Nuovi chiarimenti in materia di Trust autodichiarato 

Nuovi chiarimenti in materia di Trust autodichiarato 

L’Agenzia delle Entrate (Direzione centrale Normativa) ha fornito nuovi chiarimenti in materia di tassazione del trust autodichiarato. In risposta all’interpello n. 954-909-2016 l’Agenzia ha chiarito che nel trust autodichiarato, nel caso di specie istituito dal padre a favore del figlio disabile, si applica la minore tassazione IRES in capo al Trust e non l’Irpef progressiva sulle persone fisiche (disponente o beneficiario).


Come noto, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico fondato sul rapporto di fiducia tra disponente (settlor o grantor), che trasferisce, per atto inter vivos o mortis causa, taluni beni o diritti e il trustee il quale li amministra, con i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario, nell’interesse del beneficiario o per uno scopo prestabilito.

In particolare per trust autodichiarato si intende quello in cui è lo stesso disponente ad essere designato quale trustee; in tal caso il vincolo di destinazione sui beni si forma all’interno dello stesso patrimonio del disponente.

Tale tipologia di Trust in passato è stato oggetto di censure sia da parte dell’Agenzia (circ 61/E/2010) che della Cassazione (sentenza 3886/2015) che ne contestavano la liceità a causa della coincidenza soggettiva tra disponente e trustee; tale istituto veniva considerato nullo in quanto si prestava ad utilizzi elusivi creando di fatto un mero schermo giuridico tra il disponente e i propri creditori, senza che vi fosse di fatto un reale spossessamento da parte del disponente.

Tale orientamento nel tempo è stato superato e ora il trust autodichiarato è ammesso dalla prassi e dalla giurisprudenza, specie nelle ipotesi meritevoli di tutela quali, in ambito familiare, quella del genitore che dispone beni in trust a favore del figlio disabile. Sulla tassazione del trust autodichiarato sono stati di recente forniti importanti chiarimenti sia ai fini delle imposte dirette che della tassazione indiretta.

La citata Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate chiarisce appunto la tassazione diretta del trust autodichiarato. Si ricorda che l’art. 73, comma 2 Tuir regola la tassazione del Trust distinguendo:

– Trust opachi, in cui i beneficiari non sono individuati, i cui redditi sono tassati direttamente in capo al Trust soggetto IRES

– Trust trasparenti, con beneficiari individuati, i cui redditi sono impèutati per trasparenza e tassati direttamente in capo ai beneficiari

Secondo l’Agenzia il trust autodichiarato è un trust opaco per cui la tassazione deve avvenire in caso al trust stesso con Ires, ora al 24%, e non per trasparanza in capo al disponente e/o beneficiario con l’Irpef progressiva.

Sotto il profilo delle imposte indirette, si ricorda la recente sentenza n. 21614 del 26.10.2016 della Corte di Cassazione che ha affermato che il trasferimento di beni in un Trust autodichiarato non determina l’applicazione dell’imposta di successione e donazione (superando il precedente orientamento Cass. 4482/2016, 3735, 3737 e 3886 del 2015) mentre le imposte di registro ed ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa; la tassazione in misura proporzionale è rinviata al momento in cui si realizzi un reale trasferimento di beni dal trust ai beneficiari effettivi.

In particolare la Corte parte dall’assunto che l’istituzione di un trust cosiddetto autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, va inquadrata nella fattispecie delle liberalità indirette, dato che “per suo mezzo il disponente provvederà a beneficiare i suoi discendenti non direttamente e bensì a mezzo del trustee in esecuzione di un diverso programma negoziale…la costituzione del trust come è normale che avvenga per i vincoli di destinazione, produce soltanto efficacia segregante i beni eventualmente in esso conferiti e questo sia perché degli stessi il trustee non è proprietario bensì amministratore e sia perché i ridetti beni non possono che essere trasferiti ai beneficiari in esecuzione del programma negoziale stabilito per la donazione indiretta”.

La Corte ha così confermato quanto precedentemente già chiarito (Cassazione, sez. trib. n. 25478 del 18.12.2015) in conformità ad un orientamento della giurisprudenza di merito e in netto contrasto con quanto sostenuto dall’Agenzia delle entrate (circ 48/2007 e circ 3/2008) secondo cui il conferimento di beni nel trust andrebbe assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos; ciò in quanto, secondo le disposizioni stabilite all’art. 2, commi da 47 a 49, del DL n. 262/2006, la costituzione dei vincoli di destinazione è soggetta all’imposta sulle successioni e donazioni.