai fini del calcolo delle imposte e delle sanzioni. La VD bis comprende sei annualità per i redditi (dal 2010 al 2015) e sette annualità per il monitoraggio (dal 2009 al 2015). Di contro il ravvedimento operoso, che si estende solo alle annualità ancora accertabili secondo i termini ordinari, comprende quattro anni per i redditi (dal 2012 al 2015) e cinque anni per il monitoraggio fiscale (dal 2011 al 2015). E’ agevole comprendere come in tali ipotesi il costo della Voluntary possa risultare in molti casi maggiore rispetto la costo del ravvedimento.
Il rapporto di convenienza potrebbe però immediatamente capovolgersi, questa volta favore della Voluntary, in presenza di paesi compresi nelle black list i quali avessero nel frattempo siglato accordi validi ai soli fini VD (il caso più diffuso è quello della Svizzera). In tali ipotesi ai fini del ravvedimento occorrerebbe considerare il raddoppio delle sanzioni e dei termini di accertamento e pertanto si amplierebbe molto il costo della sanatoria della irregolarità.
Un ulteriore elemento di valutazione è dato dalla copertura sul piano penale oggi ottenibile attraverso l’istituto del ravvedimento operoso in seguito al Dlgs n. 158/2015 nella parte in cui ha modificato gli art. 13 e 13 bis del Dlgs 74/2000. In particolare, come è noto, è stata introdotta la non punibilità per alcuni reati omissivi (omesso versamento di ritenute, Iva e indebita compensazione) in caso di pagamento integrale del tributo ed accessori. Altrettanto è previsto quanto alla estinzione dei reati dichiarativi in seguito alla presentazione di ravvedimento operoso prima che sia stata avviata una qualunque attività di verifica.
La valutazione di convenienza, che comprende naturalmente anche il possibile uso congiunto dei due istituti, deve infine tenere conto di vari altri profili tra i quali, i più significativi, sono i seguenti:
– la presenza di delegati sui conti esteri che in sede di Voluntary beneficiano della possibilità di conteggiare le sanzioni pro-quota mentre lo stesso principio non è ammesso in sede di ravvedimento operoso
– il computo degli interessi da applicare che vede, da un lato, l’applicazione dell’interesse legale per il ravvedimento (dal 1.1.2017 allo 0,1%) e, dall’altro, il saggio, assai più oneroso, del 3,5% previsto per il caso di collaborazione volontaria;
– in presenza di dichiarazione non omessa la possibilità nel ravvedimento di recuperare i crediti esteri, non sempre ammessa nel caso di Voluntary
– i termini di accertamento che nell’ipotesi di Ravvedimento Operoso prevedono il ricomputo degli stessi facendo riferimento alla data di presentazione dell’integrazione.
Resta comunque la circostanza che la distanza essenziale tra i due istituti è data dalla vigenza dalle misure eccezionali di contrasto ai paradisi fiscali di cui al DL n. 78 del 2009 (quali raddoppio termini accertamento e raddoppio delle sanzioni) che solo in ambito VD ed in presenza di paesi black list con accordo trovano una specifica deroga; ciò rende di fatto l’istituto del ravvedimento operoso una valida alternativa solo di fronte a rapporti con i paesi collaborativi.
Da ultimo si osserva come la vicinanza tra i due istituti appaia del tutto naturale. In effetti in un ambito nel quale hanno sempre maggiore diffusione gli accordi di scambio di informazioni tra i paesi, l’attuale Istituto del Ravvedimento Operoso si candida perfettamente a sostituirsi in chiave sistemica all’Istituto “temporaneo” della Voluntary per diventare una forma di “sanatoria” a regime in grado di intervenire efficacemente, ed in futuro, auspicabilmente nella maggior parte dei casi , al fine di favorire una crescente compliance fiscale da parte del contribuente privato ed impresa.